Cass. civ. Sez. lavoro, Ord., (ud. 05/10/2023) 23-11-2023, n. 32518
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa - Presidente -
Dott. MAROTTA Caterina - rel. Consigliere -
Dott. FEDELE Ileana - Consigliere -
Dott. DE MARINIS Nicola - Consigliere -
Dott. BUCONI Maria Lavinia - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21195/2018 R.G. proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv.
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI, MINISTERO DELLA DIFESA, COMANDO UNITA' TUTELA FORESTALE AMBIENTALE E AGROALIMENTARE CARABINIERI, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui uffici in ROMA VIA DEI PORTOGHESI N. 12 sono domiciliati ex lege;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 5553/2017 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 09/01/2017 R.G.N. 8/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 05/10/2023 dal Consigliere Dott. CATERINA MAROTTA.
Svolgimento del processo
che:
1. con sentenza pubblicata in data 09/01/2018 la Corte d'appello di Roma respingeva l'impugnazione proposta da OMISSIS avverso la decisione del locale Tribunale che aveva rigettato la domanda proposta dal predetto nei confronti delle Amministrazioni odierne controricorrenti;
il OMISSIS, originariamente assunto dal Ministero per le Politiche Agricole e Forestali con contratti a tempo determinato stipulati ai sensi della L. n. 124 del 1985, art. 1, e con la qualifica di OTD, aveva agito al fine di ottenere: a) l'accertamento del suo diritto ad essere inserito nei ruoli del Corpo Forestale dello Stato quale dipendente a tempo indeterminato; b) l'accertamento del suo diritto a partecipare ai concorsi interni per la progressione di carriera e/o ad usufruire delle quote di riserva con effetto retroattivo a far data dall'assunzione a tempo indeterminato e, per l'effetto, la condanna dell'Amministrazione convenuta resistente al risarcimento del danno per perdita di chance da quantificare in via equitativa; c) l'accertamento dell'avvenuto svolgimento di mansioni di istruttore di equitazione nell'ambito di dieci corsi di specializzazione tenuti tra il 2006 ed il 2008 quale docente titolare e, per l'effetto, la condanna dell'Amministrazione convenuta a provvedere al rilascio di idonee attestazioni relative allo svolgimento di detti corsi in qualità di docente titolare delle materie di insegnamento "equitazione" e "tecniche di governo dei quadrupedi "; d) l'accertamento del suo diritto ad essere qualificato come Istruttore di equitazione del CFS e, per l'effetto, la condanna dell'Amministrazione convenuta a provvedere al suo impiego nelle mansioni per le quali era stato assunto, con riconoscimento, altresì, del diritto ad essere iscritto nell'albo dei docenti del CFS ed a godere dei permessi per l'aggiornamento professionale richiesto dalla normativa in tema di formazione continua degli istruttori di equitazione FISE; d) l'accertamento del danno alla professionalità subito e conseguente al non utilizzo nelle mansioni di istruttore di equitazione a far data dal (Omissis) e, per l'effetto, la condanna dell'Amministrazione convenuta al pagamento della somma di Euro 50.000,00 o della diversa somma ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento; e) l'accertamento del suo diritto a percepire i buoni pasto del valore di Euro 7,00 per ogni giorno di effettivo servizio (n. 1.140 giorni dal (Omissis)) con effetto retroattivo a far data dall'assunzione e, per l'effetto, la condanna dell'Amministrazione convenuta al pagamento dell'importo dovuto a titolo di arretrati, alla data del deposito del ricorso pari ad Euro 8.285,00, oltre interessi, o alla diversa somma ritenuta di giustizia;
2. il Tribunale aveva respinto la domanda evidenziando che il OMISSIS era stato originariamente assunto dal Ministero per le Politiche Agricole e Forestali con contratti a tempo determinato stipulati ai sensi della L. n. 124 del 1985, art. 1, e con la qualifica di OTD, il cui ultimo comma prevedeva espressamente che "l'operaio assunto ai sensi della presente legge non acquista la qualifica di operaio dello Stato";
l'assunzione disposta dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali-Corpo Forestale dello Stato per effetto della procedura di stabilizzazione di cui alla L. n. 296 del 2006, non aveva mutato la natura privatistica del rapporto di lavoro del ricorrente, da cui derivava l'infondatezza sia della domanda avente ad oggetto i buoni pasto, non suscettibile di accoglimento anche in ragione della mancata allegazione da parte del ricorrente dell'orario di lavoro svolto, sia della pretesa ad essere incluso nei ruoli del Corpo Forestale dello Stato e ad essere iscritto nell'albo dei docenti del Corpo Forestale dello Stato oltre che ad essere inquadrato quale istruttore di equitazione del Corpo Forestale dello Stato (tanto più che dalla espletata prova testimoniale era emerso che al ricorrente era affidata solo una prima valutazione del candidato in materia di equitazione ma non anche che egli fosse effettivamente membro della Commissione Esaminatrice);
