Translate

venerdì 18 marzo 2016

Cassazione: Legittimo il sequestro preventivo dell'autocarro usato per il trasporto illecito di rifiuti La misura cautelare finalizzata alla confisca obbligatoria del mezzo si giustifica non per la pericolosità intrinseca della cosa ma per la funzione "general-preventiva" e dissuasiva attribuitale dal legislatore



Legittimo il sequestro preventivo dell'autocarro usato per il trasporto illecito di rifiuti
La misura cautelare finalizzata alla confisca obbligatoria del mezzo si giustifica non per la pericolosità intrinseca della cosa ma per la funzione "general-preventiva" e dissuasiva attribuitale dal legislatore
 
Cass. pen. Sez. III, (ud. 11-02-2010) 20-04-2010, n. 15105
Fatto Diritto P.Q.M.

Svolgimento del processo

1. In data 29.06.2009, il Giudice per le Indagini Preliminari di Trento emetteva ordinanza contenente decreto di sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p., relativo, fra l'altro, ad "un impianto di recupero rifiuti non pericolosi della società @@@@@@@ srl, ubicato in via (OMISSIS), zona artigianale di (OMISSIS) e dei mezzi meccanici in proprietà o in uso alle società @@@@@@@ srl e @@@@@@@ snc".
Di tali società, che svolgevano sia l'attività edilizia civile e stradale, sia l'attività di trasporto rifiuti, erano soci i signori B.F. e B.L., i quali erano indagati per il reato di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 260 "perchè, nelle rispettive qualità, in concorso fra loro, al fine di procurarsi un ingiusto profitto, attraverso l'allestimento di mezzi ed attività continuative organizzate, cedevano, ricevevano, trasportavano, smaltivano e comunque gestivano abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti".
In data 15.07.2009, il Corpo Forestale dello Stato - Comando Provinciale di Vicenza, poneva sotto sequestro preventivo, fra l'altro, 14 mezzi meccanici della @@@@@@@ snc, nonchè l'impianto di recupero rifiuti e l'autocarro della @@@@@@@ srl.
In data 25.07.2009, il difensore degli indagati formulava due distinte richieste di riesame, l'una per i beni della @@@@@@@ srl (società che si occupava specificamente del recupero e della lavorazione dei rifiuti), per la quale veniva poi depositata espressa rinuncia, l'altra per i beni della @@@@@@@ snc (società che invece si occupava principalmente di attività edilizia e stradale) che invece veniva coltivata e discussa all'udienza del 4 agosto 2009.
Nella richiesta di riesame relativa ai mezzi meccanici della @@@@@@@ snc, era stato rilevato il difetto di pertinenzialità di alcuni beni sequestrati in riferimento al reato contestato, l'insussistenza del periculum di aggravamento, protrazione e reiterazione del reato stesso, nonchè la nullità del decreto per difetto di motivazione.
La richiesta di riesame veniva formulata, peraltro, solo per alcuni mezzi meccanici.
Con ordinanza notificata in data 6.8.2009, il Tribunale del Riesame di Trento rigettava il riesame.
2. Avverso questa pronuncia gli indagati propongono ricorso per Cassazione con tre motivi.

Motivi della decisione

1. Con il ricorso, articolato in tre motivi, i ricorrenti denunciano la violazione di legge, con riferimento all'art. 125 c.p.p., comma 3, nonchè omessa o apparente motivazione in ordine al requisito della pertinenzialità, previsto dall'art. 321 c.p.p., con riferimento ad alcuni beni sottoposti al sequestro preventivo; violazione dell'art. 321 c.p.p., deducendo che non si tratta di confisca obbligatoria e che manca il periculum di aggravamento.
2. Va premesso che la difesa dei ricorrenti ha depositato vari decreti di restituzione di cose sequestrate sicchè rimangono in sequestro una pala meccanica e tre autocarri, i quali tutti sono stati sequestrati in quanto mezzi utilizzati per il trasporto non autorizzato di rifiuti.
Pur limitato il ricorso ai residui mezzi di trasporto ancora in sequestro, deve considerarsi che trattasi di cose suscettibili di confisca obbligatoria.
Va in generale ribadito (cfr. Cass., sez. 3, 11 marzo 2009 - 19 maggio 2009, n. 20935) che deve essere disposta la confisca obbligatoria del mezzo impiegato per il trasporto non autorizzato di rifiuti. Questa Corte (Cass., sez. 3, 23 maggio 2001 - 8 agosto 2001, n. 30903) ha infatti affermato che è legittimo il sequestro preventivo dei mezzi utilizzati per l'illecito trasporto di rifiuti pericolosi stante il disposto del D.Lgs. 25 febbraio 1997, n. 22, art. 52, comma 2, che ricollega al reato di cui al comma 3 una ipotesi di confisca obbligatoria.
Tale orientamento trova riscontro anche in Cass., sez. 3, 28 gennaio 2009 - 11 marzo 2009, n. 10710 che ha affermato che, anche a seguito dell'intervenuta autorizzazione al trasporto dei rifiuti, non può essere disposta la restituzione del mezzo adibito al loro trasporto illecito che sia stato oggetto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, in quanto il sequestro preventivo "delle cose di cui è consentita la confisca" si giustifica non per la pericolosità intrinseca della cosa, ma per la funzione general-preventiva e dissuasiva attribuitale dal legislatore. Inoltre la Corte, nel rilevare che in tema di traffico o di trasporto illecito di rifiuti il legislatore ha inteso equiparare la confisca prevista dal D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 259 a quelle imposte dalla legge ai sensi dell'art. 240 c.p., comma 2, ha puntualizzato che tale misura si caratterizza per la sua "funzione dissuasiva a carattere generale" cosicchè il sequestro preventivo, adottato per assicurare una successiva confisca (obbligatoria per legge), può essere revocato solo se viene meno la probabilità dell'effettiva commissione del reato (ossia il requisito del fumus), ma non anche in virtù della cessazione delle esigenze cautelari.
Diversa è invece la posizione del terzo in buona fede proprietario del veicolo utilizzato per il trasporto non autorizzato di rifiuti.
Cfr. in proposito Cass., sez. 3, 4 novembre 2008 - 12 dicembre 2008, n. 46012, che ha precisato che, al fine di evitare la confisca obbligatoria del mezzo di trasporto prevista per il reato di traffico illecito di rifiuti (ex D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 259, comma 2), incombe al terzo estraneo al reato, individuabile in colui che non ha partecipato alla commissione dell'illecito ovvero ai profitti che ne sono derivati, l'onere di provare la sua buona fede, ovvero che l'uso illecito della "res" gli era ignoto e non collegabile ad un suo comportamento negligente. Analogamente Cass, sez. 3, 12 dicembre 2007 - 30 gennaio 2008, n. 4746, ha ulteriormente puntualizzato che la appartenenza a terzo estraneo al reato, quale causa ostativa alla confisca obbligatoria di bene non intrinsecamente pericoloso, e, conseguentemente, allo stesso sequestro, deve, in sede di indagini preliminari, risultare in maniera palese attesa la necessaria sommarietà degli accertamenti compiuti in tale fase.
In sostanza, in disparte l'ipotesi del terzo in buona fede proprietario del veicolo, la confisca del mezzo utilizzato per il trasporto non autorizzato di rifiuti si giustifica non solo con l'esigenza di prevenire la commissione d'ulteriori reati, ma anche con la finalità di assicurare la futura confisca.
3. Pertanto il ricorso va rigettato con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2010

Nessun commento: