Translate

sabato 25 novembre 2023

Tar 2023-"della determinazione della Guardia di Finanza, Commissione Permanente di Avanzamento, -OMISSIS-, notificata al ricorrente in data x e relativo alla non idoneità all'avanzamento al grado superiore, con riferimento all'aliquota straordinaria 1 gennaio 2017 oltre a tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali ai predetti documenti."

 

T.A.R. Lazio Roma Sez. IV, Sent., (ud. 17/11/2023) 20-11-2023, n. 17236 

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio 

(Sezione Quarta) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 6139 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato  

contro 

- Ministero dell'Economia e delle Finanze;- Guardia di Finanza - Comando Generale;in persona dei rispettivi legali rappresentanti, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale sono domiciliati in Roma, alla Via dei Portoghesi, n. 12 

per l'annullamento 

quanto all'atto introduttivo del giudizio: 

della determinazione della Guardia di Finanza, Commissione Permanente di Avanzamento, -OMISSIS-, notificata al ricorrente in data OMISSISe relativo alla non idoneità all'avanzamento al grado superiore, con riferimento all'aliquota straordinaria 1 gennaio 2017 oltre a tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali ai predetti documenti. 

quanto ai motivi aggiunti presentati il 4 novembre 2019: 

della determinazione della Guardia di Finanza, Commissione Permanente di Avanzamento, -OMISSIS- e relativo alla non idoneità all'avanzamento al grado superiore, con riferimento all'aliquota straordinaria 1 gennaio 2017 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; 

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze e della Guardia di Finanza - Comando Generale; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Visto l'art. 87, comma 4-bis, c.p.a.; 

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 17 novembre 2023 il dott. Roberto Politi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; 

Svolgimento del processo - Motivi della decisione 

1. Espone parte ricorrente che, in data In data 31 gennaio 2018, con il provvedimento impugnato, la Commissione Permanente di Avanzamento della Guardia di Finanza, ne ha stabilito la non idoneità all'avanzamento al grado di Luogotenente "in quanto non possiede i requisiti di carattere e professionali necessari per adempiere degnamente le funzioni del grado superiore". 

2. A sostegno della proposta impugnativa, ha dedotto i seguenti argomenti di censura: 

2.1) Eccesso di potere per incongruità, illogicità, irragionevolezza, manifesta ingiustizia. Eccesso di potere per errore e/o carenza nei presupposti di fatto, erronea valutazione e/o travisamento della situazione di fatto, difetto e insufficienza di istruttoria ed errore sul metodo di accertamento; 

2.2) Eccesso di potere per difetto di motivazione. Violazione dell'art. 3 della L. n. 241 del 1990. Violazione dei principi di cui all'art. 97 della Costituzione. Violazione del D.Lgs. 29 maggio 2017. Eccesso di potere per sviamento. 

Nell'escludere che l'irrogazione di sanzioni disciplinari integri elemento ostativo ai fini dell'avanzamento al grado superiore, sottolinea il ricorrente come la gravata determinazione rechi motivazione affatto generica, non suscettibile di far comprendere le ragioni che hanno indotto l'Amministrazione a formulare l'avversato giudizio di non idoneità. 

3. Con motivi aggiunti notificati alle controparti e depositati in atti alla data del 4 novembre 2019, il ricorrente ha rappresentato di essere stato nuovamente escluso anche dall'avanzamento a scelta al grado di Luogotenente - Aliquota 31 dicembre 2018, ancorché sia stata la medesimo, nelle more, comunicato l'accoglimento della domanda di cancellazione della sanzione disciplinare della consegna semplice), comportante, pertanto, lo stralcio definitivo di ogni effetto sfavorevole dalla sua personale documentazione matricolare. 

Anche la valutazione caratteristica redatta nel periodo 14 novembre 2018 - 31 dicembre 2018, descrive il sottufficiale con un "rendimento costantemente elevato, meritevole di vivissimo apprezzamento", come del resto anche nei periodi precedenti, nei quali il ricorrente aveva ricevuto valutazioni di assoluto spicco. 

4. Conclude la parte per l'accoglimento del gravame, con conseguente annullamento degli atti con esso avversati. 

5. In data 2 marzo 2019 l'Amministrazione intimata ha depositato in atti memoria di costituzione in giudizio; le argomentazioni difensive in tale atto contenute, sono state, poi, ribadite con memoria del 6 agosto 2020. 

