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venerdì 18 marzo 2016

Cassazione: Giro di vite contro l'affissione selvaggia di volantini sui muri delle città



Giro di vite contro l'affissione selvaggia di volantini sui muri delle città

Linea dura della Cassazione contro chi affigge volantini sui muri della città. In special modo se l'affissione avviene nei centri storici. Il giro di vite arriva dalla seconda sezione penale della Corte che promette multe salate per il reato di imbrattamento. E le condanne - chiarisce la Corte - prescinderanno dalla precedente condizione estetica del muro. E così gli Ermellini (sentenza n. 47184/2009) hanno convalidato una multa di 300 euro ciascuno inflitta a tre ragazzi che avevano affisso volantini pubblicitari relativi a eventi musicali e cinematografici. Il reato contestato è quello previsto e punito dall'art. 639 del codice penale. Contro la decisione presa inizialmente dal Giudice di Pace, i tre ragazzi si erano rivolti alla suprema Corte deducendo che si sarebbe dovuto tenere conto dello "stato antecedente dei luoghi". Deducevano inoltre che non vi sarebbe stata la prova che gli edifici su cui avevano apposto i volantini fossero ricompresi nel centro storico della città. La Corte, respingendo i ricorsi, ha osservato che "la condotta di 'imbrattamento' quale quella di affissione di volantini sul muro previa spennellatura di colla sullo stesso, prescinde dalla preesistente condizione estetica del muro stesso, perche' l'atto di imbrattare lede comunque l'interesse giuridicamente protetto". Per questo "ai fini della verifica della sussistenza dell'elemento oggettivo del reato punito dall'art. 639 c.p. non e' necessario accertare la previa condizione dell'oggetto danneggiato".
BELLEZZE NATURALI
Cass. pen. Sez. II, (ud. 22-09-2009) 11-12-2009, n. 47184
Fatto - Diritto P.Q.M.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

M.A., C.M. e P.P., per il tramite del proprio difensore, ricorrono per Cassazione avverso la sentenza 27.4.2007 con la quale il Giudice di Pace del Tribunale di Milano li ha condannati alla pena di Euro 300,00 di multa ciascuno, giudicandoli responsabili del reato di cui agli artt. 110, 639 c.p., per avere, in concorso tra loro deturpato e imbrattato le mura perimetrali dell'Istituto I.S.U. sito in (OMISSIS), affiggendovi abusivamente volantini pubblicitari riguardanti eventi musicali e cinematografici. Con l'aggravante di avere commesso il fatto su un immobile compreso nel perimetro del centro storico.
(Fatto commesso in (OMISSIS)).
La difesa con il presente gravame richiede l'annullamento della sentenza impugnata deducendo con un unico motivo il vizio di contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione perchè, non emergendo la prova circa lo stato dei luoghi antecedente alla commissione del fatto non è stata data motivazione adeguata circa la effettiva lesione dello interesse giuridicamente protetto, e nel contempo non è stata fornita motivazione adeguata ai fini della verifica del fondamento della circostanza aggravante, circa l'ubicazione dell'immobile nell'ambito del centro storico di (OMISSIS) criticando il ricorso al c.d. "fatto notorio".
Il ricorso è manifestamente infondato sotto entrambi i profili.
In primo luogo si deve rilevare che la condotta di "imbrattamento" (quale quella di affissione di volantini su un muro previa spennellatura di colla sullo stesso - ascritta agli imputati odierni) prescinde dalla preesistente condizione estetica del muro stesso, perchè l'atto di imbrattare lede (peggiorando quantomeno la situazione preesistente dell'oggetto imbrattato) comunque l'interesse giuridicamente protetto.
Di qui consegue che, ai fini della verifica della sussistenza dell'elemento oggettivo del reato di cui all'art. 639 c.p., non è necessario, per il caso in cui il reato sia stato integrato attraverso la condotta di imbrattamento, accertare la previa condizione dell'oggetto danneggiato.
Per tale ragione non si può quindi ravvisare nella sentenza impugnata il dedotto vizio della motivazione.
Analoga considerazione deve essere fatta anche per quanto attiene al secondo profilo di censura. Il giudice ha ritenuto sussistente la circostanza aggravante della commissione del fatto su un edificio posto in centro storico, sulla base di "un fatto notorio" esplicitato nella proposizione che "il centro storico della città di Milano corrisponde alla zona compresa all'interno dei Bastioni Spagnoli, perimetro che comprende al suo interno la (OMISSIS). Circostanza confermata altresì dal teste I....".
Si tratta di circostanza di fatto valutata e apprezzata dal giudice del merito ed esplicitata attraverso una motivazione adeguata che da un lato ha indicato il c.d. "fatto notorio" e dall'altro ne ha valutato il fondamento attraverso il ricorso ad un elemento probatorio esterno che è rappresentato dalla deposizione del testimone I.. Trattasi pertanto di valutazione di merito che, come tale, sfugge al sindacato di legittimità non potendo essere messa in discussione nè la sufficienza della motivazione stessa, nè tantomeno la sua coerenza logica.
Per le suddette ragioni il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile e ciascuno de dei ricorrenti deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende attesa la pretestuosità delle ragioni di doglianza.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti ciascuno al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 22 settembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 11 dicembre 2009

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