Giurisprudenza di legittimità Veicoli - Trasporto eccezionale -
Segnalazione - Adeguata segnalazione da parte degli agenti di polizia ai
veicoli provenienti dall'opposto senso di marcia - Insussistenza -
Conseguenze - Responsabilità per colpa dei predetti agenti in caso di
collisione tra i veicoli Corte di Cass. Pen. Sez. IV, 3 ottobre 2008, n.
37986)
Cass. pen. Sez. IV, (ud. 07-07-2008) 03-10-2008, n. 37986
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1.1
Con sentenza del 14 aprile 2005 il Tribunale di Sondrio, all'esito di
giudizio abbreviato, dichiarava B.F.I. colpevole del reato di omicidio
colposo in danno di C. F., commesso con violazione delle norme sulla
circolazione stradale, condannandolo per l'effetto a pena ritenuta di
giustizia nonchè al risarcimento dei danni in favore delle costituite
parti civili.
L'imputato, agente della polizia
stradale, era stato tratto a giudizio con l'accusa che il giorno
(OMISSIS), incaricato di effettuare il servizio di scorta a bordo di
un'autovettura con colori d'istituto a un convoglio eccezionale,
costituito da un trattore stradale e da un rimorchio largo metri 5,27,
alle ore 1.05, giunto in località (OMISSIS) su un tratto di strada privo
di illuminazione pubblica e largo metri 6,70, notando al termine del
rettilineo una curva destrorsa a visuale non libera, aveva distanziato
il trasporto eccezionale al fine di segnalarne la presenza, con
sufficiente anticipo, ai veicoli provenienti dall'opposto senso di
marcia;
direttosi quindi verso la predetta
curva e intercettata l'autovettura condotta dal C., si era limitato a
effettuare segnalazioni luminose con abbaglianti e torcia nonchè a mezzo
della paletta in dotazione, senza avvisare il conducente del pericolo
imminente e senza accertarsi che lo stesso si portasse fuori della sede
stradale fino al passaggio del convoglio, col quale non era possibile un
incrocio dinamico. Era così accaduto che il C., proseguita la marcia,
era andato a cozzare contro il convoglio, riportando nell'urto lesioni
gravissime che ne avevano determinato il decesso il successivo
(OMISSIS), presso l'ospedale di (OMISSIS).
Proposto gravame, la Corte d'appello di Milano in data 19 marzo 2007, confermava l'impugnata pronuncia.
In
motivazione il giudicante, ripercorse le "puntuali e condivisibili"
argomentazioni svolte dal giudice di prime cure e ricordate le
prescrizioni della circolare ministeriale (OMISSIS) del 19 giugno 1997,
rilevava che la larghezza del convoglio imponeva che, al suo passaggio,
gli autoveicoli provenienti dal lato opposto dovessero spostarsi
completamente fuori della carreggiata, la quale presentava sia a destra
che a sinistra delle banchine, rispettivamente di ottanta e cinquanta
centimetri.
Evidenziava quindi il decidente
che lo stesso B., nella sua relazione, aveva affermato di avere
semplicemente visto il conducente dell'autovettura rallentare e
accostarsi al margine destro della strada, mentre avrebbe dovuto
accertarsi che rimanesse fermo fino al completamento del transito
eccezionale. Nè la condotta del C. si prestava a essere qualificata
causa sopravvenuta, da sola sufficiente a cagionare l'evento, siccome
prospettato dalla difesa, posto che tale può essere considerata solo
quella del tutto avulsa dall'attività dell'agente, mentre, nella
fattispecie, il comportamento della parte offesa si era inserito in una
situazione di pericolo determinata dall'imputato. Infine, ad avviso del
giudice di merito, neppure ricorrevano i presupposti per il
riconoscimento della scriminante di cui all'art. 51 c.p., posto che il prevenuto aveva comunque discrezionalità nello svolgimento del compito affidatogli.
