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venerdì 18 marzo 2016

Consiglio di Stato: No alla regolarizzazione del rapporto di lavoro per lo straniero segnalato dal Sis (Sistema informativo Schengen) L'istanza deve essere negata nel caso di immigrati che risultano segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato (Sezione sesta, decisione n. 1683/10; depositata il 23 marzo)



No alla regolarizzazione del rapporto di lavoro per lo straniero segnalato dal Sis (Sistema informativo Schengen)
L'istanza deve essere negata nel caso di immigrati che risultano segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato
(Sezione sesta, decisione n. 1683/10; depositata il 23 marzo)
LAVORO (RAPPORTO DI)   -   STRANIERI
Cons. Stato Sez. VI, 23-03-2010, n. 1683
Fatto - Diritto P.Q.M.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

la fondatezza dell'appello, dato che la segnalazione di inammissibilità da parte di un Paese aderente all'accordo di Schengen vincola l'Amministrazione all'adozione di un provvedimento di reiezione della istanza di regolarizzazione (Consiglio di Stato, sez. VI, 19 giugno 2009, n. 4103);
Considerato, infatti, che l'articolo 1, comma 8 lett. b) del d.l. n. 195, conv. nella legge n. 222 del 2002, prevede che la regolarizzazione debba essere negata nel caso di stranieri che "risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato", e che questa sia la fattispecie realizzatasi nei confronti del ricorrente in primo grado, che all'epoca di adozione dell'atto impugnato era destinatario di una segnalazione ai fini della non ammissione in corso di validità;
Ritenuto, pertanto, che l'appello deve essere accolto, con conseguente riforma della sentenza impugnata e reiezione del ricorso di primo grado, mentre le spese del giudizio devono essere compensate tra le parti, per giustificati motivi

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione sesta, definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe indicato, lo accoglie e, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2010 con l'intervento dei Signori:
Giuseppe Barbagallo, Presidente
Rosanna De Nictolis, Consigliere
Maurizio Meschino, Consigliere
Bruno Rosario Polito, Consigliere
Roberta Vigotti, Consigliere, Estensore

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