6. Il ricorso viene trattenuto per la decisione alla pubblica udienza di smaltimento del 17 novembre 2023. 

7. Giova precisare, ad integrazione di quanto in precedenza riportato, che la Commissione Permanente di Avanzamento dei Sottufficiali della Guardia di Finanza, nel corso della seduta del 30 gennaio 2018, nell'esaminare la posizione dell'odierno ricorrente, ha rilevato la presenza dei seguenti elementi: 

- giorni sette di consegna con decorrenza 28 maggio 2013 per fatti commessi negli anni 2010 e 2011 con la seguente motivazione: "… La S.V. in servizio presso un reparto operativo del Corpo intrattenendo in modo reiterato contatti con imprenditori per conto dei familiari e parenti ha di fatto curato la gestione finanziaria ed amministrativa di attività riconducibili a questi ultimi. Tale condotta ripetuta nel tempo costituendo manifestazione dello svolgimento di attività estranee a quelle attinenti al rapporto di impiego è da ritenere incompatibile con l'attività istituzionale del Corpo poiché in contrasto con gli interessi dell'Amministrazione non adeguata alla dignità del grado e ai doveri d'ufficio nonché espressione di scarso senso di responsabilità…"; 

- giudizi positivi nella documentazione caratteristica; 

- ricompense morali: n. 3 encomi semplici. 

L'interessato veniva giudicato "non idoneo" all'avanzamento al grado di Luogotenente, in quanto non in possesso dei "requisiti di carattere e professionali necessari per adempiere degnamente le funzioni del grado superiore". 

8. Ciò precisato, il ricorso si rivela infondato. 

Ai sensi del D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 199, così come modificato dall'art. 2 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 67, i giudizi d'idoneità da parte della commissione d'avanzamento, sono volti ad accertare non solo se il valutando abbia bene assolto le funzioni proprie del grado rivestito, ma anche se lo stesso possieda requisiti morali, intellettuali, fisici e culturali per bene esercitare le funzioni del grado superiore. 

Conseguentemente, il giudizio di "idoneità" all'avanzamento "presuppone una valutazione complessiva del militare alla luce di tutti i suoi precedenti di carriera e non esclusivamente una valutazione riferita alle risultanze di favorevoli giudizi caratteristici" (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 20 novembre 2007, n. 6610), comportando che la Commissione permanente d'avanzamento valuti, sulla base della documentazione personale dell'interessato, tutti gli elementi in parola, operando un equo e ragionato bilanciamento fra elementi di giudizio positivi e negativi. 

Nel caso in esame, l'organo tecnico ha correttamente valutato il profilo complessivo dell'interessato ricomprendente l'intero periodo di permanenza nel grado ed apprezzato legittimamente tutti gli elementi in esso ricompresi, in ossequio al criterio che "… la valutazione in parola riguarda tutto il periodo di permanenza nel grado, e non soltanto l'ultimo anno, atteso che nel disciplinare la materia l'art. 10, comma 3, lettera b), del D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 199, prevede che il giudizio di idoneità all'avanzamento presuppone, tra l'altro, il requisito di aver bene assolto le funzioni inerenti al grado rivestito, senza alcuna limitazione temporale" (Cons. Stato, Sez. II, parere del 5 settembre 2013, n. 3730). 

9. La giurisprudenza (cfr., da ultimo, Cons. Stato, Sez. II, 3 agosto 2023, n. 7518) ha individuato la ratio della possibilità di considerare anche circostanze verificatesi nel periodo di effettiva permanenza nel grado nella natura stessa del giudizio di valutazione, ad alto tasso di discrezionalità tecnica e di tipo prognostico sulla idoneità del candidato a svolgere le funzioni del grado superiore, sicché "se determinati fatti, tra i quali pacificamente vanno annoverati anche i procedimenti disciplinari, possono giustificare la sospensione del procedimento di valutazione del sottufficiale ai fini della sua progressione in carriera, a maggior ragione si deve tener conto delle sanzioni irrogate a conclusione di detti procedimenti" (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 24 dicembre 2020, n. 8316). 

Siffatte conclusioni discendono dalla finalità stessa del giudizio di idoneità, che è quella, già ricordata, di valutare, con un apprezzamento globale, se il militare abbia assolto in modo soddisfacente le funzioni del grado rivestito e se risulti complessivamente in possesso dei requisiti morali, di carattere, fisici, intellettuali, di cultura e professionali, tali da evidenziare la piena attitudine all'esercizio delle funzioni del grado superiore. 

Del pari, è pacifico il principio, secondo cui nelle procedure in questione non risultano sufficienti ad ottenere la promozione gli elementi positivi della documentazione caratteristica in presenza di negatività emerse in sede disciplinare (Cons. Stato, Sez. IV, 23 settembre 2011, n. 5355). 

