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mercoledì 9 luglio 2014

Cassazione: Giurisprudenza di legittimità Veicoli - Trasporto eccezionale - Segnalazione - Adeguata segnalazione da parte degli agenti di polizia ai veicoli provenienti dall'opposto senso di marcia - Insussistenza - Conseguenze - Responsabilità per colpa dei predetti agenti in caso di collisione tra i veicoli



Giurisprudenza di legittimità Veicoli - Trasporto eccezionale - Segnalazione - Adeguata segnalazione da parte degli agenti di polizia ai veicoli provenienti dall'opposto senso di marcia - Insussistenza - Conseguenze - Responsabilità per colpa dei predetti agenti in caso di collisione tra i veicoli Corte di Cass. Pen. Sez. IV, 3 ottobre 2008, n. 37986)
Cass. pen. Sez. IV, (ud. 07-07-2008) 03-10-2008, n. 37986
Fatto - Diritto P.Q.M.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

1.1 Con sentenza del 14 aprile 2005 il Tribunale di Sondrio, all'esito di giudizio abbreviato, dichiarava B.F.I. colpevole del reato di omicidio colposo in danno di C. F., commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale, condannandolo per l'effetto a pena ritenuta di giustizia nonchè al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili.
L'imputato, agente della polizia stradale, era stato tratto a giudizio con l'accusa che il giorno (OMISSIS), incaricato di effettuare il servizio di scorta a bordo di un'autovettura con colori d'istituto a un convoglio eccezionale, costituito da un trattore stradale e da un rimorchio largo metri 5,27, alle ore 1.05, giunto in località (OMISSIS) su un tratto di strada privo di illuminazione pubblica e largo metri 6,70, notando al termine del rettilineo una curva destrorsa a visuale non libera, aveva distanziato il trasporto eccezionale al fine di segnalarne la presenza, con sufficiente anticipo, ai veicoli provenienti dall'opposto senso di marcia;
direttosi quindi verso la predetta curva e intercettata l'autovettura condotta dal C., si era limitato a effettuare segnalazioni luminose con abbaglianti e torcia nonchè a mezzo della paletta in dotazione, senza avvisare il conducente del pericolo imminente e senza accertarsi che lo stesso si portasse fuori della sede stradale fino al passaggio del convoglio, col quale non era possibile un incrocio dinamico. Era così accaduto che il C., proseguita la marcia, era andato a cozzare contro il convoglio, riportando nell'urto lesioni gravissime che ne avevano determinato il decesso il successivo (OMISSIS), presso l'ospedale di (OMISSIS).
Proposto gravame, la Corte d'appello di Milano in data 19 marzo 2007, confermava l'impugnata pronuncia.
In motivazione il giudicante, ripercorse le "puntuali e condivisibili" argomentazioni svolte dal giudice di prime cure e ricordate le prescrizioni della circolare ministeriale (OMISSIS) del 19 giugno 1997, rilevava che la larghezza del convoglio imponeva che, al suo passaggio, gli autoveicoli provenienti dal lato opposto dovessero spostarsi completamente fuori della carreggiata, la quale presentava sia a destra che a sinistra delle banchine, rispettivamente di ottanta e cinquanta centimetri.
Evidenziava quindi il decidente che lo stesso B., nella sua relazione, aveva affermato di avere semplicemente visto il conducente dell'autovettura rallentare e accostarsi al margine destro della strada, mentre avrebbe dovuto accertarsi che rimanesse fermo fino al completamento del transito eccezionale. Nè la condotta del C. si prestava a essere qualificata causa sopravvenuta, da sola sufficiente a cagionare l'evento, siccome prospettato dalla difesa, posto che tale può essere considerata solo quella del tutto avulsa dall'attività dell'agente, mentre, nella fattispecie, il comportamento della parte offesa si era inserito in una situazione di pericolo determinata dall'imputato. Infine, ad avviso del giudice di merito, neppure ricorrevano i presupposti per il riconoscimento della scriminante di cui all'art. 51 c.p., posto che il prevenuto aveva comunque discrezionalità nello svolgimento del compito affidatogli.
