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venerdì 18 marzo 2016

Consiglio di Stato: Competenza esclusiva del Comitato di verifica per le infermità per causa di servizio ed equo indennizzo



Competenza esclusiva del Comitato di verifica per le infermità per causa di servizio ed equo indennizzo


N. 10054/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
DECISIONE
Sul ricorso numero di registro generale 10054 del 2008, proposto dal signor @@@@@@@ @@@@@@@ @@@@@@@, rappresentato e difeso dall'avv. -
contro
Il Ministero della Giustizia, il Consiglio Superiore della Magistratura, la Commissione Medica Ospedaliera presso l’Ospedale Militare Marittimo Taranto, il Comitato di Verifica per le cause di servizio, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore;
 
per la riforma
della sentenza del TAR LAZIO - ROMA: Sezione I n. 02831/2008 -esa tra le parti, concernente MANCATO RICONOSCIMENTO DIPENDENZA DA CAUSA DI SERVIZIO DI INFERMITA'.


 
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 febbraio 2010 il Cons. Raffaele Potenza;
Udito l’avv.-
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


 
FATTO
Con ricorso al TAR Puglia, sezione staccata di Lecce, il dott. @@@@@@@ @@@@@@@ @@@@@@@, in magistratura ordinaria sin dal 1963 e dal 1992 Presidente del Tribunale di Lecce, esponeva di accusare la patologia indicata come “linfoma non-Hodhking”, diagnosi per la quale veniva sottoposto a cure chemioterapiche e radioterapiche. Il ricorrente esponeva inoltre di aver subito anche l’insorgenza di cataratta bilaterale “grigia” e, ricollegando tale patologia alla esposizione alle fibre di amianto (presenza accertata dalla locale azienda sanitaria), in data 22.5.1999, inoltrava istanza di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio.
Avviato a visita medica presso l’ospedale militare di Taranto, la Commissione medica giudicava il dott. @@@@@@@ affetto da ipertensione con danno d’organo cardiaco e da cataratta bilaterale, ritenendo tuttavia solo la prima infermità dipendente da causa di servizio.
Tale giudizio veniva confermato dal Comitato di verifica (verb. 16.12.2003).
Il Ministero di Grazia e giustizia, con decreto n. 7483/2004, riconosceva pertanto la dipendenza da causa di servizio della sola ipertensione con danno ad organo cardiaco.
Nella parte in cui non ha riconosciuto la dipendenza dal servizio dell’altra patologia (cataratta bilaterale), il dott. @@@@@@@ impugnava quindi il citato decreto innanzi al TAR Puglia, deducendo eccesso di potere, falsa ed erronea presupposizione dei fatti, difetto di istruttoria e di motivazione.
L’Amministrazione intimata, costituitasi in giudizio, proponeva regolamento di competenza, indicando la competenza del TAR Lazio a conoscere dell’impugnato decreto ministeriale; a tale posizione aderiva il ricorrente, sicchè la cognizione sulla controversia era trasferita al TAR del Lazio, sede di Roma.
Con la sentenza epigrafata, il Tribunale amministrativo del Lazio ha respinto il ricorso proposto, ma il dott. @@@@@@@ ha impugnato innanzi a questo Consesso la pronunzia del TAR, chiedendone la riforma.
Alla pubblica udienza del 2 febbraio 2010 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. A sostegno dell’appello proposto, il dott. @@@@@@@ avversa primariamente la sentenza gravata nel punto in cui essa ha ritenuto che egli non avesse fornito elementi sufficienti a dimostrare l’esistenza di un nesso, rilevante almeno sotto il profilo concausale, fra le terapie somministrate e l’infermità lamentata, disconosciuta essere dipendente da causa di servizio.
Nella propria memoria l’appellante sviluppa la censura formulata, sostenendo l’erroneità del ragionamento svolto dal TAR, il quale avrebbe dimostrato sia che la patologia tumorale “linfoma non-Hodhking” sarebbe riconducibile alla prolungata esposizione all’amianto, sia che le cure chemioterapiche e radioterapiche necessarie per contrastarla potrebbero determinare la cataratta “grigia”.
La censura così riassunta è infondata.
Nella specie, la domanda di dipendenza da causa di servizio, e sulla quale è stato reso il decreto (di accoglimento parziale) della cui legittimità si controverte, era stata presentata con riferimento alle seguenti patologie:
- cardiopatia ipertensiva, con complicanze;
- aortosclerosi;
- retinopatia ipertensiva;
- cataratta.
Tra queste non figura il “linfoma non-Hodhking”, emergendo incontestabilmente che la predetta patologia non ha costituito né oggetto della domanda, né del ricorso di primo grado (proposto limitatamente al mancato riconoscimento della cataratta e non del linfoma ); conseguentemente la tesi per la quale le cure resesi necessarie per una patologia non riconosciuta come causa di servizio possono a loro volta essere potenzialmente idonee a far insorgere altra patologia, imputabile al servizio, non può essere accolta “in primis” sul piano logico-giuridico, mancando il riconoscimento di dipendenza dal servizio della infermità originaria e dalla quale si assume essere derivata l’infermità successiva.
