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venerdì 18 marzo 2016

Cassazione: Imprudenti mentre si balla? Se si fa male a qualcuno si rischia condanna penale



Imprudenti mentre si balla? Se si fa male a qualcuno si rischia condanna penale

Anche quando si balla in discoteca bisogna muoversi con prudenza perchè se qualcuno riporta lesioni si rischia una condanna penale. L'avvertimento arriva dalla Cassazione che ha confermato la condanna per lesioni personali colpose inflitta a un cubista che durante una sua esibizione aveva fatto cadere una cliente della discoteca in cui lavorava. Il ragazzo, si legge nella sentenza della IV sezione penale (n.47092/2009), non si era accorto che una ragazza si era messa a sedere sul cubo in cui lui stava ballando. Un movimento improvviso e la ragazza era finita a terra riportando delle lesioni. Il caso finiva davanti al giudice di pace che condannava il cubista per lesioni personali colpose. Ricorrendo in Cassazione il ragazzo ha cercato di discolparsi affermando di essersi esibito al buio in un locale destinato al ballo e che per questo non poteva "prevedere la condotta imprudente" della cliente. Nulla da fare però. La Corte è stata categorica ed ha fatto notare che "l'imputato e la vittima sono stati visti cadere contemporaneamente in terra e che lo stesso imputato era in precedenza intento a ballare su un cubo". In una simile situazione, spiega la Corte "sarebbe stato necessario prestare adeguata attenzione per evitare il pericolo di travolgere persone che si trovavano nei pressi". Oltretutto "la presenza della ragazza nei pressi del cubo non costituiva un evento tanto straordinario e imprevedibile da configurare il caso fortuito".
SENTENZA PENALE
Cass. pen. Sez. IV, (ud. 02-12-2009) 11-12-2009, n. 47092
Fatto - Diritto P.Q.M.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

1 -. Il Giudice di pace di Schio ha affermato la responsabilità di S.L. in ordine al reato di lesioni personali colpose in danno di R.M.G..
2. Ricorre per cassazione l'imputato deducendo vizio della motivazione. Tutti i testi, si assume, hanno riferito che egli stava normalmente ballando su un apposito cubo della sala da ballo. La vittima, imprudentemente si sedeva sullo stesso cubo così accettando il rischio di essere coinvolta in un incidente. In ogni caso si deduce ancora, ricorreva la scriminante di cui all'art. 45 c.p.. Il ricorrente si esibiva al buio in un luogo destinato al ballo e non poteva in alcun modo prevedere la condotta imprudente della R..
3. Il ricorso è infondato.
La pronunzia reca appropriata motivazione, fondata su emergenze significative ed immune da vizi logici. Si evidenzia che l'imputato e la vittima sono stati visti cadere contemporaneamente in terra e che lo stesso imputato era in precedenza intento a ballare su un cubo della sala da ballo: situazione nella quale sarebbe stato necessario prestare adeguata attenzione per evitare il pericolo di travolgere persone che si trovavano nei pressi. D'altra parte, la presenza della ragazza nei presi del cubo non costituita un evento tanto straordinario ed imprevedibile da configurare il caso fortuito. Si tratta di ponderazione conforme ai principi, immune da censure logiche e quindi non sindacabile nella presente sede di legittimità.
Il ricorso deve essere conseguentemente respinto. Segue per legge la condanna al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 11 dicembre 2009

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