3. il suddetto impianto argomentativo era confermato dalla Corte territoriale;
quest'ultima riteneva, in particolare che, contrariamente a quanto asserito dall'appellante, continuava ad essere vigente la speciale disciplina dettata dalla L. n. 124 del 1985, che comporta l'applicazione agli operai assunti in forza della stessa di un contratto collettivo di diritto privato individuato nel "c.c.n.l. per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale ed idraulico agraria";
precisava che tale contratto era stato recepito dal Corpo Forestale dello Stato con un Protocollo aggiuntivo del 18 febbraio 1989, con il quale erano stati individuati i profili e le declaratorie nei quali inquadrare i lavoratori (mansionario confermato da Protocolli aggiuntivi successivi);
aggiungeva che anche il Corpo forestale dello Stato era stato coinvolto nel processo di stabilizzazione, avviato dalla L. n. 266 del 2005, e proseguito con la L. n. 296 del 2006 e che, pur continuando a restare invariata la norma della L. n. 124 del 1985 (v. art. 1, comma 4), la quale fissava in 500 unità per anno il limite numerico massimo di personale operaio a tempo indeterminato in servizio, il Corpo Forestale dello Stato era stato autorizzato una tantum, a procedere alla stabilizzazione oltre il limite del contingente fissato purchè nell'ambito delle disponibilità del fondo;
così con Decreto del Capo del Corpo forestale dello Stato del 18 febbraio 2008 era stata avviata la procedura "per la trasformazione del rapporto da tempo determinato a tempo indeterminato, nel limite di n. 1008 unità, riservata al personale operaio a tempo determinato assunto dal Corpo Forestale dello Stato ai sensi della L. n. 124 del 1985, che, in possesso dei requisiti richiesti dal presente decreto, ne faccia specifica istanza";
assumeva che non era fondata la tesi dell'appellante secondo cui, a seguito della stabilizzazione, il rapporto di lavoro avrebbe mutato natura, con conseguente immissione nei ruoli del Ministero, diversi essendo i presupposti per tale immissione (procedura concorsuale o selettiva, graduatoria), non riscontrabili nella speciale stabilizzazione dell'appellante ai sensi della L. n. 124 del 1985;
precisava che l'inquadramento nel 4 livello retributivo, profilo professionale 3, attribuito all'appellante, era del tutto conforme alle mansioni svolte dal OMISSIS, quali risultanti dalla documentazione in atti e dalla prova testimoniale svolta (considerato, peraltro, che tale livello era quello più elevato tra quelli previsti dal Protocollo aggiuntivo di recepimento del CCNL del 1 agosto 2002 per il personale assunto ai sensi della L. n. 124 del 1985, comprendente anche la qualifica di istruttore di equitazione nonchè quella di operatore esperto di allevamento);
riteneva che la non appartenenza dell'appellante ai ruoli del Corpo Forestale costituisse, in base alla normativa applicabile ratione temporis, circostanza di per sè ostativa alla possibilità per lo stesso di esercitare legittimamente attività di insegnamento ed addestramento e di ottenere l'iscrizione all'Albo;
da ultimo, quanto al pregiudizio alla professionalità lamentato, assumeva che lo stesso risultava dedotto in maniera assolutamente generica e che l'appellante non aveva in alcun modo precisato le mansioni che è stato chiamato a svolgere dopo il (Omissis), il che precludeva in radice la possibilità di verificare se ed in che misura tali mansioni avessero comportato un vulnus alla professionalità;
in ogni caso evidenziava che, a seguito del trasferimento del OMISSIS dall'Ufficio Biodiversità di Follonica, lo stesso era stato assegnato presso l'Ufficio coordinamento logistico dell'Ispettorato Generale del Corpo Forestale dello Stato in (Omissis) (ora Ufficio per le Biodiversità) e distaccato al Centro Nazionale Cinofilo e per i servizi a cavallo dello stesso Ispettorato e che con istanza del 10.7.2009, indirizzata dall'appellante all'Ufficio anzidetto, il predetto aveva richiesto il riconoscimento della qualifica di capo operaio, evidenziando proprio di essere in servizio presso il Centro Nazionale per i Servizi a Cavallo e di occuparsi di docenze nelle materie di insegnamento di equitazione, ippologia e tecnica di governo quadrupedi nei corsi di formazione e specializzazione per il personale CFS, di essere stato incaricato dell'addestramento del personale e delle cavalcature per le Feste delle Repubblica anche negli anni 2008 e 2009, di essere incaricato dell'addestramento del personale e delle cavalcature per annuario di fondazione della scuola del CFS;
da tanto emergeva l'espletamento da parte del OMISSIS delle mansioni di istruttore anche in epoca successiva al (Omissis);
4. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso OMISSIS con tre motivi;
5. le Amministrazioni intimate hanno resistito con controricorso;
6. entrambe le parti hanno depositato memorie.
