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venerdì 18 marzo 2016

Consiglio di Stato, sezione sesta - Sentenza n. 8 del 11/01/2010 Circolazione stradale - Art. 128 del Codice della Strada - Revisione della patente di guida – Immotivazione della disposizione - Il provvedimento con il quale può essere disposta la sottoposizione a vista medica dei conducenti, qualora sorgano dubbi sulla persistenza dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell’idoneità tecnica, deve sempre indicare le ragioni per le quali vine adottata, pena la sua annullabilità.



Revisione patente di guida - Sottoposizione visita medica conducenti - Dubbi requisiti fisici e psichici

Consiglio di Stato, sezione sesta - Sentenza n. 8 del 11/01/2010
Circolazione stradale - Art. 128 del Codice della Strada - Revisione della patente di guida – Immotivazione della disposizione - Il provvedimento con il quale può essere disposta la sottoposizione a vista medica dei conducenti, qualora sorgano dubbi sulla persistenza dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell’idoneità tecnica, deve sempre indicare le ragioni per le quali vine adottata, pena la sua annullabilità.
FATTO
1. Con verbale dei Carabinieri del 23 ottobre 2000 veniva contestata al sign. G. S. la violazione dell'art. 186, comma 6, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 ("Nuovo codice della strada", di seguito "Codice") per il rifiuto di sottoporsi all'accertamento con l'etilometro in presenza di sintomi di ebbrezza alcolica; a seguito di ciò, in base all'art. 128 del Codice, veniva disposta la revisione della patente di guida con provvedimento n. (OMISSIS) del 2000 dell'Ufficio provinciale della M.C.T.C di Gorizia.
Avverso tale provvedimento il sign. S. proponeva ricorso gerarchico, che veniva respinto con decreto del 26 novembre 2001 del Direttore dell'unità di gestione motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (prot.n. (OMISSIS)/2001).
2. Il sign. S., con ricorso n. (OMISSIS) del 2002 proposto al TAR per il Friuli - Venezia Giulia, ha chiesto l'annullamento del detto decreto di reiezione del ricorso gerarchico.
3. Il TAR, con sentenza n. (OMISSIS) del 2004 pronunciata in forma semplificata, ha accolto il ricorso ed ha annullato l'atto impugnato. Ha condannato l'Amministrazione resistente al rimborso delle spese del giudizio a favore del ricorrente che ha liquidato in complessivi euro 2.582 (duemilacinquecentottandue).
4. Con l'appello in epigrafe è chiesto l'annullamento della sentenza di primo grado.
5. All'udienza dell'1 dicembre 2009 la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
1. Nella sentenza di primo grado si afferma:
 - la previsione dell'art. 128 del Codice, per il quale può essere disposta la sottoposizione a visita medica dei titolari di patente "qualora sorgano dubbi sulla persistenza nei medesimi dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell'idoneità tecnica" impone l'indicazione delle ragioni per cui è sorto il dubbio sulla persistenza di tali requisiti; se il provvedimento di revisione fosse infatti collegato alla sola infrazione esso risulterebbe viziato per carenza della motivazione in violazione dell'art. 3 della legge n. 241 del 1990;
 - nella specie la motivazione del decreto di reiezione del ricorso gerarchico è del tutto carente, poiché nessuno dei motivi di ricorso vi è esaminato risultando essa limitata al solo richiamo del potere discrezionale previsto dal citato art. 128 del Codice;
 - il ricorso è perciò da accogliere, con assorbimento degli altri profili dedotti dall'istante.
2. Nell'appello si censura la sentenza per:
 - violazione dell'art. 112 c.p.c., poiché il vizio di difetto della motivazione non è stato sollevato nel ricorso del sign. S. né esso è rilevabile d'ufficio;
 - erroneità nel merito, poiché la motivazione dell'atto impugnato, da un lato, è direttamente riferita all'unico motivo dedotto nel ricorso gerarchico, consistente nella mancata prova dello stato di ebbrezza e nella non automaticità del provvedimento di revisione in caso di violazione dell'art. 186 del Codice della strada, e, dall'altro, è di certo adeguata essendo, ai sensi del citato art. 128, facoltà discrezionale dell'Autorità competente quella di valutare i comportamenti di guida.
3. Le censure sono infondate.
Infatti:
 - non sussiste, quanto al rito, l'asserita violazione dell'art. 112 c.p.c., poiché i motivi di ricorso dedotti in primo grado configurano, pur non indicandolo formalmente, il vizio di difetto della motivazione dell'impugnato decreto di rigetto del ricorso gerarchico; con essi infatti si censura la mancata valutazione nel provvedimento degli elementi riportati nel verbale dei Carabinieri, in quanto pedissequamente richiamati, cosi come la non considerazione della contraddittorietà dell'azione amministrativa riscontrabile a seguito del provvedimento del 31 ottobre 2000 del Prefetto di Gorizia di archiviazione del detto verbale;
 - nel merito si osserva quanto segue:
 - nel ricorso gerarchico la mancata prova dello stato di ebbrezza non è soltanto asserita ma si citano a sostegno elementi della situazione verbalizzata ritenuti contraddittori (autorizzazione a condurre l'auto all'abitazione, impossibilità di contestazione immediata se vi fosse il detto stato) avvalorati con il richiamo del suddetto provvedimento di archiviazione del Prefetto di Gorizia e si deduce che, nella specie, non risulta di conseguenza accertato il venir meno dei requisiti dell'idoneità psico-fisica alla guida, verificabile soltanto a fronte di una recidiva nella guida in stato di ebbrezza o di un comportamento di guida caratterizzato, unitamente all'ebbrezza, da particolari modalità;
 - tali deduzioni non sono specificamente esaminate nel provvedimento impugnato nelle cui premesse è richiamata la sintetica formula "Valutate le considerazioni esposte dal ricorrente", non è considerato il suddetto provvedimento del Prefetto di Gorizia, pur di archiviazione, ed è genericamente indicata la discrezionalità consentita dall'art. 128 del Codice; con motivazione da ritenere perciò carente, come correttamente riscontrato nella sentenza di primo grado.
4. Per quanto considerato l'appello è infondato e deve quindi essere respinto.
Nulla deve essere pronunciato sulle spese non essendosi costituita la parte appellata.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione sesta, respinge l'appello in epigrafe.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

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