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(Ordinanza n. 4 del 16 gennaio
2009)
ORDINANZA N. 4
ANNO 2009
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai Signori:
- Giovanni Maria FLICK Presidente
- Francesco AMIRANTE Giudice
- Ugo DE SIERVO "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Maria Rita SAULLE "
- Giuseppe TESAURO "
- Paolo Maria NAPOLITANO "
- Giuseppe FRIGO "
- Alessandro CRISCUOLO "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 201, comma 1, del codice della strada, approvato con il d.lgs.
30 aprile 1992, n. 285, promosso con ordinanza del 15 febbraio 2008 dal
Giudice di pace di Cittadella nel procedimento civile vertente tra
Gastaldi Andrea e la Polizia locale di Cittadella, iscritta al n. 254
del registro ordinanze 2008 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36, prima serie speciale, dell’anno 2008.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
uditonella camera di consiglio del 3 dicembre 2008 il Giudice relatore Paolo Maddalena.
Ritenuto che il Giudice di pace di Cittadella, con ordinanza del 15 febbraio 2008 emessa nel corso di un procedimento civile di opposizione
a sanzione amministrativa per violazione del codice della strada, ha
sollevato, in riferimento agli articoli 24 e 111 della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale dell’art. 201, comma 1, del
codice della strada, approvato con il d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, in relazione agli artt. 204-bis, comma 1, e 196, comma 1,
dello stesso codice e all’art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689
(Modifiche al sistema penale), nella parte in cui dispone che l’autorità
amministrativa può, anziché deve, notificare il verbale di
contestazione della violazione a tutti i soggetti interessati;
che,
in punto di descrizione della fattispecie, il rimettente riferisce che
il verbale di contestazione della violazione prevista dall’art. 142,
comma 8, del codice della strada, commessa nel Comune di Cittadella il
30 aprile 2007, è stato notificato a mezzo del servizio postale il 18
giugno 2007 alla intestataria e proprietaria del veicolo, condotto
nell’occasione dal ricorrente nel giudizio di opposizione;
che – rileva ancora il giudice a quo
– il ricorrente risulta essere l’effettivo, unico trasgressore, tale
circostanza emergendo dal modulo spedito al comando dei vigili urbani
del Comune di Cittadella in data 6 agosto 2007, con il quale la
proprietaria del veicolo informava che il conducente e autore della
violazione era il suddetto ricorrente, sicché l’autorità amministrativa,
essendo stata posta in condizione di identificare il trasgressore,
avrebbe potuto procedere alla notifica a questo del verbale;
che
il Giudice di pace premette che la giurisprudenza individua nel solo
destinatario del verbale il soggetto legittimato a proporre ricorso, non
attribuendo tale facoltà a chi, pur autore della violazione, non abbia
ricevuto la notifica dell’atto;
che
il rimettente afferma peraltro di non condividere il principio per cui
l’effettivo trasgressore potrebbe contestare, nei confronti del
proprietario che lo convenga in via di regresso, la sussistenza della
violazione: difatti, «le ragioni dell’uno […] non sempre possono
coincidere con quelle dell’altro. In buona sostanza sia l’effettivo
trasgressore che il soggetto obbligato in solido hanno diritto di essere portati a conoscenza del provvedimento sanzionatorio
qualora la P.A. sia stata in grado di procedere alla loro
identificazione onde consentire ad entrambi l’esercizio del diritto di
difesa»;
che
nel giudizio dinanzi alla Corte è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale
dello Stato, il quale ha concluso per l’infondatezza della questione;
che,
secondo la difesa erariale, il diritto di difesa del soggetto autore
della violazione, successivamente identificato, al quale non sia stato
notificato il verbale, sarebbe pienamente garantito;
che,
innanzitutto, esso sarebbe assicurato nei rapporti interni, nel caso in
cui il proprietario del veicolo o un altro dei coobbligati solidali
previsti dall’art. 196 del codice della strada eserciti l’azione di
regresso nei confronti dell’effettivo trasgressore per ottenere la
ripetizione di quanto pagato, in virtù del vincolo di solidarietà
espressamente sancito da tale disposizione;
che l’Avvocatura ricorda inoltre che la Corte costituzionale, con l’ordinanza n. 188 del 2006,
ha affermato che, ai sensi dell’art. 204 del codice della strada, il
soggetto che venga identificato, non immediatamente, quale responsabile
della violazione può sempre proporre, dinanzi al giudice di pace,
ricorso avverso il verbale di contestazione anche se al solo scopo di
escludere che tale atto possa fungere da titolo per la decurtazione del
punteggio dalla patente di guida ovvero per un’eventuale azione di
regresso esperibile da parte di chi abbia pagato la somma dovuta quale
sanzione pecuniaria.
Considerato chela questione di legittimità costituzionale investe, in riferimento agli articoli 24 e 111 della Costituzione, l’art. 201, comma 1, del codice della strada, in relazione agli artt. 204-bis, comma 1, e 196, comma 1,
dello stesso codice e all’art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689,
nella parte in cui dispone che l’autorità amministrativa può, anziché
deve, notificare il verbale di contestazione della violazione a tutti i
soggetti interessati;
che
il rimettente, investito di un ricorso, proposto dall’effettivo
trasgressore, avverso un verbale di accertamento per violazione del
codice della strada con il quale la violazione è stata contestata
unicamente al proprietario del veicolo, non spiega quale effetto avrebbe
nel giudizio a quo la dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma censurata;
che, inoltre, l’ordinanza di rimessione
si limita ad enunciare un preteso contrasto tra la disposizione
censurata e gli evocati parametri costituzionali (articoli 24 e 111
Cost.), senza fornire alcuna motivazione in proposito;
che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26,
secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara
la manifesta inammissibilità della questione di legittimità
costituzionale dell’art. 201, comma 1, del codice della strada,
approvato con il d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, sollevata, in riferimento agli artt. 24 e 111 della Costituzione, dal Giudice di pace di Cittadella con l’ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 2009.
F.to:
Giovanni Maria FLICK, Presidente
Paolo MADDALENA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 16 gennaio 2009.
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