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Consiglio di Stato
Sez. IV, Sent. n. 3686 del 26 luglio 2008
Servizio di piantoneSez. IV, Sent. n. 3686 del 26 luglio 2008
L. 10 ottobre 1986, n. 668, art. 17
L. 27 maggio 1977, n. 284
Il
lavoro di "piantone in caserma" svolto dai carabinieri in aggiunta al
normale orario di lavoro, rientra di per sé nelle prestazioni senza
obbligo di impegno assiduo e continuativo; essendo tale, esso è da
ricomprendere nelle previsioni di cui all'art. 17 L. n. 668/1986,
oltreché in quelle da ascriversi ai servizi di istituto, compensate con
le indennità di cui alla L. n. 284/1977.
Sez. IV, Sent. n. 3686 del 26-07-2008 (ud. del 08-07-2008), . A. c. Ministero dell'Interno e altri
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
N. 3686/2008
Reg. Dec.
N. Reg. Ric. 3692
Anno 2002
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 3692 del 2002, proposto da @@@@@@@@ @@@@@@@@, rappresentato e difeso dagli avv.ti .
contro
il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, non costituitosi;
il Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore,
rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso cui
domicilia in Roma, alla via dei Portoghesi n.12, Roma;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, Sezione I Bis - Roma, n. 1951/2002;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, alla pubblica udienza dell’8 luglio 2008, il Presidente .
Uditi l’avv.to ...e l’avv. dello Stato ..
Ritenuto e considerato quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Il
ricorrente, già militare dell’Arma dei Carabinieri, ha proposto ricorso
(al TAR Toscana, successivamente trasmesso al TAR Lazio a seguito di
regolamento di competenza) per ottenere l’indennità per lavoro
straordinario o il risarcimento del danno per due periodi di un mese
(dal 16 giugno 1993 al 15 luglio 1993 e dal 15 luglio 1995 al 15 agosto
1995) durante i quali è stato comandato in missione presso il posto
fisso di ... (MS).
Il
TAR ha respinto il ricorso, avendo qualificato come ordinario servizio
di piantone quello prestato dal ricorrente in eccedenza all’orario e per
difetto di prova del pregiudizio subito.
Ha
proposto appello il ricorrente, sostenendo che il servizio di piantone
presupponga lo svolgimento nella caserma di appartenenza del militare e
lamentando che non sia stata considerata la richiesta di pronuncia
secondo equità, che lo esentava dalla prova specifica del danno subito.
La
Sezione non ritiene che sussistano ragioni per discostarsi dalla
precedente giurisprudenza di questo Consiglio, secondo cui il lavoro di
"piantone in caserma" svolto dai carabinieri in aggiunta al normale
orario di lavoro, rientra di per sé nelle prestazioni senza obbligo di
impegno assiduo e continuativo ed è, come tale, da ricomprendere nelle
previsioni di cui all'articolo 17 della legge n. 668 del 1986, oltreché
in quelle da ascriversi ai servizi di istituto, compensate con le
indennità di cui alla legge n. 284 del 1977, dovendosi considerare che
il servizio di piantone si concretizza in prestazioni di poco superiori a
quelle di attesa e di custodia, poiché seppure richiede una presenza
attiva, vigile e responsabile, non comporta, comunque, l’impegno assiduo
e continuativo normalmente necessario per lo svolgimento delle abituali
incombenze rientranti nei compiti di istituto che, se espletate al di
fuori dell’ordinario orario di lavoro, costituiscono titolo valido per
la corresponsione del compenso per lavoro straordinario.
Va,
infatti, considerato che le attività in questione implicano, in linea
di principio, un impegno ed una assunzione di responsabilità di livello
inferiore rispetto a quanto risulta richiesto nello svolgimento della
normale attività degli appartenenti all’Arma; ne consegue che la
differenziazione del trattamento economico non può apparire illegittima
ed affetta da illegittimità costituzionale, in quanto la scelta del
legislatore si propone di garantire un trattamento retributivo il più
possibile corrispondente alla quantità e qualità delle prestazioni rese
(Cons. Stato, IV, 11 aprile 2007, n. 1587; Cons. Stato, IV, 12 maggio
2008, n. 2176).
Il
ricorrente sostiene che il servizio prestato per 24 ore giornaliere nei
due mesi trascorsi nella postazione NATO di Monte Giogo non rientri
nella previsione dell’art. 17 legge 10 ottobre 1986, n. 668, che, nel
testo originario applicabile alla fattispecie, anteriore alle modifiche
introdotte dal d.P.R. 16 marzo 1999, n. 254, così recitava:
“
Ove sia disposto di mantenere per turni la presenza in ufficio o nella
sede del comando senza obbligo di impiego assiduo e continuativo, al
personale delle forze di polizia con ordinamento militare impegnato in
tali turni compete un compenso orario in misura non inferiore al dieci
per cento di quello stabilito per ogni ora di lavoro straordinario.”
L’appello
è infondato. Lo stesso ricorrente, nella istanza del 10 ottobre 1995,
così descrive il suo impegno nei due mesi predetti: “il servizio era
così articolato: oltre le previste 6 ore e 20 minuti di servizio
giornaliero, venivo impiegato per le restanti 17 ore e 40 minuti, come
addetto a una delle varie postazioni di difesa della base, dislocate
lungo il perimetro della stessa, in quanto in casi di attacco, dovevo
prontamente portarmi presso la postazione a me assegnata”. Si trattava,
quindi, di un impegno eventuale, anche se descritto nei memoriali di
servizio come vigilanza a una delle postazioni di volta in volta
indicate, riferito a un ponte radio che, come emerge dalla
documentazione fotografica da ultimo prodotta, si trovava in località
montana isolata. Né rileva, ai fini dell’applicazione della disposizione
in esame, il fatto che il militare si trovasse in missione e non nella
caserma del reparto di appartenenza, perché deve comunque farsi
riferimento all’ufficio o alla sede del comando in cui è prestato il
servizio.
Per
quanto concerne la domanda di risarcimento dei danni, va confermato il
rilievo del TAR, il quale ha osservato che non risulta offerto alcun
elemento di prova sul pregiudizio derivante dalle modalità di
prestazione del servizio, peraltro limitato a due periodi mensili. Né
trova applicazione alla fattispecie in esame l’art. 114 c.p.c., in
difetto di concorde richiesta delle parti.
L’appello
deve, pertanto, essere respinto. Sussistono, tuttavia, giusti motivi
per dichiarare compensate tra le parti le spese di questo grado.
P.Q.M.
il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione IV, respinge l’appello. Spese compensate.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’8 luglio 2008, con l’intervento dei signori:
.
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
.
IL SEGRETARIO
.
- - N.R.G. 3692/2002
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