Translate

sabato 25 novembre 2023

Presidenza del Consiglio dei Ministri Ord. 03/11/2023, n. 14/2023 Disciplina dei criteri, delle modalità ed i termini per la determinazione, la concessione e l'erogazione dei contributi agli immobili di edilizia abitativa e relative pertinenze e per i quali sia dimostrato il nesso di casualità tra i danni subiti e gli eventi calamitosi verificatisi a far data dal 1° maggio 2023. (Ordinanza n. 14/2023). Pubblicata nella Gazz. Uff. 21 novembre 2023, n. 272.

 

 Ord. 3 novembre 2023, n. 14/2023 (1).


Disciplina dei criteri, delle modalità ed i termini per la determinazione, la concessione e l'erogazione dei contributi agli immobili di edilizia abitativa e relative pertinenze e per i quali sia dimostrato il nesso di casualità tra i danni subiti e gli eventi calamitosi verificatisi a far data dal 1° maggio 2023. (Ordinanza n. 14/2023). (2)


(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 21 novembre 2023, n. 272.


(2) Emanata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE NEL TERRITORIO DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE


Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante «Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi»;


Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;


Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;


Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;


Visto il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante «Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300»;


Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia»;


Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante «Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro»;


Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136, recante «Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia»;


Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»;


Visto il decreto del Ministero della giustizia 20 luglio 2012, n. 140, recante «Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'art. 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27»;


Vista la legge 14 gennaio 2013, n. 4, recante «Disposizioni in materia di professioni non organizzate»;


Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;


Visto il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 27 aprile 2016, n. 679/2016 recante «protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»;


Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 marzo 2018, recante «Approvazione del glossario contenente l'elenco non esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222»;


Vista la legge 21 aprile 2023, n. 49, recante «Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali»;


Visto il decreto 3 maggio 2023 con il quale il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, ha disposto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, la mobilitazione straordinaria del Servizio nazionale di protezione civile a supporto della Regione Emilia-Romagna;


Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, con la quale è stato dichiarato, ai sensi degli articoli 7, comma 1, lettera c), e 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stato di emergenza in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna e di Forlì-Cesena;


Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 23 maggio 2023, con la quale sono stati estesi gli effetti dello stato di emergenza, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, al territorio delle Province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì-Cesena e di Rimini in conseguenza delle ulteriori ed eccezionali avverse condizioni meteorologiche verificatesi a partire dal 16 maggio 2023;


Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 maggio 2023, con la quale è stato dichiarato, ai sensi degli articoli 7, comma 1, lettera c), e 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 16 maggio 2023 nel territorio dei Comuni di Fano, Gabicce Mare, Monte Grimano Terme, Montelabbate, Pesaro, Sassocorvaro Auditore e Urbino della Provincia di Pesaro e Urbino;


Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 maggio 2023, con la quale è stato dichiarato, ai sensi degli articoli 7, comma 1, lettera c), e 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 15 al 17 maggio 2023 nel territorio dei Comuni di Firenzuola, di Marradi, di Palazzuolo sul Senio e di Londa della Città metropolitana di Firenze;


Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile dell'8 maggio 2023, n. 992, pubblicata nella G.U.R.I. n. 110 del 12 maggio 2023;


Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 31 maggio 2023, n. 999, pubblicata nella G.U.R.I. n. 129 del 5 giugno 2023;


Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 5 giugno 2023, n. 1000, pubblicata nella G.U.R.I. n. 136 del 13 giugno 2023;


Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 12 giugno 2023, n. 1002, pubblicata nella G.U.R.I. n. 141 del 19 giugno 2023;


Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 22 giugno 2023, n. 1010, pubblicata nella G.U.R.I. n. 151 del 30 giugno 2023;


Visto il decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante «Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023», convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100;


Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 10 luglio 2023, con il quale il generale di corpo d'armata Francesco Paolo Figliuolo è stato nominato Commissario straordinario alla ricostruzione, ammesso alla registrazione alla Corte dei conti il 14 luglio 2023 con foglio n. 2026;


Vista l'ordinanza n. 4 in data 4 agosto 2023, ammessa alla registrazione alla Corte dei conti il 31 agosto 2023, foglio n. 2384, con la quale, in attuazione dell'art. 20-ter, comma 2, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante «Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023», convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, viene disciplinata l'articolazione interna e l'organizzazione della struttura di supporto posta alle dipendenze del Commissario straordinario alla ricostruzione nei territori colpiti dall'alluvione verificatasi a far data dal 1° maggio 2023 nelle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche;


Visto l'art. 20-sexies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, nel cui ambito sono individuati i contenuti del processo di ricostruzione del patrimonio danneggiato nonché definiti i criteri sulla base dei quali assicurare l'erogazione dei contributi per far fronte alle tipologie di intervento e di danno direttamente conseguenti agli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;


Visto l'art. 23 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, con il quale all'art. 20-sexies, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, è aggiunto il comma 6-bis in materia di incremento delle autorizzazioni di spesa da destinare prioritariamente agli interventi di cui alle lettere a), limitatamente agli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione degli immobili a uso privato, d), e), e f) del comma 3, del medesimo art. 20-sexies;


Visto l'art. 20-septies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, recante «Procedura per la concessione e l'erogazione dei contributi per la ricostruzione privata»;


Ravvisata l'urgente ed improcrastinabile necessità di disciplinare le modalità attuative, organizzative e procedurali al fine di assicurare il riconoscimento, la concessione e l'erogazione dei contributi di cui al comma 3, dell'art. 20-sexies, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, in relazione alla tipologia di interventi e danni subiti agli immobili di edilizia abitativa e relativa pertinenze in diretta conseguenza degli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023 nei territori delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche;


Acquisita l'intesa delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche;


Dispone:



Art. 1. Ambito di applicazione e definizioni


1. La presente ordinanza disciplina i criteri, le modalità ed i termini per la determinazione, la concessione e la erogazione dei contributi di cui all'art. 20-sexies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, agli immobili di edilizia abitativa e relative pertinenze situate, ai sensi dell'art. 20-bis del citato decreto-legge, nei territori delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023 e per i quali sia dimostrato, con perizia asseverata ovvero giurata, il nesso di causalità tra i danni subiti e i citati eventi calamitosi.


2. Le disposizioni di cui alla presente ordinanza si applicano anche agli edifici che comprendono anche unità immobiliari non adibite ad uso residenziale, purché all'interno dell'edificio sia compresa almeno una unità immobiliare adibita a residenza.


3. La presente ordinanza non regola i contributi per l'eventuale delocalizzazione, previa demolizione di edifici distrutti o danneggiati e dichiarati inagibili e sgomberati, per i quali la relativa ricostruzione in sito non sia possibile in base ai piani di assetto idrogeologico, agli strumenti urbanistici vigenti o sulla base di indagini conoscitive e studi elaborati o commissionati, a seguito dell'evento alluvionale, dalla pubblica autorità sui rischi idrogeologici ed idraulici presenti nell'area su cui insiste l'immobile; i contributi per tali interventi saranno regolati da successiva e specifica ordinanza.


