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martedì 4 dicembre 2012

Pensioni: "impugnava il silenzio-rifiuto del Ministero dell'Interno"

PENSIONI
(Lpd) Conti Toscana Sez. giurisdiz., Sent., 31-07-2012, n. 384
Fatto Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo
1. Con ricorso qui pervenuto il 15.07.2010, il sig. (Lpd) - in qualità di amministratore di sostegno del fratello (Lpd), già in forza alla Polizia di Stato - impugnava il silenzio-rifiuto del Ministero dell'Interno relativo alla sua istanza del 29.01.2009 (reiterata il successivo 29 settembre ed il 05.05.2010) finalizzata ad ottenere, con decorrenza dal febbraio 1984, il trattamento pensionistico di 1° ctg. (oltre ad assegno ed indennità accessorie), migliorativo rispetto a quello (di 4° ctg.) riconosciutogli con la sentenza n. 726/2004 di questa Sezione.
Con il predetto atto introduttivo del giudizio e con i motivi aggiunti - successivamente presentati, con cui veniva impugnato il decreto n. 1499 datato 27.07.2010, frattanto emanato - si chiedeva, con articolate argomentazioni:
- la retrodatazione, all'11.02.1984, del trattamento di 1° ctg. e dei connessi benefici concessi, con decorrenza 01.02.2009, in relazione all'istanza del precedente 29 gennaio;
- in alternativa, la concessione dell'assegno di incollocabilità, di cui all'art. 104 del D.P.R. n. 1092/1973, dal febbraio 1984 al gennaio 2009.
2. Il Ministero dell'Interno, costituitosi con nota del 18.01.2012:
- eccepisce l'inammissibilità del ricorso in quanto il reclamato diritto aveva già formato oggetto della sentenza citata, passata in giudicato; - evidenzia che, per l'assegno di incollocabilità, non risulta presentata la prevista istanza;
- eccepisce l'intervenuta prescrizione quinquennale per quanto eventualmente fosse riconosciuto al ricorrente.
3. In relazione all'ordinanza a verbale emessa nell'udienza del 09.02.2012, pervenivano, da entrambe le parti, memorie nelle quali, tra l'altro, veniva chiarito che, al (Lpd) (Lpd), la pensione privilegiata era stata concessa, con decorrenza 11.02.1984, in attuazione della più volte citata sentenza n. 726/2004 di questa sezione.
4. A conclusione dell'odierna udienza di discussione - nel corso della quale l'avv. n. ripercorre gli aspetti essenziali del ricorso prodotto - questo Giudice, ai sensi dell'art. 429 (Lpd)(Lpd), ha dato lettura del dispositivo della presente decisione riservandosi il deposito entro il termine prefissato.
Motivi della decisione
1. Relativamente alla previsione del novellato art. 420 (Lpd)(Lpd), si dà atto dell'impossibilità del tentativo di conciliazione, considerato che non sono presenti entrambe le parti.
2. Il ricorso, con riferimento ad entrambi i motivi di doglianza, è infondato e va, pertanto, respinto.
Infatti - relativamente al riconoscimento del trattamento pensionistico di 1° ctg. con decorrenza dalla data del congedo - la relativa pretesa è coperta dal giudicato di cui alla sentenza n. 726/2004 di questa Sezione, che ha statuito, in via definitiva, in merito al medesimo petitum ora riproposto.
La predetta decisione, in quanto giudicato in senso formale e sostanziale, fa stato tra le parti e copre "il dedotto ed il deducibile", non soltanto relativamente alla questione decisa, ma anche per tutto quanto ne discende, anche se non espressamente discusso tra le parti in quella sede. Tutto ciò indipendentemente dalla circostanza, che, in occasione della più volte citata decisione, il giudice avrebbe potuto (e dovuto) valutare, ai sensi dell'art. 149 disp. att. (Lpd)(Lpd), anche l'eventuale aggravamento della malattia nonché tutte le infermità, comunque incidenti sul complesso invalidante, che si fossero verificate nel corso del procedimento giudiziario alla sua attenzione (sez. 2° (Lpd)le n. 164/2011). Pertanto, l'esame della stessa questione in un successivo giudizio, ai sensi degli artt. 324 (Lpd)(Lpd) e 2909 (Lpd)(Lpd) è precluso (in merito: Cass. sez. lav. n. 16781/2006; (Lpd) dei Conti sez. 1° (Lpd)le n. 619/2009; sez. giur. Sicilia n. 1227/2011).
Prive di rilevanza ai fini del presente giudizio, sono, infine, le osservazioni del consulente di parte, finalizzate ad evidenziare l'asserito danno biologico patito dal (Lpd) e la connessa responsabilità professionale dei sanitari che, a suo tempo, lo ebbero in cur(Lpd)
3. Per quanto concerne l'istanza del 29.01.2009, essa non può che inquadrarsi - come da espressa indicazione in essa rinvenibile - nella procedura di cui all'art. 70 del D.P.R. n. 1092/1973, alla quale il Ministero convenuto ha dato corretto e completo esito, con specifico riferimento al 2° comma della predetta norm(Lpd)
Infondato è anche il subordinato petitum: la concessione dell'assegno di incollocabilità, per il periodo febbraio 1984-gennaio2009. In merito questo Giudice Unico - indipendentemente dalla decisiva circostanza che non risulta proposta la relativa istanza né si rinviene, in atti, la conseguente pronuncia negativa dell'Amministrazione, condizione necessaria perché, ai sensi dell'art. 71/b del R.D. n. 1038/1933, possa instaurarsi il contenzioso davanti a questa Corte dei Conti (ex multis, sez. 2° (Lpd)le n. 179/2003, sez. giur. Toscana n. 1084/2007) - ritiene che la richiesta sia del tutto apodittica e priva di ogni oggettivo riscontro probatorio (onere al quale la parte ricorrente è obbligata ai sensi dell'art. 2697 (Lpd)(Lpd)). Infatti l'art. 104 D.P.R. n. 1092/1973 richiede espressamente - con riferimento alla circostanza che la natura ed il grado di invalidità possa essere di pregiudizio alla salute ed all'incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti (nei termini, sez. giur. Campania nn. 984/2008 e 1728/2001; sez. giur. Lazio n. 1093/1995) - che questa debba essere oggettivamente dimostrat(Lpd)
4. Le spese, ovvero quelle sostenute dall'Amministrazione per l'attivazione del presente giudizio, sono a carico della parte soccombente. In mancanza di apposita notula, esse sono quantificate, in via forfetaria e sulla base della retribuzione spettante ai funzionari che hanno curato la trattazione, in Euro 100,00 (cento/00).
P.Q.M.
La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Toscana - in composizione monocratica - definitivamente pronunciando sul ricorso (n. 58626 P.(Lpd)), proposto dal sig. (Lpd) nell'interesse del fratello (Lpd), nei confronti del Ministero dell'Interno, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, rigetta il ricorso stesso.
Le spese legali, pari ad Euro 100/00 (cento/00), sono a carico della parte soccombente.

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