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Patente a punti e decurtazione: la comunicazione dell'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida non è impugnabile | ||||||||||||||||||||||||
E qualora venga contestata la segnalazione in sede giurisdizionale il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti non può essere ritenuto la parte alla quale notificare il ricorso. Ribaltato il verdetto di merito: l'impugnativa è inammissibile | ||||||||||||||||||||||||
N. 05830/2009 REG.DEC.
N. 06074/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
DECISIONE
Sul ricorso numero di registro generale 6074 del 2009, proposto da Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, rappresentato e difeso dall'Avvocatura, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
@@@@@@@ @@@@@@@, non costituito ;
per la riforma della sentenza del T.a.r. Veneto - Venezia :sezione III^ n. 01955/2008, resa tra le parti, concernente COMUNICAZIONE VARIAZIONE PUNTEGGIO RELATIVO ALLA PATENTE.
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 agosto 2009 il dott. Sandro Aureli e udito l’Avvocato della Stato Grumetto;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
La sentenza in epigrafe, della quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti chiede la riforma con l’appello in esame, ha dichiarato improcedibile il ricorso di primo grado proposto dall’odierno appellato, per ottenere l’annullamento della comunicazione, in data 28 luglio 2005, concernente variazione in pejus , disposta d’ufficio, ai sensi del d.lgs.n. 9 del 2002, del punteggio relativo alla patente di guida (da 22 a 16 punti), quale sanzione accessoria alla sanzione pecuniaria posta inflitta dalla Polizia stradale di Brescia, a seguito della contravvenzione all’art.143, comma 5°, del Codice della Strada.
Il verbale della detta contravvenzione principale (n.700000835290 dell’11 gennaio 2005), è stato impugnato dall’anzidetto interessato,con opposizione al Giudice di pace di Brescia, tuttora non definita.
A motivo di tale pendenza , formalmente rappresentata dall’appellato, i punti- patente già sottratti sono stati restituiti, come comunicato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 28 luglio 2005, ove veniva evidenziata l’ avvenuta relativa annotazione, eseguita ex art 126 bis del Codice della Strada, nell’Anagrafe Nazionale degli Abilitati alla Guida.
Di qui la dichiarazione d’improcedibilità per carenza d’interesse del ricorso di primo grado, recata nel dispositivo dell’appellata sentenza n.1955/2008.
Ciò nonostante, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti chiede la riforma della sentenza impugnata, evidenziando che il primo giudice ha erroneamente respinto l’eccezione d’inammissibilità del ricorso per difetto della propria legittimazione passiva da esso proposta, non avendo adottato alcun atto di natura provvedimentale, tale non essendo l’impugnata comunicazione della variazione in pejus dei punti-patente, di cui il ricorrente potesse richiedere l’annullamento.
La parte intimata con il gravame non si è costituita in giudizio.
All’odierna Camera di consiglio, il Presidente comunicava alle parti che il giudizio poteva essere definito con sentenza breve ex art. art.3 l. n. 205 del 21 luglio 2000.
L’appello è fondato.
Il giudice ordinario , con riguardo a profilo che è logicamente antecedente rispetto a quello proposto dinanzi a questo giudice, ha chiarito che;” In tema di sanzioni amministrative applicate per violazioni al codice della strada, il verbale di accertamento di un infrazione al codice della strada cui consegue la decurtazione dei punti sulla patente non è immediatamente impugnabile con riferimento al punto "de quo", in quanto esso non contiene un provvedimento irrogativo di sanzione amministrativa, ma solo un preavviso di quella specifica conseguenza della futura ed eventuale definitività del provvedimento. La decurtazione dei punti dalla patente, infatti, viene irrogata ai sensi dell'art. 126 bis c. strad., come modificato dall'art. 44 d.l. n. 262 del 2006, conv. con modifiche dalla l. n. 286 del 2006, dall'autorità centrale preposta all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, all'esito della segnalazione conseguente alla definizione della contestazione relativa all'infrazione che la comporta” (Cassazione civile , sez. II, 19 novembre 2007 , n. 23999)..
Ciò posto, occorre ulteriormente chiarire che tra i compiti assegnati dal Codice della Strada al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, e, nel suo ambito, in particolare, all’Anagrafe Nazionale degli Abilitati alla Guida, (art.126 bis) vi è , per quanto occorre ai fini del decidere, quello di “comunicare ad ogni conducente ogni variazione del punteggio ( in più o in meno) che abbia inciso sulla patente a seguito degli inserimenti effettuati dagli Organi di Polizia”.
In particolare quest’ultimi, una volta che la contestazione relativa all’infrazione commessa sia stata “definita” in uno dei modi previsti dall’art.126 bis 2° c. del Codice della Strada, ossia, quando la contestazione non sia più impugnabile o per acquiescenza del contravventore o per decorrenza del termine di impugnativa ovvero ancora per esito negativo dei proposti gravami(al Prefetto o al Giudice di pace) “segnalano” ovvero inseriscono per via telematica nell’Anagrafe Nazionale degli Abilitati alla Guida(quindi, come previsto per legge, senza trasmettere alcun documento), i dati concernenti le violazioni contestate.
Indi “ Ogni variazione di punteggio è comunicata agli interessati dall’Anagrafe Nazionale anzidetta (3°comma art.126 bis).
La segnalazione della Polizia della Strada all’Anagrafe Nazionale, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, non è , quindi, attività soltanto endoprocedimentale, il cui rilievo sarebbe circoscrivibile ai rapporti tra le Amministrazioni interessate dalla descritta attività procedimentale.
A riprova del contrario è sufficiente rilevare che l’Anagrafe, e dunque il Ministero a cui essa fa capo, non ha alcun potere di intervenire sulla segnalazione degli Organi Accertatori, e tanto meno sui fatti da cui questa ha tratto origine.
Si limita invero a “veicolare” la segnalazione, con l’unica conseguenza di far decorrere il termine per la sua impugnazione dalla comunicazione effettuata dall’Anagrafe Nazionale.
La comunicazione dell’Anagrafe, come fondatamente rilevato nel gravame, non può essere ritenuta quindi un provvedimento impugnabile,né il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti la parte a cui notificare il ricorso, ove venga contestata la segnalazione in sede giurisdizionale.
Ricorrono giusti motivi per la compensazione delle spese relative ad entrambi i gradi del giudizio.
P.Q.M.
Accoglie l’appello, dichiara inammissibile, nei sensi di cui in motivazione il ricorso di primo grado ed annulla senza rinvio la sentenza impugnata
Spese del doppio grado compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 agosto 2009 con l'intervento dei Magistrati:
Gaetano Trotta, Presidente
Pier Luigi Lodi, Consigliere
Giuseppe Romeo, Consigliere
Antonino Anastasi, Consigliere
Sandro Aureli, Consigliere, Estensore
Il Segretario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28/09/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
Il Direttore della Sezione
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