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sabato 25 novembre 2023

Tar 2023-"per l'annullamento - del Provv. -OMISSIS- del 8 novembre 2019, notificato in data 9 novembre 2019, con il quale il signor Questore di x ha disposto, con decorrenza 13 novembre 2019, il seguente movimento di personale: - Sovrintendente Capo della Polizia di Stato -OMISSIS-dalla DIGOS all'Ufficio Personale. …"; - del decreto nr. -OMISSIS-datato 22 novembre 2019 e notificato il successivo 26 novembre 2019, con cui il Questore della Provincia di x ha confermato il trasferimento del Sovrintendente Capo della Polizia di Stato -OMISSIS-dalla Digos all'Ufficio Personale "…per le esigenze funzionali e di opportunità .." evidenziate nello stesso; “

 

T.A.R. Sicilia Palermo Sez. V, Sent., (ud. 05/10/2023) 21-11-2023, n. 3433 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia 

(Sezione Quinta) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 63 del 2020, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati   

contro 

Ministero dell'Interno, Questura di OMISSIS - Divisione Investigazioni Generali Operazioni Speciali (D.I.G.O.S.), in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, domicilio digitale come da PEC da Registri Giustizia e domicilio fisico reale in Palermo, via Valerio Villareale, 6; 

per l'annullamento 

- del Provv. -OMISSIS- del 8 novembre 2019, notificato in data 9 novembre 2019, con il quale il signor Questore di OMISSIS ha disposto, con decorrenza 13 novembre 2019, il seguente movimento di personale: - Sovrintendente Capo della Polizia di Stato -OMISSIS-dalla DIGOS all'Ufficio Personale. …"; 

- del decreto nr. -OMISSIS-datato 22 novembre 2019 e notificato il successivo 26 novembre 2019, con cui il Questore della Provincia di OMISSIS ha confermato il trasferimento del Sovrintendente Capo della Polizia di Stato -OMISSIS-dalla Digos all'Ufficio Personale "…per le esigenze funzionali e di opportunità .." evidenziate nello stesso; 

- ove occorra e per quanto di ragione, delle note dei 4 e 11 novembre 2019, redatte dal Dirigente della Digos, menzionate nel decreto impugnato sub b) (penultimo cpv.), "… nelle quali emerge il venir meno del rapporto fiduciario nei confronti dello … dipendente ...", materialmente rilasciate al ricorrente, a seguito di esercizio del diritto di accesso agli atti, in data successiva al 26 novembre 2019;- ove occorra e per quanto di ragione, della nota datata 27 novembre 2019 e notificata al ricorrente in data 3 dicembre 2019, con la quale il signor Questore ha contestato le giustificazioni rese dal ricorrente; 

- di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso, anche non conosciuto. 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Avvocatura distrettuale dello Stato per le Amministrazioni intimate; 

Vista l'ordinanza n.-OMISSIS-i rigetto della domanda cautelare; 

Vista la memoria dell'Avvocatura distrettuale del 30/08/2023; 

vista la memoria di replica di parte ricorrente del 14/09/2023; 

Viste le note di udienza dell'Avvocatura del 29/9/2023; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 ottobre 2023 il dott. Roberto Valenti e udito l'avvocato di parte ricorrente, come specificato nel verbale; 

Svolgimento del processo - Motivi della decisione 

Con il ricorso in esame il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione, i provvedimenti con cui il Questore di OMISSIS ha disposto lo spostamento dell'interessato dalla DIGOS all'Ufficio Personale della Questura di OMISSIS sulla base di asserite "… esigenze di servizio ...", così malcelando, in tesi di parte ricorrente, un provvedimento sostanzialmente disciplinare in ritenuta violazione delle norme in materia di trasferimento del personale di Polizia e di quelle proprie dello stesso procedimento disciplinare. 

Oltre all'annullamento dei provvedimenti in epigrafe indicati, parte ricorrente ha altresì articolato domanda di risarcimento del danno. 

