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martedì 21 novembre 2023

Tar 2023-“In definitiva il ricorso deve essere accolto con conseguente riconoscimento della domanda acché l’Amministrazione provveda alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita, includendo nel relativo calcolo i sei scatti di anzianità normativamente previsti.”

 



Pubblicato il 05/09/2023

N. 00270/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00066/2023 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa

Sezione Autonoma di Bolzano

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 66 del 2023, proposto da

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati  

contro

INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;

INPS - direzione provinciale di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;

per l’annullamento

- del prospetto di liquidazione del trattamento di fine servizio elaborato dall’I.N.P.S., direzione provinciale di -OMISSIS-, (Rif.Prot. n. -OMISSIS-) nella parte in cui non si attribuiscono al ricorrente i sei scatti stipendiali ex art. 6 bis del D.l. 387/1987 e dell’art. 21 della legge n. 232/1990;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;

per l’accertamento

- del diritto del ricorrente ad ottenere il ricalcolo del trattamento di fine servizio con inclusione dei sei scatti stipendiali ex art. 6 bis del D.l. 387/1987 e dell’art. 21 della legge n. 232/1990, oltre interessi e rivalutazione sul dovuto sino all’effettivo soddisfo;



Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 luglio 2023 il consigliere Michele Menestrina e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso notificato in data 08.03.2023 e depositato in pari data, il ricorrente espone di essere un ex appartenente alla -OMISSIS- e di essersi congedato a domanda, successivamente al compimento dei -OMISSIS-, con oltre -OMISSIS- utile contributivo, in data -OMISSIS-.

In particolare rileva come l’INPS, nel conteggio del TFS, non abbia incluso il beneficio previsto dall’art. 6 bis del D.L. n. 387/1987, consistente nella maggiorazione dei sei scatti stipendiali, ciascuno pari al -OMISSIS- da calcolarsi sull’ultimo stipendio, e applicabile – ad avviso del ricorrente – anche al personale delle Forze di polizia a ordinamento militare cessato dal servizio a domanda.

1.1 L’istanza di ricalcolo dell’indennità di buonuscita, avanzata dal ricorrente alla competente direzione provinciale I.N.P.S., in data -OMISSIS-, è rimasta inevasa, motivo per il quale con il ricorso in esame il ricorrente impugna il prospetto di liquidazione meglio descritto in epigrafe, chiedendone l’annullamento in parte qua, nonché facendo domanda, in via di giurisdizione esclusiva di pubblico impiego, per l’accertamento del proprio diritto, con conseguente condanna dell’Amministrazione resistente al ricalcolo del TFS in ossequio a quanto previsto dall’articolo 6 bis del D.L. n. 387/1987 e alla corresponsione delle somme aggiuntive spettanti, maggiorate di rivalutazione e interessi fino al soddisfo.

Il gravame è affidato al seguente unico motivo di ricorso: “Violazione e falsa applicazione dell’art. 6 bis del D.L. n. 387/1987 come convertito dalla legge 20 novembre 1987, n. 472. - Violazione e falsa applicazione dell’art. 21 della l.n. 232/1990. - Eccesso di potere per difetto di istruttoria travisamento ed errato apprezzamento dei presupposti. - Violazione dell’art. 36 della Costituzione.”

2. L’INPS, nonostante rituale notifica del ricorso, non si è costituito in giudizio.

Chiamato all’udienza pubblica del 19 luglio 2023 il ricorso è stato trattenuto in decisione sulle conclusioni del ricorrente.

3. Il ricorso proposto in via di giurisdizione esclusiva è fondato e va accolto.

In sostanza la questione posta all’esame del Collegio concerne la valutazione dell’applicabilità agli appartenenti alle -OMISSIS-, ed in particolare agli appartenenti alla -OMISSIS-, dell’integrazione dell’indennità di buonuscita con ulteriori sei scatti stipendiali, originariamente prevista dall’art. 6 bis del decreto legge n. 387/1987 convertito in legge n. 472/1987, ove la cessazione dal servizio avvenga a domanda.

4. È opportuno muovere dalla disposizione del citato art. 6 bis del d.l. n. 387/1987 che recita come segue:

“1. Al personale della Polizia di Stato appartenente ai ruoli dei commissari, ispettori, sovrintendenti, assistenti e agenti, al personale appartenente ai corrispondenti ruoli professionali dei sanitari e del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica ed al personale delle forze di polizia con qualifiche equiparate, che cessa dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto, sono attribuiti ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, e in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante, sei scatti ciascuno del -OMISSIS- da calcolarsi sull'ultimo stipendio ivi compresi la retribuzione individuale di anzianità e i benefìci stipendiali di cui agli articoli 30 e 44 della L. 10 ottobre 1986, n. 668, all'articolo 2, commi 5, 6 10 e all'articolo 3, commi 3 e 6 del presente decreto.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i -OMISSIS- e -OMISSIS- utile; la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell'anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità; per il personale che abbia già maturato i -OMISSIS- e -OMISSIS- utile alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il predetto termine è fissato per il 31 dicembre 1990.”

