Consiglio di Stato
Sez. IV, Sent. n. 1530 del 10 aprile 2008
Applicabilità al personale militareSez. IV, Sent. n. 1530 del 10 aprile 2008
L. 10 marzo 1987, n. 100, art. 1
L. 19 febbraio 1981, n. 27, art. 6
L. 2 aprile 1979, n. 97, art. 13
In
base all'art. 1 della L. n. 100/1987, si deve estendere al personale
delle Forze Armate, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di
Finanza, a decorrere dal 1° gennaio 1987, il trattamento economico
previsto dall'art. 13 della L. n. 97/1979, come sostituito dall'art. 6
della L. n. 27/1981, nel caso di trasferimento d'autorità prima che
siano trascorsi quattro anni di permanenza nella sede di titolarità.
Sez. IV, Sent. n. 1530 del 10-04-2008, Ministero della Difesa c. D.L.
N. 1530/2008
Reg. Dec.
N. 6852 Reg. Ric.
Anno 2002
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente
D E C I S I O N E
sul ricorso in appello iscritto al NRG 6852 dell’anno 2002 proposto dal MINISTERO DELLA DIFESA, in
persona del ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura
generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia ope legis in Roma,
via dei Portoghesi, n. 12;
contro
@@@@@@@@ @@@@@@@@, rappresentato e difeso dall’avv. ...
per l'annullamento
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sez. I bis, n. 2917 dell’8 aprile 2002;
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del signor @@@@@@@@ @@@@@@@@ e la relativa memoria difensiva;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore all'udienza in camera di consiglio dell’11 marzo 2008 il Consigliere .
Udito l’Avvocato dello Stato .
Ritenuto in fatto e considerato e in diritto quanto segue.
F A T T O
Il
tenente @@@@@@@@ @@@@@@@@, con atto notificato il 26 luglio 1996, dopo
aver premesso: a) di essersi arruolato quale allievo ufficiale presso
l’Accademia Aeronautica di Pozzuoli l’11 settembre 1988; b) di essere
stato nominato sottotenente dell’Accademia Aeronautica nel Ruolo
naviganti in s.p.e. il 17 settembre 1990; c) di essere stato inviato in
missione in U.S.A. (giusta disposizione dell’amministrazione in data 26
febbraio 2002) dal 27 febbraio 2002 al 3 marzo 2003 per la frequenza del
corso di pilotaggio presso la sede Sheppard; d) di essere stato
successivamente trasferito nel Ruolo servizi dell’Arma Aeronautica con
decreto ministeriale in data 17 settembre 1993; e) di essere rimasto
presso l’Accademia Militare con l’incarico di “a disposizione del
direttore dei corsi” fino al 24 ottobre 1993 e di essere stato, infine,
assegnato in data 25 ottobre 1993 al Gr. A.E.S. di Pratica di Mare; f)
di non aver mai ricevuto per tutti i sopraindicati trasferimenti
d’autorità per motivi di servizio gli emolumenti ed i rimborsi di cui
alla legge n. 100 del 1987; tutto ciò premesso invitava e diffidava
l’Amministrazione della difesa a provvedere entro e non oltre i trenta
giorni successivi “…al pagamento degli emolumenti ed i rimborsi
spettatigli ai sensi del coordinato disposto delle leggi nn. 100/1987,
836/1973, 417/1978…nonché ad indicare analiticamente, entro lo stesso
termine, tutte le voci di compenso già percepite…durante il periodo di
servizio presso la sede statunitense di Sheppard o successivamente in
relazione a tale missione”.
L’intimata
Amministrazione, con nota AD1/12/1/81057/F3-4/2 del 17 settembre 1996
respingeva la richiesta, rilevando, in particolare, che “… nel caso,
risulta mancante il requisito essenziale per l’insorgere del diritto ad
ottenere gli emolumenti richiesti, e cioè il trasferimento d’autorità da
una ad altra sede permanente di servizio” e precisando che “…il
movimento dell’interessato dall’Accademia Militare al GrAES di Pratica
di Mare, per il quale si chiedono gli emolumenti “de quibus”, si
configura come una prima assegnazione, e non già un trasferimento
d’autorità, per cui nei confronti dell’ufficiale “de quo” trova
applicazione unicamente il disposto di cui all’art. 29 della legge
836/73…”.
