Comunicato CE 20 novembre 2023 (1) (2).
Rettifica del regolamento (UE) 2019/125 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 gennaio 2019, relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti (codificazione) (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 30 del 31 gennaio 2019).
(1) Pubblicato nella G.U.U.E. 20 novembre 2023, L.
(2) Data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
[Testo del comunicato]
1. Pagina 4, considerando 28
anziché: «Per limitare l'onere amministrativo che grava sugli esportatori, è opportuno che le autorità competenti abbiano facoltà di rilasciare agli esportatori un'autorizzazione generale per l'esportazione delle merci [...]»,
leggasi: «Per limitare l'onere amministrativo che grava sugli esportatori, è opportuno che le autorità competenti abbiano facoltà di rilasciare agli esportatori un'autorizzazione globale per l'esportazione delle merci [...]».
2. Pagina 4, considerando 35
anziché: «Per limitare l'onere amministrativo che grava sugli esportatori, è opportuno che le autorità competenti abbiano facoltà di rilasciare un'autorizzazione generale per tutte le spedizioni di prodotti medicinali [...]»,
leggasi: «Per limitare l'onere amministrativo che grava sugli esportatori, è opportuno che le autorità competenti abbiano facoltà di rilasciare un'autorizzazione globale per tutte le spedizioni di prodotti medicinali [...]».
3. Pagina 5, considerando 36
anziché: «Il rilascio di un'autorizzazione generale è inoltre opportuno nei casi in cui [...].»,
leggasi: «Il rilascio di un'autorizzazione globale è inoltre opportuno nei casi in cui [...].».
4. Pagina 9, articolo 2, lettera q)
anziché: «q) «autorizzazione generale»: autorizzazione rilasciata a uno specifico esportatore o intermediario [...]»,
leggasi: «q) «autorizzazione globale»: autorizzazione rilasciata a uno specifico esportatore o intermediario [...]».
5. Pagina 11, articolo 12, paragrafo 4
anziché: «4. Oltre ai criteri di cui al paragrafo 1, al momento di valutare una richiesta di autorizzazione generale, l'autorità competente [...]»,
leggasi: «4. Oltre ai criteri di cui al paragrafo 1, al momento di valutare una richiesta di autorizzazione globale, l'autorità competente [...]».
6. Pagina 13, articolo 17, paragrafo 4
anziché: «4. Oltre ai criteri di cui al paragrafo 1, al momento di valutare una richiesta di autorizzazione generale, l'autorità competente [...]»,
leggasi: «4. Oltre ai criteri di cui al paragrafo 1, al momento di valutare una richiesta di autorizzazione globale, l'autorità competente [...]».
7. Pagina 14, articolo 20, paragrafo 2
anziché: «2. [...] Se riguarda le merci elencate all'allegato III o all'allegato IV; tale autorizzazione può essere specifica o generale. Per le merci elencate all'allegato II è richiesta un'autorizzazione specifica.»,
leggasi: «2. [...] Se riguarda le merci elencate all'allegato III o all'allegato IV, tale autorizzazione può essere specifica o globale. Per le merci elencate all'allegato II è richiesta un'autorizzazione specifica.».
8. Pagina 15, articolo 20, paragrafo 8
anziché: «8. I richiedenti mettono a disposizione dell'autorità competente tutte le informazioni pertinenti necessarie a una domanda di autorizzazione specifica o generale di esportazione o di servizi di intermediazione, di autorizzazione per assistenza tecnica, di autorizzazione specifica di importazione o di autorizzazione specifica di transito.»,
leggasi: «8. I richiedenti mettono a disposizione dell'autorità competente tutte le informazioni pertinenti necessarie a una domanda di autorizzazione specifica o globale di esportazione o di servizi di intermediazione, di autorizzazione per assistenza tecnica, di autorizzazione specifica di importazione o di autorizzazione specifica di transito.».
9. Pagina 15, articolo 20, paragrafo 11
anziché: «11. Gli Stati membri trattano le domande di autorizzazioni specifiche o generali entro termini da stabilire nel diritto o secondo la prassi nazionale.»,
leggasi: «11. Gli Stati membri trattano le domande di autorizzazioni specifiche o globali entro termini da stabilire nel diritto o secondo la prassi nazionale.».
10. Pagina 15, articolo 21, paragrafo 1
anziché: «1. [...]. Il periodo di validità di un'autorizzazione generale è da un anno a tre anni, prorogabile al massimo di due anni.»,
leggasi: «1. [...]. Il periodo di validità di un'autorizzazione globale è da un anno a tre anni, prorogabile al massimo di due anni.».
11. Pagina 49, allegato VIII, Note esplicative per il formulario, casella 3, terza colonna
anziché: «Precisare il numero e indicare, contrassegnando l'apposita casella, se si tratta di un'autorizzazione specifica o generale (cfr. l'articolo 2, lettere p) e q), del regolamento (UE) 2019/125 per le relative definizioni).»,
leggasi: «Precisare il numero e indicare, contrassegnando l'apposita casella, se si tratta di un'autorizzazione specifica o globale (cfr. l'articolo 2, lettere p) e q), del regolamento (UE) 2019/125 per le relative definizioni).».
12. Pagina 49, allegato VIII, Note esplicative per il formulario, casella 4, terza colonna
anziché: «Indicare il giorno (due cifre), il mese (due cifre) e l'anno (quattro cifre). Il periodo di validità di un'autorizzazione specifica va da tre a 12 mesi mentre quello di un'autorizzazione generale da uno a tre anni. [...]»,
leggasi: «Indicare il giorno (due cifre), il mese (due cifre) e l'anno (quattro cifre). Il periodo di validità di un'autorizzazione specifica va da tre a 12 mesi mentre quello di un'autorizzazione globale da uno a tre anni. [...]».
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