Gli squilli telefonici "muti" sono sempre reato |
Si configura la fattispecie delle molestie col mezzo del telefono prevista e punita dall'articolo 660 del Codice penale. In mancanza di prova contraria, ne risponde penalmente l'intestatario dell'utenza da cui sono partite le chiamate insistenti |
CASSAZIONE PENALE
Cass. pen. Sez. I, (ud. 11-02-2010) 01-03-2010, n. 8068 |
Svolgimento del processo
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Ancona confermava la condanna, alla pena di tre mesi di arresto, di B.R. per la contravvenzione continuata di cui all'art. 660 c.p. avendo il medesimo recato molestia col mezzo del telefono a G.G., in (OMISSIS).
Spiegava la Corte che dal telefono cellulare intestato all'imputato erano state effettuate, nel periodo anzidetto, più di cento chiamate "mute" dirette all'utenza mobile della G..
L'imputato, dopo avere proposto opposizione contro il decreto di condanna, non si era mai premurato di chiarire come potessero, a sua insaputa o contro la sua volontà, essere state effettuate le telefonate in questione.
2. Avverso l'anzidetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, chiedendone l'annullamento.
Deduce "inosservanza o erronea applicazione della legge penale" nonchè "contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione" della sentenza impugnata.
Afferma, rifacendosi ad un precedente di questa Corte (Cass. 4^ 6 ottobre 1995, Colacino, RV 203230) che è illegittima l'affermazione di responsabilità di una persona in ordine al reato di molestie commesse con il mezzo del telefono che venga motivata esclusivamente sulla base del dato oggettivo costituito dalla intestazione a detta persona dell'utenza telefonica dalla quale siano provenute le chiamate moleste.
Motivi della decisione
3. Il ricorso è inammissibile perchè manifestamente infondato.
L'affermazione di responsabilità non è basata - come sostiene il difensore - soltanto sul dato oggettivo rappresentato dall'intestazione all'imputato dell'utenza dalla quale erano partite le telefonate moleste, ma su un ragionamento probatorio (indiziario) rispettoso della regola di cui all'art. 192 c.p.p., comma 2.
I giudici del merito sono pervenuti, invero, al risultato probatorio (che il B. fosse l'autore delle telefonate) operando sull'elemento di prova (che le chiamate fossero state effettuate dal telefono cellulare a lui intestato) una "mediazione intellettuale" (secondo cui è massima di esperienza che il telefono intestato ad una persona sia nella sua disponibilità esclusiva, a meno che non vi sia prova del contrario o non siano state allegate specifiche circostanze dalle quali possa inferirsi la ragionevole possibilità di una diversa ricostruzione).
E nella specie, in assenza di qualsivoglia giustificazione sul punto dell'imputato (da quel telefono - è opportuno ricordarlo - erano partite più di cento telefonate "mute" dirette all'utenza della G.), l'inferenza, nel ragionamento indiziario, tra il factum probans ed il factum probandum non può certo ritenersi labile ed appare, anzi, sufficiente ad escludere ricostruzioni alternative;
consente, in altre parole, di superare il ragionevole dubbio.
4. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e, non emergendo ragioni di esonero, al versamento a favore della Cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria, di somma che si stima equo fissare in Euro 1000,00 (mille/00).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 (mille/00) alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2010
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