5. La più recente giurisprudenza, in specie quella della Seconda Sezione del Consiglio di Stato, è assolutamente costante nel riconoscere il beneficio in questione agli appartenenti alle -OMISSIS-, ivi compresi gli appartenenti alla -OMISSIS- (ex multis Cons. Stato, sez. II, n. 3909, 3910, 3912, 3914 del 19 aprile 2023, nonché n. 4844 del 15 maggio 2023), e il Collegio non individua argomenti per discostarsi da questi precedenti, ai quali anche ai sensi dell’art. 88, comma 1, lett. d) c.p.a. si riporta.

6. L’orientamento sopra richiamato si colloca nel solco dei principi espressi dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia (cfr. sent. 29 dicembre 2022 n.ri 1329, 1331, 1326) che, dopo aver proceduto ad un’analitica ricostruzione dell’evoluzione normativa in materia, ha osservato, in sintesi, che:

i) l’istituto dell’attribuzione di sei scatti è disciplinato dall’art. 6 bis del d.l. n. 387/1987, modificato da ultimo dall’art. 21 comma 1 della legge n. 231/1990, nel quadro della progressiva omogeneizzazione del trattamento economico e previdenziale di tutto il personale del comparto difesa e sicurezza;

ii) l’introduzione della disciplina recata dall’art.6 bis del d.l. n. 387/1987 si accompagna all’abrogazione delle previsioni di legge che per prime hanno introdotto l’istituto, tra le quali anche l’art. 1 comma 15 bis del d.l. n. 379/1987, così come sostituito dall’art. 11 della legge n. 231/1990 (abrogato dall’art. 2268 comma 1 n. 872 del c.o.m);

iii) l’art. 1 comma 15 bis del d.l. 16 settembre 1987 n. 379, come sostituito dall’art. 11 della legge 8 agosto 1990 n. 231, ha esteso il beneficio dei sei scatti pensionistici ai soli fini pensionistici e della liquidazione dell’indennità di buonuscita “ai sottufficiali delle Forze armate, compresi quelli dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza sino al grado di maresciallo capo e gradi corrispondenti, promossi ai sensi della legge 22 luglio 1971, n. 536, ed ai marescialli maggiori e marescialli maggiori aiutanti ed appuntati”, ma nel solo caso di cessazione dal servizio per età o di inabilità permanente o di decesso, con esclusione dell’ipotesi di cessazione dal servizio a domanda;

iv) ritenuto abrogato l’art. 1, comma 15 bis d.l. n. 379/1987, ben si comprende perché l’art. 1911 comma 3 c.o.m. lasci fermo, per tutte le forze di polizia, l’art. 6 bis d.l. n. 387/1987 che ha esteso l’istituto dei sei scatti “anche al personale della Polizia di Stato”;

v) quanto all’ambito di applicazione soggettivo dell’art. 6 bis del d.l. n. 387/1987, la nozione di forze di polizia, ivi richiamata (“... ed al personale delle forze di polizia con qualifiche equiparate …”), è ampia e si delinea anche in ragione della funzione del d.l. n. 387/1987, specificata all’art. 1, nel senso di disporre l’estensione dei benefici economici previsti dal d.P.R. 10 aprile 1987 n. 150 - di attuazione dell’accordo intervenuto in data 13 febbraio 1987 tra il Governo e i sindacati del personale della Polizia di Stato - all’Arma dei carabinieri, al Corpo della guardia di finanza, al Corpo degli agenti di custodia e al Corpo forestale dello Stato, che, del resto, compongono le forze di polizia ai sensi dell’art. 16 della legge 1 aprile 1981 n. 121. Quest’ultima norma, benché inserita nella legge n. 121 del 1981, recante “Nuovo ordinamento dell’Amministrazione della pubblica sicurezza”, è espressamente richiamata, al fine di definire la categoria delle forze di polizia, dal precedente art. 6 del d.l. n. 387/1987 (“1. Al personale appartenente al ruolo degli agenti e degli assistenti e qualifiche equiparate della Polizia di Stato e gradi corrispondenti dei Corpi di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121 ...”), e perimetra, di conseguenza, la nozione di forze di polizia anche ai fini dell’applicazione del richiamato art. 6 bis. Del resto, il d.P.R. n. 150/1987 (di cui è disposta l’estensione con l’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987) si applica “al personale dei ruoli della Polizia di Stato” (art. 1), senza distinguere fra appartenenti all’ordinamento civile e appartenenti all’ordinamento militare;

vi) quanto all’ambito oggettivo di applicazione esso è delineato da una duplice previsione contenuta nel citato art. 6 bis d.l. 387/1987 e consistente, da un lato, nel riconoscimento del beneficio al personale che cessa dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto (comma 1) e, dall’altro lato, nell’attribuzione dei sei scatti anche “al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i -OMISSIS- e 35 anni di servizio utile”, con la precisazione che “la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell'anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità; per il personale che abbia già maturato i -OMISSIS- e -OMISSIS- utile alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il predetto termine è fissato per il 31 dicembre 1990” (comma 2).

7. Precipitato degli approdi interpretativi sopra richiamati è che il beneficio indicato deve essere riconosciuto agli appartenenti alla -OMISSIS- collocati in congedo a domanda in presenza dei requisiti di anzianità anagrafica e contributiva indicati dall’art 6 bis d.l. n. 387/1987, richiamato dall’art. 1911 comma 3 c.o.m. Il Codice dell’ordinamento militare si è quindi limitato a non innovare (anzi a sottolinearne la perdurante vigenza), con riferimento alle forze di polizia ad ordinamento militare, il regime in vigore per il calcolo dell’indennità di fine rapporto degli appartenenti alle forze di polizia, così come delineato dell’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987.

8. Seppur nel ricorso qui trattato non se ne sia fatta questione, il Collegio, a meri fini di completezza, reputa opportuno precisare in relazione alla previsione di cui all’art. 6 bis del d.l. 387/1987, la quale recita che “la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell'anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità”, come la giurisprudenza del Consiglio di Stato sopra citata (nonché ex plurimis C.G.A.R.S. 9 marzo 2023, n. 209 e precedenti ivi richiamati; Cons. Stato, 23 marzo 2023, n. 2990) non individui in detta precisazione alcun onere decadenziale.

8.1 Infatti la giurisprudenza sopra citata ha osservato che il rispetto del termine del 30 giugno è funzionale a consentire la decorrenza del collocamento a riposo a partire dal primo gennaio dell’anno successivo. Il termine del 30 giugno non costituisce, quindi, un termine di decadenza, ma rappresenta un onere per l’interessato, che incide sulla tempistica di soddisfazione dell’aspettativa di collocamento a riposo del medesimo.

9. In ultimo, si osserva che la disciplina sopra richiamata non determina un’estensione generalizzata del beneficio premiale in origine previsto per una platea ristretta di lavoratori poiché, in primo luogo, il riconoscimento è subordinato al duplice requisito, la cui individuazione è espressione di discrezionalità legislativa, del raggiungimento dell’età anagrafica e contributiva e, in secondo luogo, l’omogeneizzazione del trattamento di fine servizio disposta dal combinato disposto dell’art. 6 d.l. 387/1979 e art. 1191 COM ha proprio lo scopo di evitare disparità di trattamento tra categorie di lavoratori assimilabili, in quanto tutti appartenenti al comparto sicurezza.

10. In definitiva il ricorso deve essere accolto con conseguente riconoscimento della domanda acché l’Amministrazione provveda alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita, includendo nel relativo calcolo i sei scatti di anzianità normativamente previsti.

11. Sulle relative somme dovranno essere corrisposti tuttavia solamente gli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria, benché richiesta, in forza della non cumulabilità di interessi e rivalutazione monetaria sulle prestazioni dovute dagli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria, ai sensi dell’art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991 e dell’art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994 (cfr. Cass. Civ., Sez. lav., 2 luglio 2020, n. 13624).

12. Le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti, in considerazione dell’orientamento giurisprudenziale non univoco sulla questione di diritto sottesa al presente contenzioso, almeno fino ai recentissimi arresti del Consiglio di Stato sulla materia.

P.Q.M.

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa - Sezione autonoma di Bolzano definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Bolzano nella camera di consiglio del giorno 19 luglio 2023 con l’intervento dei magistrati:

Lorenza Pantozzi Lerjefors, Presidente

Michele Menestrina, Consigliere, Estensore

Stephan Beikircher, Consigliere

Fabrizio Cavallar, Consigliere

 

 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

Michele Menestrina Lorenza Pantozzi Lerjefors

 

 

 

 

 

IL SEGRETARIO


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