4. Ai fini della presente ordinanza sono adottate le seguenti definizioni:

a) contributo concesso: così come previsto all'art. 20-sexies, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100 è l'importo che, tramite uno o più decreti, al netto di eventuali indennizzi assicurativi o di altri contributi, il Commissario straordinario, nel limite massimo del contributo riconosciuto, concede nei limiti delle risorse finanziarie complessivamente disponibili;

b) danno periziato: rappresenta la totalità dei danni subiti dal soggetto, risultanti da una perizia asseverata o giurata, redatta da un professionista abilitato iscritto a un ordine professionale (ingegnere, architetto, geometra, perito edile, agronomo, ecc.) che esprime, sotto la sua responsabilità, una valutazione di tipo quantitativo e qualitativo, conforme alle competenze a lui attribuite dalla normativa vigente, riguardante la specifica tematica connessa alla quantificazione del danno patito. Nel caso di immobili per i quali sussista la necessità di demolizione e ricostruzione, e solo in questa fattispecie, la perizia è giurata, in ordine alla quale il professionista, in regola con gli obblighi formativi e con gli adempimenti fiscali, giura di aver bene e fedelmente adempiuto all'incarico affidatogli al solo scopo di far conoscere la verità.



Art. 2. Riconoscimento dei danni e modalità di concessione dei contributi


1. Ai sensi dell'art. 20-sexies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, in merito ai criteri attraverso i quali possono essere erogati contributi, fino al 100 per cento delle spese occorrenti, sia per gli interventi già eseguiti e rendicontabili sia per quelli non ancora eseguiti e, comunque, entro i limiti delle risorse disponibili, per far fronte a specifiche tipologie di intervento e di danno direttamente conseguenti agli eventi alluvionali, il contributo in favore dei soggetti privati interessati verrà riconosciuto esclusivamente per le spese riconducibili ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione delle unità immobiliari. Sono esclusi i beni mobili.


2. In esito alla ricognizione dei danni effettuata, il contributo determinato sarà riconosciuto nei limiti di quanto precedentemente indicato, per la quota parte eccedente la misura di euro 5.000,00 (cinquemila/00) eventualmente già riconosciuta alle singole unità immobiliari quale contributo di immediato sostegno e secondo le modalità successivamente specificate.


3. Il Commissario straordinario, in esito all'istruttoria e all'accertamento del danno da parte dei comuni territorialmente competenti, provvede, con un primo decreto, al riconoscimento del danno e a concedere, nei limiti delle risorse finanziarie complessivamente disponibili, i contributi di cui all'art. 20-sexies, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, a tutte le unità immobiliari ad uso abitativo e relative pertinenze che abbiano subito dei danni, fino al 100 per cento delle spese ammissibili, con le seguenti modalità:

a) per gli importi fino a euro 20.000,00 (ventimila/00), l'intero valore del danno riconosciuto. Gli importi saranno erogati:

1) a titolo di anticipazione, nei limiti del 50 per cento del totale del contributo concesso;

2) a saldo, la quota rimanente, pari al 50 per cento del contributo concesso, a conclusione della rendicontazione totale delle spese e dei relativi controlli;

b) per gli importi superiori a euro 20.000,00 (ventimila/00), una prima misura pari almeno a euro 20.000,00 (ventimila/00). In relazione alle risorse finanziarie che, successivamente, saranno assegnate e rese disponibili allo scopo sulla contabilità speciale di cui all'art. 20-septies, comma 4, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, il Commissario straordinario provvede, con uno o più decreti, alla concessione di ulteriori quote di contributi, fino alla concorrenza dell'importo complessivo del danno riconosciuto. Detti contributi saranno erogati:

1) a titolo di anticipazione, in esito al primo decreto di concessione, nei limiti del 50 per cento della prima misura di contributo concesso. I decreti di concessione delle ulteriori quote di contributi, concessi ai sensi della presente lettera b), recheranno l'importo dell'integrazione della quota di anticipazione da erogare;

2) a saldo, a conclusione della rendicontazione totale delle spese, la differenza tra quanto concesso in relazione alla prima misura di contributo, ovvero tra l'importo complessivo dei contributi concessi in relazione ai successivi decreti di concessione di cui alla presente lettera b), e quanto erogato a titolo di anticipazione. Nel caso in cui le risorse non fossero disponibili nella loro interezza, resta salva la possibilità di emettere ulteriori decreti di concessione per l'erogazione della quota parte rimanente.


In tale ambito, al fine di consentire un rapido rispristino funzionale degli edifici, saranno considerati prioritari i casi delle parti comuni condominiali.



Art. 3. Tipologie di intervento e costi ammissibili a contributo


1. Il contributo di cui all'art. 2 della presente ordinanza è concesso per:

a) ripristino strutturale e funzionale dell'edificio danneggiato (unità immobiliari, pertinenze e parti comuni), limitatamente ai danni relativi a:

1) elementi strutturali verticali e orizzontali;

2) finiture interne ed esterne (intonacatura e tinteggiatura interne ed esterne, pavimentazione interna, rivestimenti parietali, controsoffittature, tramezzature e divisori in genere);

3) serramenti interni ed esterni;

4) impianti: di riscaldamento, idrico-fognario (compreso i sanitari), elettrico, fotovoltaico, solare termico, citofonico, diffusione del segnale televisivo, allarme, rete dati LAN, climatizzazione, video-sorveglianza;

5) ascensore, montascale;

6) pertinenze ove le stesse siano direttamente funzionali all'abitazione;

b) interventi di pulizia e rimozione di acqua, fango e detriti dall'abitazione, dal fabbricato e/o pertinenze e/o dalla relativa area esterna pertinenziale;

c) ripristino di aree e fondi esterni necessari per l'accesso e fruizione dell'abitazione o delle sue pertinenze;

d) ripristino, anche parziale, dei danni alle parti comuni di un edificio residenziale in cui è presente, alla data dell'evento calamitoso, almeno un'abitazione;

e) servizi tecnici di impresa per indagini geognostiche, sondaggi, analisi di laboratorio, caratterizzazione meccanica dei materiali, rilievi topografici, laser scanner, drone, restituzioni grafiche e quanto propedeutico e funzionale alle attività peritali e tecnico-professionali, i cui costi dovranno essere riferiti ai prezziari regionali;

f) eventuali attività di messa in sicurezza all'interno di aree private, non adibite ad attività sociali, economiche e produttive, per eventi franosi che risultino espressamente indicati nella perizia asseverata e nella scheda rilevazione danni. In tal caso, la domanda di contributo è presentata dal proprietario;

g) il ripristino dei terreni non pertinenziali e non adibiti ad attività sociali, economiche e produttive, danneggiati, con particolare riferimento alla rimozione di fango e detriti, nel rispetto delle norme di carattere ambientale. In tal caso, la domanda di contributo è presentata dal proprietario;

h) eventuali adeguamenti di sicurezza, obbligatori per legge, per gli impianti preesistenti alla data dell'evento calamitoso e danneggiati dal medesimo evento.


