Tribunale OMISSIS, Sent., 29-12-2022
Fatto - Diritto P.Q.M.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI OMISSIS
SEZIONE CIVILE
in persona del giudice dott. Alessandro Nastri, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2084 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2020 del Tribunale di OMISSIS, vertente
TRA
OMISSIS (C.F. (...)), rappresentato e difeso dall'avv.
- attore
E
OMISSIS (C.F. (...)), rappresentata e difesa dall'avv
- convenuta
NONCHÉ
OMISSIS S.P.A. (C.F. (...)), in persona dei legali rappresentanti pro tempore OMISSIS e OMISSIS, rappresentata e difesa dall'avv
- terza chiamata
Oggetto: responsabilità professionale
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Con atto di citazione notificato in data 04/11/2020, OMISSIS conveniva in giudizio l'avv. OMISSIS, esponendo quanto segue. L'attore, finanziere scelto, veniva sottoposto nel febbraio 2011 ad un procedimento penale dinanzi al Tribunale di OMISSIS per il reato di detenzione, a fini di cessione, di sostanze stupefacenti, ex art. 73 D.P.R. n. 309 del 1990.
In data 20/12/2012 il OMISSIS veniva dichiarato dal Dipartimento Militare di Medicina Legale di Roma non idoneo al servizio nella Guardia di Finanza, da collocare in congedo assoluto e reimpiegabile nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del Ministero delle Finanze. La sua domanda di transito nei ruoli del personale civile del predetto Ministero avveniva - in forza dell'accoglimento del ricorso da lui presentato (con il patrocinio dell'avv. OMISSIS) dinanzi al T.a.r. Lazio avverso il diniego inizialmente opposto dal Direttore Generale del Ministero - in data 02/09/2013. Nel frattempo, il procedimento penale si era concluso con sentenza di assoluzione per insussistenza del fatto, depositata in data 07/02/2013, ma nonostante tale assoluzione veniva avviato a carico dell'attore, in data 31/07/2013, un procedimento disciplinare che si concludeva in data 21/01/2014 con l'applicazione della sanzione della perdita del grado per rimozione a decorrere dal 02/09/2013, con conseguente modifica della causa di cessazione dal servizio ai sensi del combinato disposto degli artt. 876, co. 5, e 923, co. 3, D.L. n. 66 del 2010 (Codice dell'Ordinamento Militare). Seguivano dapprima la sospensione precauzionale dell'attore dal servizio, con determina del 29/01/2014 da parte del Comandante Provinciale di OMISSIS della Guardia di Finanza, e poi l'annullamento del contratto di lavoro del 02/09/2013 e licenziamento - con efficacia ex tunc - con decreto del 27/02/2014 da parte del Direttore Generale del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Gli ultimi tre provvedimenti venivano impugnati dall'attore, con il patrocinio dell'avv. OMISSIS, mediante ricorso presentato in data 27/03/2014 al T.a.r. Umbria, che ne sospendeva l'efficacia in via cautelare con Provv. del 31 marzo 2014. Tale ricorso si basava sui seguenti motivi: a) tardività dell'avvio dell'azione disciplinare per mancato rispetto del termine di centoventi giorni dalla data della pubblicazione della sentenza - ovvero di quaranta giorni dalla notifica della sentenza alla Pubblica Amministrazione - previsto dall'art. 9, co. 6, D.P.R. n. 737 del 1981, nonché (ove ritenuto in realtà applicabile, come sostenuto dall'Amministrazione nella fase istruttoria del procedimento disciplinare) del termine di novanta giorni dalla comunicazione della sentenza previsto dall'art. 1392 del Codice dell'Ordinamento Militare, essendo l'Amministrazione venuta a conoscenza della sentenza già in data 01/03/2013 mediante comunicazione dell'esito del processo effettuata dalla Procura della Repubblica al Comando della Guardia di Finanza; b) irragionevolezza e non proporzionalità della sanzione espulsiva irrogata, considerato l'uso personale e occasionale della sostanza stupefacente da parte del OMISSIS; c) carenza di legittimazione della Guardia di Finanza all'attivazione del procedimento disciplinare, avviato quando il OMISSIS era già transitato nei ruoli civili; d) inapplicabilità degli artt. 867, co. 5, e 923, co. 5, del Codice dell'Ordinamento Militare al personale della Guardia di Finanza, in quanto non menzionati dall'art. 2136 del medesimo Codice. Il ricorso veniva tuttavia notificato dall'avv. OMISSIS in modo erroneo alle Amministrazioni convenute, poiché la notifica non veniva eseguita