COMUNIONE E CONDOMINIO
Cass. civ. Sez. II, 21-11-2008, n. 27822
Cass. civ. Sez. II, 21-11-2008, n. 27822
Svolgimento del processo
Con
atto notificato il 28.12.98 C.C. e M.A. impugnarono la delibera
assembleare del condominio di via (OMISSIS), assunta in data 27.11.98,
con la quale era stato approvato il piano di riparto della spesa
relativa ai lavori straordinari eseguiti nello stabile e deliberato un
compenso extra in favore dell'amministratore per L. 1.000.000, ed
inoltre - per quanto ancora interessa in questa sede - era stato
ripartita tra tutti i condomini la spesa per la installazione della
canna fumaria a seguito della trasformazione dell'impianto centralizzato
in impianti autonomi. In riferimento a tale voce, assumevano che la
spesa dovesse gravare solo sui condomini che avevano installato detti
impianti.
Si costituì il condominio convenuto,
in persona dell'amministratore pro tempore, e contestò la domanda,
deducendo che le spese relative all'installazione della canna fumaria
andavano ripartite in base alla tabella B, in quanto bene condominiale
conseguente alla trasformazione ex L. n. 10 del 1991, dell'impianto di riscaldamento centralizzato in impianti autonomi a gas.
Con sentenza 1.8.2001 il Tribunale di Bari rigettò l'impugnativa e condannò gli attori al pagamento delle spese.
Avverso
la sentenza proposero appello gli attori; si costituì il condominio
appellato chiedendo il rigetto della impugnazione con vittoria di spese.
La
corte d'appello di Bari accolse solo parzialmente l'impugnazione,
riformando la decisione di primo grado con riferimento alla spesa
concernente la canna fumaria, che ritenne dovesse essere posta a carico
dei soli condomini che avevano installato l'impianto autonomo di
riscaldamento, sul presupposto che i lavori della suddetta canna non
risultavano deliberati nella precedente assemblea e che non era stata
esibita documentazione che comprovasse la tesi del condominio circa la
natura di bene comune della canna stessa, essendo notorio che gli
impianti autonomi di riscaldamento esigono solo piccole tubazioni per lo
scarico dei residui della combustione.
Per la
cassazione della sentenza ha proposto ricorso il Condominio in forza di
cinque motivi. Resistono con controricorso C.C. e M.A..
Motivi della decisione
Con
il primo motivo il condominio denuncia omessa, insufficiente e
contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia;
assume
che la corte territoriale, dopo aver dato per accertata la
trasformazione dell'impianto centralizzato di riscaldamento in impianti
autonomi, ignorando le precise disposizioni di legge in materia, si è
limitata ad invocare la comune esperienza circa la necessità "di piccole
tubazioni per lo scarico", ed ha ascritto al condominio la mancata
dimostrazione del carattere di bene comune, nonostante fosse acquisito
trattarsi di "canna fumaria" installata ai sensi del D.P.R. n. 412 del 1993, art. 5, comma 9.
Con
il secondo motivo si denuncia nullità della sentenza per
ultrapetizione, violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto;
si duole che la corte abbia annullato la delibera perchè i lavori per la
canna fumaria non erano stati deliberati nella precedente assemblea e
per carenze dell'ordine del giorno, benchè tali censure non fossero mai
state mosse dai condomini ricorrenti, che avevano sempre e soltanto
dedotto la natura non comune a tutti del bene.
Con il terzo motivo si denuncia omessa motivazione su un punto decisivo della controversia e violazione e falsa applicazione dell'art. 345 c.p.c. e art. 2909 c.c.;
si assume che, quand'anche si dovesse escludere il vizio di
ultrapetizione, sussisterebbe comunque un difetto di motivazione sulle
ragioni che hanno indotto la corte territoriale a ritenere che la
domanda degli attori fosse incentrata anche sul difetto di precedente
delibera dei lavori concernenti la canna fumaria e sulla carenza
dell'ordine del giorno.
Con il quarto e quinto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c., art. 1117 c.c. e del D.P.R. n. 412 del 1993, art. 5, comma 9.
Assume il condominio che la corte ha violato i principi in tema di
onere della prova, perchè incombeva sugli attori provare i fatti addotti
a fondamento della domanda, mentre questi si erano limitati ad
affermare di non avere l'impianto autonomo di riscaldamento e di non
essere allacciati alla canna fumaria, fatti non idonei a dimostrare il
carattere non condominiale del bene; la corte territoriale avrebbe poi
violato l'art. 1117 c.c., che presume la comunione della canna
fumaria e nonostante il contrario non risultasse da alcun titolo e fosse
acquisito che detta canna era stata realizzata in ossequio al disposto
del D.P.R. n. 412 del 1993, art. 5, comma 9.
Tanto
premesso, osserva la corte che il quarto e quinto motivo del ricorso -
da esaminare congiuntamente per la sostanziale identità delle
argomentazioni - sono fondati per quanto si dirà, e assorbenti di tutti
gli altri.
Non è in contestazione in causa -
potendosi ciò evincere dalla sentenza impugnata - che nel condominio era
stata deliberata la trasformazione dell'impianto centralizzato di
riscaldamento in impianti autonomi ai sensi della L. 9 gennaio 1991, n. 10, art. 26 e del relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. n. 412 del 1993.
La citata normativa - come si evince dal titolo della legge stessa - è
finalizzata al conseguimento del risparmio energetico, sicchè essa
consente alla maggioranza dei condomini - escludendo la necessità
dell'unanimità - di decidere la dismissione dell'impianto di
riscaldamento centralizzato e la sostituzione di esso con impianti
autonomi rispondenti alle caratteristiche di legge. Ne consegue che non è
più consentito alla minoranza dissidente di mantenere in esercizio il
dismesso impianto, riservendosi una tale eventualità in un dispendio
maggiore di energia e non di quel risparmio perseguito dalla legge.
Tanto premesso, risulta evidente che sia obbligatorio per tutti i
condomini partecipare alla spese per l'installazione della nuova canna
fumaria, costituente bene comune perchè obbligatoriamente prevista per
l'esercizio dei singoli impianti autonomi di riscaldamento.
L'art.
5, comma 9, del citato regolamento prevede, infatti, che nel caso di
trasformazione dell'impianto termico centralizzato in impianti autonomi è
obbligatoria l'installazione di "appositi condotti di evacuazione dei
prodotti di combustione, con sbocco sopra il tetto dell'edificio alla
quota prescritta dalle norme tecniche UNI 7129....".
La
corte territoriale ha, invece, fatto assurgere a regola giuridica la
notoria frequente trasgressione di detta normativa da parte di condomini
in occasione di trasformazione dell'impianto di riscaldamento; non può,
peraltro, sottacersi che talvolta la esistenza di tubazioni di scarico
ridotte e non confluenti in apposite canne fumarie è ascrivibile alle
deroghe previste dal medesimo comma 9) del citato art. 5 per ipotesi -
diverse da quella che nella presente controversia deve ritenersi
pacifica - quali le ristrutturazioni di impianti individuali già
esistenti non provvisti di sistemi di evacuazione dei fumi come indicati
dalla nuova normativa.
Nella specie, dunque,
la canna fumaria obbligatoria per le evacuazioni dei fumi, alla quale
tutti i condomini sono tenuti ad allacciare il proprio impianto
individuale (attuale o futuro) non può che essere un bene comune la cui
installazione e manutenzione deve necessariamente gravare su tutti i
condomini nelle proporzioni millesimali previste.
La
sentenza impugnata va, pertanto, cassata senza rinvio, in quanto questa
corte può pronunciarsi nel merito rigettando in toto l'appello proposto
dagli odierni resistenti.
Si rinvengono
giusti motivi per la compensazione delle spese del giudizio di appello e
per quello di cassazione, tenuto conto della esistenza di divergenti
pronunce di merito e della singolarità della questione giuridica posta.
P.Q.M.
La Corte:
Accoglie il quarto e quinto motivo del ricorso, assorbiti gli altri;
cassa
la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l'appello
proposto da C.C. e M.A. avverso la sentenza del tribunale di Bari;
dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio di appello e del
giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2008.
Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2008
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