1.2 Avverso detta pronuncia ha proposto ricorso per Cassazione B.F.I., chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:
- violazione dell'art. 27 Cost., comma 2, e art. 530 c.p.p., comma 2, per avere la Corte d'appello confermato il giudizio di colpevolezza sulla base di una dinamica del sinistro sostanzialmente diversa da quella acclarata dal giudice di primo grado, avendo affermato che il C., nonostante le segnalazioni, non si era neppure fermato, ma aveva solo rallentato, laddove, secondo il Tribunale, l'automobilista, arrestatosi, non era tuttavia rimasto dov'era, nè si era portato fuori della sede stradale ma, proseguendo nella marcia, era andato a collidere con il convoglio. Evidenzia anche l'esponente che l'assunto secondo cui la sua condotta colposa sarebbe consistita nel non avere posto in essere le "segnalazioni opportune" prescritte dalla circolare ministeriale (OMISSIS) del 19 giugno 1997, sarebbe affetto da inemendabile genericità: e invero, posto che tali segnalazioni erano comunque quelle previste e disciplinate dal codice della strada, il decidente, da un lato, non aveva chiarito quale tra queste egli avrebbe potuto e dovuto porre in essere, dall'altro non aveva considerato che l'attesa del passaggio del convoglio, al fine di verificare che il C. rimanesse fermo, avrebbe comportato l'inosservanza della prescrizione della circolare, secondo cui la pattuglia doveva precederlo di circa cento metri.
Denuncia poi il ricorrente l'errore logico in cui sarebbe incorso il giudice di merito, inferendo dall'effetto - nella specie il mancato arresto del veicolo per tutto il tempo necessario a scongiurare lo scontro con il mezzo eccezionale - la prova dell'insufficienza della segnalazione;
- contraddittorietà e insufficienza della motivazione in punto di significato di "ALT" attribuito dal codice della strada alla esposizione della paletta, in contrasto con il chiaro disposto del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 146, in relazione agli artt. 24 e 43 della medesima fonte e all'art. 181 del Regolamento di esecuzione;
- contraddittorietà e insufficienza della motivazione per non avere il giudice di merito considerato che il mancato arresto del veicolo, da parte del C., e anzi la prosecuzione della marcia a velocità sostenuta, malgrado la presenza di un'autovettura della Polizia stradale con lampeggiante acceso e frecce azionate, accompagnata dalla esibizione della paletta di ordinanza, costituiva condotta in sè gravemente colposa, imprevista e imprevedibile, del tutto slegata da quella a lui addebitata, idonea, in quanto tale, a interrompere il nesso eziologico tra l'omissione contestatagli e l'evento e a porsi come causa unica e determinate di questo.
Osserva anche il ricorrente che, in ogni caso, compito della polizia stradale nel frangente, era di garantire la sicurezza della circolazione, non già l'incolumità individuale di ciascun automobilista, e che dall'ordine di servizio emesso, conforme alla circolare ministeriale del 19 giugno 1997, esulava l'ipotesi di una regolamentazione del traffico a senso unico alternato;
- violazione dell'art. 27 Cost., in relazione agli artt. 360 e 442 c.p.p., per avere il giudice di merito utilizzato le risultanze di una perizia che, oltre a non essere a lui opponibile - trattandosi di mezzo disposto dal P.M. quando egli non aveva ancora assunto la qualità di imputato - era in ogni caso errata nelle misurazioni della carreggiata, riportate in metri 6.70, senza considerare l'esistenza all'uno e all'altro margine di banchine, rispettivamente di 80 e 50 centimetri, che portavano lo spazio residuo, al netto della larghezza del convoglio, a metri 2.73;
- contraddittorietà e insufficienza della motivazione, per non avere il giudice di merito considerato che la sua condotta era stata assolutamente conforme all'ordine di servizio impartitogli dal superiore gerarchico, di guisa che ricorreva nella fattispecie la scriminante di cui all'art. 51 c.p..
Nè l'operatività di tale causa di non punibilità poteva essere esclusa dal rilievo che lo svolgimento del compito affidatogli implicava comunque un margine di discrezionalità, vero essendo invece che egli si era scrupolosamente attenuto alle istruzioni ricevute.