presso il domicilio ex lege dell'Avvocatura dello Stato competente, così come previsto dagli artt. 25 e 144 c.p.c.. L'avv. OMISSIS, avvedutasi di tale errore, convocava quindi l'attore presso il suo studio, invitandolo a sottoscrivere la rinuncia al ricorso e rassicurandolo circa il fatto che la domanda sarebbe stata riproposta - con esito certamente vittorioso - mediante ricorso straordinario al Capo dello Stato. Tale ricorso, a seguito dell'ordinanza di estinzione del precedente ricorso emessa dal Tar Lazio in data 05/05/2014, veniva notificato dall'avv. OMISSIS alle controparti il 12/05/2014 e il 15/05/2014, ma, all'esito dell'istruttoria, con parere del 27/07/2016, il Consiglio di Stato si pronunciava per l'inammissibilità del ricorso, affermando che "il principio dell'alternatività con conseguente preclusione della esperibilità del ricorso straordinario, si collega alla proposizione del ricorso in sede giurisdizionale quale fatto storico e quindi indipendentemente dall'esito dello stesso, fosse anche della sua rinuncia", e aggiungendo - senza pronunciarsi sul motivo di ricorso inerente alla perenzione - che la domanda sarebbe stata comunque infondata nel merito, essendo la gravità della condotta assunta dal OMISSIS incompatibile con la permanenza dello stesso nel Corpo della Guardia di Finanza. A tale pronuncia conseguiva la definitività dell'espulsione dalla Guardia di Finanza dell'attore, il quale perdeva irrimediabilmente il proprio posto di lavoro. Ciò esposto in fatto, l'attore invocava la responsabilità professionale dell'avv. OMISSIS per i danni da lui subiti, deducendo che il ricorso al Tar Umbria, ove correttamente incardinato, avrebbe avuto ragionevoli possibilità di accoglimento, sia sul motivo inerente alla tardività dell'avvio del procedimento disciplinare (essendovi, a fronte di recenti sentenze di segno contrario, altre - emesse nel periodo in cui il OMISSIS aveva proposto il ricorso - favorevoli alla tesi ivi sostenuta), sia sui motivi di merito (tenuto conto, anche in questo caso, del fatto che, a fronte di precedenti sfavorevoli da parte del Consiglio di Stato, ve ne erano altri di segno favorevole dello stesso Consiglio di Stato e soprattutto da parte dei Tar; e considerato che, proprio a causa dell'errore dell'avv. OMISSIS, gli era stato precluso l'accesso al giudizio del Tar, la cui giurisprudenza era certamente più garantista rispetto a quella del Consiglio di Stato al quale egli era stato costretto a rivolgersi in conseguenza del predetto errore). L'attore lamentava altresì la violazione del consenso informato, avendogli l'avv. OMISSIS ripetutamente assicurato l'esito vittorioso del ricorso, così creandogli false aspettative.
OMISSIS chiedeva quindi la condanna della convenuta al risarcimento di tutti i danni patrimoniali (per danno emergente, lucro cessante e/o perdita di chance) e non patrimoniali (per violazione del diritto di difesa ex art. 24 Cost.) da lui subiti, complessivamente quantificati in Euro 500.000,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria.
OMISSIS si costituiva con comparsa depositata in data 09/02/2021, chiedendo preliminarmente il differimento della prima udienza per consentire la chiamata in causa della propria compagnia assicurativa OMISSIS S.P.A., ed eccependo, nel merito, l'infondatezza della domanda attorea. La convenuta, pur riconoscendo l'errore materiale commesso nella notificazione del ricorso al Tar alle Amministrazioni convenute presso le rispettive sedi anziché presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia, evidenziava che, ai fini di una sua responsabilità professionale, avrebbe dovuto essere dimostrata la sussistenza di un nesso di causalità tra il predetto errore e i pregiudizi lamentati dal OMISSIS, laddove invece, nel caso di specie, il ricorso dinanzi al Tar non aveva affatto elevate probabilità di accoglimento, stante la prevalente giurisprudenza di segno negativo su tutti i motivi di impugnazione ivi proposti, ed essendosi peraltro lo stesso Consiglio di Stato - nel proprio parere di inammissibilità del ricorso straordinario al Capo dello Stato - espressamente pronunciato anche sull'infondatezza nel merito del medesimo ricorso. L'avv. OMISSIS concludeva quindi per il rigetto dell'avversa domanda, ovvero, in via gradata, per l'integrale manleva da parte della propria compagnia assicurativa.