2. Saranno inoltre riconosciuti oneri, adeguatamente documentati, sostenuti dai soggetti che abitano in locali sgomberati dalle competenti autorità, per traslochi o depositi temporanei a seguito degli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023.


3. I seguenti beni mobili, non registrati, presenti nell'abitazione/pertinenza alla data degli eventi calamitosi:

arredi;

elettrodomestici;

stoviglie;

utensili di uso comune;

ove gli stessi abbiano subito danni a seguito degli eventi in parola, potranno essere elencati come beni danneggiati nella perizia asseverata. Tale elenco varrà ai fini peritali laddove la norma dovesse prevedere in futuro la possibilità di contributo per tali beni.


4. In caso di immobili che, alla data dell'evento, risultavano locati o in comodato a uso abitativo con contratto regolarmente registrato (da allegare alla domanda di contributo) e presentino danni sia all'immobile che ai beni mobili in esso presenti, qualora questi ultimi siano, tutti o in parte, di proprietà dell'affittuario, la domanda di contributo per i danni ai beni mobili e immobili può essere presentata dal proprietario, con delega da parte dell'affittuario/comodatario ovvero dall'affittuario/comodatario, con delega da parte del proprietario. Ai fini dell'erogazione del contributo da parte del Commissario straordinario, il beneficiario si identifica con colui il quale ha presentato la domanda di contributo.


5. In caso di edifici misti, ovvero unità immobiliari adibite ad uso residenziale e attività produttiva, l'istanza di contributo presentata ai sensi della presente ordinanza contiene le spese relative alle unità immobiliari a destinazione residenziale e le relative pertinenze e le opere sulle parti comuni. L'istanza di contributo per le opere sulle parti di proprietà esclusiva delle unità immobiliari a destinazione produttiva e per i rimborsi relativi alle scorte ed ai beni mobili strumentali delle attività produttive, dovrà essere presentata separatamente, secondo i criteri e le modalità stabilite da altra ordinanza.


6. La domanda di contributo può essere presentata anche da coloro che abbiano acquisito la proprietà dell'immobile danneggiato dall'evento alluvionale per effetto di aggiudicazione o assegnazione in una procedura di pignoramento immobiliare come prevista dall'art. 555 del codice di procedura civile, purché l'atto di pignoramento sia stato trascritto ai sensi dell'art. 2693 del codice civile prima della data degli eventi del 1° maggio 2023.


7. Nei casi di necessità di demolizione e ricostruzione di immobili, così come attestato dalla perizia giurata del professionista incaricato o oggetto di ordinanza sindacale di demolizione per pubblica e privata incolumità, è previsto un costo convenzionale, quale valore massimo di contributo concedibile, ottenuto moltiplicando per la superficie complessiva dell'unità immobiliare il costo parametrico, articolato per classi di superficie, oltre IVA, se non recuperabile. Gli importi parametrici sono 1900 euro/mq fino a 200 mq, 1650 euro/mq da 200,01 mq a 350 mq, 1500 euro/mq oltre i 350,01 mq. Il costo convenzionale include il costo di costruzione, compresi gli impianti, le spese tecniche, i costi di perizia e di ogni altro adempimento dei professionisti ai fini dell'espletamento delle attività indicate nella presente ordinanza.


8. Rientrano tra le spese ammissibili anche le spese tecniche, comprensive degli onorari dei professionisti abilitati o consulenti. Tali spese sono computate nel costo dell'intervento, ai fini del contributo previsto dalla presente ordinanza, secondo le seguenti percentuali massime calcolate sugli importi riconosciuti:

a) spese per consulenze propedeutiche al progetto, progettazione, direzione lavori, responsabile della sicurezza, ovvero altre figure professionali tecniche necessarie per la realizzazione del progetto per le singole unità immobiliari: 10% sul costo complessivo degli interventi per importi dei lavori inferiori a euro 20.000,00 (ventimila/00); 8% sul costo complessivo degli interventi per importi dei lavori compresi tra euro 20.000,01 (ventimila/01) ed euro 50.000,00 (cinquantamila/00); 6% sul costo complessivo degli interventi per importi dei lavori compresi tra euro 50.000,01 (cinquantamila/01) ed euro 100.000,00 (centomila/00); 5% sul costo complessivo degli interventi per importi dei lavori superiori a euro 100.000,01 (centomila/01);

b) spese per consulenze propedeutiche al progetto, progettazione, direzione lavori, responsabile della sicurezza, ovvero altre figure professionali tecniche necessarie per la realizzazione del progetto per le parti comuni: 10% sul costo complessivo degli interventi per importi dei lavori inferiori a euro 100.000,00 (centomila/00); 8% sul costo complessivo degli interventi per importi dei lavori compresi tra euro 100.000,01 (centomila/01) ed euro 150.000,00 (centocinquantamila/00); 6% sul costo complessivo degli interventi per importi dei lavori compresi tra euro 150.000,01 (centocinquantamila/01) ed euro 200.000,00 (duecentomila/00); 5% sul costo complessivo degli interventi per importi dei lavori superiori a euro 200.000,01 (duecentomila/01);

c) spese per consulenze propedeutiche al progetto, progettazione, direzione lavori, responsabile della sicurezza, ovvero altre figure professionali tecniche nei casi di demolizione e ricostruzione non ricompresi all'art. 1, comma 3, della presente ordinanza: 10% sul costo complessivo degli interventi per importi dei lavori inferiori a euro 250.000,00 (duecentocinquantamila/00); 6% sul costo complessivo degli interventi per importi dei lavori superiori a euro 250.000,01 (duecentocinquantamila/01);

d) perizia asseverata, perizia giurata e scheda rilevazione danni su immobili, strutture, impianti e beni mobili non registrati: 4% sul costo degli interventi per importi dei lavori inferiori a euro 20.000,00 (ventimila/00); 3% sul costo degli interventi per importi dei lavori compresi tra euro 20.000,01 (ventimila/01) ed euro 50.000,00 (cinquantamila/00); 2% sul costo degli interventi per importi dei lavori compresi tra euro 50.000,01 (cinquantamila/01) ed euro 100.000,00 (centomila/00); 1% sul costo degli interventi per importi dei lavori superiori a euro 100.000,01 (centomila/01);


I compensi e gli onorari professionali, ammissibili a contributo ai sensi del presente comma, sono da intendersi al netto dell'IVA e non potranno comunque essere superiori ai limiti massimi di equo compenso di cui alla legge 21 aprile 2023, n. 49, con riferimento all'Allegato I.13 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e/o al decreto del Ministero della giustizia 20 luglio 2012, n. 140, per le prestazioni in essi contenute e dovranno essere giustificati con le relative parcelle. In caso di rideterminazione giudiziale del compenso pattuito nessuna integrazione del contributo già erogato sarà dovuto dal Commissario straordinario.



Art. 4. Tipologie di interventi o danni esclusi dall'ambito di applicazione dell'ordinanza


1. Sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente ordinanza e, pertanto, non figurano come ammissibili a contributo, i danni riguardanti:

a) gli immobili, di proprietà di una persona fisica o di un'impresa, destinati, alla data dell'evento calamitoso, all'esercizio di un'attività economica e produttiva ovvero destinati, a tale data, all'uso abitativo se la proprietà di tali immobili faccia comunque capo ad un'impresa; per tali immobili trova applicazione ulteriore specifica ordinanza;

b) le aree e fondi esterni al fabbricato non pertinenziali al fabbricato distrutto o dichiarato inagibile e sgomberato a meno che tali aree non rientrino nei casi previsti dall'art. 3, comma 1, lettere f) e g) della presente ordinanza;

c) i fabbricati, e relative pertinenze, o porzioni di fabbricati, realizzati in assenza o difformità del titolo edilizio, salvo che, alla data della domanda, in base alle norme di legge, siano stati conseguiti i relativi titoli abilitativi, in sanatoria. Sono fatti salvi i fabbricati, o porzioni di fabbricati (e relative pertinenze), realizzati ante 1967 per i quali non vi era obbligo di titoli edilizi e sui quali sia dimostrato/asseverato, con ogni valenza probante, la mancanza sull'immobile di interventi edilizi o equipollenti - successivi al 1967 - che avrebbero necessitato obbligatoriamente di titoli abilitativi;

d) i fabbricati che, alla data dell'evento, non risultino iscritti al catasto fabbricati o per i quali non sia stata presentata, entro tale data, apposita domanda di iscrizione a detto catasto;

e) i fabbricati che, alla data dell'evento, risultavano dichiarati inabitabili o inagibili o in corso di costruzione se non in regola con la normativa edilizia;

f) i fabbricati che, alla data dell'evento calamitoso, risultavano collabenti;

g) beni mobili (a meno che, con successivo atto normativo, non sia per essi previsto un contributo);


2. Nelle attività di ripristino e di riparazione dai danni, non possono essere oggetto di contributo le migliorie che non siano legate agli adeguamenti normativi attinenti alla sicurezza o agli aspetti igienico-sanitari, nonché le eventuali installazioni di impianti non presenti all'atto degli eventi alluvionali.


3. La causa di esclusione dall'accesso al contributo di cui al comma 1, lettera c), del presente articolo può non essere accertata nei controlli per le richieste di finanziamento, con riferimento agli interventi di ripristino, il cui importo complessivo non sia superiore a euro 30.000,00 (trentamila/00), che non richiedano la presentazione di una pratica edilizia costituendo attività di edilizia libera, a norma del decreto 2 marzo 2018 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, recante «Approvazione del glossario contenente l'elenco non esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222». Il Commissario straordinario, in tali casi, si riserva la facoltà di effettuare controlli a campione, acquisendo la documentazione necessaria presso i comuni competenti, che la dovranno fornire con priorità, al fine di verificare la regolarità edilizia dell'immobile danneggiato oggetto di intervento. Laddove, in esito a tali controlli dovessero emergere irregolarità, il contributo non sarà erogato ovvero, in caso di erogazione, anche parziale, già avvenuta, si procederà ai sensi dell'art. 20-septies, comma 5, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, analogamente ai casi di concessione di contributi in carenza dei necessari presupposti.



Art. 5. Procedura e termini per la presentazione delle istanze di riconoscimento dei contributi


1. L'istanza di riconoscimento dei contributi è presentata dai soggetti legittimati al comune territorialmente competente, unitamente alla richiesta del titolo abilitativo, ove necessario, in relazione alla tipologia dell'intervento progettato. La domanda è compilata secondo il modello in allegato 1 alla presente ordinanza, e dovrà recare un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) per le necessarie comunicazioni. Ad essa sono obbligatoriamente allegati, oltre alla documentazione eventualmente necessaria per il rilascio del titolo edilizio:

a) la scheda di rilevazione dei danni, redatta da un professionista abilitato (modello in allegato 2 alla presente ordinanza);

b) la perizia tecnica asseverata o giurata (nei casi previsti), rilasciata da un professionista abilitato, attestante la riconducibilità causale diretta dei danni esistenti agli eventi alluvionali (modello in allegato 3 alla presente ordinanza);

c) il progetto degli interventi proposti, con l'indicazione degli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione necessari, corredati da computo metrico estimativo, da cui risulti l'entità del contributo richiesto.


2. L'istanza compilata dovrà essere inoltrata dai soggetti legittimati ai comuni utilizzando le tre distinte piattaforme informatiche all'uopo predisposte dalle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche ciascuna per i beneficiari dei propri territori, a cura del:

a) proprietario dell'immobile, alla data dell'evento alluvionale, eventualmente munito di delega da parte dell'affittuario/comodatario (allegato 4 alla presente ordinanza) nei casi previsti dall'art. 3, comma 4;

b) usufruttuario/affittuario/comodatario dell'immobile, alla data dell'evento alluvionale, se tale figura si accolla l'onere del ripristino e delle connesse spese; in tal caso, alla domanda va allegata la dichiarazione di rinuncia al contributo da parte del proprietario/proprietari, nonché copia di un suo documento di identità in corso di validità (modello di dichiarazione del proprietario/proprietari dell'immobile in allegato 5 alla presente ordinanza).


3. Qualora i predetti soggetti intendessero inviare la domanda di contributo e ricevere tutte le connesse comunicazioni avvalendosi di un procuratore speciale, gli stessi sono tenuti a conferire a quest'ultimo la procura speciale utilizzando l'apposito modello in allegato 6 alla presente ordinanza. In tale caso, dovrà essere allegata anche copia di un documento di identità del procuratore speciale in corso di validità.


4. E' ammessa la presentazione di una sola istanza di riconoscimento dei contributi per ciascuna unità immobiliare. Nel caso di proprietari di più immobili siti nello stesso comune, dovrà essere presentata una istanza di riconoscimento dei contributi per ciascuna unità immobiliare. L'istanza può essere presentata nuovamente una sola volta, in caso di rigetto per incompletezza documentale entro trenta giorni dal rigetto.



Art. 6. Immobili in comproprietà e delega a un comproprietario


1. Per gli immobili in comproprietà, alla domanda di contributo presentata da un comproprietario deve essere allegata la delega degli altri comproprietari (modello in allegato 7 alla presente ordinanza), unitamente alla copia dei documenti di riconoscimento.


2. In assenza della delega di cui al precedente comma, il contributo è riconosciuto al solo comproprietario che ha presentato la domanda, limitatamente all'importo ammesso a contributo e comprovato da documentazione di spesa a lui intestata, con esclusione, pertanto, della spesa eventualmente documentata con fatture intestate ai comproprietari che non hanno conferito la delega. Non sono ammesse domande da più comproprietari per lo stesso immobile.


3. Per i danni nelle parti comuni condominiali, la domanda di contributo è presentata dall'amministratore del condominio, che dovrà allegare alla domanda apposito verbale di assemblea condominiale sottoscritto da parte di tutti i proprietari del condominio, con indicazione delle quote millesimali di ciascun proprietario ed esplicitazione chiara del mandato attribuito all'amministratore per la presentazione della domanda. La rendicontazione dei lavori e delle spese deve essere fatturata al condominio, a cui sarà erogato il contributo spettante nella sua interezza, a conclusione dei lavori.


4. Per i danni nelle parti comuni per i quali non è obbligatoria la nomina dell'amministratore, la domanda di contributo è presentata da uno dei proprietari, munito di procura speciale da parte di tutti i proprietari delle unità immobiliari (modello in allegato 8 alla presente ordinanza). La rendicontazione dei lavori e delle spese deve essere fatturata al proprietario che ha ricevuto la procura speciale, a cui sarà erogato il contributo spettante nella sua interezza, a conclusione dei lavori.



Art. 7. Indennizzi assicurativi e contributi corrisposti da altro ente pubblico o privato


1. Eventuali indennizzi assicurativi o altre tipologie di contributo corrisposti o da corrispondersi per le medesime finalità, andranno sommati al contributo determinato con la presente ordinanza, fino alla concorrenza del danno ammissibile a contributo. La somma del contributo di cui alla presente ordinanza, di eventuale indennizzo assicurativo, di crediti di imposta e di eventuale altro contributo non deve comunque superare il 100 per cento del contributo ammissibile in relazione al danno riconosciuto.


2. Il richiedente il contributo dovrà produrre al comune copia della documentazione attestante l'indennizzo o il contributo deliberato e non ancora percepito o della quietanza liberatoria relativa all'indennizzo assicurativo già percepito, unitamente alla perizia redatta dalla compagnia di assicurazioni e/o idonea documentazione attestante l'importo e il titolo in base al quale è stato già corrisposto il contributo da parte di altro ente pubblico.


3. La documentazione di cui al comma 2, per indennizzi/contributi percepiti successivamente alla presentazione della perizia (non allegata a quest'ultima), dovrà essere prodotta senza alcun ritardo al comune dopo la relativa erogazione (di indennizzi o contributi) e, se non prodotta, non si potrà procedere alla liquidazione del contributo eventualmente riconosciuto ai sensi di quanto disposto dalla presente ordinanza.


4. In caso di copertura assicurativa, la concessione del contributo è subordinata alla dichiarazione che il beneficiario abbia esperito tutte le azioni e adempimenti a suo carico per ottenere l'indennizzo da parte della compagnia di assicurazioni.


5. In caso di controversie relative agli indennizzi assicurativi, il contributo di cui alla presente ordinanza sarà concesso e, successivamente, liquidato solo in esito alla dichiarazione del beneficiario di aver concluso eventuali contenziosi con l'istituto assicurativo comunicando, contestualmente, l'importo ricevuto.


6. La documentazione attestante l'effettiva percezione dell'indennizzo o contributo, di cui al precedente comma, qualora relativa a indennizzi o contributi effettivamente percepiti successivamente e, quindi, non allegata alla domanda di contributo, dovrà essere prodotta al comune entro dieci giorni dall'avvenuta erogazione.


7. Il mancato rispetto di quanto previsto al presente articolo comporta la decadenza dal contributo.


8. In alternativa alla documentazione da produrre di cui ai commi precedenti, la domanda per l'accesso al contributo dovrà in ogni caso contenere la dichiarazione, da parte del richiedente, che attesti l'assenza di una copertura assicurativa o di altro contributo.



Art. 8. Perizia asseverata dal professionista incaricato per i danni subiti dagli immobili di edilizia abitativa e pertinenze.


1. L'accertamento dei danni provocati dagli eventi alluvionali deve essere comprovato e documentato attraverso perizia asseverata, redatta secondo il modello in allegato 3 alla presente ordinanza, a firma di un professionista abilitato, iscritto ad un ordine o collegio. Tutti i soggetti che producono le perizie, devono essere formalmente incaricati dal soggetto che richiede il contributo ed essere in posizione di terzietà rispetto a quest'ultimo. Il soggetto incaricato deve dichiarare che nelle attività realizzate non è coinvolto da interessi propri ovvero di propri parenti e affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale ovvero di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge o i conviventi abbiano causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente.


2. Nei casi di ricostruzione in sito dell'immobile distrutto o dichiarato inagibile, la perizia è giurata.


3. Nei casi di demolizione e ricostruzione dell'immobile danneggiato, il Commissario straordinario procederà a disporre un sopralluogo tecnico per la verifica dell'effettiva necessità. In fase di istruttoria da parte del comune, lo stesso è tenuto a informare il Commissario straordinario della relativa istanza. In tali casi, il procedimento di concessione dovrà tenere conto degli esiti del sopralluogo.


4. Nella perizia, che deve essere prodotta unitamente alla domanda di contributo, il professionista di cui al precedente comma 1, sotto la propria personale responsabilità, deve:

a) verificare e dichiarare il nesso di causalità tra i danni e gli eventi alluvionali occorsi a far data dal 1° maggio 2023, nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche di cui all'art. 1 della presente ordinanza;

b) relativamente agli immobili distrutti o danneggiati ovvero agli impianti di cui all'art. 3 alla presente ordinanza:

1) identificare l'immobile, indicandone l'indirizzo e i dati catastali (foglio, mappale, subalterno, categoria, intestazione catastale), attestando che l'immobile, alla data dell'evento alluvionale, non era in corso di costruzione oppure non utilizzabile e asseverando lo stato legittimo del fabbricato, anche con riferimento alle tolleranze costruttive e alle sanatorie accertate nell'ambito del titolo abilitativo previsto per le opere di ripristino e ricostruzione, ovvero attestando che l'immobile è stato costruito prima del 1967 e per il quale non vi era l'obbligo di titoli edilizi. Rimane fermo quanto previsto dall'art. 4, comma 2, nel caso di interventi che costituiscono attività di edilizia libera. Nel caso di immobile in costruzione ovvero completato ma non utilizzabile, attestarne lo stato e indicare la percentuale di avanzamento dei lavori. Nei casi in cui non sia possibile rendere disponibile il titolo abilitativo per cause di forza maggiore, attestate da parte del comune competente, conseguenti agli eventi alluvionali, lo stato legittimo, ai sensi dell'art. 9-bis, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è quello desumibile dalle informazioni catastali di primo impianto, o da altri documenti probanti, quali le riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i documenti d'archivio, o altro atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata la provenienza;

2) precisare se i danni riguardano una o più unità immobiliari e, in caso affermativo, indicare i dati catastali di ciascuna di esse;

3) descrivere i danni all'immobile e specificare quali, tra gli elementi strutturali e di finitura, gli impianti e i serramenti di cui all'art. 3 alla presente ordinanza sono stati danneggiati, indicando le misure e/o quantità effettivamente danneggiate con allegato l'elaborato grafico di rilievo del danno; descrivere gli interventi sugli stessi, compresi quelli comportanti adeguamenti di sicurezza obbligatori per legge e stimarne il costo di ripristino, attraverso un computo metrico estimativo nel quale devono essere indicate le unità di misura e i prezzi unitari, sulla base del prezziario regionale o, per le voci di spesa ivi non previste, sulla base di prezziari approvati da enti pubblici, camere di commercio o altre istituzioni pubbliche presenti nel territorio colpito dall'evento calamitoso; per tutti gli interventi da realizzare sugli immobili redigere il quadro economico di progetto/computo metrico;

4) attestare, nel caso di spese già sostenute, la congruità delle stesse con i prezziari di cui al precedente punto 3), producendo il computo metrico di cui alla contabilità finale dei lavori ovvero, in caso di accertata incongruità, rideterminando in diminuzione i costi unitari e, quindi, il costo complessivo; la documentazione comprovante la spesa e il pagamento deve essere allegata alla perizia asseverata;

5) distinguere nei casi di cui al precedente punto 4), i costi ammissibili a contributo dai costi per eventuali interventi già eseguiti o da eseguire non ammissibili a contributo;

6) distinguere i costi per gli adeguamenti di legge, ammissibili a contributo, in quanto legati alla sicurezza degli impianti o ad aspetti igienico-sanitari, dalle eventuali migliorie non ammissibili a contributo e, quindi, a carico del soggetto interessato;

7) produrre planimetria catastale, nonché stato di fatto e stato legittimo dell'immobile (questi ultimi quando necessario ai sensi dell'art. 4, comma 2 della presente ordinanza).



Art. 9. Attività istruttoria dei comuni e inoltro delle istanze di concessione dei contributi


1. Ai sensi dell'art. 20-septies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, i comuni verificano la spettanza e l'entità del contributo richiesto sulla base delle domande presentate attraverso la piattaforma informatica dai soggetti legittimati.


2. I comuni, all'avvio dell'istruttoria, devono altresì verificare, ove necessario, lo stato legittimo del fabbricato o della porzione di fabbricato, anche con riferimento alle tolleranze costruttive e alle sanatorie accertate nell'ambito del titolo abilitativo previsto per le opere di ripristino e ricostruzione, salvo i casi previsti dall'art. 4, comma 2, della presente ordinanza per gli interventi di ripristino che costituiscono attività di edilizia libera di importo inferiore a euro 30.000,00 (trentamila/00), l'assenza di procedure sanzionatorie o di sanatoria in corso e l'inesistenza di vincoli di inedificabilità assoluta. In particolare è necessario che sia accertato che:

a) l'immobile oggetto di richiesta di contributo sia sito nel comune ove sono occorsi gli eventi calamitosi di cui all'art. 1 della presente ordinanza;

b) la completezza della scheda di rilevazione dei danni.


3. I comuni completano le verifiche di cui al comma 2 entro il termine di trenta giorni dalla presentazione delle domande che, non presentando vizi o difformità rispetto ai criteri indicati nella presente ordinanza, sono considerate ricevibili. Qualora all'esito dell'istruttoria di cui al comma 2 si riscontrino difformità rispetto ai requisiti necessari per l'ammissibilità dell'istanza di concessione dei contributi, il suddetto termine di trenta giorni è interrotto e i comuni provvedono a notificare, ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, al soggetto interessato i vizi e le difformità ostative all'accoglimento della domanda, dando un tempo di dieci giorni al fine di regolarizzare la propria posizione, anche a mezzo di integrazione documentale, per l'eventuale ottenimento dell'esito positivo dell'istruttoria. All'esito delle infruttuose integrazioni o della mancata risposta da parte del soggetto interessato, i comuni provvedono al rigetto della stessa, dandone comunicazione al soggetto interessato.


4. I comuni, qualora non dispongano, a supporto del responsabile del procedimento, di personale tecnico o amministrativo adeguato che possa efficacemente gestire i procedimenti amministrativi derivanti dall'applicazione della presente ordinanza, ovvero siano impossibilitati alla gestione di detti procedimenti, possono avanzare specifica richiesta di supporto tecnico per la fase istruttoria di propria competenza al Commissario straordinario, attraverso l'utilizzo di apposita funzione nella piattaforma informatica.


5. All'esito delle verifiche di cui al precedente comma 2, il comune ovvero la struttura di supporto appositamente convenzionata dal Commissario straordinario, ove attivata, provvede, entro trenta giorni, a:

a) verificare che sia riportato nella perizia asseverata di cui all'art. 8 l'attestazione del nesso di causalità diretto tra i danni subiti e gli eventi meteorologici avversi occorsi dal 1° maggio 2023;

b) quantificare l'importo ammissibile a contributo (con separata indicazione dell'indennizzo assicurativo o di altro contributo da decurtare, ove ricorrano), previa determinazione dell'entità, delle tipologie di intervento e dei costi ammessi a contributo nel rispetto delle disposizioni adottate ai sensi dell'art. 20-sexies, comma 1, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, nonché di quanto disposto con la presente ordinanza.


In caso di esigenze di approfondimento istruttorio, il suddetto termine di trenta giorni è interrotto e il comune, ovvero la predetta struttura di supporto convenzionata, provvede a comunicare al soggetto interessato, dando un tempo di trenta giorni per il riscontro, i vizi, le difformità o le esigenze di integrazioni documentali necessarie per consentire la finalizzazione dell'istruttoria.


All'esito delle infruttuose integrazioni o della mancata risposta da parte del soggetto interessato, i comuni provvedono al rigetto della stessa, dandone comunicazione al soggetto interessato.


6. I comuni, qualora la domanda di riconoscimento del contributo sia ricevibile, quantificata e accertata l'entità del contributo, comunicano al soggetto beneficiario, ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, la proposta di concessione del contributo per l'accettazione, mediante l'utilizzo di apposita funzione disponibile nella piattaforma informatica, dando un tempo di quindici giorni per l'accettazione della stessa, da effettuarsi sulla medesima piattaforma informatica. In mancanza di riscontro, si applica la procedura del silenzio-assenso.


I comuni, all'esito dell'accettazione della proposta di concessione del contributo ovvero in caso di silenzio-assenso da parte del soggetto beneficiario, in aderenza a quanto disposto dall'art. 20-sexies, comma 3, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, provvedono a trasmettere al Commissario straordinario le proposte di concessione del contributo, comprensivo delle spese tecniche e al netto degli indennizzi assicurativi, o di altri contributi ricevuti per le medesime finalità.


In caso di dissenso da parte del beneficiario, i comuni acquisiscono le motivazioni e valutano se necessario procedere a un riesame dell'istruttoria. All'esito dell'eventuale riesame, i comuni inviano la proposta di concessione del contributo al Commissario straordinario, ovvero confermano l'esito dell'istruttoria già svolta e inviano la relativa proposta di concessione al Commissario straordinario.