Il difensore dell'imputato ha poi presentato motivi nuovi, ex art. 611 c.p.p., comma 1, insistendo sulla contraddittorietà e sull'insufficienza della motivazione, in ordine alla invocata scriminante dell'adempimento del dovere, segnatamente evidenziando che dei due coindagati nel medesimo procedimento, Ba.Ba. e R.S., i quali non si erano avvalsi della facoltà di definizione del procedimento col rito abbreviato, solo la prima, all'epoca dirigente della polizia stradale di Lecco, era stata condannata, mentre il secondo, Ispettore della sottosezione di Sellano, era stato assolto. Il Tribunale di Sondrio, nella sentenza del 13 febbraio 2008, aveva invero affermato la penale responsabilità della Ba., in ragione della erronea pianificazione della scorta, mentre aveva mandato assolto il R. - che in qualità di comandante della sottosezione di (OMISSIS), ricevuto l'ordine, aveva individuato gli agenti della pattuglia nel B. e nel P., rispettivamente, caposcorta e gregario - sull'assunto che lo stesso avesse adempiuto a un ordine impostogli dal superiore gerarchico. Segnala anche il ricorrente che, come del resto evidenziato nella sentenza impugnata, le luci di segnalazione del trasporto eccezionale, senza alcuna responsabilità dell'imputato, non erano esattamente collocate, il che non aveva potuto non accrescere le difficoltà del servizio.
2.1 Le doglianze sono infondate.
Il collegio non condivide anzitutto la critica, formulata nel primo motivo di ricorso, relativa alla pretesa diversità della dinamica del sinistro accolta dai giudici di prime e seconde cure: nella complessiva ricostruzione dell'eziologia dell'incidente non gioca invero un ruolo decisivo la circostanza che il C., alla segnalazione degli agenti, si sia fermato o abbia invece solo rallentato, decisivo essendo invece che egli, non avendo compreso che l'ordine era (o avrebbe dovuto essere) di non muoversi e anzi di portarsi fuori della carreggiata, proseguì la marcia, andando incontro alla morte. Ed è significativo, in punto di sostanziale sovrapponibilità della versione della vicenda posta a fondamento delle decisioni del Tribunale e della Corte d'appello, che la pretesa diversità dell'opinione maturata in parte qua dal giudice di secondo grado, rispetto a quella del primo, così enfatizzata dal ricorrente, non sia stata dallo stesso neppure percepita, tanto vero che la sentenza impugnata fa espresso richiamo alla ricostruzione dei fatti operata dal Tribunale, segnatamente ricordando la consolidata giurisprudenza di questo giudice di legittimità sulla integrazione della "struttura motivazionale della sentenza di appello" e di quella precedente, sì da formare un unico, complesso corpo argomentativo (Cass. pen., sez. 1, 26 giugno 2000, n.8868). Le ulteriori censure esposte nel primo motivo di ricorso e quelle del secondo mezzo, attenendo entrambe alla sufficienza della segnalazione di ALT effettuata dagli agenti con la paletta di ordinanza, si prestano a essere esaminate congiuntamente. Secondo il ricorrente, con la predetta intimazione, l'imputato esaurì le cautele che il servizio di scorta al trasposto eccezionale gli imponeva e non può pertanto essere chiamato a rispondere delle sinistro derivato dall'inottemperanza a quell'ordine. La Corte ritiene invece che giudici di merito, affermando l'insufficienza di quella segnalazione e la conseguente responsabilità del prevenuto per la morte del C. non abbiano fatto malgoverno delle norme del codice della strada e abbiano espresso una valutazione rigorosamente aderente ai dati di fatto emersi dalla compiuta istruttoria e ai principi dell'ordinamento.
E invero assolutamente condivisibile che, a fronte della eccezionalità della situazione determinata dal transito di un trattore di inusitata larghezza, che sviluppava traiettorie tali da occupare la quasi totalità della carreggiata e che, per soprammercato, non aveva le luci di segnalazione correttamente posizionate, non bastava raccomandare prudenza ai guidatori dei veicoli che andavano ad incrociarlo, ma era necessario assicurarsi che essi si fermassero e si portassero fuori della sede stradale, su quelle banchine laterali la cui esistenza non è stata affatto ignorata dal decidente, avendo questi per contro precisato che proprio lì potevano farsi sostare i mezzi in circolazione, in attesa del transito del convoglio.
