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mercoledì 9 luglio 2014

Cassazione: Rilevazione della velocità a mezzo di apparecchiature elettroniche



Nuova pagina 1
Cassazione Civile
Sez. II, Sent. n. 2202 del 30 gennaio 2008
Rilevazione della velocità a mezzo di apparecchiature elettroniche

D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, art. 384
D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, art. 385
D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 12
D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 142
D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 200
D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 201

In tema di violazioni di norme sui limiti di velocità accertate a mezzo di strumento elettronico omologato (cosiddetto "autovelox"), il momento decisivo dell'accertamento è costituito dal rilievo fotografico, cui deve, necessariamente, presenziare uno dei soggetti ai quali l'art. 12 del codice della strada demanda l'espletamento dei servizi di polizia stradale, e che non può essere effettuato, in via esclusiva, da soggetti privati. La fonte principale di prova delle risultanze dello strumento elettronico è, pertanto, costituita dal negativo della fotografia, documento che individua con certezza il veicolo e ne consente il riferimento alle circostanze di fatto, di tempo e di luogo indicate, con la conseguenza che la successiva fase di sviluppo e stampa del negativo stesso rappresenta un'attività meramente materiale e strumentale, cui non deve necessariamente attendere nè presenziare il pubblico ufficiale rilevatore dell'infrazione, ovvero uno degli altri soggetti indicati nel citato art. 12. (Rigetta, Trib. Foggia, 28 Aprile 2003)
Sez. II, Sent. n. 2202 del 30-01-2008 (ud. del 08-11-2007), Ufficio Territoriale Governo Prefra Foggia c. L.M. (rv. 601672)
CIRCOLAZIONE STRADALE   -   SANZIONI AMMINISTRATIVE E DEPENALIZZAZIONI
Cass. civ. Sez. II, 30-01-2008, n. 2202
Fatto Diritto P.Q.M.

Svolgimento del processo

Con ricorso al tribunale di Foggia, a suo tempo regolarmente depositato, L.M. proponeva opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione emessa dall'ufficio territoriale del Governo di quella città a seguito dell'impugnazione del verbale redatto dai vigili urbani del Comune di San Ferdinando di Puglia, per avere circolato alla guida di un imprecisato veicolo a velocità eccessiva nell'ambito territoriale, superando in tal modo il limite massimo consentito il giorno 23.12.1994. Con quel provvedimento era stato intimato il pagamento della sanzione pecuniaria nella misura di L. 1.002.000 all'interessato.
L'opponente deduceva che quei vigili non erano competenti, in quanto avevano operato fuori dalla cinta urbana; la taratura dell'autovelox non era da ritenere funzionante, in quanto non era stata sottoposta a controllo prima dell'uso, ed inoltre la contestazione non era stata immediata; pertanto chiedeva l'annullamento del verbale stesso, e della conseguente ordinanza-ingiunzione.
L'ufficio territoriale del Governo di Foggia si costituiva con memoria difensiva, con cui chiedeva il rigetto dell'opposizione, siccome infondata.
Il giudice, in accoglimento dell'opposizione, annullava l'ordinanza- ingiunzione, osservando che quei vigili avessero operato fuori dal territorio del Comune, e perciò non erano competenti a rilevare l'infrazione.
Avverso quella decisione l'ufficio territoriale del governo proponeva ricorso per Cassazione, e questo Giudice di legittimità, in accoglimento dello stesso, cassava la sentenza impugnata con rinvio al tribunale della stessa sede per nuovo giudizio.
Il tribunale, in composizione monocratica, con sentenza del 28.4.2003, in accoglimento dell'opposizione, ha annullato il provvedimento prefettizio e compensato le spese, osservando che la velocità era stata rilevata mediante apparecchiatura Autovelox, il cui uso non era stato verificato preventivamente, e che lo sviluppo della fotografia era stato affidato ad un privato, sicchè non era stato dato riscontrarne l'affidabilità tecnico-operativa.
Quanto alla non immediata contestazione dell'infrazione. Riteneva che la relativa doglianza fosse assorbita dal precedente motivo.
Avverso questa sentenza l'ufficio territoriale del Governo di Foggia ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico articolato motivo.
L. non si è costituito.

Motivi della decisione

Col motivo addotto a sostegno del ricorso il ricorrente deduce violazione degli artt. 200 e 201 C.d.S., e art. 384 reg. esec. C.d.S., in quanto il giudice non avrebbe considerato che la violazione era stata rilevata con apparecchiatura automatica regolarmente omologata, e che lo sviluppo della fotografia era avvenuto successivamente sul negativo della pellicola, sicchè l'accertamento era stato regolare, ed inoltre la contestazione non poteva essere stata immediata.
La censura non va condivisa.
Va premesso che in tema di violazioni di norme sui limiti di velocità accertate a mezzo di strumento elettronico omologato (cosiddetto "autovelox") , il momento decisivo dell'accertamento è costituito dal rilievo fotografico, cui deve, necessariamente, presenziare uno dei soggetti ai quali l'art. 12 C.d.S., demanda l'espletamento dei servizi di polizia stradale, e che non può essere effettuato, in via esclusiva, da soggetti privati. La fonte principale di prova delle risultanze dello strumento elettronico è, pertanto, costituita dal negativo della fotografia, documento che individua con certezza il veicolo e ne consente il riferimento alle circostanze di fatto, di tempo e di luogo indicate, con la conseguenza che la successiva fase di sviluppo e stampa del negativo stesso rappresenta un'attività meramente materiale e strumentale, cui non deve necessariamente attendere nè presenziare il pubblico ufficiale rilevatore dell'infrazione, ovvero uno degli altri soggetti indicati nel citato art. 12 (Cfr. anche Cass. Sentenza n. 2952 del 20/03/1998, Sezioni Unite: n. 2952 del 1998, n. 7306 del 1996).
Ciò posto, tuttavia va osservato che il tribunale ha messo in rilievo che nel caso in esame non risultava che i due vigili urbani avessero compiuto alcuna operazione nel rilevamento della infrazione poi contestata a L., essendosi trovati in un ruolo puramente passivo, dal momento che la taratura era stata compiuta da terzi, come pure non era certo che il rullino fotografico fosse stato sviluppato correttamente, non avendo l'amministrazione fornito prova in tal senso, come invece era suo preciso onere.
Si tratta, come è agevole notare, di considerazioni corrette sul piano motivazionale del provvedimento impugnato dal punto di vista giuridico.
Ne deriva che il ricorso dell'amministrazione non va accolto.
Quanto alle spese del giudizio, non si fa luogo ad alcuna statuizione, stante la mancata costituzione dell'intimato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 8 novembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2008

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