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venerdì 18 marzo 2016

Cassazione: Non spetta al giudice disporre la rateizzazione delle multe



Non spetta al giudice disporre la rateizzazione delle multe

D'ora in avanti sarà più difficile ottenere la rateizzazione per il pagamento delle multe. Secondo la Corte di Cassazione infatti questo beneficio può essere accordato solo a chi è povero e comunque le rate non possono essere più di trenta. La decisione è della Seconda sezione civile della Corte (sentenza n. 26932/2009) che ha ricordato come il ricorso alle rateizzazioni deve essere limitato a chi si trova in "condizioni realmente disagiate". Nella parte motiva gli Ermellni ricordano peraltro che a decidere sulle rate è il Comune che ha inflitto la sanzione per violazione del codice della strada e queste non devono mai essere inferiori a 15 euro al mese per un totale massimo di trenta rate. La Corte ha così accolto il ricorso contro una decisione del Giudice di Pace che aveva concesso ad un automobilista, in debito per diverse contravvenzioni, la possibilita' di rateizzarle, pagando 10 euro al mese. Piazza Cavour ha ricordato che non è certo il Giudice a poter stabilire le rate mettendo in chiaro peraltro che "il potere di suddivisione in rate e' legato all'esistenza di condizioni economiche disagiate dell'obbligato e non puo' essere stabilito secondo equita'". L'automobilista aveva ricevuto diverse contravvenzioni per aver circolato in corsie riservate ad altri veicoli ed aveva collezionato multe per un totale di ben 2.777 euro. Il giudice di Pace aveva così deciso di autorizzare la rateizzazione in 278 rate da 10 euro al mese. Il Comune naturalmente si è rivolto alla Suprema Corte che accogliendo il ricorso ha cassato la sentenza impugnata nella parte in cui ha disposto la rateizzazione del pagamento ed ha ricordato che "la rateizzazione" è appannaggio esclusivo del Comune e che "non puo' essere inferiore a 15 euro" così come non puo' superare le trenta rate. Ora l'automobilista dovrà pagare oltre alle multe anche ulteriori 400 euro per rifondere il Comune delle spese processuali.
 
CIRCOLAZIONE STRADALE
Cass. civ. Sez. II, 21-12-2009, n. 26932
Fatto - Diritto P.Q.M.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Il giudice di pace di Firenze con sentenza del 3 ottobre 2005 respingeva l'opposizione proposta da S.M. avverso il comune di Firenze per l'annullamento di numerosi verbali di accertamento di infrazioni al Codice della Strada, elevati per aver circolato in corsie riservate ad altri veicoli. Stabiliva però "per equità" una dilazione di pagamento, fissando la rata mensile di Euro dieci. Il comune di Firenze ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 9 agosto 2006. L'opponente è rimasto intimato.
Avviata la trattazione con il rito previsto per il procedimento in Camera di consiglio, il procuratore generale ha chiesto l'accoglimento del ricorso perchè manifestamente fondato.
Il ricorso denuncia congiuntamente "mancata corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato" (violazione art. 112 c.p.c.) e violazione della L. n. 689 del 1981, artt. 23 e 26. Rileva che il giudice di pace non aveva il potere di concedere la rateizzazione, nè quello di decidere la controversia secondo equità.
La censura di violazione di legge, logicamente assorbente e quindi da esaminare prioritariamente, è fondata. L'art. 26 della legge sulle sanzioni amministrative consente infatti il pagamento rateale su disposizione dell'autorità che applica la sanzione, che nel caso di specie era stato il comune di Firenze. Nel rigettare il ricorso il giudice di pace non ha rideterminato la sanzione ex art 204 bis C.d.S..
Inoltre il potere di suddivisione in rate è legato all'esistenza di condizioni economiche disagiate dell'obbligato e non può essere stabilito secondo equità, contrariamente a quanto ritenuto dalla sentenza impugnata. Infine la rateizzazione non può essere inferiore a 15,00 Euro e non può superare le trenta rate: il giudice di pace non si è attenuto neppure a tali parametri, poichè ha fissato la rata mensile in dieci euro e non ha considerato che in relazione all'importo complessivo delle somme ingiunte (pari, stando al ricorso, a Euro 2777,61) sarebbero necessarie Euro 278,00 (duecentosettantotto) rate per ultimare il pagamento. La norma invocata è stata quindi violata sotto tutti gli aspetti denunciati.
Ne consegue la cassazione della sentenza impugnata nella parte in cui è stata disposta la rateizzazione del pagamento delle sanzioni opposte e la condanna dell'opponente alla refusione delle spese di lite, liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata nella parte in cui dispone la rateizzazione del pagamento.
Condanna parte intimata alla refusione a controparte delle spese di lite, liquidate in Euro 400,00 per onorari, Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 30 settembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2009

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