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Cassazione Civile
Sez. II, Sent. n. 2202 del 30 gennaio 2008
Rilevazione della velocità a mezzo di apparecchiature elettronicheSez. II, Sent. n. 2202 del 30 gennaio 2008
D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, art. 384
D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, art. 385
D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 12
D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 142
D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 200
D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 201
In tema di violazioni di norme sui limiti di velocità accertate a mezzo di strumento elettronico omologato (cosiddetto "autovelox"),
il momento decisivo dell'accertamento è costituito dal rilievo
fotografico, cui deve, necessariamente, presenziare uno dei soggetti ai
quali l'art. 12 del codice della strada demanda l'espletamento dei
servizi di polizia stradale, e che non può essere effettuato, in via
esclusiva, da soggetti privati. La fonte principale di prova delle
risultanze dello strumento elettronico è, pertanto, costituita dal
negativo della fotografia, documento che individua con certezza il
veicolo e ne consente il riferimento alle circostanze di fatto, di tempo
e di luogo indicate, con la conseguenza che la successiva fase di
sviluppo e stampa del negativo stesso rappresenta un'attività meramente
materiale e strumentale, cui non deve necessariamente attendere nè
presenziare il pubblico ufficiale rilevatore dell'infrazione, ovvero uno
degli altri soggetti indicati nel citato art. 12. (Rigetta, Trib.
Foggia, 28 Aprile 2003)
Sez. II, Sent. n. 2202 del 30-01-2008 (ud. del 08-11-2007), Ufficio Territoriale Governo Prefra Foggia c. L.M. (rv. 601672)
CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI AMMINISTRATIVE E DEPENALIZZAZIONI
Cass. civ. Sez. II, 30-01-2008, n. 2202
Cass. civ. Sez. II, 30-01-2008, n. 2202
Svolgimento del processo
Con
ricorso al tribunale di Foggia, a suo tempo regolarmente depositato,
L.M. proponeva opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione emessa
dall'ufficio territoriale del Governo di quella città a seguito
dell'impugnazione del verbale redatto dai vigili urbani del Comune di
San Ferdinando di Puglia, per avere circolato alla guida di un
imprecisato veicolo a velocità eccessiva nell'ambito territoriale,
superando in tal modo il limite massimo consentito il giorno 23.12.1994.
Con quel provvedimento era stato intimato il pagamento della sanzione
pecuniaria nella misura di L. 1.002.000 all'interessato.
L'opponente
deduceva che quei vigili non erano competenti, in quanto avevano
operato fuori dalla cinta urbana; la taratura dell'autovelox non era da
ritenere funzionante, in quanto non era stata sottoposta a controllo
prima dell'uso, ed inoltre la contestazione non era stata immediata;
pertanto chiedeva l'annullamento del verbale stesso, e della conseguente
ordinanza-ingiunzione.
L'ufficio territoriale
del Governo di Foggia si costituiva con memoria difensiva, con cui
chiedeva il rigetto dell'opposizione, siccome infondata.
Il
giudice, in accoglimento dell'opposizione, annullava l'ordinanza-
ingiunzione, osservando che quei vigili avessero operato fuori dal
territorio del Comune, e perciò non erano competenti a rilevare
l'infrazione.
Avverso quella decisione
l'ufficio territoriale del governo proponeva ricorso per Cassazione, e
questo Giudice di legittimità, in accoglimento dello stesso, cassava la
sentenza impugnata con rinvio al tribunale della stessa sede per nuovo
giudizio.
Il tribunale, in composizione
monocratica, con sentenza del 28.4.2003, in accoglimento
dell'opposizione, ha annullato il provvedimento prefettizio e compensato
le spese, osservando che la velocità era stata rilevata mediante
apparecchiatura Autovelox, il cui uso non era stato verificato
preventivamente, e che lo sviluppo della fotografia era stato affidato
ad un privato, sicchè non era stato dato riscontrarne l'affidabilità
tecnico-operativa.
Quanto alla non immediata
contestazione dell'infrazione. Riteneva che la relativa doglianza fosse
assorbita dal precedente motivo.
Avverso
questa sentenza l'ufficio territoriale del Governo di Foggia ha proposto
ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico articolato motivo.
L. non si è costituito.
Motivi della decisione
Col
motivo addotto a sostegno del ricorso il ricorrente deduce violazione
degli artt. 200 e 201 C.d.S., e art. 384 reg. esec. C.d.S., in quanto il
giudice non avrebbe considerato che la violazione era stata rilevata
con apparecchiatura automatica regolarmente omologata, e che lo sviluppo
della fotografia era avvenuto successivamente sul negativo della
pellicola, sicchè l'accertamento era stato regolare, ed inoltre la
contestazione non poteva essere stata immediata.
La censura non va condivisa.
Va
premesso che in tema di violazioni di norme sui limiti di velocità
accertate a mezzo di strumento elettronico omologato (cosiddetto
"autovelox") , il momento decisivo dell'accertamento è costituito dal
rilievo fotografico, cui deve, necessariamente, presenziare uno dei
soggetti ai quali l'art. 12 C.d.S., demanda l'espletamento dei servizi
di polizia stradale, e che non può essere effettuato, in via esclusiva,
da soggetti privati. La fonte principale di prova delle risultanze dello
strumento elettronico è, pertanto, costituita dal negativo della
fotografia, documento che individua con certezza il veicolo e ne
consente il riferimento alle circostanze di fatto, di tempo e di luogo
indicate, con la conseguenza che la successiva fase di sviluppo e stampa
del negativo stesso rappresenta un'attività meramente materiale e
strumentale, cui non deve necessariamente attendere nè presenziare il
pubblico ufficiale rilevatore dell'infrazione, ovvero uno degli altri
soggetti indicati nel citato art. 12 (Cfr. anche Cass. Sentenza n. 2952
del 20/03/1998, Sezioni Unite: n. 2952 del 1998, n. 7306 del 1996).
Ciò
posto, tuttavia va osservato che il tribunale ha messo in rilievo che
nel caso in esame non risultava che i due vigili urbani avessero
compiuto alcuna operazione nel rilevamento della infrazione poi
contestata a L., essendosi trovati in un ruolo puramente passivo, dal
momento che la taratura era stata compiuta da terzi, come pure non era
certo che il rullino fotografico fosse stato sviluppato correttamente,
non avendo l'amministrazione fornito prova in tal senso, come invece era
suo preciso onere.
Si tratta, come è agevole
notare, di considerazioni corrette sul piano motivazionale del
provvedimento impugnato dal punto di vista giuridico.
Ne deriva che il ricorso dell'amministrazione non va accolto.
Quanto alle spese del giudizio, non si fa luogo ad alcuna statuizione, stante la mancata costituzione dell'intimato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 8 novembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2008
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