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mercoledì 9 luglio 2014

Consiglio di Stato: Il lavoro di "piantone in caserma" svolto dai carabinieri in aggiunta al normale orario di lavoro, rientra di per sé nelle prestazioni senza obbligo di impegno assiduo e continuativo; essendo tale, esso è da ricomprendere nelle previsioni di cui all'art. 17 L. n. 668/1986, oltreché in quelle da ascriversi ai servizi di istituto, compensate con le indennità di cui alla L. n. 284/1977.



Nuova pagina 1
Consiglio di Stato
Sez. IV, Sent. n. 3686 del 26 luglio 2008
Servizio di piantone

L. 10 ottobre 1986, n. 668, art. 17
L. 27 maggio 1977, n. 284

Il lavoro di "piantone in caserma" svolto dai carabinieri in aggiunta al normale orario di lavoro, rientra di per sé nelle prestazioni senza obbligo di impegno assiduo e continuativo; essendo tale, esso è da ricomprendere nelle previsioni di cui all'art. 17 L. n. 668/1986, oltreché in quelle da ascriversi ai servizi di istituto, compensate con le indennità di cui alla L. n. 284/1977.
Sez. IV, Sent. n. 3686 del 26-07-2008 (ud. del 08-07-2008), . A. c. Ministero dell'Interno e altri

R  E  P  U  B  B  L  I  C  A     I  T  A  L  I  A  N  A
N. 3686/2008
Reg. Dec.
N. Reg. Ric. 3692
Anno 2002
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
      Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 3692 del 2002, proposto da @@@@@@@@ @@@@@@@@, rappresentato e difeso dagli avv.ti .
contro
il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, non costituitosi;
il Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore,  rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domicilia  in Roma, alla via dei Portoghesi n.12, Roma;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, Sezione I Bis - Roma, n. 1951/2002;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
      Visti gli atti tutti della causa;
      Relatore, alla pubblica udienza dell’8 luglio 2008, il Presidente .
      Uditi l’avv.to ...e l’avv. dello Stato ..
      Ritenuto e considerato quanto segue:
FATTO e DIRITTO
      Il ricorrente, già militare dell’Arma dei Carabinieri, ha proposto ricorso (al TAR Toscana, successivamente trasmesso al TAR Lazio a seguito di regolamento di competenza) per ottenere l’indennità per lavoro straordinario o il risarcimento del danno per due periodi di un mese (dal 16 giugno 1993 al 15 luglio 1993 e dal 15 luglio 1995 al 15 agosto 1995) durante i quali è stato comandato in missione presso il posto fisso di ... (MS).
      Il TAR ha respinto il ricorso, avendo qualificato come ordinario servizio di piantone quello prestato dal ricorrente in eccedenza all’orario e per difetto di prova del pregiudizio subito. 
      Ha proposto appello il ricorrente, sostenendo che il servizio di piantone presupponga lo svolgimento nella caserma di appartenenza del militare e lamentando che non sia stata considerata la richiesta di pronuncia secondo equità, che lo esentava dalla prova specifica del danno subito.
     La Sezione non ritiene che sussistano ragioni per discostarsi dalla precedente giurisprudenza di questo Consiglio, secondo cui il lavoro di "piantone in caserma" svolto dai carabinieri in aggiunta al normale orario di lavoro, rientra di per sé nelle prestazioni senza obbligo di impegno assiduo e continuativo ed è, come tale, da ricomprendere nelle previsioni di cui all'articolo 17 della legge n. 668 del 1986, oltreché in quelle da ascriversi ai servizi di istituto, compensate con le indennità di cui alla legge n. 284 del 1977, dovendosi considerare che il servizio di piantone si concretizza in prestazioni di poco superiori a quelle di attesa e di custodia, poiché seppure richiede una presenza attiva, vigile e responsabile, non comporta, comunque, l’impegno assiduo e continuativo normalmente necessario per lo svolgimento delle abituali incombenze rientranti nei compiti di istituto che, se espletate al di fuori dell’ordinario orario di lavoro, costituiscono titolo valido per la corresponsione del compenso per lavoro straordinario.
Va, infatti, considerato che le attività in questione implicano, in linea di principio, un impegno ed una assunzione di responsabilità di livello inferiore rispetto a quanto risulta richiesto nello svolgimento della normale attività degli appartenenti all’Arma; ne consegue che la differenziazione del trattamento economico non può apparire illegittima ed affetta da illegittimità costituzionale, in quanto la scelta del legislatore si propone di garantire un trattamento retributivo il più possibile corrispondente alla quantità e qualità delle prestazioni rese (Cons. Stato, IV, 11 aprile 2007, n. 1587; Cons. Stato, IV, 12 maggio 2008, n. 2176).
   Il ricorrente sostiene che il servizio prestato per 24 ore giornaliere nei due mesi trascorsi nella postazione NATO di Monte Giogo non rientri nella previsione dell’art. 17 legge 10 ottobre 1986, n. 668, che, nel testo originario applicabile alla fattispecie, anteriore alle modifiche introdotte dal d.P.R. 16 marzo 1999, n. 254, così recitava:
   “ Ove sia disposto di mantenere per turni la presenza in ufficio o nella sede del comando senza obbligo di impiego assiduo e continuativo, al personale delle forze di polizia con ordinamento militare impegnato in tali turni compete un compenso orario in misura non inferiore al dieci per cento di quello stabilito per ogni ora di lavoro straordinario.”
   L’appello è infondato. Lo stesso ricorrente, nella istanza del 10 ottobre 1995, così descrive il suo impegno nei due mesi predetti: “il servizio era così articolato: oltre le previste 6 ore e 20 minuti di servizio giornaliero, venivo impiegato per le restanti 17 ore e 40 minuti, come addetto a una delle varie postazioni di difesa della base, dislocate lungo il perimetro della stessa, in quanto in casi di attacco, dovevo prontamente portarmi presso la postazione a me assegnata”. Si trattava, quindi, di un impegno eventuale, anche se descritto nei memoriali di servizio come vigilanza a una delle postazioni di volta in volta indicate, riferito a un ponte radio che, come emerge dalla documentazione fotografica da ultimo prodotta, si trovava in località montana isolata. Né rileva, ai fini dell’applicazione della disposizione in esame, il fatto che il militare si trovasse in missione e non nella caserma del reparto di appartenenza, perché deve comunque farsi riferimento all’ufficio o alla sede del comando in cui è prestato il servizio.
     Per quanto concerne la domanda di risarcimento dei danni, va confermato il rilievo del TAR, il quale ha osservato che non risulta offerto alcun elemento di prova sul pregiudizio derivante dalle modalità di prestazione del servizio, peraltro limitato a due periodi mensili. Né trova applicazione alla fattispecie in esame l’art. 114 c.p.c., in difetto di concorde richiesta delle parti.
     L’appello deve, pertanto, essere respinto. Sussistono, tuttavia, giusti motivi per dichiarare compensate tra le parti le spese di questo grado.
P.Q.M.
il Consiglio di  Stato in sede giurisdizionale, Sezione IV, respinge l’appello. Spese compensate.
      Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’8 luglio 2008, con l’intervento dei signori:
     .
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
.
IL SEGRETARIO
.




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N.R.G. 3692/2002

  

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