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martedì 9 aprile 2024

Tar-Tanto premesso, il Collegio osserva che il primo argomento di doglianza articolato dal ricorrente - con il quale lamenta che l'amministrazione avrebbe sottovalutato, ai fini dell'insorgenza dell'infermità in questione, "il ruolo di "agente iniziante" dello stress fisico, che ha caratterizzato tutto il servizio svolto dal ricorrente, così come gli strapazzi fisici, le perfrigerazioni, i disagi ambientali e climatici che il servizio inderogabilmente ha richiesto al ricorrente quali fattori preponderanti nel determinare l'insorgenza ed il progredire delle infermità" - non è fondato.

 


  1. Tar-Tanto premesso, il Collegio osserva che il primo argomento di doglianza articolato dal ricorrente - con il quale lamenta che l'amministrazione avrebbe sottovalutato, ai fini dell'insorgenza dell'infermità in questione, "il ruolo di "agente iniziante" dello stress fisico, che ha caratterizzato tutto il servizio svolto dal ricorrente, così come gli strapazzi fisici, le perfrigerazioni, i disagi ambientali e climatici che il servizio inderogabilmente ha richiesto al ricorrente quali fattori preponderanti nel determinare l'insorgenza ed il progredire delle infermità" - non è fondato.
  2. Corte dei Conti - Con ricorso depositato in data 18 ottobre 2022, XX, come sopra generalizzato, dipendente del Ministero della Difesa presso l'Esercito italiano, dopo aver dettagliatamente ricostruito la carriera svolta e descritto le mansioni cui è stato adibito, che lo avrebbero sottoposto a disagi ambientali, sforzi fisici di vario genere, micro e macro-traumatismi della colonna vertebrale, posture protratte ed incongrue, esposizioni ad inclemenze atmosferiche
  3. Tar - ribadisce la ricollegabilità qualitativa, quantitativa, cronologica, modale delle patologie sofferte al servizio, soffermandosi sul ruolo di "agente iniziante" dello stress fisico che avrebbe caratterizzato tutto il servizio da questi disimpegnato, oltre agli strapazzi fisici, le perfrigerazioni, i disagi ambientali e climatici richiesti inderogabilmente dal servizio quali fattori preponderanti per l'insorgenza o il progresso delle stesse -che ben possono sinergicamente interagire, quanto meno in termini concausali, con il carattere endogeno-costituzionale della malattia- e che avrebbero potuto provocato l'anticipata rivelazione della malattia, ovvero la sua più rapida evoluzione verso l'esito di invalidazione o letale;
  4. TAR 2024-"…il nesso eziologico tra una patologia ed il servizio prestato non può derivare da una normale attività di servizio prolungata nel tempo, ma deve necessariamente essere individuata o in un episodio eccezionale, in cui il soggetto viene a trovarsi a causa del proprio servizio, o in un servizio particolarmente disagiato, immediatamente percepibile come tale e con la presenza di disagi ambientali e lavorativi che fuoriescono dalle normali condizioni di lavoro…"
  5. Tar - Ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. n. 339 del 1982 Il personale dei ruoli della Polizia di Stato, che espleta funzioni di polizia, giudicato assolutamente inidoneo per motivi di salute, anche dipendenti da causa di servizio, all'assolvimento dei compiti d'istituto può, a domanda, essere trasferito nelle corrispondenti qualifiche di altri ruoli della Polizia di Stato o di altre amministrazioni dello Stato, sempreché l'infermità accertata ne consenta l'ulteriore impiego (comma 1) ... La domanda deve essere presentata al Dipartimento della pubblica sicurezza entro trenta giorni dalla notifica all'interessato del giudizio di inidoneità assoluta (comma 2)
  6. Tar 2024-Vale, in ultimo, rilevare che neppure la dedotta assenza di "fattori di rischio individuali", correlati alle proprie abitudini di vita, tali da favorire l'insorgenza della patologia, potrebbe indurre ad una diversa valutazione circa la tenuta logica della motivazione espressa dal CVCS, essendosi limitato sul punto il ricorrente a segnalare di non aver sofferto anteriormente all'evento ischemico acuto del 2015 di "malattie degne di nota", senza tuttavia comprovare adeguatamente la specifica insussistenza di quei fattori (legati perlopiù alla forma fisica, al peso, al fumo, all'alimentazione e, in generale, allo stile di vita) tipicamente idonei ad aumentare il rischio di verificazione di patologie
  7. Corte dei Conti-Afferma, altresì, l'assoluta erroneità ed infondatezza delle valutazioni espresse dal CVCS, ritenendo che detto Collegio abbia formulato il proprio parere non valutando correttamente la gravità dei citati episodi che avrebbero potuto comunque rappresentare un fattore quantomeno concausale all'insorgere della patologia riscontrata.
  8. Tar 2024-Ebbene, tale presupposto risulta mancante nel caso qui in discussione, atteso che, come emerge dai rapporti informativi (e come riportato nel parere del CVCS), le missioni internazionali cui ha partecipato il ricorrente non hanno mai comportato la partecipazione ad alcun scontro armato, per cui il medesimo non è entrato in contatto con munizionamenti con uranio, anche utilizzati da altre forze armate.
  9. Tar - Va giusto premesso che la rappresentanza in ambito militare all'epoca dei fatti (dato atto che oggi, dopo l'art.19 L. n. 46 del 2022, è in corso un profondo processo di riforma) trovava regolazione negli artt. 1465 e ss. del D.Lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell'ordinamento militare -COM) nonché negli artt. 870 e ss. del D.P.R. n. 90 del 2010 (testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare - TUOM) risultando articolata in senso piramidale in tre organi collegiali: Consigli di Base (C..) a livello locale eletti a "suffragio diretto e universale", quindi Consigli Intermedi (COIR) a livello areale nominati in secondo grado dagli eletti dei C. e un Consiglio Centrale (COCER) nominato, a sua volta, dai rappresentanti dei COIR. Attraverso tali organi il personale militare formulava pareri, proposte e richieste su tutte le materie afferenti la condizione, il trattamento, la tutela giuridica, economica, previdenziale, sanitaria, culturale e morale, con esclusione delle materie concernenti l'ordinamento, l'addestramento, le operazioni, il settore logistico operativo, il rapporto gerarchico-funzionale e l'impiego del personale militare.
  10. Tar - Prevedono una concertazione tra varie amministrazioni, i rappresentanti delle OO.SS. legittimate a parteciparvi e i rappresentanti del Consiglio centrale di rappresentanza (COCER), mentre l'iniziativa del procedimento per la concertazione spetta al Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione. Dette procedure si concludono con l'emanazione di appositi decreti del Presidente della repubblica.
  11. Cassazione - si sarebbero procurati rimborsi superiori rispetto a quelli loro spettanti attraverso artifizi e raggiri, consistiti, da un canto, nell'allegare falsamente di avere utilizzato, per il viaggio, mezzi diversi da quelli di proprietà dell'amministrazione o dalla stessa previamente autorizzati e, dall'altro, nell'indicare una durata della missione superiore a quella effettiva.
  12. Cassazione 2024-il giudice, in ossequio ai principi di legalità, non può disporre la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, in quanto prevista dall'art. 186, comma 2, lett. c), cod. strada, nei soli casi di sentenza di condanna o di patteggiamento.
  13. Cassazione 2024-condannandola alla pena di mesi otto di arresto ed Euro 2000 di ammenda oltre alla sanzione amministrativa della revoca della patente di guida e della confisca del veicolo,
  14. Consiglio di Stato 2024- asserita condotta antisindacale del Ministero dell'interno con riferimento al previgente art. 35 del D.P.R. n. 164 del 2002, ritenendo corretta la procedura del codice unico in modo da adottare un conteggio non meramente formale e scongiurando così il rischio che la delega del lavoratore venga trasferita alla federazione contro la propria volontà;
  15. Corte dei Conti 2024- Fondo prestazioni di lavoro straordinario del personale della polizia locale - articolo 115, comma 2, D.L. n. 18 del 2020 (Decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, del 16 aprile 2020)
  16. Corte dei Conti 2024- Ha, poi, richiamato le disposizioni sulla cui base afferma l'equiparazione dei dipendenti del Corpo militare della C.R. alle Forze Armate o di Polizia per una serie di profili,
  17. Corte dei Conti 2024- Il ricorrente espone di aver lavorato presso il Ministero della Difesa (Personale Civile Esercito, Roma), maturando (con decorrenza 1º agosto 2020) il diritto al trattamento di quiescenza, liquidato con sistema misto.
  18. Cassazione 2024- responsabile del reato di guida in stato di ebrezza (art. 186, comma 2, lett. c, del d. Igs. 30 aprile 1992, n. 285)

 


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