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sabato 25 novembre 2023

Tar 2023-"la ricorrente ha chiesto l'annullamento del provvedimento indicato in epigrafe emesso dalla Prefettura di Palermo, con il quale l'Amministrazione resistente, a seguito dell'istanza presentata dalla società -OMISSIS- al fine di assumere l'istante presso la propria azienda come addetto ai servizi di vigilanza armata, ha denegato il rilascio del decreto di guardia particolare giurata poiché la ricorrente risulta inserita in un ambiente socio familiare caratterizzato da rapporti con soggetti gravati da pregiudizi penali. "

 

T.A.R. Sicilia Palermo Sez. I, Sent., (ud. 14/11/2023) 20-11-2023, n. 3426 

Fatto Diritto P.Q.M. 

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia 

(Sezione Prima) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 1754 del 2016, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avv.   

contro 

la Prefettura di Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio fisico in Palermo, via Valerio Villareale, n. 6; 

per l'annullamento 

del provvedimento emesso dalla Prefettura di Palermo di diniego del "decreto di guardia particolare" protocollo-OMISSIS-; di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali. 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Prefettura di Palermo nonché la relativa documentazione allegata; 

Vista l'ordinanza cautelare n. 840/2016; 

Vista la memoria difensiva ex art. 73 c.p.a. depositata dall'Amministrazione resistente; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore il dott. Luca Girardi nell'udienza di smaltimento del giorno 14 novembre 2023, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, come specificato nel verbale; 

Svolgimento del processo 

Con ricorso notificato in data 8 giugno 2016 e depositato il 4 luglio 2016, la ricorrente ha chiesto l'annullamento del provvedimento indicato in epigrafe emesso dalla Prefettura di Palermo, con il quale l'Amministrazione resistente, a seguito dell'istanza presentata dalla società -OMISSIS- al fine di assumere l'istante presso la propria azienda come addetto ai servizi di vigilanza armata, ha denegato il rilascio del decreto di guardia particolare giurata poiché la ricorrente risulta inserita in un ambiente socio familiare caratterizzato da rapporti con soggetti gravati da pregiudizi penali. 

L'istante, dunque, ha chiesto l'annullamento del suddetto provvedimento, articolando la seguente censura: Illegittimità del provvedimento di diniego per violazione degli artt. 133 e ss. del T.U.L.P.S. - R.D. 18 giugno 1931, n. 773 in relazione agli obblighi di motivazione e di istruttoria imposti dalla L. n. 241 del 1990", in quanto il provvedimento impugnato sarebbe stato adottato dall'Amministrazione resistente sulla base di una carente attività istruttoria, essendosi limitata la Prefettura ad una sterile analisi dei precedenti penali dei parenti dell'istante e senza avere compiuto oltretutto alcuna valutazione circa l'affidabilità della richiedente. 

La ricorrente ha chiesto, altresì, la condanna dell'Amministrazione resistente al risarcimento del danno subito. 

Si è costituita in giudizio l'Avvocatura dello Stato per la Prefettura di Palermo depositando la relativa documentazione. 

Con ordinanza n. 840/2016, l'istanza cautelare è stata rigettata per mancanza del requisito del fumus boni iuris. 

Con decreto n. 167/16 la ricorrente è stata ammessa in via provvisoria al patrocinio a spese dello Stato. 

In vista dell'udienza di smaltimento, l'Amministrazione resistente ha depositato memoria difensiva ex art. 73 c.p.a., chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato in fatto e in diritto. 

All'udienza straordinaria di smaltimento del 14 novembre 2023 il ricorso è stato trattenuto in decisione. 

Motivi della decisione 

La controversia ha ad oggetto il provvedimento emesso dalla Prefettura di Palermo con il quale l'Amministrazione ha denegato il rilascio all'istante del decreto di guardia giurata particolare in quanto quest'ultima risulterebbe inserita in un contesto socio familiare, caratterizzato da soggetti gravati da precedenti penali. 

Osserva il Collegio che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, per ottenere la licenza ("approvazione") di guardia giurata, nonché la licenza di porto di pistola, sono necessari requisiti specifici, che si aggiungono alle regole di carattere generale sulle autorizzazioni di polizia contenute negli artt. 8-13 T. U. 18 giugno 1931 n. 773, e che la valutazione dei requisiti necessari per l'esercizio delle funzioni di guardia giurata particolare deve essere esercitata da parte dell'Autorità di Pubblica Sicurezza nel rispetto dei canoni tipici della discrezionalità amministrativa, sia sotto il profilo motivazionale che sotto quello della coerenza logica e della ragionevolezza, dandosi conto in motivazione dell'adeguata istruttoria espletata al fine di evidenziare le circostanze di fatto in ragione delle quali il soggetto richiedente eventualmente sia ritenuto pericoloso o comunque capace di abusi nell'uso delle armi o nell'esercizio delle funzioni (Cons. Stato, IV, 5.7.2000, n. 3709). 