In tal caso è infatti oggettivamente inconfigurabile il necessario nesso eziologico che deve legare i fatti di servizio all’insorgere della patologia.
Correttamente, pertanto, il primo giudice, ha escluso l’illegittimità del giudizio di non dipendenza da causa di servizio della cataratta, non rilevando relativamente a questa insorgenza nessun aspetto di incidenza concausale derivante dai fatti di servizio .
2. L’appellante col secondo motivo ha dedotto che il TAR avrebbe errato nel ritenere non censurabili i pareri medico legali espressi dalla CMO e dal Comitato di verifica e che hanno escluso la dipendenza della cataratta da cause di servizio; ciò in relazione alla censura di difetto di istruttoria , che lamentava come i menzionati organi medico legali non avessero svolto un’istruttoria approfondita tesa a determinare la cause dell’insorgenza patologica.
Anche questa tesi non può essere condivisa.
Deve sul punto primariamente rilevarsi che la sentenza del TAR, nella parte iniziale della motivazione, non ha affermato una insindacabilità assoluta dei giudizi resi dagli organi medico-legali, ma ha precisato che i medesimi sono connotati da discrezionalità tecnica, sicchè il sindacato su di essi, ed esperibile dal giudice amministrativo, è limitato ai profili di irragionevolezza, illogicità o travisamento dei fatti. Il limite testè ricordato , pertanto, permette al giudice amministrativo un valutazione “esterna” di congruità e sufficienza del giudizio di non dipendenza , vale adire sulla mera esistenza di un collegamento logico tra gli elementi accertati e le conclusioni che da essi si ritiene di trarre. Ma la prova del nesso di causalità tra la patologia insorta ed i fatti di servizio, che sostanzia il giudizio sulla dipendenza o meno dal servizio, costituisce tipicamente esercizio di attività di “merito tecnico”, ed è a tale attività che il TAR si è in particolare riferito richiamando le osservazioni il Collegio medico sulle cause determinanti la cataratta (malformative, traumatiche, da invecchiamento e terapeutiche). In proposito il Comitato ha constatato nella specie l’assenza in anamnesi di traumi oculari, di terapie cortisoniche e di ogni altro aspetto idoneo a costituire incidenza anche concausale nel prodursi dell’infermità. Né, per converso, sono emerse altre cause direttamente caratterizzanti le condizioni di lavoro e i fatti di servizio.
Il Collegio medico si è pertanto motivatamente espresso in ragione di tutti gli elementi rilevanti per il giudizio da emettere, dal cui ambito deve invece escludersi il compimento di un’attività collaborativa, avendo gli organi medici la funzione di valutare e non di integrare gli elementi che l’amministrazione ed il dipendente hanno rispettivamente l’obbligo e l’onere di fornire.
3. Da respingere è anche il terzo motivo del gravame, con il quale l’appellante afferma e si duole che i primi giudici abbiano trascurato la relazione tecnica di parte (in quella sede esibita dall’interessato), offerente la tesi che la cataratta doveva ritenersi imputabile all’attività lavorativa svolta in ambiente rivestito di amianto.
Sul punto il Collegio si richiama al rilevo, già precedentemente svolto, in ordine alla non sussistenza di un riconoscimento di causa di servizio in ordine alla patologia “linfoma non-Hodhking”.
4. Infine, contrariamente a quanto affermato dall’appellante (v. p.7 della memoria), va chiarito che la non rilevanza degli elementi da lui offerti a comprova del nesso non è dovuta ad una valutazione del giudice di primo grado, che ha invece riportato (e poi esaminato, nei limiti della cognizione affidata al suo esame) le osservazioni formulate dall’organo medico e che hanno determinato il giudizio negativo; il fatto poi che queste risultino in contrasto con altri pareri reperibili nella letteratura medica e scientifica offerti dal dipendente (e che ritengono incerta l’eziologia della cataratta “grigia”) non è comunque sufficiente per imputare a causa di servizio l’insorgenza patologica di cui si tratta, occorrendo l’emersione di elementi specifici in questo senso.
5. Conclusivamente l’appello deve essere respinto.
Sussistono giuste ragioni per disporre la compensazione delle spese del presente grado di giudizio, attesa la sufficiente complessità delle questioni sollevate e trattate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione IV) respinge l’appello n. 10054 del 2008.
Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del secondo grado.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 febbraio 2010 con l'intervento dei Signori:


Luigi Maruotti, Presidente FF
Pier Luigi Lodi, Consigliere
Salvatore Cacace, Consigliere
Sergio De Felice, Consigliere
Raffaele Potenza, Consigliere, Estensore




   
   
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
   
   
   
   
   
Il Segretario

 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 06/05/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
Il Dirigente della Sezione


 

 

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