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mercoledì 9 luglio 2014

Cassazione: Integra gli estremi del reato previsto dall'art. 617 bis cod. pen., e non quello di cui all'art. 18, comma quarto, R.D. n. 1067 del 1923, l'installazione di una apparecchio radioricevente idoneo ad intercettare le trasmissioni delle forze di polizia. (Nella specie, l'imputato era stato sorpreso in possesso di un ricevitore di radiofrequenze sintonizzato su frequenze dei carabinieri e di altre forze di polizia)



Cassazione Penale
Sez. VI, Sent. n. 13745 del 02 aprile 2008
c.p. art. 617-bis
c.p. art. 623
R.D. 8 febbraio 1923, n. 1067, art. 18

Integra gli estremi del reato previsto dall'art. 617 bis cod. pen., e non quello di cui all'art. 18, comma quarto, R.D. n. 1067 del 1923, l'installazione di una apparecchio radioricevente idoneo ad intercettare le trasmissioni delle forze di polizia. (Nella specie, l'imputato era stato sorpreso in possesso di un ricevitore di radiofrequenze sintonizzato su frequenze dei carabinieri e di altre forze di polizia) (Rigetta, App. Reggio Calabria, 17 Aprile 2007)
Sez. VI, Sent. n. 13745 del 13-12-2007 (ud. del 13-12-2007), P.G. (rv. 239451)
INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZ.   -   RADIOCOMUNICAZIONI   -   SEGRETI
Cass. pen. Sez. VI, (ud. 13-12-2007) 02-04-2008, n. 13745
Fatto - Diritto P.Q.M.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Reggio Calabria confermava la sentenza in data 24 novembre 2003 del Tribunale di Palmi, appellata da P.G., condannato, con le attenuanti generiche, alla pena di anni due di reclusione ed Euro 300,00 di multa in ordine al reato di cui al R.D. 18 febbraio 1923, n. 1067, art. 18, per avere detenuto una ricetrasmittente marca ICOM sintonizzata sulle frequenze dell'Arma dei Carabinieri (in (OMISSIS)).
Rilevava la Corte di appello che, nell'ambito delle ricerche del latitante P.G., a seguito di controllo operato dalle forze di polizia in un fabbricato rurale, il predetto veniva scoperto all'interno di uno scantinato della stalla di proprietà della suocera, e trovato in possesso di un ricevitore di radiofrequenze acceso e sintonizzato su 50 frequenze dei Carabinieri e di altre forze di polizia.
Tale condotta, ad avviso della Corte territoriale, integrava la fattispecie di reato contestata.
Ricorre per cassazione l'imputato, a mezzo dei difensori avvocati Vincenzo Belvedere e Annamaria Domanico, i quali, formalmente con un unico motivo, denunciano l'erronea applicazione del R.D. 18 febbraio 1923, n. 1067, art. 18, osservando che tale previsione sanziona l'intercettazione abusiva di comunicazioni per mezzo di onde elettromagnetiche oppure a onde guidate e cioè quelle trasmissioni che si dirigono verso settori di ascolto predeterminati e limitati;
mentre l'apparecchio trovato in possesso del P. era idoneo a intercettare le comunicazioni, tra cui quelle della polizia, effettuate su onde elettriche che si propagano nello spazio in senso onnidirezionale e senza la preventiva selezione del destinatario, con la conseguenza che la condotta accertata non rientrava nell'ambito applicativo della fattispecie di cui sopra nè in quello di altra norma penale, come affermato dalla costante giurisprudenza di legittimità.
Per di più, stando alla lettera della norma, non sarebbe stata comunque sufficiente a integrare la condotta punibile la sola attività di intercettazione, richiedendosi anche, per la configurazione del reato, l'attività di propalazione e dell'uso indebito del contenuto delle notizie, che nella specie non è stata accertata.
In secondo luogo, non vi era prova che l'apparecchio in questione fosse in uso al P., dovendosi anzi presumere che, essendo stato rinvenuto all'interno del fabbricato rurale, fosse riferibili ai proprietari di questi.
Infine, non era stato accertato, eventualmente a mezzo di indagine tecnica, che l'apparecchio fosse in uso o anche idoneo all'uso contestato.
Osserva la Corte che la tesi del ricorrente secondo cui la condotta accertata non integra alcuna fattispecie di reato appare infondata.
Deve ritenersi, invece, che tale condotta corrisponde alla fattispecie di cui all'art. 617 bis c.p. (aggravata ai sensi del comma 2, trattandosi di fatto commesso in danno di pubblici ufficiali), che punisce chiunque, fuori dei casi consentiti dalla legge "installa apparati, strumenti o loro parti al fine di intercettare od impedire comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche tra altre persone"; e ciò in quanto, come già chiarito, in una fattispecie del tutto simile alla presente, da questa Corte (Cass., sez. 5, 6 maggio 2004, Leonardi), l'art. 623 bis c.p., a seguito della riformulazione operata dalla L. 23 dicembre 1993, n. 547, stabilisce che le previsioni contenute nella stessa sezione del codice (tra cui, quindi, anche l'art. 611 bis c.p.), relative, tra l'altro, alle comunicazioni telegrafiche o telefoniche, "si applicano a qualunque altra trasmissione a distanza di suoni, immagini o altri dati". in tal senso deve essere riqualificata l'imputazione, ferma restando la pena detentiva, dato che quella prevista dall'art. 617 bis c.p., comma 2 è superiore nel minimo e uguale nel massimo a quella prevista dal R.D. 18 febbraio 1923, n. 1067, art. 18, mentre deve essere eliminata la pena pecuniaria, non contemplata dall'art. 617 bis c.p..
E' il caso di precisare che le restanti censure sono inammissibili, in quanto vertenti su elementi di fatto non suscettibili di essere riesaminati in sede di legittimità.
Dato che alla presente sentenza consegue una rimodulazione della pena in senso favorevole all'imputato, sia pure attraverso una diversa qualificazione giuridica del fatto, al rigetto del ricorso non consegue la condanna alle spese processuali.

P.Q.M.

Qualificato il fatto ex art. 617 bis c.p., comma 2 e art. 623 bis c.p., ed eliminata la pena della multa, rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 2 aprile 2008

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