Con il primo motivo di ricorso il ricorrente sostiene l'illegittimità dei provvedimenti impugnati, per violazione dell'art. 44 D.P.R. n. 782 del 1985, degli artt. 7, lett. n) e 8, lett. h) D.P.R. n. 748 del 1972, norme regolanti i trasferimenti di personale per esigenze di servizio, e delle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 737 del 1981, relative alle "Sanzioni disciplinari per il personale dell'Amministrazione di pubblica sicurezza e regolamentazione dei relativi procedimenti", contestando al contempo lo sviamento di potere. 

Con la seconda censura parte ricorrente lamenta la carenza di motivazione del provvedimento, adottato per "esigenze di servizio", ma del tutto privo dell'indicazione delle esigenze che si sarebbe voluto fronteggiare. 

Resiste l'Avvocatura distrettuale dello Stato. 

Con ordinanza n. -OMISSIS- confermata in appello dal C.G.A. con ordinanza n. -OMISSIS- la domanda cautelare è stata rigettata. 

In prossimità dell'udienza di trattazione, l'Avvocatura distrettuale dello Stato, con memoria del 30/08/2023 ha insistito per il rigetto del ricorso. 

Parte ricorrente ha replicato con memoria del 14/09/2023 insistendo per l'accoglimento. 

Alla pubblica udienza del 5 ottobre 2023, presente l'avvocato di parte ricorrente, la causa è stata trattenuta per la decisione dal Collegio. 

Il ricorso è infondato e va quindi respinto per le considerazioni che seguono, ritenendo il Collegio di non doversi discostare da quanto già evidenziato in sede cautelare. 

Ed invero, anche ad un più approfondito esame proprio della fase di merito, la questione dedotta in giudizio va ricondotta non già ad un trasferimento di sede quale conseguenza di un (illegittimo) procedimento disciplinare, quanto piuttosto ad una movimentazione interna alla stessa sede con assegnazione dell'interessato ad altro servizio e nell'ambito di una articolazione interna della stessa Questura di OMISSIS. 

Dagli atti di causa emerge che l'Amministrazione, a valle di alcune disfunzioni verificatesi nell'ambito del servizio svolto dall'interessato presso il presidio fisso istituito sulla linea di frontiera di Lampedusa, in ragione della mancata informazione al proprio Dirigente e al Funzionario di turno della presenza di due stranieri giunti irregolarmente sull'isola a carico dei quali sussistevano importanti evidenze inserite nella banca dati SDI da omologhi organi investigativi, che venivano inopportunamente collocati presso un centro per richiedenti asilo politico dal quale uno dei due predetti si allontanava arbitrariamente, riteneva opportuno procedere alla movimentazione dell'interessato: a) sia in ragione della necessità di implementare altro servizio interno, data la carenza organica dell'Ufficio Personale interessato dalla perdita di personale dipendente per l'imminente cessazione del servizio per la collocazione in quiescenza di un appartenente al ruolo degli Ispettori e del trasferimento di altro dipendente sempre appartenente al ruolo degli Ispettori; b) sia in ragione del venir meno del rapporto fiduciario dell'interessato con il Dirigente della Digos di cui alle note redatta in data 4 e 11 novembre 2019. 

Come evidenziato dallo stesso C.G.A. con l'ordinanza n. -OMISSIS- i profili relativi alle disfunzioni verificatesi in occasione di una delle turnazioni dell'interessato presso il presidio di Lampedusa, pur non integrando i presupposti per l'avvio di un procedimento disciplinare, correttamente sono stati valutari dall'Amministrazione quali elementi sintomatici di poca attenzione, se non di negligenza (come evidenziato dal C.G.A.) idonei a far venir meno il sopra illustrato rapporto fiduciario con il Dirigente della sezione DIGOS cui sono assegnati rilevanti compiti in materia di prevenzione nell'ambito della lotta al terrorismo internazionale che può anche veicolarsi attraverso infiltrazioni durante lo sbarco di migranti. 

Secondo la giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, Sez. IV, 31/05/2003, n. 3038; T.A.R., Lazio, Roma, sez. I, 22/08/2017, n. 9386) in tali ambiti, quale quello in specie, non sussiste alcuna violazione dell'art. 55, D.P.R. n. 335 del 1982, poiché il passaggio da un ufficio all'altro, nell'ambito della stessa sede territoriale della Polizia di Stato, non costituisce trasferimento in senso tecnico, ma integra soltanto una modalità di estrinsecazione dei profili organizzativi del servizio stesso e non esige le medesime garanzie procedimentali previste per i trasferimenti in senso stretto. Anche nella presente controversia, non si ravvisa per altro, a carico dell'interessato, alcuna reformatio in pejus attinente al suo rapporto d'impiego, tenuto conto delle edotte motivazioni comunicate allo stesso ricorrente a fondamento della movimentazione e dell'adeguata motivazione espressa dall'Amministrazione nel Provv. di conferma prot. -OMISSIS- del 22/11/2019 quanto: a) al verificato venir meno del rapporto fiduciario indispensabile per il servizio da prestare presso la DIGOS, il che esclude che nella fattispecie si possano ravvisare i pur dedotti profili di eccesso di potere; b) alla necessità di implementare la dotazione organica dell'Ufficio Personale della medesima sede di servizio della Questura di OMISSIS. 

Entrambi i profili di censura, quindi, vanno disattesi in quanto infondati con l'ulteriore precisazione che: 

-non è riscontrabile alcun eccesso di potere per mancata comparazione degli interessi del ricorrente, tenuto conto che l'assegnazione al nuovo servizio, come già ampiamente dedotto, è avvenuta nell'ambito della medesima sede; per altro, come rimarcato dalla difesa erariale, "il nuovo incarico, avendo una natura più strettamente burocratica, si caratterizza per la programmazione settimanale delle attività, circostanza che consente una migliore organizzazione della vita personale e familiare (a differenza della DIGOS che, essendo un ufficio operativo, non permette affatto una preventiva pianificazione delle attività, operando prevalentemente in un regime di tipo emergenziale)"; 

-non è percepibile alcuna dequalificazione o demansionamento tenuto conto che in precedenza l'interessato era un semplice "addetto" alle Sezione Investigativa unitamente ad altri nove colleghi e che risulta inesistente la figura del "vice responsabile" della stessa sezione labialmente avocata dall'interessato (l'Avvocatura erariale sul punto rimarca che, conformemente all'organigramma ministeriale, la struttura gerarchica della DIGOS di OMISSIS è formata dal Dirigente e da due appartenenti al ruolo degli Ispettori con la funzione di "responsabili", rispettivamente, delle due sezioni "Informativa" ed "Investigativa/Antiterrorismo"); né lo stesso rivestiva alcun ruolo di "referente" in relazione ai rapporti con l'Agenzia Europea Europol ma solo quello di mero "punto di contatto" condivisa anche formalmente con altri due colleghi e collegata allo svolgimento del servizio aggregato soggetto a turnazione presso Lampedusa; inoltre, nell'assegnazione, nella medesima sede, al nuovo servizio presso l'Ufficio Personale, il ricorrente è stato chiamato a sostituire personale che ricopriva una qualifica superiore (Sostituto Commissario, figura apicale del ruolo Ispettori); 

-nessun danno economico risulta altresì percepibile tenuto conto che il personale addetto all'Ufficio Personale "gode degli stessi benefici economici delle altre articolazioni interne". 

L'infondatezza del ricorso comporta, in conseguenza, il rigetto della domanda risarcitoria potendosi condividere altresì con l'Avvocatura erariale che "la prolungata permanenza in un determinato ufficio non attribuisce alcun diritto al mantenimento dell'incarico, essendo il movimento interno del personale di Polizia una prerogativa del Questore, suscettibile di incidere su tutti i ruoli e le qualifiche, finalizzata a garantire il buon andamento e la continuità dell'azione amministrativa". 

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura di cui al dispositivo. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta. 

Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell'Avvocatura distrettuale dello Stato, distrattaria per legge, che liquida in complessivi € 1.000,00 (euro mille/00), oltre accessori, così come per legge. 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. 

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità. 

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 5 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati: 

Stefano Tenca, Presidente 

Roberto Valenti, Consigliere, Estensore 

Viola Montanari, Referendario 


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