Con
ricorso giurisdizionale notificato l’11 novembre 1996 il tenente
@@@@@@@@ @@@@@@@@ chiedeva al Tribunale amministrativo regionale del
Lazio l’annullamento della predetta nota AD1/12/1/81057/F3-4/2 del 17
settembre 1996 e di tutti gli atti ad essa presupposta, tra cui le
direttive dell’amministrazione riguardante le fattispecie in esame,
denunciandone l’illegittimità alla stregua di due articolati motivi,
rubricati rispettivamente “Violazione di legge relativamente all’art. 1
della legge n. 100/87, agli artt. 17/25 della legge n. 836/73 ed agli
artt. 12 e ss. della legge n. 417/78” e “eccesso di potere sotto il
profilo della insufficienza e contraddittorietà della motivazione e
disparità di trattamento”, con sostanzialmente rivendicava il proprio
diretto ad ottenere l’indennità prevista dalle disposizioni invocate sia
per l’invio presso la sede statunitense di Sheppard, sia per la
successiva assegnazione al GrAES di Pratica di Mare, non potendo negarsi
in entrambi i casi la natura di trasferimenti autoritativi per motivi
di servizio.
L’adito
tribunale, nella resistenza dell’intimata amministrazione, con la
sentenza indicata in epigrafe, annullava il provvedimento impugnato,
riconoscendo, in particolare, il diritto dell’interessato al trattamento
economico di missione richiesto per l’assegnazione alla sede
statunitense di Sheppard, in virtù delle stesse direttive interne
dell’amministrazione, atteso che la limitazione del servizio all’estero a
soli 13 mesi, invece che a 15 (periodo che secondo le direttive
consentiva effettivamente la corresponsione del trattamento di missione)
era dovuto esclusivamente ad una inspiegabile e discriminatoria
determinazione dell’Amministrazione, dichiarando espressamente assorbiti
i motivi non esaminati, con salvezza degli ulteriori provvedimenti.
L’Amministrazione
della difesa ha chiesto la riforma di tale statuizione, predicandone la
erroneità, in quanto l’invio a corsi di addestramento, quale quello
presso la sede di Sheppard, non integrava i presupposti di legge per il
riconoscimento dell’indennità di cui alla legge n. 100 del 1987, tanto
più che la permanenza all’estero dell’ufficiale era stata inferiore ai
15 mesi, periodo che l’amministrazione aveva ritenuto necessario con le
proprie disposizioni interne per riconoscere l’invocato trattamento di
missione.
L’appellato
si è costituito in giudizio, deducendo l’inammissibilità e
l’infondatezza dell’avverso gravame di cui ha chiesto il rigetto,
riproponendo all’esame del giudice di appello il secondo motivo di
censura articolato in prime cure, non esaminato per assorbimento.
D I R I T T O
I. L’appello è fondato e deve essere accolto.
I.1.
Com’è noto, l’articolo 1 della legge 10 marzo 1987, n. 100, ha esteso
al personale delle Forze Armate, dell’Arma dei Carabinieri e della
Guardia di Finanza, a decorrere dal 1° gennaio 1987, il trattamento
economico previsto dall’articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97,
come sostituito dall’articolo 6 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, nel
caso di trasferimento d’autorità prima che siano trascorsi quattro anni
di permanenza nella sede di titolarità.
La
giurisprudenza ha più volte chiarito che il trattamento di missione
previsto dalla ricordata norma presuppone che innanzitutto l’adozione
di un provvedimento di trasferimento del pubblico dipendente, cioè la
modificazione della sede di servizio dove egli espleta le proprie
ordinarie mansioni, la natura autoritaria di tale provvedimento e che
sia trascorsi quattro anni di permanenza nella sede di servizio (C.d.S.,
sez. IV, 6 aprile 2004, n. 5489), precisando altresì che essa
presuppone che la sede di servizio istituzionalmente consenta in via
ordinaria una permanenza nella medesima sede anche per più di quattro
anni, con la conseguenza che la predetta indennità non può essere
riconosciuta nel caso di assegnazione ad una sede di servizio a
conclusione del procedimento di addestramento, atteso che in questo caso
l’ufficiale non è trasferito in senso proprio, ma destinato alla prima
sede di impiego (C.d.S., sez. IV, 16 maggio 2006, n. 2833; 28 dicembre
2005, n. 7434; 5 novembre 2004, n. 7204; 19 ottobre 2004, n. 6739; IV,
10 novembre 2003, n. 7143).
E’
stato anche espressamente affermato che “durante la fase addestrativa
l’ufficiale non è titolare di una sede di servizio in senso proprio, con
la conseguenza che la destinazione alla sede di impiego al termine del
ciclo addestrativi non costituisce trasferimento di autorità, bensì
prima di assegnazione di sede” (C.d.S., 5 novembre 2004, n. 7204; 13
luglio 1998, n. 1083; 2 dicembre 1997, n. 1337).
