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venerdì 18 marzo 2016

Consiglio di Stato: Carabinieri: le ferie non godute sono monetizzate solo per esigenze di servizio, per decesso o per cessazione dal servizio per infermità



Carabinieri: le ferie non godute sono monetizzate solo per esigenze di servizio, per decesso o per cessazione dal servizio per infermità

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 305 del 2004, proposto dal Ministero della difesa, in persona del ministro legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso la stessa domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi n.12;
 
contro
Il signor @@@@@@@ @@@@@@@, non costituitosi nel secondo grado del giudizio;
 
per l’annullamento
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, n. 1344 del 29 ottobre 2003, e per la reiezione del ricorso di primo grado;


 
visto il ricorso in appello, con i relativi allegati,
visti gli atti tutti della causa;
relatore all’udienza pubblica del giorno 2 marzo 2010 il consigliere Diego Sabatino;
udito l’avv. dello Stato Ventrella;
considerato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue:


 
FATTO
Con ricorso iscritto al n. 305 del 2004, il Ministero della difesa proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, n. 1344 del 29 ottobre 2003, con la quale era stato accolto il ricorso proposto dal signor @@@@@@@ @@@@@@@ per ottenere la condanna dell’Amministrazione al pagamento del corrispettivo per le ferie non godute negli anni 1999 e 2000, nonché al risarcimento dei danni.
A sostegno delle doglianze proposte dinanzi al giudice di prime cure, la parte ricorrente aveva premesso di essere stato brigadiere dei Carabinieri in servizio presso la Scuola Allievi Carabinieri di Reggio Calabria e di aver presentato in data 26/8/2000 istanza per il pagamento sostitutivo di licenza ordinaria non goduta nel periodo 1999/2000 per complessivi 40 giorni. Tuttavia tale istanza è stata rigettata con nota del 24/10/2000 con la motivazione che l’art. 55 del DPR n.254/1999 al comma 1 prevede la monetizzazione delle ferie non godute solo se tale eventualità si è verificata a seguito di un diniego documentato, mentre al comma 2 si subordina il pagamento all’intervenuta cessazione dal servizio per decesso o per infermità, laddove nel caso di specie la cessazione dal servizio sarebbe avvenuta su istanza dell’odierno ricorrente.
Costituitosi il Ministero della difesa, il ricorso veniva deciso con la sentenza appellata. In essa, il T.A.R. riteneva fondate le doglianze, ritenendo dovuto il pagamento.
Contestando le statuizioni del primo giudice, il Ministero appellante evidenzia la correttezza del proprio comportamento, fondato su norme espresse che regolano la fattispecie in esame.
Alla pubblica udienza del 2 marzo 2010, il ricorso è stato discusso ed assunto in decisione.
DIRITTO
1. - L’appello è fondato e merita accoglimento entro i termini di seguito precisati.
2. - Il giudice di prime cure ha ritenuto che il diritto al pagamento delle ferie non dovute fosse conseguenza dell’applicabilità del disposto dell’art.14 del DPR n.395/1995 in tema di congedo ordinario anche al personale dell’Arma dei Carabinieri, in quanto così esteso a seguito dell’art.55 del DPR n.254/1999, quale richiamato dall’Amministrazione per rigettare l’istanza di monetizzazione avanzata dall’appellato.
Il TAR non ha ritenuto tuttavia di condividere le ragioni ostative poste a base della nota del 24 ottobre 2000 del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, atteso che il medesimo art. 14, al comma 2, letteralmente consente il pagamento sostitutivo “anche quando la licenza ordinaria non sia stata fruita per decesso o per cessazione dal servizio per infermità”, ritenendo tale la situazione in cui si trovasse il ricorrente, che era stato collocato in congedo assoluto per infermità a far data dall’1 aprile 2000, circostanza questa che “gli ha impedito di usufruire della licenza maturata” come peraltro riconosciuto dalla stessa Amministrazione, a nulla rilevando che la cessazione dal servizio sia stata disposta a seguito di domanda dell’interessato.
3. - Ritiene la Sezione di doversi discostare dalla ricostruzione operata dal T.A.R..
La fattispecie qui in esame è disciplinata da due disposizioni diverse che danno vita ad un sistema coeso.
La prima si rinviene nel D.P.R. 31 luglio 1995 n. 395 “Recepimento dell'accordo sindacale del 20 luglio 1995 riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato) e del provvedimento di concertazione del 20 luglio 1995 riguardante le Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza)” che al comma 14 dell’art. 14 “Congedo ordinario” prevede “Fermo restando il disposto del comma 7, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, qualora il congedo ordinario spettante a tale data non sia stato fruito per documentate esigenze di servizio, si procede al pagamento sostitutivo dello stesso “.
La seconda è data dal D.P.R. 16 marzo 1999 n. 254 “Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione delle Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999”, dove all’art. 55 “Licenza ordinaria” si legge: “1. La disciplina dell'articolo 14, comma 14, del decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1995 è estesa al personale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza. 2. Al pagamento sostitutivo, oltre che nei casi previsti dal comma 1, si procede anche quando la licenza ordinaria non sia stata fruita per decesso o per cessazione dal servizio per infermità.”
Pertanto, le ragioni che permettono il pagamento sostitutivo sono date dai casi espressamente previsti della mancata fruizione per esigenze di servizio, per decesso o per cessazione dal servizio per infermità.
Orbene, nel caso in esame e contrariamente a quanto ritenuto dal T.A.R., l’originario ricorrente non si trovava in alcuna delle situazioni previste, in quanto fruiva già di un periodo di allontanamento del servizio, in quanto collocato in licenza straordinaria di convalescenza dal 26 febbraio 1999 fino alla data del 21 marzo 2000. In quella data, essendo stato ritenuto idoneo al servizio, il militare si poneva in congedo per ferie fino al momento del congedo definitivo, ossia fino al 1° aprile 2000.
Sulla base di questa ricostruzione, il ragionamento del giudice di prime cure non può essere condiviso sulla scorta di due diverse argomentazioni.
Dal punto di vista della disciplina normativa sopra evidenziata, appare evidente che la situazione del militare in questione non fosse sussumibile in alcuna delle situazioni previste, soprattutto perché non cessato dal servizio per infermità, e pertanto appare legittimo il diniego opposto dall’amministrazione ad attribuirgli il ristoro richiesto.
Quand’anche si volesse poi ritenere che il detto ristoro, come affermato dal T.A.R., avrebbe la funzione di compensare le prestazioni effettivamente rese, deve notarsi che il militare non ha materialmente prestato alcun tipo di servizio in favore dell’amministrazione nel periodo in questione, in quanto prima assente per convalescenza (dal 26 febbraio 1999 al 21 marzo 2000) e successivamente per congedo ordinario.
4. - L’appello va quindi accolto. Pertanto, in riforma della sentenza gravata, il ricorso di primo grado va respinto. Sussistono peraltro motivi per compensare integralmente tra le parti le spese processuali dei due gradi del giudizio, determinati dalla parziale novità della questione decisa.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunziando in merito al ricorso in epigrafe, così provvede:
1. Accoglie l’appello n. 305 del 2004 e per l’effetto in riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, n. 1344 del 29 ottobre 2003, respinge il ricorso di primo grado;
2. Compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 2 marzo 2010, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Quarta - con la partecipazione dei signori:


Luigi Maruotti, Presidente FF
Armando Pozzi, Consigliere
Sergio De Felice, Consigliere
Diego Sabatino, Consigliere, Estensore
Guido Romano, Consigliere




   
   
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
   
   
   
   
   
Il Segretario

 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/05/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
Il Dirigente della Sezione


 

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