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(Corte di Cass. Civ. Sez. II, 8 ottobre 2008, n. 24826)
CIRCOLAZIONE STRADALE
Cass. civ. Sez. II, 08-10-2008, n. 24826
Cass. civ. Sez. II, 08-10-2008, n. 24826
Svolgimento del processo
Con ricorso ai sensi della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 22
e segg., depositato il 16 novembre 2004, il Sig. F.R. impugnò; 1) il
verbale in data 10 settembre 2004, notificatogli l'8 ottobre 2004, con
cui il Comando Stazione di Terni del Corpo Forestale dello Stato gli
aveva contestato la mancata assunzione in custodia - nonostante l'avviso
di cui all'art. 213 C.d.S., comma 2 quater (introdotto dal D.L. 30 settembre 2003, art. 1, comma 1, lett. a), n. 2, conv., con modif., nella L. 24 novembre 2003, n. 326)
- di un autoveicolo di sua proprietà sequestrato oltre due anni prima
dal medesimo organo di polizia con affidamento in custodia a terzi; 2)
la conseguente ordinanza in data 28 ottobre 2004, notificatagli il 14
novembre 2004, con cui il Prefetto di Terni aveva applicato a suo carico
la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida per un
mese.
Nel contraddittorio con l'Ufficio
Territoriale del Governo di Terni, costituitosi a mezzo di funzionario
delegato, l'adito Giudice di pace della stessa città, con la sentenza
indicata in epigrafe, respinse il ricorso.
Il Sig. F. ricorre quindi per cassazione articolando due motivi, cui non resiste l'UTG intimato.
Motivi della decisione
L'impugnata
sentenza va annullata indipendentemente dai motivi di ricorso, in
quanto il giudizio di merito - nel quale la questione non è stata
rilevata dal giudice nè eccepita dalla parte allora resistente e non ha,
quindi, formato oggetto di trattazione e decisione - è stato ab origine
invalidamente promosso nei confronti del solo Ufficio Territoriale del
Governo di Terni, legittimato a resistere all'opposizione avverso
l'ordinanza del Prefetto applicativa della sanzione accessoria della
sospensione della patente di guida, ma non anche all'opposizione -
evidentemente pregiudiziale all'altra - proposta avverso il verbale di
contravvenzione elevato dal Corpo Forestale dello Stato.
Se
è vero, infatti, che, in tema di sanzioni amministrative irrogate per
violazione al codice della strada, può essere proposto ricorso
giurisdizionale già avverso il verbale di accertamento, non è, tuttavia,
men vero che, in tal caso, la legittimazione passiva va riconosciuta
alle singole amministrazioni, locali, per i Corpi dalle stesse
dipendenti, o centrali, per i Corpi statuali, cui appartengono i vari
Corpi autorizzati alla contestazione, e in particolare: per la Polizia
Municipale, il Comune in persona del Sindaco; per i Carabinieri, il
Ministero della Difesa ed, in alternativa, il Ministero dell'Interno, al
quale l'art. 11 C.d.S., attribuisce specifiche competenze in materia di
circolazione stradale ed ha il compito di coordinamento dei servizi di
vigilanza sulla circolazione stessa, in persona dei rispettivi Ministri;
per la Polizia Stradale, il medesimo Ministero dell'Interno, ecc. (e
pluribus, Cass. 1.4.04 n. 6364, 4.4.01 n. 4928, 3.12.01 n. 15245,
15.11.01 n. 14319). Per quanto riguarda, quindi, il Corpo Forestale
dello stato, appartenente al Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali, la legittimazione spetta al predetto Ministero,
in persona del Ministro in carica, e non al Prefetto.
Detta
circostanza, in quanto attinente alla regolare costituzione del
contraddittorio e, quindi, ad inderogabili disposizioni d'ordine
pubblico processuale, è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado
del giudizio, compreso quello di legittimità, sempre che sulla stessa
non si sia precedentemente formato il giudicato - come non s'è formato
appunto nella specie - onde resta del tutto ininfluente che la questione
sia stata o meno sollevata dalla controparte ed, in caso affermativo,
in quali termini (e pluribus, recentemente, Cass. 22.12.03 n. 19625,
14.3.02 n. 3756, 25.5.01 n. 226 SS.UU., 26.1.01 n. 1114, 21.3.00 n.
3299, 30.1.98 n. 944, 14.10.97 n. 10022).
La violazione dell'art. 101 c.p.c.
comporta la nullità di tutti gli atti del giudizio e si riflette
sull'impugnata sentenza (cfr., da ult. Cass. Sez. Un. 6.10.06 n. 21624).
Nella specie, inoltre, neppure ricorrono possibili ipotesi di sanatoria
del vizio originario di costituzione del contraddittorio quali
ravvisati dalle Sezioni Unite di questa Corte nella recente sentenza
14.2.06 n. 3117: il giudice a quo non ha, infatti, ravvisato
l'irregolarità e non ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei
confronti del Ministero; nel giudizio di merito l'Amministrazione non si
è costituita a mezzo dell'Avvocatura dello Stato, unica abilitata a
difenderla e a determinare la sanatoria dell'irregolarità omettendo di
sollevare contestazioni al riguardo; neppure nella presente fase di
legittimità l'Avvocatura si è costituita con il medesimo effetto.
La
sentenza impugnata va pertanto cassata con rinvio al giudice a quo, il
quale dovrà procedere nuovamente agli incombenti di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 23,
ed, in particolare, disporre la notificazione del ricorso anche al
competente Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, in
persona del Ministro in carica, presso l'Avvocatura Distrettuale dello
Stato.
Sussistono giusti motivi per dichiarare irripetibili le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La
Corte, decidendo sul ricorso, cassa la sentenza impugnata, rinvia al
Giudice di pace di Terni e dichiara irripetibili le spese del giudizio
di legittimità.
Così deciso in Roma, il 16 giugno 2008.
Depositato in Cancelleria il 8 ottobre 2008
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