ATTO CAMERA
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00812
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 19Seduta di annuncio: 199 del 21/11/2023
Firmatari
Primo firmatario: GATTA GIANDIEGO
Gruppo: FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE - PPE
Data firma: 21/11/2023
Destinatari
Ministero destinatario:
- MINISTERO DELL'INTERNO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'INTERNO delegato in data 21/11/2023
Stato iter:
IN CORSOInterrogazione a risposta orale 3-00812
GATTA. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:
ai sensi di quanto comunicato dal Ministero dell'interno, dipartimento della pubblica sicurezza, Ufficio per l'amministrazione generale, con circolare n. 557/PAS.50.105/E/08 del 16 aprile 2008 (Gazzetta Ufficiale 7/7/2008, n. 157) indirizzata ai prefetti della Repubblica, ai questori della Repubblica, ai commissari del Governo per la provincia di Trento e per la provincia di Bolzano, al Presidente della Giunta regionale Valle d'Aosta, al Comando generale dell'arma dei carabinieri e al Comando generale della Guardia di finanza nonché, per conoscenza, al Coni e Unione italiana tiro a segno, la possibilità di far utilizzare ai minorenni armi da fuoco all'interno dei poligoni delle sezioni del Tsn resta espressamente prevista dalle norme istitutive del tiro a segno nazionale;
nella medesima circolare vengono richiamate le disposizioni contenute nello statuto dell'Unione italiana tiro a segno, approvato con decreto del Ministro della difesa del 31 maggio 2001, che all'articolo 8, prevedono espressamente la possibilità di tesserare i maggiori di anni 14 per l'esercizio di discipline sportive con armi da fuoco;
a ciò si aggiunge che i regolamenti sportivi internazionali delle organizzazioni riconosciute dal C.I.O. prevedono la partecipazione dei minori alle competizioni con armi da fuoco;
la nota prosegue precisando che, sebbene l'articolo 20-bis della legge 18 aprile 1975, n. 110, preveda sanzioni per coloro che consegnano armi da fuoco ai minorenni, al fine di garantire la preparazione sportiva dei giovani atleti in vista delle competizioni internazionali, vada adottata una interpretazione sistematica del citato articolo 20-bis che consenta l'uso delle armi da fuoco da parte dei maggiori degli anni 14, all'interno delle strutture dei poligoni delle sezioni del tiro a segno nazionale, purché il giovane sia costantemente seguito sulla linea di tiro da un istruttore federale con specifica preparazione finalizzata all'allenamento dei tiratori juniores e purché i modelli ed i calibri delle armi da destinare alla pratica sportiva degli stessi, al pari delle tipologie d'addestramento, così come proposti dall'Unione italiana tiro a segno, siano preventivamente approvati dal Ministero dell'interno, che è individuato come organo di controllo e di indirizzo per tutte le attività di tiro svolte all'interno delle sezioni del tiro a segno nazionale ai sensi di quanto disposto sia dall'articolo 31 della legge n. 110 del 1975, che dallo statuto dell'UITS (articolo 1, comma 3, del decreto ministeriale del 31 maggio 2001);
con sentenza n. 87 pubblicata il 25 gennaio 2019, il Tar dell'Emilia-Romagna ha affermato che il soggetto che pratica l'attività sportiva del tiro a volo nelle specialità riconosciute dal tiro a volo, sebbene privo di porto d'armi, può continuare a recarsi nei poligoni dove svolge gli allenamenti;
risulta all'interrogante che l'atteggiamento in merito delle questure e delle forze di polizia non sia omogeneo sul territorio nazionale per cui, in alcuni casi, è impedito l'accesso ai minorenni maggiori di anni 14 – che sono privi di porto d'armi ai sensi della normativa vigente in materia – per quanto in possesso di tessera di affiliazione di una delle federazioni riconosciute dal CONI, delle dovute certificazioni in merito all'idoneità fisica all'uso di armi da fuoco e nel rispetto dei quanto previsto dagli statuti delle federazioni citate in merito alla presenza di un genitore munito di porto d'armi o di istruttore autorizzato –:
se e quali iniziativa di competenza intenda adottare il Ministro
interrogato al fine di chiarire l'orientamento cui devono attenersi le
questure in merito a quanto espresso in premessa, così da garantire su
tutto il territorio nazionale l'uniformità dei criteri adottati ed
evitare disparità di trattamento nei confronti dei ragazzi che si
dedicano all'attiva sportiva del tiro a volo.
(3-00812)
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