I.2.
Ciò posto, la Sezione è dell’avviso che deve innanzitutto escludersi
che l’invio dell’interessato in missione in U.S.A. per la frequenza del
corso di pilotaggio in data 26 febbraio 1992 possa integrare gli estremi
di un trasferimento di autorità, trattandosi della frequenza di un
corso di addestramento (Corso IBIS 4°), come si ricava dalla nota prot.
n. TAA-3/MT/1650/NAV/I.4° del 28 febbraio 1992: d’altra parte, proprio
perché si trattava dell’invio in missione, la sede del corso di
addestramento in U.S.A. non poteva essere considerata una ordinaria di
servizio.
Nella
predetta nota del 28 febbraio 1992, poi, si fa espressamente
riferimento all’erogazione in favore dell’appellato della diaria di
missione, così che non trova fondamento la doglianza che per tale
missione all’estero non gli sarebbe stata riconosciuta alcuna indennità.
Quanto
poi alla questione (l’unica che in realtà ha trovato accoglimento nella
sentenza impugnata) della erroneità e contraddittorietà dell’operato
dell’Amministrazione che non avrebbe riconosciuto l’ulteriore ovvero la
più vantaggiosa indennità di missione per il servizio all’estero
prevista solo per la permanenza superiore a 15 mesi e immotivatamente
non anche allorquando il periodo di servizio all’estero risulti
inferiore, la Sezione non può non rilevare che dalla più volte citata
nota dell’Amministrazione per l’invio dell’interessato in missione in
U.S.A. non risulta prevista alcuna durata certa e prestabilita, in
relazione alla quale possa essersi creato un legittimo affidamento
dell’interessato (circa la durata di 15 mesi che gli avrebbe consentito
di godere della richiesta indennità di missione).
Ciò
esclude la predicata illegittimità di un rientro in Italia,
asseritamente anticipato (circostanza quest’ultima di cui non è stata
fornita alcuna prova e neppure è stato indicato alcun indizio idoneo a
sollecitare i poteri ufficiosi del giudicante): ciò senza contare che
proprio l’interessato non risulta aver ritualmente contestato la
illegittimità di tale anticipato rientro in sede.
I.3.
Lo stesso appellato, nell’atto introduttivo del giudizio, ha poi
precisato che al rientro dalla missione in U.S.A. è rimasto a
“disposizione del Direttore dei Corsi” presso l’Accademia Militare di
Pozzuoli fino alla data del 25 ottobre 1993, allorquando è stato
assegnato al Gr. A.E.S. di Pratica di Mare.
In
realtà la posizione di “a disposizione del Direttore dei Corsi”, in
mancanza di ulteriori elementi di valutazioni che spettava
all’interessato di produrre, non può considerarsi uno status di
servizio inerente ad una ordinaria sede di servizio, tale da integrare
gli estremi di uno dei presupposti per il riconoscimento dell’indennità
di cui all’articolo 1 della legge 10 marzo 1987, n. 100, rappresentando
invece una sorta di continuazione dell’attività di complessiva
formazione dell’ufficiale.
A
ciò consegue che l’assegnazione al GR. A.E.S. di Pratica di Mare
costituisce la prima vera sede di impiego e non può dar luogo al
riconoscimento della richiesta indennità di missione.
II.
In conclusione il provvedimento dell’Amministrazione in data 17
settembre 1996 è immune dai vizi prospettati dall’interessato; pertanto
l’appello deve essere accolto e, per l’effetto, in riforma della
impugnata sentenza, deve essere respinto il ricorso proposto in primo
grado dal signor @@@@@@@@ @@@@@@@@.
Sussistono
tuttavia, ad avviso della Sezione, giusti motivi per compensare tra le
parti le spese del doppio grado di giudizio, in considerazione della
particolarità della controversia.
P. Q. M.
Il
Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta,
definitivamente pronunciando sul ricorso proposto dal Ministero della
Difesa avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale del
Lazio, sez. I bis, n. 2917 dell’8 aprile 2003, lo accoglie e, per
l’effetto, in riforma della impugnata sentenza, respinge il ricorso
proposto in primo grado dal sig. @@@@@@@@ @@@@@@@@.
Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’11 marzo 2008, con la partecipazione dei seguenti magistrati:
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO
.
- - N.R.G. 6852/2002
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