In materia di autorizzazioni di polizia, quindi, l'Amministrazione, pur esprimendo una valutazione discrezionale circa il requisito della non affidabilità del privato, non può prescindere, nei provvedimenti di diniego, da una congrua ed adeguata istruttoria, della quale dar conto in motivazione, onde evidenziare le circostanze di fatto che farebbero ritenere il soggetto richiedente pericoloso o comunque capace di abusi con la conseguenza che, "qualora si tratti di denunce penali ovvero di segnalazioni della Autorità di P.S., l'Amministrazione non può limitarsi a richiamarle acriticamente, od a trarre dalle stesse un automatico giudizio negativo, ma deve operare un'autonoma valutazione dei fatti che ne sono alla base" (T.A.R. Emilia-Romagna, Parma, 25 marzo 2004, n. 122). 

Inoltre, il requisito della "buona condotta, che l'art. 138 R.D. n. 773 del 1933 (TULPS) eleva a presupposto per l'emissione del decreto di nomina a guardia giurata, è nozione di ampia latitudine, che investe nel suo complesso lo stile di vita del soggetto nei cui confronti deve essere accertata e va valutata con un approccio finalistico al tipo di autorizzazione o abilitazione che deve essere rilasciata. La valutazione di segno negativo in ordine al possesso di detto requisito deve, in ogni caso, collegarsi a fatti e circostanze che per la loro gravità, la reiterazione nel tempo, l'idoneità a coinvolgere l'intera vita familiare, sociale e di relazione dell'interessato vengano a incidere su un piano di effettività sul grado di moralità e sull'assenza di mende ordinariamente esigibili per potere aspirare al rilascio della licenza di polizia" (Cons. di St., sez. III, 9.06.2014, n. 2907). Vero è "che, nella valutazione di tale requisito, l'autorità di pubblica sicurezza dispone di un ampio potere di apprezzamento discrezionale, in funzione della pericolosità dell'attività soggetta ad autorizzazione e della delicatezza degli interessi pubblici coinvolti"; ma tale "potere ... può essere censurato ... se risultano vizi di irrazionalità ed incoerenza" (Cons. di St., sez. III, 25.07.2012, n. 4247). 

In particolare, l'Amministrazione non può denegare l'attestato d'idoneità a guardia particolare giurata e il connesso permesso al porto d'arma, "adducendo il solo fatto che il richiedente si è accompagnato a pregiudicati del luogo di residenza. Tanto perché le suddette circostanze di per sé sole non sono ostative al riconoscimento del requisito di buona condotta richiesto all'uopo dall'art. 138 R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS), la cui assenza, peraltro, deve essere dimostrata dalla P.A." (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, 21.07.2014, n. 4033 e 16 aprile 2010, n. 1991); "quando il destinatario del provvedimento è una guardia particolare giurata, l'Autorità amministrativa, nell'esercizio della propria ampia discrezionalità, deve tener conto del fatto che l'eventuale revoca dei titoli abilitativi può incidere sulla capacità lavorativa dell'interessato e quindi sulla sua possibilità di produrre reddito e di reperire risorse per il sostentamento proprio e della propria famiglia; di conseguenza in tal caso occorre che il provvedimento sia sorretto da una motivazione più rigorosa rispetto a quella che potrebbe invece adeguatamente suffragare analoghi provvedimenti in materia di armi emanati nei confronti di soggetti che non svolgono tale attività professionale" (T.A.R. Piemonte, sez. I, 11 luglio 2014 n. 1220). 

Inoltre, deve anche ulteriormente evidenziarsi che i requisiti soggettivi prescritti dall'art. 138 T.U.L.P.S., ai fini del rilascio del decreto di nomina (o rinnovo) di guardia giurata particolare, sono più stringenti di quelli richiesti per il rilascio della licenza di portare armi, attesa la delicatezza delle mansioni svolte dalle guardie giurate. Ciò in quanto nella valutazione dei requisiti per il rilascio del decreto di nomina in esame si richiede un accertamento, più stringente, che vada oltre i giudizi di affidabilità e di non pericolosità formulati nel corso dell'istruttoria per il rilascio della licenza di porto d'armi, imponendosi anche la verifica della condotta del richiedente, che deve essere improntata al massimo rispetto della legalità (ex multis, Cons. St., sez. III, 21 novembre 2022, n. 10258) (cfr. CGA n. 603/2023). 

Nel caso di specie, il Collegio ritiene che l'istruttoria posta in essere dall'Amministrazione resistente abbia posto l'attenzione sull'inserimento del ricorrente in un ambiente socio familiare caratterizzato da stretti legami di parentela con soggetti gravati da precedenti penali di notevole entità; difatti, il padre dell'istante, ancorché deceduto, è stato segnalato all'A.G. per furto e associazione a delinquere nonché il fratello è pregiudicato per furto e disturbo alle persone. 

Inoltre, dalla nota del -OMISSIS- emessa dalla Questura di Palermo è emerso ulteriormente che l'istante è stata identificata anche con altri soggetti, oltre ai propri familiari su indicati, gravati da precedenti penali ed in particolare -OMISSIS- segnalato per molestie e minacce telefoniche e porto d'armi o oggetti atti ad offendere; -OMISSIS-, sorvegliato speciale della P.S. e condannato per il reato di usura; -OMISSIS-, condannato per i reati di ricettazione. 

Tali frequentazioni, non ex se vietate dalla legge, si palesano, tuttavia, all'evidenza, incompatibili con lo svolgimento da parte della ricorrente del ruolo di guardia in istituti di vigilanza, che si colloca nella materia della polizia di sicurezza, per gli evidenti riflessi esercitati sulla sicurezza e sull'ordine pubblico, ponendosi il predetto ruolo come indiretto ausilio nel perseguimento delle finalità di interesse generale della sicurezza e della prevenzione dei reati, in quanto l'attività di vigilanza privata incide sulle generali condizioni di controllabilità del territorio da parte delle Forze dell'Ordine, siccome costituita da corpi organizzati, autorizzati al porto delle armi e facenti capo ad apposite organizzazioni aziendali, anche complesse. 

Inoltre, la condivisa e consolidata giurisprudenza sul punto ha in particolare rilevato che la frequentazione di persone gravate da procedimenti penali e di polizia ha un indubbio rilievo in sede di valutazione della affidabilità del titolare di una licenza di porto d'armi, pur quando si tratti di una licenza a tariffa ridotta per guardia particolare giurata (avente il compito di tutelare l'integrità dei patrimoni altrui) e che gli organi del Ministero dell'Interno ben possono rilevare come tali frequentazioni possano dare luogo al rischio che l'arma sia appresa dalle persone frequentate, e gravate da procedimenti penali, e sia impropriamente utilizzata, sicché una tale valutazione risulta di per sé ragionevole, perché per una buona regola di prudenza è bene evitare che soggetti pregiudicati per gravi reati frequentino chi porti con sé armi, e viceversa (Cons Stato. Sez. III, 14 febbraio 2017, n. 659; Sez. III, 16 dicembre 2016, n. 5352; Sez. III, 13 ottobre 2016, n. 4242; Sez. III, 10 agosto 2016, n. 3612). 

Il Collegio, dunque, ritiene esauriente l'attività istruttoria compiuta dall'Amministrazione resistente, la quale ha denegato il rilascio del decreto di guardia giurata particolare sulla mancanza da parte della ricorrente del requisito della buona condotta, avendo compiuto una valutazione complessiva della personalità del soggetto in termini di affidabilità e/o probabilità di abuso nell'uso della licenza con formazione di un giustificato giudizio di pericolosità. 

Al rigetto del ricorso consegue anche la reiezione della domanda risarcitoria, peraltro formulata in maniera generica. 

Conclusivamente, il ricorso in quanto infondato deve essere rigettato, con salvezza di tutti gli atti impugnati. 

Il Collegio, sussistendo i relativi presupposti, ammette definitivamente la ricorrente al patrocinio a spese dello Stato e demandando a successivo provvedimento la liquidazione del relativo compenso. 

Le spese di lite possono essere eccezionalmente compensate in ragione della peculiarità della controversia. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto lo respinge. 

Compensa tra le parti costituite le spese di giudizio. 

Ammette definitivamente la ricorrente al patrocinio a spese dello Stato. 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. 

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità di parte ricorrente. 

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 14 novembre 2023 con l'intervento dei magistrati: 

Aurora Lento, Presidente 

Maria Cappellano, Consigliere 

Luca Girardi, Referendario, Estensore 


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