Motivi della decisione
che:
1. con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione della L. n. 296 del 2006, art. 1, commi 519, 521, 526, 536, 1077, del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 35, del D.M. n. 3 del 2004, art. 5, degli artt. 3, 35, 51 e 97 Cost., su fatti decisivi per il giudizio e/o nullità della sentenza o del procedimento per omessa motivazione su un punto decisivo della controversia;
lamenta che la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere che la stabilizzazione disposta dal MIPAAF fosse di tipo speciale e non si fosse svolta secondo le regole della finanziaria del 2007 e del D.Lgs. n. 165 del 2001;
assume che anche in questo caso le modalità (domanda, formazione della graduatoria) era state le stesse delle altre stabilizzazioni;
deduce che l'interpretazione della Corte territoriale ha determinato una disparità di trattamento;
2. con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1218 e 1176 c.c., in relazione alla L. n. 296 del 2006, art. 1, commi 519, 521, 526, 536, 1077, al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 35, agli artt. 3, 35, 51 e 97 Cost., su fatti decisivi per il giudizio e/o nullità della sentenza o del procedimento per omessa motivazione su un punto decisivo della controversia;
censura la sentenza impugnata per non aver fatto derivare dalla sua appartenenza al ruolo del Ministero la fondatezza delle rivendicazioni relative ai buoni pasto e sulle altre richieste derivanti dal riconoscimento del diritto all'immissione nei ruoli;
3. con il terzo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., e D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater;
censura la sentenza impugnata per la condanna alla refusione delle spese processuali;
4. il ricorso, in tutti i motivi in cui è articolato (strettamente connessi) è infondato;
la stabilizzazione in questione trova le sue radici nella L. n. 124 del 1985, con la quale era stato previsto che "il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per fronteggiare le esigenze relative all'esecuzione dei lavori condotti in amministrazione diretta per la conservazione e la protezione dei beni indicati del citato D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, artt. 68 e 83, può ricorrere ad assunzioni di personale operaio con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato" ed era stato stabilito che "le assunzioni e il trattamento economico sono regolati dalle norme sulla disciplina del contratto collettivo nazionale di lavoro e da quelle sul collocamento";
questa Corte, regolando una questione di giurisdizione, ha affermato che il rapporto di lavoro del personale operaio assunto dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ai sensi della L. n. 124 del 1985, art. 1, con contratto a tempo determinato o indeterminato, per la gestione conservativa del patrimonio della ex Azienda di Stato per le foreste demaniali, ha natura di rapporto di diritto privato, ponendosi detta normativa, come emerge dai lavori preparatori, in continuità con la disposizione di cui della L. n. 205 del 1962, art. unico, che prevede espressamente l'assunzione, da parte dell'amministrazione forestale, di operai con contratto di diritto privato e trovando conferma tale conclusione da una lettura sistematica della norma, la quale rinvia, in materia di assunzione e trattamento economico, alla disciplina del c.c.n.l. e alle norme sul collocamento, escludendo l'acquisizione della qualifica di "statale" all'operaio così assunto; ne consegue che le relative controversie appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario in quanto competente per gli ordinari rapporti di lavoro di diritto privato, senza che rilevi la qualità pubblica del soggetto datore di lavoro, nè la disciplina dettata con i decreti legislativi D.Lgs. n. 80 del 1998 e D.Lgs. n. 165 del 2001, dettata per i rapporti di pubblico impiego privatizzatò (Cass., Sez. Un., 24 novembre 2009, n. 24670);
se così è, allora anche la stabilizzazione non poteva che portare alla costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato di tipo privatistico;
la Corte territoriale ha ricostruito compiutamente il quadro normativo dal quale si ricava la perdurante vigenza della risalente L. n. 124 del 1985, che, qualificando il rapporto di diritto privato, comporta l'applicazione della contrattazione collettiva richiamata nella sentenza impugnata;
l'autorizzazione specificamente concessa al Corpo Forestale dello Stato per la stabilizzazione del personale precario richiamava la L. n. 124 del 1985, ha consentito la stabilizzazione stessa "anche in deroga": la deroga, tenuto conto del quadro normativo sopra richiamato nei suoi tratti essenziali, si deve ritenere riferita al limite del contingente e non certo alla natura del rapporto;
nè può ritenersi sussistente una disparità di trattamento rispetto agli altri dipendenti che hanno beneficiato di (diversa) procedura di stabilizzazione;
quella che ha riguardato l'odierno ricorrente è una stabilizzazione che rimane nell'ambito della legge del 1985 e non ha comportato l'assunzione in ruolo quale pubblico dipendente;
5. da tanto consegue che il ricorso deve essere respinto, giacchè, quanto al regolamento delle spese processuali, la Corte distrettuale ha correttamente applicato il regime della soccombenza ed il mancato esercizio da parte del giudice del merito del potere di compensazione (esercitabile nei casi espressamente previsti dalla legge) non può essere oggetto di censura in sede di legittimità (cfr. fra le tante Cass. 26 aprile 2019 n. 11329);
6. anche in questa sede la regolamentazione delle spese segue la soccombenza;
7. occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass., S.U., n. 4315/2020, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore delle Amministrazioni controricorrenti, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 4.000,00 per compensi professionali oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 5 ottobre 2023.
Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2023
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