La prima udienza veniva differita ai sensi dell'art. 269 c.p.c. per consentire la chiamata in causa della OMISSIS S.P.A., la quale si costituiva con comparsa depositata in data 01/06/2021, eccependo in via preliminare l'operatività del massimale di Euro 1.000.000 e della franchigia del 5% contenute nella polizza applicabile ratione temporis, e, nel merito, l'infondatezza della domanda attorea per mancanza del nesso di causalità tra l'errore del professionista e i danni lamentati con l'atto di citazione.
A seguito della prima udienza del 06/07/2021 e del successivo deposito delle memorie di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c., con ordinanza del 07/12/2021 veniva rigettata l'istanza di ammissione delle prove testimoniali articolate dal difensore di parte attrice e veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 20/09/2022 - celebrata con trattazione scritta ai sensi dell'art. 221, co. 4, D.L. n. 34 del 2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 77 del 2020 - lo scrivente giudice, lette le "note di trattazione scritta" depositate dai difensori delle parti e preso atto delle conclusioni precisate con le suddette note, tratteneva la causa in decisione con i termini di cui all'art. 190, co. 1, c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
La domanda attorea è infondata e non merita accoglimento, per i motivi di seguito illustrati.
Come noto, l'affermazione di responsabilità del prestatore di opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell'attività professionale implica una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole del risultato della sua attività se la stessa fosse stata correttamente e diligentemente svolta. Ciò vale, naturalmente, anche per l'esercente la professione forense, la cui responsabilità non può affermarsi per il solo fatto del mancato corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se, qualora l'avvocato avesse tenuto la condotta dovuta, il suo assistito avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando altrimenti la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale ed il risultato derivatone (v. da ultimo Cass. 33466/2022, nonché i numerosi precedenti in essa richiamati). Tale giudizio prognostico va effettuato in base alla regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", sia per l'accertamento del nesso di causalità fra l'omissione e l'evento di danno, sia per l'accertamento del nesso tra quest'ultimo e le conseguenze dannose risarcibili (v. ex multis Cass. 33442/2022, Cass. 23434/2021, Cass. 7064/2021 e Cass. 26516/2020: v. altresì Cass. 410/2021, in cui si è affermato che il ricorrente, al fine di ottenere una condanna dell'avvocato al risarcimento dei danni per responsabilità professionale, avrebbe dovuto allegare e provare in quale misura l'inerzia dell'avvocato avesse pregiudicato, "più probabilmente che non", un esito favorevole dei giudizi amministrativi da lui incardinati).
Nel caso in esame, in cui è incontestato l'errore commesso dall'avv. OMISSIS con riferimento al luogo di effettuazione della notifica del ricorso al Tar alle amministrazioni convenute (errore che, stante la mancata costituzione sanante delle stesse convenute, avrebbe determinato, in base al quadro normativo dell'epoca, l'inammissibilità del ricorso, al quale il OMISSIS - su indicazione dell'avv. OMISSIS - ha dunque rinunciato proponendo poi il ricorso straordinario al Capo dello Stato definito con pronuncia di inammissibilità), si tratta quindi di verificare se tale ricorso, ove ritualmente incardinato, avrebbe avuto più probabilità di essere accolto anziché di essere rigettato.
Della necessità di tale verifica ha dato atto sin dall'atto introduttivo anche l'attore, sostenendo, tuttavia, che ai fini dell'affermazione della responsabilità della convenuta sarebbe sufficiente l'accertamento della "sussistenza di una apprezzabile probabilità di successo, addirittura anche minima, in quanto secondo alcune sentenze di merito viene fissata al 10" (v. paOMISSIS 16 dell'atto di citazione), laddove invece, come detto, in base al consolidato principio sopra esposto, la verifica in questione va compiuta in base al criterio del "più probabile che non".
A tal fine, non può non attribuirsi rilievo al fatto che il Consiglio di Stato, nell'emettere il proprio parere sull'inammissibilità del ricorso straordinario al Capo dello Stato presentato - sulla "falsariga" del ricorso al Tar precedentemente rinunciato - dal OMISSIS, abbia affermato che "il ricorso era, comunque, da considerare palesemente infondato nel merito, atteso che la gravità della condotta assunta (detenzione di sostanze stupefacenti connessa alla qualità e alla funzione del dipendente-militare appartenente ad un Corpo istituzionalmente preposto al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti) rendevano incompatibile la permanenza del ricorrente nel "Corpo della Guardia di Finanza" per l'evidente contrapposizione del comportamento assunto con le finalità istituzionali del Corpo stesso e con i doveri derivanti dal giuramento prestato" (v. paOMISSIS 3 del predetto parere, prodotto dalla stessa parte attrice con il doc. 9 allegato all'atto di citazione). Né in senso contrario può attribuirsi rilievo all'affermazione dell'attore secondo cui l'errore commesso dall'avv. OMISSIS gli avrebbe precluso "la possibilità di essere sottoposto al giudizio del Tar, giurisdizione certamente più garantista rispetto a quella del Consiglio di Stato e a cui il OMISSIS è stato costretto a rivolgersi …", non solo perché si tratta di un'affermazione evidentemente generica ed astratta, ma anche perché un'eventuale pronuncia del Tar sarebbe stata suscettibile di impugnazione proprio dinanzi al Consiglio di Stato (evenienza, questa, che non può certo ritenersi improbabile).
Se è vero, poi, che con la motivazione summenzionata il Consiglio di Stato non si è specificamente pronunciato sui motivi di impugnazione diversi da quello inerente all'adeguatezza e proporzionalità della sanzione, è lo stesso attore a dare atto che su tali motivi (così come, del resto, sullo stesso motivo concernente la legittimità della sanzione della perdita del grado per consumo episodico di sostanze stupefacenti) si registra un contrasto di orientamenti (v. paOMISSIS 8 e 12 dell'atto di citazione), tale da impedire l'affermazione - in questa sede - di un'elevata probabilità di accoglimento del ricorso al Tar che è stato oggetto di rinuncia in conseguenza dell'errata notifica.
Con particolare riferimento al motivo inerente alla tardività dell'avvio del procedimento disciplinare da parte dell'Amministrazione, l'affermazione dell'attrice secondo cui le pronunce di segno contrario alla fondatezza del motivo in questione sarebbero "recenti", mentre quelle di segno favorevole "si riferiscono … al periodo in cui il OMISSIS incardinò il ricorso", risulta smentita dai numerosi richiami, da parte della convenuta, di giurisprudenza precedente o sostanzialmente coeva al periodo in cui il ricorso del OMISSIS sarebbe stato trattato (ove non rinunciato) dal Tar Umbria. Va evidenziato a tal proposito, tra l'altro, che all'epoca proprio il Tar Umbria si era già pronunciato nel senso di ritenere che il termine di novanta giorni di cui all'art. 1392 del Codice dell'Ordinamento Militare (pacificamente applicabile al caso di specie) decorre dalla data in cui l'amministrazione abbia avuto conoscenza integrale della sentenza irrevocabile che ha concluso il procedimento penale, non potendosi far risalire il relativo dies a quo al precedente momento in cui l'amministrazione abbia avuto altrimenti conoscenza del dispositivo (v. in tal senso Tar Umbria, n. 354/13, in adesione ad un orientamento già consolidatosi anche nella giurisprudenza del Consiglio di Stato).
Anche con riferimento alla proporzionalità e adeguatezza della sanzione (profilo sul quale, come detto, il Consiglio di Stato si è in realtà espressamente pronunciato sul ricorso del OMISSIS), già all'epoca dell'errore addebitato all'avv. OMISSIS si era consolidato nella giurisprudenza dei Tar e del Consiglio di Stato l'orientamento più rigoroso, sfavorevole all'odierno attore (v. ex multis v. Cons. Stato n. 1452/12, 6540/12 e n. 6098/13, nonché Tar Lombardia n. 965/12, Tar Lazio n. 7251/12 e Tar Lecce n. 103/14), orientamento da ultimo ribadito dal Supremo Consesso Amministrativo (v. Cons. Stato n. 1884/2022, secondo cui "il consumo di droga da parte di un militare si configura quale comportamento contrario alle finalità del corpo di appartenenza e comporta di per sé l'applicazione della sanzione espulsiva, non essendo peraltro praticabile, stante la radicale gravità del comportamento sanzionato, una graduazione della sanzione").
Va poi sottolineata l'assoluta mancanza di idonee argomentazioni a supporto dell'assunto di parte attrice secondo cui, nel giudizio amministrativo oggetto di rinuncia, "poteva risultare fondata pure l'altra eccezione … secondo la quale alla data di avvio del procedimento disciplinare (30.7.2013) il OMISSIS era già transitato ai ruoli civili e non era più appartenente ai ruoli della Guardia di Finanza, per cui la Compagnia di Foligno non era neppure legittimata all'attivazione del procedimento stesso in seguito alla sentenza di assoluzione del GUP" (v. paOMISSIS 14-15 dell'atto di citazione), assunto fondato su un'pronuncia del Consiglio di Stato (la n. 4127/13) evidentemente inconferente.
Quanto, infine, al richiamo attoreo all'ulteriore motivo posto a fondamento del ricorso al Tar oggetto di rinuncia, secondo cui le disposizioni di cui agli artt. 867, co. 5, e 923, co. 5, del Codice dell'Ordinamento Militare non sarebbero state applicabili al personale della Guardia di Finanza in ragione del mancato richiamo delle stesse ad opera dell'art. 2136 del medesimo Codice, si tratta di un motivo rispetto alle cui possibilità di accoglimento da parte del Tar Umbria l'odierno attore nulla ha specificamente dedotto (e sul quale, del resto, si registrano da ultimo numerose pronunce di segno contrario: v. Cons. Stato n. 387/2022, Cons. Stato n. 1273/2020, Cons. Stato n. 486/2020, Tar Reggio Calabria n. 61/2020, e Tar Latina n. 413/19).
Per tutti i motivi sopra esposti, va negata la sussistenza di un nesso di causalità tra l'errore commesso dall'avv. OMISSIS e i danni lamentati dall'attore, con conseguente rigetto della domanda risarcitoria da quest'ultimo proposta (che non può trovare accoglimento neppure per quel che concerne la lamentata violazione del consenso informato, in ragione dell'assoluta genericità delle allegazioni sul danno eventualmente subito in conseguenza di tale asserita violazione).
Il rigetto della domanda attorea determina l'assorbimento della domanda di manleva proposta dalla convenuta nei confronti della OMISSIS S.P.A..
Le spese di lite (anche nei confronti della OMISSIS S.P.A., la cui chiamata in causa da parte di OMISSIS non può ritenersi arbitraria o manifestamente infondata, stante la pacifica operatività della polizza assicurativa: v. sul punto Cass. 18710/2021, Cass. 31889/2019, Cass. 28145/2019, Cass. 23948/2019 e Cass. 23123/2019) seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e sono liquidate a carico dell'attore (v. ex multis Cass. 12435/2020 e Cass. 11342/2020, secondo cui il patrocinio a spese dello Stato nel processo civile non vale ad addossare allo Stato anche le spese che la parte ammessa sia condannata a pagare all'altra parte, risultata vittoriosa, perché gli onorari e le spese di cui all'art. 131 D.P.R. n. 115 del 2002 sono solo quelli dovuti al difensore della parte assistita dal beneficio, che lo Stato si impegna ad anticipare; v. in termini Cass. 22550/2016, Cass. 25295/2013, Cass. 22381/2012 e Cass. 10053/2012) come da dispositivo, tenuto conto degli importi di cui alla tabella allegata al D.M. n. 55 del 2014 (come aggiornata dal D.M. n. 147 del 2022), in base al valore (scaglione da Euro 260.000,01 ad Euro 520.000,00), alla natura e alla complessità (media per la convenuta, tranne che per la fase istruttoria, da liquidare ai minimi in mancanza di un'istruttoria in senso stretto; minima, per tutte le fasi, per la terza chiamata) della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di OMISSIS, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda risarcitoria proposta da OMISSIS nei confronti di OMISSIS, ogni altra difesa, eccezione ed istanza disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda;
- condanna OMISSIS alla rifusione in favore di OMISSIS delle spese processuali, che liquida in Euro 17.251,50 (di cui Euro 3.544,00 per la fase di studio, Euro 2.338,00 per la fase introduttiva, Euro 5.205,50 per la fase istruttoria e/o di trattazione, ed Euro 6.164,00 per la fase decisionale) oltre spese forfettarie (15%), CPA e IVA se dovuta, nonché in Euro 1.214,00 per spese vive (C.U. per chiamata di terzo);
- condanna OMISSIS alla rifusione in favore della OMISSIS S.P.A. delle spese processuali, che liquida in Euro 11.228,50 (di cui Euro 1.772,00 per la fase di studio, Euro 1.169,00 pe la fase introduttiva, Euro 5.205,50 per la fase istruttoria e/o di trattazione, ed Euro 3.082,00 per la fase decisionale) oltre spese forfettarie (15%), CPA e IVA se dovuta.
Così deciso in OMISSIS, il 28 dicembre 2022.
Depositata in Cancelleria il 29 dicembre 2022.
Nessun commento:
Posta un commento