Il Commissario straordinario emana il decreto di riconoscimento e concessione del contributo, al netto di eventuali indennizzi assicurativi o di altro contributo, e provvede alla sua erogazione entro i successivi trenta giorni dalla ricezione della relativa proposta di concessione, secondo le modalità indicate all'art. 2 della presente ordinanza.


7. Le fasi del procedimento sono rese visibili ai soggetti legittimati accedendo alla piattaforma nella quale sono state presentate le istanze.



Art. 10. Fasi del procedimento per la concessione e l'erogazione del contributo


1. Il Commissario straordinario, una volta ricevute le proposte di concessione dei contributi dai comuni territorialmente competenti, per mezzo della piattaforma informatica all'uopo implementata, conclude il proprio procedimento con l'adozione del decreto di concessione del contributo al netto di eventuali indennizzi o contributi già percepiti di cui all'art. 7 della presente ordinanza.


2. In tale ambito, il Commissario straordinario provvede, altresì, a definire le modalità e la misura mediante le quali assicurare l'erogazione del contributo. In particolare, in relazione alle risorse finanziarie complessivamente disponibili, il contributo sarà concesso ed erogato secondo quando disposto all'art. 2, comma 3, della presente ordinanza.


3. Il Commissario straordinario procede, informando il comune territorialmente competente, a:

a) dare esecutività agli atti di concessione dei contributi notificando al soggetto beneficiario il decreto di riconoscimento e concessione del contributo e comunicando, altresì, l'importo del contributo complessivamente spettante opportunamente ripartito in anticipazione e saldo;

b) liquidare l'anticipazione del contributo spettante;

c) accertare che nei contratti stipulati tra il soggetto beneficiario e l'impresa che eseguirà gli interventi di ricostruzione, di riparazione o di ripristino sia stata inserita specifica clausola di tracciabilità finanziaria. Inoltre, i contratti stipulati tra soggetto beneficiario e l'impresa esecutrice devono, altresì, contenere specifica previsione relativa al rispetto dei contratti collettivi nazionali di settore e/o di categoria e al rispetto di tutta la normativa vigente in materia di tutela del lavoro nonché della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro. Il soggetto beneficiario accerterà che l'impresa che eseguirà gli interventi di ricostruzione, di riparazione o di ripristino sia inserita nelle white list se e in quanto esistenti delle prefetture territorialmente competenti, fatti salvi i casi di lavori già realizzati e fatturati alla data di pubblicazione della presente ordinanza;

d) comunicare il termine entro il quale devono essere completati gli interventi e quello entro il quale presentare la documentazione prevista a pena di decadenza dal contributo concesso evidenziando, in ogni caso, che la quota a saldo del contributo concesso potrà essere erogata solo una volta esperiti tutti i controlli necessari. Il termine indicato può essere prorogato, su istanza motivata dell'interessato, con apposita determinazione del comune, da comunicare al Commissario straordinario;


4. Entro il termine di dodici mesi, o del maggior tempo eventualmente concesso, dalla notifica del decreto di concessione, il beneficiario dovrà presentare, per il tramite della piattaforma informatica all'uopo implementata, al comune territorialmente competente, tutta la documentazione tecnica comprovante l'avvenuta realizzazione degli interventi nonché la fattura relativa all'ultimazione dei lavori, nonché ogni altra documentazione, valida ai fini fiscali e debitamente quietanzata, comprovante le spese sostenute, nonché i relativi mezzi di pagamento (bonifici bancari o postale, ovvero altro strumento di pagamento consentito nei circuiti bancari che ne consenta la tracciabilità). Il termine di dodici mesi, o del maggior tempo eventualmente concesso, può essere prorogato, su istanza motivata degli interessati, con apposita determinazione del comune, da comunicare al Commissario straordinario.


5. Al termine dell'attività di rendicontazione da parte del soggetto beneficiario, il comune, ovvero la struttura di supporto appositamente convenzionata, ove attivata, deve:

a) preliminarmente verificare la completezza e la regolarità di tutta la documentazione presentata con specifico riferimento a:

1) accertamento della regolarità formale dei giustificativi di spesa e della piena coerenza delle spese documentate con l'intervento riconosciuto dal decreto di concessione;

2) verifica della corrispondenza tra la documentazione tecnica e la documentazione di spesa;

3) verifica dei bonifici e dell'esatta indicazione del titolo di spesa quietanzato; detti documenti dovranno riportare il CUP o un'autodichiarazione che attesti il nesso tra le spese sostenute e il CUP assegnato in fase di concessione per le spese sostenute precedentemente alla presentazione della domanda di contributo;

4) verifica degli estratti conto o documenti analoghi con effettiva registrazione del bonifico bancario;

b) inviare, entro trenta giorni, al Commissario straordinario apposita richiesta di erogazione della quota a saldo, riepilogativa, per ciascun beneficiario richiedente, tenuto conto del contributo concesso e della quota di anticipazione già erogata. In caso di esigenze di approfondimenti istruttori, il suddetto termine di trenta giorni è interrotto e il comune, ovvero la predetta struttura di supporto convenzionata, provvede a comunicare al soggetto interessato, dando un tempo di trenta giorni per il riscontro, le esigenze di integrazioni documentali, ovvero di chiarimenti necessari per consentire la finalizzazione dell'istruttoria. In caso di parziale o mancato riscontro da parte del soggetto beneficiario, la domanda è respinta e può essere presentata una nuova richiesta di erogazione, se non scaduto il termine concesso per la rendicontazione finale. Diversamente, viene avviato il procedimento di revoca di cui al successivo art. 12 della presente ordinanza.


6. Il Commissario straordinario, al termine dell'attività istruttoria di verifica della documentazione e rendicontazione delle spese effettuate dai comuni, provvede all'erogazione della quota a saldo direttamente al beneficiario.


7. Il saldo sarà rideterminato in diminuzione, rispetto a quello concesso, qualora la spesa effettivamente sostenuta e documentata sia di importo inferiore ai costi stimati nella perizia asseverata/giurata. Pertanto, in funzione della spesa sostenuta e documentata, il contributo verrà calcolato sul minor valore tra quanto ammesso e quanto rendicontato. Il contributo così determinato, sommato a eventuali indennizzi assicurativi e/o a eventuali altri contributi corrisposti allo stesso titolo, non potrà comunque superare il valore del danno riconosciuto ammissibile (divieto di sovra-compensazione).



Art. 11. Obblighi dei beneficiari


1. Fermo restando il rispetto delle normative vigenti per la realizzazione degli interventi ammessi a contributo, i beneficiari sono tenuti a:

a) eseguire i pagamenti relativi agli interventi effettuati esclusivamente attraverso bonifico bancario, ovvero altro strumento di pagamento che ne consenta la tracciabilità. I documenti attestanti i pagamenti effettuati dovranno riportare:

1) il codice CUP (Codice unico di progetto) ai sensi di quanto prescritto dall'art. 5 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito dalla legge 21 aprile 2023, n. 41;

2) per le spese sostenute precedentemente alla presentazione della domanda di contributo, un'autodichiarazione che attesti il nesso tra le spese sostenute e il CUP assegnato in fase di concessione;

b) fornire, su richiesta del comune o del Commissario straordinario, tutte le informazioni necessarie ai fini della valutazione, monitoraggio e controllo nonché a consentire l'accesso al personale incaricato dal comune o dal Commissario straordinario a tutti i documenti relativi al contributo concesso per danni subiti, in occasione di eventuali sopralluoghi ed ispezioni.



Art. 12. Attività di verifica e revoca dei contributi


1. Il Commissario straordinario, avvalendosi della propria struttura di supporto, ovvero di quella appositamente convenzionata, procede a verifiche:

a) documentali, a premessa dell'adozione dei decreti di erogazione dei contributi a titolo di anticipazione, allo scopo di verificare il rispetto degli obblighi previsti dalla presente ordinanza e la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni prodotte dai soggetti beneficiari;

b) in loco, anche a campione, a premessa dell'adozione del provvedimento di liquidazione del saldo relativo ai contributi concessi ed erogati a titolo di anticipazione, allo scopo di verificare il completamento degli interventi e la veridicità delle dichiarazioni ed informazioni prodotte dai soggetti beneficiari per i quali siano stati adottati uno o più decreti di concessione dei contributi.


2. Nell'ambito dei controlli di cui al comma precedente, i beneficiari dei contributi sono tenuti a esibire tutta la documentazione richiesta e a consentire ispezioni sui beni, di cui è stato dichiarato il danneggiamento, il ripristino o la ricostruzione.


3. Qualora dalle predette verifiche emerga che i contributi sono stati concessi in carenza dei necessari presupposti, il Commissario straordinario dispone l'annullamento o la revoca, anche parziale, del decreto di concessione dei contributi e provvede a richiedere la restituzione delle eventuali somme indebitamente percepite. Le proposte che i comuni effettuano relativamente alla concessione dei contributi devono prevedere clausole di revoca espresse, anche parziali, per i casi di mancato o ridotto impiego delle somme, ovvero di loro utilizzo anche solo in parte per finalità o interventi diversi da quelli indicati nel provvedimento concessorio. In tutti i casi di revoca o di annullamento, il beneficiario è tenuto alla restituzione del contributo oltre gli interessi legali, decorrenti dalla data di erogazione del contributo. In caso di inadempienza, si procede con l'iscrizione a ruolo. Le somme riscosse a mezzo di iscrizione a ruolo sono riversate in apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo di cui all'art. 20-quinquies, comma 1, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100.


4. Il contributo sarà revocato anche qualora si verifichi una sola delle seguenti circostanze:

a) le dichiarazioni rese non risultano veritiere;

b) la rinuncia da parte del destinatario del contributo;

c) il destinatario del contributo risulti assegnatario di altri contributi concessi in conseguenza dei danni causati dall'emergenza e volti a risarcire i medesimi danni;

d) il beneficiario non concluda la realizzazione del progetto ammesso nei termini assegnati;

e) il beneficiario abbia omesso di inserire specifica clausola di tracciabilità finanziaria nei contratti stipulati tra il richiedente il contributo e l'impresa che eseguirà gli interventi di ricostruzione, di riparazione o di ripristino;

f) il beneficiario non ottemperi all'obbligo di rendicontazione nei termini stabiliti, ovvero prorogati.


5. Il Commissario straordinario, sulla base di apposito protocollo d'intesa adottato con la Guardia di finanza, provvede ad implementare un tempestivo flusso informativo a favore della Guardia di finanza, quale forza di polizia economico finanziaria specializzata nella tutela della spesa pubblica nazionale ed unionale, al fine di prevenire, individuare e contrastare ogni condotta illecita di malversazione, indebita aggiudicazione e/o percezione di risorse finanziarie pubbliche.



Art. 13. Trattamento dei dati personali


1. Ai sensi del regolamento UE n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, i dati personali che per effetto della presente ordinanza pervengono alla struttura di supporto al Commissario straordinario, sono trattati nel rispetto della normativa sopra richiamata. In particolare, ai sensi dell'art. 13 del medesimo regolamento, i dati di natura personale eventualmente forniti sono oggetto di trattamento con strumenti elettronici e non, e sono trattati per le finalità connesse al procedimento per l'erogazione del contributo, nonché per garantire il conseguimento di un'efficace gestione operativa dello stesso.


2. I dati personali in oggetto sono trattati, altresì, per consentire l'adempimento degli obblighi previsti da leggi dello Stato, regolamenti e normativa comunitaria, ovvero da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di controllo o di vigilanza. Per queste finalità non è necessario il consenso dell'interessato (art. 6, comma 1, lettera b) del predetto regolamento).


3. L'interessato potrà sempre esercitare tutti i diritti di cui agli articoli 15 e ss. del medesimo regolamento, nonché proporre reclamo - rispetto al trattamento in oggetto - al Garante per la protezione dei dati personali.



Art. 14. Copertura finanziaria


1. La concessione e l'erogazione dei contributi di cui trattasi è subordinata alla presentazione di apposita istanza, a domanda, da parte dei soggetti beneficiari. Non risultando, pertanto, quantificabili allo stato gli oneri complessivi connessi al riconoscimento dei danni conseguenti agli eventi alluvionali, il Commissario straordinario provvederà a erogare i contributi nei limiti delle risorse assegnate allo scopo e alla data odierna rese disponibili sulla contabilità speciale di cui all'art. 20-quinquies, comma 4, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100. Alla concorrenza delle suddette risorse, il Commissario straordinario provvederà a rappresentare agli organi preposti il nuovo fabbisogno finanziario e a emanare, sulla base delle ulteriori risorse rese disponibili allo scopo, successive determine per il loro impiego, con le modalità e i termini fissati dalla presente ordinanza, pubblicate sulla sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale del Commissario straordinario.



Art. 15. Efficacia e obblighi di pubblicità


1. La presente ordinanza, trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà efficace dalla data di pubblicazione nel sito del Commissario straordinario, nella sezione Amministrazione trasparente (https://commissari.gov.it/alluvionecentronord2023) ed è comunicata alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Dipartimento della protezione civile e alle presidenze delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche.



Allegati (3)


Allegato 1: Domanda di contributo


Allegato 2: Scheda di rilevazione danni


Allegato 3: Perizia tecnica asseverata


Allegato 4: Delega dell'affittuario al proprietario per i beni mobili di sua proprietà


Allegato 5: Dichiarazione di rinuncia del contributo da parte del proprietario


Allegato 6: Modello Procura speciale


Allegato 7: Delega altri comproprietari


Allegato 8: Modello Procura speciale relative a parti comuni


(3) Avvertenza:


La versione integrale della predetta ordinanza sarà' consultabile al seguente link: https://commissari.gov.it/alluvionecentronord2023/normativa/ordinanze /elenco-ordinanze/ 

Nessun commento: