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mercoledì 9 luglio 2014

Carabinieri: Tenente Insulta Sottoposti Con Megafono. La Cassazione Lo Condanna



Cass. pen. Sez. I, (ud. 17-12-2008) 16-01-2009, n. 1428

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
...
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
1) @@@@@@@, N. IL (OMISSIS);
avverso SENTENZA del 07/05/2008 CORTE MIL. APP. SEZ. DIST. di NAPOLI;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. ...

Fatto - Diritto P.Q.M.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

OSSERVA
con sentenza in data 8/3/07 il Tribunale militare di Bari ha dichiarato il tenente dei Carabinieri @@@@@@@, che all'epoca dei fatti prestava servizio presso il Comando provinciale di (OMISSIS), colpevole di violazione continuata dell'art. 196 c.p.m.p., per avere in quattro occasioni, tra il (OMISSIS) e il (OMISSIS), ingiuriato l'inferiore maresciallo .... con vari epiteti, tra cui "caprone" e "sciagurato", e lo ha condannato a 3 mesi di reclusione militare e a risarcire i danni alla persona offesa costituitasi parte civile; lo ha invece assolto per insussistenza del fatto, ai sensi dell'art. 530 c.p.p., comma 2, in relazione ad altri tre episodi di ingiuria e minaccia che gli erano stati contestati.
La prova degli episodi per cui vi è stata condanna è stata desunta dalle dichiarazioni della persona offesa, da quelle di testi oculari che ne hanno confermato la versione (i marescialli .. e il carabiniere ....) e da parziali ammissioni del @@@@@@@ circa la materialità dei fatti.
Il gravame proposto dall'imputato contro questa decisione è stato solo parzialmente accolto dalla Sezione distaccata di Napoli della Corte militare di appello che, con sentenza in data 7/5/08, ha sostituito la reclusione militare con Euro 3.420,00 di multa, pena interamente condonata.
Contro la sentenza di secondo grado il difensore del @@@@@@@ ha proposto ricorso per cassazione con il quale deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità del suo assistito sostenendo l'inattendibilità delle dichiarazioni dei testi di accusa, e in particolare di tre di essi per l'esistenza di possibili ragioni di risentimento nei confronti dell'imputato a causa di procedimenti disciplinari subiti e valutazioni negative da parte dello stesso, e lamentando che non siano state assunte prove decisive a difesa; eccepisce inoltre che per uno degli episodi (in cui si addebita all'imputato di avere apostrofato il L.F. con la frase "Sciagurato tieni i soldi e vammi a comprare un pacchetto di sigarette, almeno fai qualcosa di utile. Muoviti e non perdere tempo come al solito") si doveva dichiarare l'improcedibilità dell'azione penale per mancanza della richiesta del comandante del corpo, essendo il fatto configurabile solo come ingiuria ai sensi dell'art. 226 c.p.m.p., in quanto avvenuto fuori del servizio e senza nessun collegamento con esso; e deduce infine per un altro episodio mancanza di correlazione tra l'accusa e la sentenza di condanna essendo stato considerato, in aggiunta alla frase contenuta nel capo di imputazione "hai finito di farti i cazzi tuoi...?", l'epiteto "caprone" riferito in dibattimento dal teste R..
Nessuna di queste doglianze merita accoglimento, e il ricorso deve quindi essere rigettato con le conseguenze in ordine alle spese processuali previste dall'art. 616 c.p.p..
La questione di improcedibilità sollevata in relazione a uno degli episodi per cui vi è stata condanna per violazione dell'art. 196 c.p.m.p., reato in relazione al quale la richiesta del comandante del corpo non occorre, è priva di fondamento in quanto l'invito dal @@@@@@@ rivolto in termini offensivi al L., incontrato nel cortile della caserma, di andargli a comprare le sigarette deve ritenersi, anche se avvenuto in un momento in cui il predetto L. era libero da impegni, senz'altro ricollegabile al servizio rappresentando all'evidenza una strumentalizzazione del rapporto di subordinazione gerarchica esistente tra il soggetto passivo e l'imputato.
Non sussiste poi la lamentata violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza di condanna in quanto già l'espressione "hai finito di farti i cazzi tuoi...?" è stata ritenuta dal giudice di primo grado, le cui conclusioni la Corte militare di appello ha pienamente avallato, idonea anche da sola a ledere la dignità del L..
Per il resto i motivi di ricorso contengono solo critiche di puro merito all'ampia e corretta motivazione, del tutto immune da vizi di logicità, con cui nella sentenza impugnata è stato evidenziato il carattere inequivocamente ingiurioso di epiteti come "sciagurato" e "caprone", termine quest'ultimo con cui lo stesso imputato ha riconosciuto essere solito rivolgersi al sottoposto, e si è ritenuto che simili insistiti comportamenti, posti in essere anche con uso di un megafono, non fossero in alcun modo giustificabili nemmeno se dettati da intento non persecutorio ma, come sostenuto dal B. G., correttivo di un subordinato considerato poco collaborativo e sollecito; ed è stata altresì evidenziata l'inconsistenza delle critiche e riserve sollevate dalla difesa circa la valutazione di attendibilità dei numerosi testi che hanno confermato le dichiarazioni della persona offesa, in quanto basate solo su contatti dai testi medesimi avuti con il L. o su possibili loro motivi di risentimento nei confronti dell'imputato che, anche se provati, la Corte Territoriale ha ineccepibilmente ritenuto - in assenza di altri elementi e a fronte di un così ricco quadro probatorio che d'altra parte, è bene ricordarlo, quanto alla materialità dei fatti è reso inattaccabile dalle ammissioni dello stesso @@@@@@@ - non idonei a dimostrare che vi fosse stato da parte di tante persone un vero e proprio complotto diretto ad alterare la realtà dei vari episodi al predetto addebitati, con conseguente superfluità di tutti gli approfondimenti in tal senso della cui mancata effettuazione la difesa si è doluta, compresa una nuova audizione della ex-fidanzata del L. le cui dichiarazioni sono state comunque dalla Corte territoriale, con adeguato apparato argomentativo non sindacabile in questa sede, giudicate ambivalenti, in quanto utilizzabili non solo in senso defensionale ma anche accusatorio, e di limitata affidabilità e portata.
Consegue alla reiezione del gravame l'obbligo per il ricorrente di rifondere le spese sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè alla rifusione delle spese sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida nella somma complessiva di Euro duemila oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 16 gennaio 2009

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