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sentenza favorevole al RSPP
INFORTUNI SUL LAVORO
Cass. pen. Sez. IV, (ud. 20-05-2008) 04-07-2008, n. 27420
Cass. pen. Sez. IV, (ud. 20-05-2008) 04-07-2008, n. 27420
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1.
V.A., in qualità di legale rappresentante della Società @@@@@@@@
Elettromeccanica, veniva tratto a giudizio innanzi al Tribunale di S.
Angelo dei Lombardi - giudice monocratico - per rispondere della
contravvenzione di cui al D.P.R. n. 547 del 1955, art. 391 e del delitto di cui all'art. 590 c.p.,
comma 2, per non avere esercitato la dovuta vigilanza sui lavoratori
dipendenti, così provocando al lavoratore D.G.G. lesioni personali
gravissime con postumi invalidanti. In fatto, era avvenuto che il D.G.
stava lavorando come capo squadra nello stabilimento della Soc.
@@@@@@@@, esercente attività di verniciatura di pezzi di auto, presso
l'impianto automatizzato di cataforesi, allorchè si era verificato un
blocco dell'impianto determinato dall'accavallamento e ribaltamento di
una delle "bilancelle" utilizzate per il trasporto dei pezzi all'interno
per la sottoposizione al processo di cataforesi. Il lavoratore, al fine
di riattivare l'impianto, era salito sul carro ponte lungo le strutture
esterne e, raggiunta una posizione sopraelevata rispetto alla posizione
della bilancella, si stava accingendo ad intervenire su di essa
sganciandola manualmente:
peraltro, aveva
perso l'equilibrio, trovandosi all'altezza di 5 metri dal
suolo,rimanendo impigliato con una scarpa in uno dei ganci dove venivano
appesi i pezzi da portare alla verniciatura, così era rimasto a testa
in giù sino all'intervento dei colleghi (fatto accaduto in (OMISSIS)).
Il
Giudice, con sentenza del 13-12-2004, riteneva l'imputato responsabile
per l'occorso; unificati i reati sotto il vincolo della continuazione e
concesse le attenuati generiche, lo condannava alla pena di anni uno di
reclusione ed Euro 700,00 di multa. Lo condannava pure al risarcimento
dei danni in favore della parte civile da liquidarsi in separato
giudizio, concedendo la provvisionale di Euro 20.000,00. 2. Proposto
appello da parte del prevenuto, la Corte di Napoli, senza la presenza
della parte civile che aveva rinunciato alla costituzione, con decisione
in data 3-5-2007 confermava la sentenza di primo grado in punto di
responsabilità; riteneva le circostanze attenuanti generiche equivalenti
all'aggravante, rideterminando la pena inflitta in giorni 15 di
reclusione, concedendo il beneficio della non menzione. Il Giudice di
Appello, preso atto della produzione in giudizio del piano di sicurezza
dell'azienda, ribadiva la responsabilità di V.A., nella qualità di
datore di lavoro, per non avere vigilato in ordine all'attuazione delle
misure di sicurezza ed al rispetto delle stesse da parte dei lavoratori.
Sottolineava che nel caso di specie risultava, anzi, costituire da
tempo prassi aziendale quella di consentire l'intervento dei dipendenti,
per risistemare le "bilancelle" accavallatesi, secondo le stesse
modalità seguite dal lavoratore infortunato: per contro, in base alla
normativa di sicurezza l'intervento avrebbe dovuto essere eseguito
utilizzando un'impalcatura con parapetti collocata in basso ovvero
operando dall'alto facendo uso di cinture adeguatamente ancorate. Ad
avviso della Corte di merito, la nomina del responsabile del servizio di
prevenzione e protezione interno ai sensi del D.Lgs. n. 626 del 1994, artt. 4, 8 e 9
(come avvenuto nella vicenda in esame) non esimeva il datore di lavoro
dal rispetto degli obblighi di vigilanza posti a suo carico.
3. L'imputato avanzava ricorso per cassazione.
Si
doleva per l'accertata responsabilità a suo carico. Rappresentava che
il Giudice di merito non aveva esaminato ed approfondito l'effettiva
configurabilità di obblighi residui, in tema di prevenzione infortuni,
da ritenersi sussistenti carico del datore di lavoro nel caso che
occupa, malgrado la prova fornita che era stato redatto il documento
aziendale programmatico per la sicurezza e la prevenzione degli
infortuni nonchè era stato designato il responsabile del servizio
prevenzione. Rilevava che con i motivi di appello esso istante aveva
chiesto, in ipotesi di applicazione di pena detentiva, la sostituzione
con la corrispondente pena pecuniaria: sul punto la Corte di Napoli non
aveva dedotto alcunchè.
Chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata.
4. Il ricorso può essere accolto per quanto di ragione.
Si
osserva, innanzitutto, che il reato contravvenzionale (perpetrato nel
febbraio 2001) risultava prescritto già all'epoca di pronuncia della
sentenza di secondo grado, per cui in mancanza di elementi probatori che
possano giustificare la sua non attribuibilità all'imputato, va emessa
la relativa declaratoria di prescrizione.
5.
In ordine al delitto colposo, va detto che la Corte di Appello ha
correttamente argomentato in fatto, sulla base dei dati obbiettivi della
vicenda acquisiti e con riferimento all'evidenziata normativa in tema
di sicurezza nei posti di lavoro, circa la riscontrata colpevolezza di
V.A., legale rappresentante della Società @@@@@@@@, presso cui era
dipendente la parte offesa.
Invero, a carico del datore di lavoro, ai sensi della normativa di cui al D.P.R. n. 547 del 1955 (art. 391, art. 392, comma 6) e di quella generale in materia di sicurezza aziendale (D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 4) ed anche in riferimento alla norma cd. "di chiusura del sistema" ex art. 2087 c.c.,
sussiste un obbligo di controllo dell'osservanza da parte dei singoli
lavoratori delle norme vigenti e delle disposizioni e procedure
aziendali di sicurezza. In altre parole, il datore di lavoro è
costituito garante dell'incolumità fisica dei prestatori di lavoro, con
l'ovvia conseguenza che, ove egli non ottemperi agli obblighi di tutela,
l'evento lesivo correttamente gli viene imputato in forza del
meccanismo reattivo previsto dall'art. 40 c.p.p., comma 2.
Nè
tali obblighi di vigilanza e controllo del datore di lavoro, di per sè
delegabili ad altro responsabile (il che, peraltro, non risulta avvenuto
nel caso di specie), vengono meno con la nomina del responsabile del
servizio prevenzione e protezione al quale sono demandati compiti
diversi (v. D.Lgs. n. 626 del 1994, artt. 8 e 9) intesi ad
individuare i fattori a rischio, ad elaborare le misure preventive e
protettive, le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali.
Per contro, la vigilanza sull'applicazione delle misure disposte e
sull'osservanza di queste da parte dei lavoratori rimane a carico del
datore di lavoro, se non ritualmente delegate ad altri soggetti.
6. Secondo quanto richiesto dall'imputato in sede di appello, può disporsi, ai sensi dell'art. 620 c.p.p., la sostituzione della pena della reclusione fissata in 15 giorni di reclusione, tenendo conto del disposto L. n. 689 del 1981, ex art. 53, comma 2 come modificato dalla L. n. 134 del 2003,
nella sanzione della multa di Euro 570,00. 7. In conclusione, la
sentenza impugnata va annullata senza rinvio limitatamente al reato
contravvenzionale (D.P.R. n. 547 del 1955, art. 391), nonchè in
ordine alla determinazione della pena detentiva da sostituire con
quella pecuniaria della specie corrispondente. Per il resto il ricorso
deve essere respinto.
P.Q.M.
La
Corte di Cassazione - Sezione Quarta Penale - annulla la sentenza
impugnata senza rinvio limitatamente al reato contravvenzionale che
dichiara estinto per prescrizione, nonchè in ordine alla determinazione
della pena detentiva, che sostituisce con la sanzione della multa di
Euro 570,00 (cinquecentosettanta). Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 20 maggio 2008.
Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2008
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