1.2 Avverso detta pronuncia ha proposto ricorso per Cassazione B.F.I., chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:
- violazione dell'art. 27 Cost., comma 2, e art. 530 c.p.p.,
comma 2, per avere la Corte d'appello confermato il giudizio di
colpevolezza sulla base di una dinamica del sinistro sostanzialmente
diversa da quella acclarata dal giudice di primo grado, avendo affermato
che il C., nonostante le segnalazioni, non si era neppure fermato, ma
aveva solo rallentato, laddove, secondo il Tribunale, l'automobilista,
arrestatosi, non era tuttavia rimasto dov'era, nè si era portato fuori
della sede stradale ma, proseguendo nella marcia, era andato a collidere
con il convoglio. Evidenzia anche l'esponente che l'assunto secondo cui
la sua condotta colposa sarebbe consistita nel non avere posto in
essere le "segnalazioni opportune" prescritte dalla circolare
ministeriale (OMISSIS) del 19 giugno 1997, sarebbe affetto da
inemendabile genericità: e invero, posto che tali segnalazioni erano
comunque quelle previste e disciplinate dal codice della strada, il
decidente, da un lato, non aveva chiarito quale tra queste egli avrebbe
potuto e dovuto porre in essere, dall'altro non aveva considerato che
l'attesa del passaggio del convoglio, al fine di verificare che il C.
rimanesse fermo, avrebbe comportato l'inosservanza della prescrizione
della circolare, secondo cui la pattuglia doveva precederlo di circa
cento metri.
Denuncia poi il ricorrente
l'errore logico in cui sarebbe incorso il giudice di merito, inferendo
dall'effetto - nella specie il mancato arresto del veicolo per tutto il
tempo necessario a scongiurare lo scontro con il mezzo eccezionale - la
prova dell'insufficienza della segnalazione;
-
contraddittorietà e insufficienza della motivazione in punto di
significato di "ALT" attribuito dal codice della strada alla esposizione
della paletta, in contrasto con il chiaro disposto del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 146, in relazione agli artt. 24 e 43 della medesima fonte e all'art. 181 del Regolamento di esecuzione;
-
contraddittorietà e insufficienza della motivazione per non avere il
giudice di merito considerato che il mancato arresto del veicolo, da
parte del C., e anzi la prosecuzione della marcia a velocità sostenuta,
malgrado la presenza di un'autovettura della Polizia stradale con
lampeggiante acceso e frecce azionate, accompagnata dalla esibizione
della paletta di ordinanza, costituiva condotta in sè gravemente
colposa, imprevista e imprevedibile, del tutto slegata da quella a lui
addebitata, idonea, in quanto tale, a interrompere il nesso eziologico
tra l'omissione contestatagli e l'evento e a porsi come causa unica e
determinate di questo.
Osserva anche il
ricorrente che, in ogni caso, compito della polizia stradale nel
frangente, era di garantire la sicurezza della circolazione, non già
l'incolumità individuale di ciascun automobilista, e che dall'ordine di
servizio emesso, conforme alla circolare ministeriale del 19 giugno
1997, esulava l'ipotesi di una regolamentazione del traffico a senso
unico alternato;
- violazione dell'art. 27 Cost., in relazione agli artt. 360 e 442 c.p.p.,
per avere il giudice di merito utilizzato le risultanze di una perizia
che, oltre a non essere a lui opponibile - trattandosi di mezzo disposto
dal P.M. quando egli non aveva ancora assunto la qualità di imputato -
era in ogni caso errata nelle misurazioni della carreggiata, riportate
in metri 6.70, senza considerare l'esistenza all'uno e all'altro margine
di banchine, rispettivamente di 80 e 50 centimetri, che portavano lo
spazio residuo, al netto della larghezza del convoglio, a metri 2.73;
-
contraddittorietà e insufficienza della motivazione, per non avere il
giudice di merito considerato che la sua condotta era stata
assolutamente conforme all'ordine di servizio impartitogli dal superiore
gerarchico, di guisa che ricorreva nella fattispecie la scriminante di
cui all'art. 51 c.p..
Nè
l'operatività di tale causa di non punibilità poteva essere esclusa dal
rilievo che lo svolgimento del compito affidatogli implicava comunque un
margine di discrezionalità, vero essendo invece che egli si era
scrupolosamente attenuto alle istruzioni ricevute.
Il
difensore dell'imputato ha poi presentato motivi nuovi, ex art. 611
c.p.p., comma 1, insistendo sulla contraddittorietà e sull'insufficienza
della motivazione, in ordine alla invocata scriminante dell'adempimento
del dovere, segnatamente evidenziando che dei due coindagati nel
medesimo procedimento, Ba.Ba. e R.S., i quali non si erano avvalsi della
facoltà di definizione del procedimento col rito abbreviato, solo la
prima, all'epoca dirigente della polizia stradale di Lecco, era stata
condannata, mentre il secondo, Ispettore della sottosezione di Sellano,
era stato assolto. Il Tribunale di Sondrio, nella sentenza del 13
febbraio 2008, aveva invero affermato la penale responsabilità della
Ba., in ragione della erronea pianificazione della scorta, mentre aveva
mandato assolto il R. - che in qualità di comandante della sottosezione
di (OMISSIS), ricevuto l'ordine, aveva individuato gli agenti della
pattuglia nel B. e nel P., rispettivamente, caposcorta e gregario -
sull'assunto che lo stesso avesse adempiuto a un ordine impostogli dal
superiore gerarchico. Segnala anche il ricorrente che, come del resto
evidenziato nella sentenza impugnata, le luci di segnalazione del
trasporto eccezionale, senza alcuna responsabilità dell'imputato, non
erano esattamente collocate, il che non aveva potuto non accrescere le
difficoltà del servizio.
2.1 Le doglianze sono infondate.
Il
collegio non condivide anzitutto la critica, formulata nel primo motivo
di ricorso, relativa alla pretesa diversità della dinamica del sinistro
accolta dai giudici di prime e seconde cure: nella complessiva
ricostruzione dell'eziologia dell'incidente non gioca invero un ruolo
decisivo la circostanza che il C., alla segnalazione degli agenti, si
sia fermato o abbia invece solo rallentato, decisivo essendo invece che
egli, non avendo compreso che l'ordine era (o avrebbe dovuto essere) di
non muoversi e anzi di portarsi fuori della carreggiata, proseguì la
marcia, andando incontro alla morte. Ed è significativo, in punto di
sostanziale sovrapponibilità della versione della vicenda posta a
fondamento delle decisioni del Tribunale e della Corte d'appello, che la
pretesa diversità dell'opinione maturata in parte qua dal giudice di
secondo grado, rispetto a quella del primo, così enfatizzata dal
ricorrente, non sia stata dallo stesso neppure percepita, tanto vero che
la sentenza impugnata fa espresso richiamo alla ricostruzione dei fatti
operata dal Tribunale, segnatamente ricordando la consolidata
giurisprudenza di questo giudice di legittimità sulla integrazione della
"struttura motivazionale della sentenza di appello" e di quella
precedente, sì da formare un unico, complesso corpo argomentativo (Cass.
pen., sez. 1, 26 giugno 2000, n.8868). Le ulteriori censure esposte nel
primo motivo di ricorso e quelle del secondo mezzo, attenendo entrambe
alla sufficienza della segnalazione di ALT effettuata dagli agenti con
la paletta di ordinanza, si prestano a essere esaminate congiuntamente.
Secondo il ricorrente, con la predetta intimazione, l'imputato esaurì le
cautele che il servizio di scorta al trasposto eccezionale gli imponeva
e non può pertanto essere chiamato a rispondere delle sinistro derivato
dall'inottemperanza a quell'ordine. La Corte ritiene invece che giudici
di merito, affermando l'insufficienza di quella segnalazione e la
conseguente responsabilità del prevenuto per la morte del C. non abbiano
fatto malgoverno delle norme del codice della strada e abbiano espresso
una valutazione rigorosamente aderente ai dati di fatto emersi dalla
compiuta istruttoria e ai principi dell'ordinamento.
E
invero assolutamente condivisibile che, a fronte della eccezionalità
della situazione determinata dal transito di un trattore di inusitata
larghezza, che sviluppava traiettorie tali da occupare la quasi totalità
della carreggiata e che, per soprammercato, non aveva le luci di
segnalazione correttamente posizionate, non bastava raccomandare
prudenza ai guidatori dei veicoli che andavano ad incrociarlo, ma era
necessario assicurarsi che essi si fermassero e si portassero fuori
della sede stradale, su quelle banchine laterali la cui esistenza non è
stata affatto ignorata dal decidente, avendo questi per contro precisato
che proprio lì potevano farsi sostare i mezzi in circolazione, in
attesa del transito del convoglio.
Nè ha senso
sostenere che le segnalazioni che potevano e dovevano essere attivate
erano tutte e solo quelle previste dal codice della strada e che il
giudice di merito non avrebbe affatto chiarito quali condotte andavano
in ipotesi adottate. E invero, se da un lato non par dubbio che
l'eccezionalità della situazione non solo consentiva, ma imponeva l'uso
di mezzi di segnalazione ben più preganti e incisivi della esibizione
della paletta di ordinanza, dall'altro, contrariamente all'assunto
dell'impugnante, il giudice di merito ha esemplificato i comportamenti,
del resto di intuitiva evidenza, che sarebbero stati idonei a
scongiurare l'evento. Non a caso, del resto, il giudizio di colpevolezza
si è avvalso anche della testimonianza di un altro conducente,
specificamente menzionato nella decisione di primo grado, il quale,
sopraggiunto subito dopo il C., ebbe a confermare di avere interpretato
il segnale come un invito a spostarsi sul lato destro della strada e non
già ad arrestare la marcia: il che costituisce verifica, sul piano
empirico, della conformità dell'apprezzamento del decidente alle regole
della logica, alle massime di comune esperienza e a principi di
elementare buon senso.
Correttamente è poi
stato escluso che una più pertinente esplicitazione della condotta da
osservare, avrebbe impedito agli agenti di presidiare adeguatamente la
strada e di garantire l'incolumità di altri, eventuali guidatori in
arrivo, essendo inconfutabile il rilievo che sarebbe in realtà bastata
una intimazione a voce, praticabile in pochi secondi, per rendere edotti
i conducenti della situazione.
L'infondatezza
delle critiche formulate nel terzo motivo di ricorso consegue a quella
della pretesa ineccepibilità della condotta del B.: non è possibile
sostenere che il comportamento colposo del C. e, in particolare,
l'inottemperanza all'obbligo di fermarsi, sia stato causa sopravvenuta,
da sola sufficiente adeterminare l'evento, interrompendo il nesso
eziologico tra l'omissione ascritta al prevenuto e il sinistro
verificatosi, perchè, come compiutamente rilevato dal giudice di merito,
la condotta del vittima, lungi dall'essere indipendente da quella
dell'agente o comunque estranea al contesto causale da questi innescato,
fu proprio da essa determinata. Mette conto in proposito ricordare che
nei reati colposi la causa sopravvenuta, consistente nella condotta
imprudente della vittima, esclude il rapporto di causalità solo quando
essa, anche se non sia del tutto slegata dalla condotta dell'imputato,
si trovi tuttavia fuori della normale linea evolutiva di questa e che,
con particolare riguardo ai reati omissivi connessi ad una posizione di
garanzia dell'agente, il nesso di causalità può essere escluso, sulla
base del noto giudizio di prognosi postuma, solo quando dovesse
risultare che l'azione omessa non avrebbe comunque impedito l'evento
(Cass. pen., sez. 4, 11 gennaio 1999, n.7151).
Ma
nella fattispecie l'evento verificatosi è esattamente quello che
l'imputato era stato chiamato a scongiurare, di guisa che le critiche
del ricorrente non hanno alcuna possibilità di successo.
La
sentenza impugnata resiste anche alle considerazioni formulate nel
quarto motivo, volto a contestare le risultanze della consulenza
disposta dal P.M., quando ancora il B. non aveva ricevuto alcuna
informazione di garanzia. E invero, premesso che, contrariamente ai
rilievi svolti dall'impugnante gli esiti della perizia sono stati
correttamente utilizzati dal giudice di merito, essendosi il processo
svolto col rito abbreviato, il collegio ritiene del tutto implausibile
che su una strada larga metri 6.70, ancorchè munita di banchine
laterali, un convoglio di 5,27 metri di larghezza potesse incrociare
senza pericolo di impatto un altro veicolo.
Infine, quanto alle articolate argomentazioni svolte per sostenere la ricorrenza della esimente di cui all'art. 51 c.p.,
è sufficiente rilevare che, a ben vedere, l'evento non è stato
determinato da una condotta tenuta dall'agente in osservanza degli
ordini ricevuti, ma semmai proprio malgrado quelli: a lui incombeva
infatti assicurare che il transito del trasporto eccezionale avvenisse
senza incidenti, verificando, nell'ambito delle istruzioni che per
grandi linee gli erano state impartite, le cautele a tal fine
praticabili.
In tale prospettiva nessuna
rilevanza può avere la circostanza che il R., comandante della
sottosezione di (OMISSIS), sia stato assolto perchè, a tacer d'altro,
chi in concreto era impegnato sul campo era l'imputato e non già il suo
superiore. Consegue da tanto che il ricorso deve essere rigettato.
Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 7 luglio 2008.
Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2008
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