Nè ha senso sostenere che le segnalazioni che potevano e dovevano essere attivate erano tutte e solo quelle previste dal codice della strada e che il giudice di merito non avrebbe affatto chiarito quali condotte andavano in ipotesi adottate. E invero, se da un lato non par dubbio che l'eccezionalità della situazione non solo consentiva, ma imponeva l'uso di mezzi di segnalazione ben più preganti e incisivi della esibizione della paletta di ordinanza, dall'altro, contrariamente all'assunto dell'impugnante, il giudice di merito ha esemplificato i comportamenti, del resto di intuitiva evidenza, che sarebbero stati idonei a scongiurare l'evento. Non a caso, del resto, il giudizio di colpevolezza si è avvalso anche della testimonianza di un altro conducente, specificamente menzionato nella decisione di primo grado, il quale, sopraggiunto subito dopo il C., ebbe a confermare di avere interpretato il segnale come un invito a spostarsi sul lato destro della strada e non già ad arrestare la marcia: il che costituisce verifica, sul piano empirico, della conformità dell'apprezzamento del decidente alle regole della logica, alle massime di comune esperienza e a principi di elementare buon senso.
Correttamente è poi stato escluso che una più pertinente esplicitazione della condotta da osservare, avrebbe impedito agli agenti di presidiare adeguatamente la strada e di garantire l'incolumità di altri, eventuali guidatori in arrivo, essendo inconfutabile il rilievo che sarebbe in realtà bastata una intimazione a voce, praticabile in pochi secondi, per rendere edotti i conducenti della situazione.
L'infondatezza delle critiche formulate nel terzo motivo di ricorso consegue a quella della pretesa ineccepibilità della condotta del B.: non è possibile sostenere che il comportamento colposo del C. e, in particolare, l'inottemperanza all'obbligo di fermarsi, sia stato causa sopravvenuta, da sola sufficiente adeterminare l'evento, interrompendo il nesso eziologico tra l'omissione ascritta al prevenuto e il sinistro verificatosi, perchè, come compiutamente rilevato dal giudice di merito, la condotta del vittima, lungi dall'essere indipendente da quella dell'agente o comunque estranea al contesto causale da questi innescato, fu proprio da essa determinata. Mette conto in proposito ricordare che nei reati colposi la causa sopravvenuta, consistente nella condotta imprudente della vittima, esclude il rapporto di causalità solo quando essa, anche se non sia del tutto slegata dalla condotta dell'imputato, si trovi tuttavia fuori della normale linea evolutiva di questa e che, con particolare riguardo ai reati omissivi connessi ad una posizione di garanzia dell'agente, il nesso di causalità può essere escluso, sulla base del noto giudizio di prognosi postuma, solo quando dovesse risultare che l'azione omessa non avrebbe comunque impedito l'evento (Cass. pen., sez. 4, 11 gennaio 1999, n.7151).
Ma nella fattispecie l'evento verificatosi è esattamente quello che l'imputato era stato chiamato a scongiurare, di guisa che le critiche del ricorrente non hanno alcuna possibilità di successo.
La sentenza impugnata resiste anche alle considerazioni formulate nel quarto motivo, volto a contestare le risultanze della consulenza disposta dal P.M., quando ancora il B. non aveva ricevuto alcuna informazione di garanzia. E invero, premesso che, contrariamente ai rilievi svolti dall'impugnante gli esiti della perizia sono stati correttamente utilizzati dal giudice di merito, essendosi il processo svolto col rito abbreviato, il collegio ritiene del tutto implausibile che su una strada larga metri 6.70, ancorchè munita di banchine laterali, un convoglio di 5,27 metri di larghezza potesse incrociare senza pericolo di impatto un altro veicolo.
Infine, quanto alle articolate argomentazioni svolte per sostenere la ricorrenza della esimente di cui all'art. 51 c.p., è sufficiente rilevare che, a ben vedere, l'evento non è stato determinato da una condotta tenuta dall'agente in osservanza degli ordini ricevuti, ma semmai proprio malgrado quelli: a lui incombeva infatti assicurare che il transito del trasporto eccezionale avvenisse senza incidenti, verificando, nell'ambito delle istruzioni che per grandi linee gli erano state impartite, le cautele a tal fine praticabili.
In tale prospettiva nessuna rilevanza può avere la circostanza che il R., comandante della sottosezione di (OMISSIS), sia stato assolto perchè, a tacer d'altro, chi in concreto era impegnato sul campo era l'imputato e non già il suo superiore. Consegue da tanto che il ricorso deve essere rigettato.
Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 7 luglio 2008.
Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2008

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