A maggior ragione, pertanto, la motivazione risulta esente da censure laddove, oltre ai fatti oggetto di procedimento disciplinare, siano stati valutati elementi non positivi nelle note caratteristiche, che seppure poi sfociate nella formula "nella media", si connotano per aggettivazioni intrinsecamente implicanti contenuti di valore che la Commissione ha del tutto legittimamente inteso valorizzare. 

10. In sintesi, per consolidata giurisprudenza amministrativa, il giudizio espresso dalla Commissione di avanzamento, sia in relazione all'idoneità all'avanzamento, che all'assegnazione del punteggio di merito, è il risultato dell'esercizio di un'ampia discrezionalità tecnica. 

La Commissione è infatti chiamata ad apprezzamenti di particolare ampiezza ed intensità che investono l'intera personalità dei candidati e che sono suscettibili di sindacato giurisdizionale soltanto entro spazi ristrettissimi, essendo apprezzabili solo quelle palesi aberrazioni in presenza delle quali il vizio della valutazione di merito trasmoda in eccesso di potere per la manifesta irrazionalità da cui traspare il cattivo esercizio del potere amministrativo. 

E' stato rilevato, in particolare, che "il giudizio valutativo di idoneità, e ancor più quello di merito assoluto (e quindi non comparativo) espresso con l'attribuzione del punteggio, costituiscano esplicazione di apprezzamenti di amplissima discrezionalità "tecnica" che hanno riguardo alla percezione globale e complessiva di tutto il complesso di qualità manifestate dall'ufficiale (sia pure riferite a "indicatori" tipizzati) nel corso dell'intera carriera, di tal ché il sindacato giurisdizionale del giudice amministrativo è "confinato" (salvi i casi di violazioni delle regole formali procedurali) in uno spazio assai limitato, se non angusto, come delineato dai vizi funzionali dell'eccesso di potere in senso assoluto e in senso relativo" (cfr., ex multis, Cons. Stato: Sez. II, 15 febbraio 2021 n. 1382 e 11 ottobre 2021, n. 6790; Sez. IV, 12 marzo 2021, n. 2115 e 28 novembre 2019, n. 8124; Sez. I, parere del 19 giugno 2019, n. 2158). 

11. Nel caso di specie la Commissione ha ampiamente motivato la propria valutazione, in relazione al fatto storico che ha determinato l'irrogazione della censura, sul disvalore del quale ai fini del giudizio di avanzamento non ha alcun effetto la cancellazione della sanzione. 

Il ricorrente, per contro, non ha fornito alcun plausibile elemento per ritenere ridetti fattori, analiticamente riferiti, insufficienti o irragionevoli o manifestamente arbitrari. 

La gravità dei fatti oggetto del procedimento disciplinare fanno ben capire perché la Commissione Permanente di Avanzamento ne abbia tenuto conto ai fini della valutazione di annualità successive rispetto a quelle in cui i fatti stessi sono stati commessi; ciò del resto è spiegato nel verbale depositato in atti dall'Avvocatura dello Stato, ove si legge che è stata valutata "la rilevanza della condotta tenuta dal valutando in occasione della grave sanzione disciplinare di Corpo inflitta, dalla quale emergono, in capo al militare, forti connotazioni negative afferenti alle qualità di carattere e professionalità": le quali, dimostrandosi "tendenzialmente stabili … incidono in modo negativo sull'affidabilità del candidato a rivestire il grado superiore". 

La Commissione, in conclusione, nell'esercizio del proprio potere discrezionale, ha valutato il profilo complessivo dell'odierno ricorrente, prendendo in considerazione sia i giudizi positivi annotati nella documentazione caratteristica, che le sanzioni disciplinari irrogate; ed ha ritenuto che la condotta tenuta dall'interessato fosse - sotto il profilo disciplinare - di gravità tale da prevalere sui giudizi positivi riportati nella documentazione caratteristica, con una valutazione che sfugge, in ragione della sua ampia e coerente argomentazione, per come sopra riportata, ai dedotti profili di illegittimità (cfr., in termini, questa Sezione, 1 febbraio 2022, n. 1194). 

12. In conclusione, il ricorso deve essere respinto. 

La peculiarità della controversia giustifica la compensazione delle spese di lite. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. 

Spese compensate. 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. 

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della parte ricorrente. 

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2023 con l'intervento dei magistrati: 

Roberto Politi, Presidente, Estensore 

Matthias Viggiano, Referendario 

Marco Arcuri, Referendario 


Nessun commento: