Translate
martedì 24 maggio 2011
Ministero dell'interno Circ. 19-5-2011 n. 300/A/4686/11/101/3/3/14 Decr. 30 marzo 2011 concernente "Rilevazioni degli incrementi delle sanzioni amministrative pecuniarie, di cui all'articolo 195, comma 2-bis, C.d.S., destinati ad alimentare il Fondo contro incidentalità notturna". Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, Direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della polizia di Stato.
Circ. 19 maggio 2011, n. 300/A/4686/11/101/3/3/14 (1).
Decr. 30 marzo 2011 concernente "Rilevazioni degli incrementi delle sanzioni amministrative pecuniarie, di cui all'articolo 195, comma 2-bis, C.d.S., destinati ad alimentare il Fondo contro incidentalità notturna".
(1) Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, Direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della polizia di Stato.
Alle
Prefetture - Uffici territoriali del Governo
Loro sedi
Ai
Commissariati del Governo per le province autonome Trento-Bolzano
Alla
Presidenza della giunta regionale della Valle d'Aosta
Aosta
Alle
Questure della Repubblica
Loro sedi
Ai
Compartimenti della polizia stradale
Loro sedi
Alle
Zone polizia di frontiera
Loro sedi
Ai
Compartimenti della polizia ferroviaria
Loro sedi
Ai
Compartimenti della polizia postale e delle comunicazioni
Loro sedi
e, p.c.:
Al
Dipartimento per gli affari interni e territoriali
Roma
Al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Dipartimento per i Trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici
Roma
Al
Ministero della giustizia
Dipartimento per l'amministrazione penitenziaria
Roma
Al
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali
Corpo forestale dello Stato
Roma
Al
Comando generale dell'arma dei carabinieri
Roma
Al
Comando generale della guardia di finanza
Roma
Al
Centro addestramento della polizia di Stato
Cesena
Come noto, l'art. 6-bis del D.L. n. 117/2007, convertito nella L. n. 160/2007, ha previsto che le violazioni degli articoli 141 - 142 (velocità), 145 (precedenza), 146 (violazione della segnaletica stradale), 149 (distanza di sicurezza), 154 (cambiamento di direzione o di corsia o altre manovre), 174 (tempi di guida e di riposo), 176, commi 19 e 20 (comportamenti durante la circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali) e 178 (documenti di viaggio per i trasporti professionali con veicoli non muniti di cronotachigrafo), nonché degli articoli 186 e 187 C.d.S., commesse tra le ore 22 e le ore 7, sono oggetto di incremento di 1/3 della sanzione edittale.
Quando la violazione è accertata da uno degli organi di polizia stradale di cui all'art. 208, comma 1, primo periodo [1], il maggior gettito derivante dall'incremento per la violazione commessa nelle ore notturne, è destinata ad alimentare il fondo di incidentalità notturna istituito proso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Per dare concreta attuazione alle disposizioni sopraindicate, il Decr. 30 marzo 2011, che si allega, ha previsto le modalità di versamento delle somme destinate ad alimentare il predetto fondo per l'incidentalità notturna.
Gli incrementi delle sanzioni commesse nelle ore notturne devono essere corrisposte dagli utenti che ne sono responsabili insieme alla somma da pagare a titolo di sanzione amministrativa prevista dalle norme sopraindicate.
Quando viene effettuato il pagamento in misura ridotta, la somma è corrisposta direttamente all'organo accertatore, con le modalità da questi indicate. Se, invece, è corrisposta a seguito di ordinanza ingiunzione ai sensi dell'art. 204-bis, la somma è corrisposta mediante un modulo F23, direttamente sull'apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato.
La norma attuativa ha, inoltre, previsto che, al fine di rilevare statisticamente l'entità delle somme versate a titolo di incremento delle citate sanzioni amministrative pecuniarie, il Ministero dell'Interno - Servizio Polizia Stradale - riceva dagli Organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12, comma 1, lett. a), b), c), d), f), f -bis), e comma 3, lettere a), d), e) ed f) C.d.S., utilizzando gli allegati 1 e 2 al Decr., la comunicazione delle somme effettivamente riscosse per le richiamate violazioni, e il loro relativo incremento, e postagirate sul capitolo di bilancio 2454/15.
Il Servizio Polizia Stradale, con cadenza trimestrale, comunicherà al Ministero dell'Economia e delle Finanze (utilizzando l'allegato 1) l'ammontare complessivo dell'incremento delle sanzioni amministrative pecuniarie destinato ad alimentare il fondo incidentalità.
Sulla base delle disposizioni sopraindicate, le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo, quando il verbale di contestazione non sia stato definito con il pagamento in misura ridotta o sia stato proposto ricorso avverso, provvederanno ad indicare, nei provvedimenti prefettizi, la modalità di pagamento dell'incremento della sanzione attraverso l'utilizzo del modello F23, indicando il capitolo di bilancio 2454/15.
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è pregato di voler estendere il contenuto della presente agli Organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12, comma 3, lettere a), d), e) ed f) C.d.S.
per il Capo della polizia
Direttore generale della pubblica sicurezza
Giuffrè
[1] Cioè da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato, nonché da funzionari ed agenti delle Ferrovie dello Stato o delle ferrovie e tranvie in concessione.
Allegato
Decr. 30 marzo 2011
Rilevazione degli incrementi delle sanzioni amministrative pecuniarie, di cui all’articolo 195, comma 2-bis, del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992, destinati ad alimentare il Fondo contro l’incidentalità notturna (Gazz. Uff. 16 maggio 2011, n. 112)
Il Capo della polizia
Direttore generale della pubblica sicurezza
di concerto con
Il Ragioniere generale dello Stato
Il Capo dipartimento per gli affari di giustizia
e
Il Capo del dipartimento per i trasporti
Visto l’art. 3, comma 55, lettera d), della L. 15 luglio 2009, n. 94, recante disposizioni in materia di sicurezza pubblica, che apporta delle modifiche all’art. 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
Visto l’art. 6-bis del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, concernente il fondo contro l’incidentalità notturna;
Visti gli articoli 186, commi 2-sexies e 2-octies, 187, comma 1-quater, 195, comma 2-bis, e 208, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, relativi all’alimentazione ed alla disciplina del predetto fondo;
Considerato che l’art. 208, comma 2-bis, secondo e terzo periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, rinvia ad un decreto del Ministero dell’interno, di concerto con i Ministeri dell’economia e delle finanze, della giustizia e delle infrastrutture e dei trasporti, la definizione delle modalità per la rilevazione trimestrale degli incrementi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’art. 195, comma 2-bis, del richiamato decreto legislativo n. 285 del 1992, nonché per il trasferimento della percentuale di ammenda di cui agli articoli 186, comma 2-octies, e 187, comma 1-quater, dello stesso decreto legislativo n. 285, destinata al Fondo contro l’incidentalità notturna;
Decreta:
Art. 1
1. Ferme restando le procedure di versamento previste dalla vigente normativa, gli incrementi delle sanzioni amministrative pecuniarie, di cui all’art. 195, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono corrisposti dal trasgressore o dai soggetti indicati dall’art. 196 del medesimo decreto legislativo, unitamente alla restante parte della sanzione amministrativa prevista per le violazioni stesse, attraverso l’indicazione della specifica distinzione, sugli appositi conti correnti degli uffici da cui dipendono i soggetti che le hanno accertate, ovvero attraverso il pagamento presso gli sportelli degli stessi uffici, in conformità alle procedure amministrative e contabili previste dagli uffici stessi.
2. Nei casi indicati dall’art. 204, comma 2, e dall’art. 204-bis comma 5, del decreto legislativo n. 285 del 1992, gli incrementi di cui al comma 1 del presente articolo sono corrisposti dai soggetti ivi indicati, mediante modulo "F23", sul capitolo di entrata del bilancio dello Stato, istituito ai sensi dell’art. 208, comma 2-bis, del medesimo decreto legislativo.
3. Nei casi previsti dall’art. 203, comma 3, del decreto legislativo n. 285 del 1992, nonché in tutti i casi in cui si proceda a riscossione coattiva ai sensi dell’art. 206, del medesimo decreto legislativo, gli incrementi sono corrisposti, dai soggetti indicati nel comma 1 del presente articolo, all’agente della riscossione insieme alla restante parte della sanzione amministrativa prevista per le violazioni stesse, attraverso l’indicazione della specifica distinzione, in conformità alle procedure amministrative e contabili vigenti.
Art. 2
1. Gli uffici da cui dipendono i soggetti indicati all’art. 208, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, comunicano, con cadenza trimestrale, al Ministero dell’interno, attraverso il modulo di cui all’allegato 1, il numero delle violazioni di cui all’art. 195, comma 2-bis, del medesimo decreto legislativo, accertate dai propri dipendenti, con l’indicazione dell’incremento ivi previsto, nonché con l’ammontare complessivo delle relative somme effettivamente versate dai trasgressori nel trimestre precedente.
2. Con cadenza trimestrale, il Ministero dell’interno comunica al Ministero dell’economia e delle finanze, in un unico documento, l’ammontare complessivo dell’incremento di cui al comma 1, corrispondente a quanto affluito nell’apposito capitolo di entrata dello Stato, di cui all’art. 208, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 285 del 1992.
Art. 3
1. Gli uffici di cui all’art. 2, comma 1, in conformità alle procedure amministrative e contabili previste dagli uffici stessi, entro i 60 giorni dalla fine di ciascun trimestre, provvedono al postagiro delle somme che hanno riscosso, ai sensi dell’art. 195, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sul capitolo di entrata del bilancio dello Stato istituto ai sensi dell’art. 208, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 285 del 1992, a favore del competente ufficio della Tesoreria dello Stato, utilizzando il modello di distinta di cui all’allegato 2.
Art. 4
1. La quota del venti per cento dell’ammenda di cui agli articoli 186, comma 2-octies, e 187, comma 1-quater, del decreto legislativo n. 285 del 1992, è corrisposta dalla persona tenuta al pagamento della pena pecuniaria versata, attraverso modulo «F23», sul capitolo di entrata del bilancio dello Stato istituto ai sensi dell’art. 208, comma 2-bis, del medesimo decreto legislativo.
Allegato 1
INTESTAZIONE UFFICIO O COMANDO
Indirizzo Ufficio o Comando
Al Ministero dell’Interno
Ufficio ………….
Via…………….
ROMA
Comunicazione ai sensi dell’articolo 2 del Decr. 30 marzo 2011 , di attuazione dell’articolo 208, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
Ai sensi dell’articolo 2 del Decr. 30 marzo 2010 si comunica che il personale dipendente da questo Ufficio ha accertato le seguenti violazioni di cui all’articolo 195, comma 2-bis, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, commesse nelle ore notturne.
Periodo di accertamento ………. trimestre dell’anno…………..
Violazioni ai seguenti articoli del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285
Numero delle violazioni accertate nelle ore notturne (dalle 22 alle 07)
Somme effettivamente riscosse nel trimestre di riferimento per le violazioni indicate
Quota destinata ad alimentare il Fondo Nazionale di cui all’art. 6-bis del D.L. 3 agosto 2007, n. 117, convertito dalla L. 2 ottobre 2007, n. 160, e successive modificazioni.
Art. 141
€
€
Art. 142
€
€
Art. 145
€
€
Art. 146
€
€
Art. 149
€
€
Art. 154
€
€
Art. 174
€
€
Art.176, commi 19 e 20
€
€
Art. 178
€
€
TOTALE
€
€
La quota delle somme sopraindicate riscosse per le violazioni di cui all’art. 195, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono state oggetto di operazioni di postagiro sul Capitolo 2454/15 - Capo XV denominato “Versamento degli incrementi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 195, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, destinati al fondo contro l’incidentalità notturna di cui all’articolo 6-bis del decreto legge n. 117/2007”.
Data ____________
__________________________
Firma dirigente Ufficio o Comando
Referente
Recapiti responsabile procedimento
Qualifica
Cognome e Nome
Utenza Rintracciabile
Allegato 2
Distinta di versamento
Scarica il file
Decr. 30 marzo 2011
Decr. 30 marzo 2011, art. 2
D.L. 3 agosto 2007, n. 117, art. 6-bis
D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 195
D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285
Ministero dell'interno Circ. 19-4-2011 n. 300/A/3727/11/116/6 Art. 9 del Codice della Strada. Competizioni motoristiche su strada. Emanata dal Ministero dell’interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, Direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della polizia di Stato. Circ. 19 aprile 2011, n. 300/A/3727/11/116/6 (1).
Art. 9 del Codice della Strada. Competizioni motoristiche su strada.
(1) Emanata dal Ministero dell’interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, Direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della polizia di Stato.
Alle
Prefetture - uffici territoriali del Governo
Loro sedi
Ai
Commissariati del Governo per le province autonome di Trento e Bolzano
Alla
Presidenza della Giunta regionale della Valle D'Aosta
Aosta
Alle
Questure della Repubblica
Loro sedi
Ai
Compartimenti della polizia stradale
Loro sedi
Alle
Zone polizia di frontiera
Loro sedi
Ai
Compartimenti della polizia ferroviaria
Loro sedi
Ai
Compartimenti della polizia postale e delle comunicazioni
Loro sedi
e, p.c.:
Al
Dipartimento per gli affari interni e territoriali
Roma
Al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici
Roma
Al
Ministero della giustizia
Dipartimento per l’Amministrazione penitenziaria
Roma
Al
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali
Corpo forestale dello Stato
Roma
Al
Comando generale dell'arma dei carabinieri
Roma
Al
Comando generale della guardia di finanza
Roma
Al
Centro addestramento della polizia di Stato
Cesena
A seguito del mutato quadro normativo ed in relazione alla posizione assunta dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota n. 41377 dell’11 maggio 2010, appare opportuno modificare le direttive impartite in tema di autorizzazioni per le competizioni motoristiche su strada con circolare n. 300/A/1/334458/116/6 del 17 maggio 2001.
Come è noto, le competizioni sportive con veicoli a motore sulle strade ed aree pubbliche sono consentite previa autorizzazione ai sensi dell'articolo 9, commi 1 e 2, del Codice della Strada.
A mente dei commi 3 e 4 del medesimo articolo, il rilascio di tali autorizzazioni presuppone una serie di adempimenti, tra cui la richiesta del nulla osta per la loro effettuazione al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, corredata del preventivo parere del C.O.N.I.
In considerazione dell'esigenza di verificare il carattere sportivo di una competizione, infatti, appare utile anche l'acquisizione del parere del C.O.N.I., espresso dalle competenti Federazioni Sportive Nazionali (Commissione Sportiva Automobilistica Italiana e Federazione Motociclistica Italiana), quale che sia il tipo di manifestazione. Restano salve le manifestazioni di regolarità alle quali partecipano i veicoli di cui all'articolo 60 del C.d.S., purché la velocità imposta sia per tutto il percorso inferiore a 40 km/h e la manifestazione sia organizzata in conformità alle norme tecnico sportive della federazione di competenza.
La presente direttiva sostituisce tutte quelle precedenti emanate da questa Direzione, in particolare la Circ. n. 300/A/1/334458/116/6 del 17 maggio 2001.
Le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo sono pregate di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi o Servizi di Polizia Municipale e Provinciale.
Il Direttore centrale
Giuffrè
D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 9
D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 60
(1) Emanata dal Ministero dell’interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, Direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della polizia di Stato.
Alle
Prefetture - uffici territoriali del Governo
Loro sedi
Ai
Commissariati del Governo per le province autonome di Trento e Bolzano
Alla
Presidenza della Giunta regionale della Valle D'Aosta
Aosta
Alle
Questure della Repubblica
Loro sedi
Ai
Compartimenti della polizia stradale
Loro sedi
Alle
Zone polizia di frontiera
Loro sedi
Ai
Compartimenti della polizia ferroviaria
Loro sedi
Ai
Compartimenti della polizia postale e delle comunicazioni
Loro sedi
e, p.c.:
Al
Dipartimento per gli affari interni e territoriali
Roma
Al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici
Roma
Al
Ministero della giustizia
Dipartimento per l’Amministrazione penitenziaria
Roma
Al
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali
Corpo forestale dello Stato
Roma
Al
Comando generale dell'arma dei carabinieri
Roma
Al
Comando generale della guardia di finanza
Roma
Al
Centro addestramento della polizia di Stato
Cesena
A seguito del mutato quadro normativo ed in relazione alla posizione assunta dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota n. 41377 dell’11 maggio 2010, appare opportuno modificare le direttive impartite in tema di autorizzazioni per le competizioni motoristiche su strada con circolare n. 300/A/1/334458/116/6 del 17 maggio 2001.
Come è noto, le competizioni sportive con veicoli a motore sulle strade ed aree pubbliche sono consentite previa autorizzazione ai sensi dell'articolo 9, commi 1 e 2, del Codice della Strada.
A mente dei commi 3 e 4 del medesimo articolo, il rilascio di tali autorizzazioni presuppone una serie di adempimenti, tra cui la richiesta del nulla osta per la loro effettuazione al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, corredata del preventivo parere del C.O.N.I.
In considerazione dell'esigenza di verificare il carattere sportivo di una competizione, infatti, appare utile anche l'acquisizione del parere del C.O.N.I., espresso dalle competenti Federazioni Sportive Nazionali (Commissione Sportiva Automobilistica Italiana e Federazione Motociclistica Italiana), quale che sia il tipo di manifestazione. Restano salve le manifestazioni di regolarità alle quali partecipano i veicoli di cui all'articolo 60 del C.d.S., purché la velocità imposta sia per tutto il percorso inferiore a 40 km/h e la manifestazione sia organizzata in conformità alle norme tecnico sportive della federazione di competenza.
La presente direttiva sostituisce tutte quelle precedenti emanate da questa Direzione, in particolare la Circ. n. 300/A/1/334458/116/6 del 17 maggio 2001.
Le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo sono pregate di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi o Servizi di Polizia Municipale e Provinciale.
Il Direttore centrale
Giuffrè
D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 9
D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 60
SICUREZZA: POLIZIA INVESTE CC SU PRATO A BOLZANO, POLEMICHE SINDACO, MENO PATTUGLIAMENTI IN AUTO IN ZONE RICREATIVE
SICUREZZA: POLIZIA INVESTE CC SU PRATO A BOLZANO, POLEMICHE
SINDACO, MENO PATTUGLIAMENTI IN AUTO IN ZONE RICREATIVE
(ANSA) - BOLZANO, 24 MAG - Una pattuglia di polizia ha
involontariamente investito un carabiniere fuori servizio che si
era straiato sui prati del Talvera a Bolzano per prendere il
sole. Sull'incidente, banale e fortunatamente senza serie
conseguenze, si e' accesso un dibattito politico sui
pattugliamenti della forze dell'ordine nelle zone pedonali.
La questura ha giustificato la presenza di pattuglie
motorizzate nella zona ricreativa, molto frequentata da famiglie
e giovani, con la presenza di spacciatori.
Il sindaco Luigi Spagnolli ha invece auspicato una riduzione
dei pattugliamenti in automobile sui prati del Talvera.
''Sarebbe - ha detto - un segnale positivo per l'intera
citta'''. ''A volte queste perlustrazioni sembrano un po'
spettacolari'', ha aggiunto il sindaco, dicendosi convinto che
''la questione puo' essere risolta con il buonsenso''. (ANSA).
WA
24-MAG-11 16:57 NNNN
SINDACO, MENO PATTUGLIAMENTI IN AUTO IN ZONE RICREATIVE
(ANSA) - BOLZANO, 24 MAG - Una pattuglia di polizia ha
involontariamente investito un carabiniere fuori servizio che si
era straiato sui prati del Talvera a Bolzano per prendere il
sole. Sull'incidente, banale e fortunatamente senza serie
conseguenze, si e' accesso un dibattito politico sui
pattugliamenti della forze dell'ordine nelle zone pedonali.
La questura ha giustificato la presenza di pattuglie
motorizzate nella zona ricreativa, molto frequentata da famiglie
e giovani, con la presenza di spacciatori.
Il sindaco Luigi Spagnolli ha invece auspicato una riduzione
dei pattugliamenti in automobile sui prati del Talvera.
''Sarebbe - ha detto - un segnale positivo per l'intera
citta'''. ''A volte queste perlustrazioni sembrano un po'
spettacolari'', ha aggiunto il sindaco, dicendosi convinto che
''la questione puo' essere risolta con il buonsenso''. (ANSA).
WA
24-MAG-11 16:57 NNNN
CNR: Ace-inibitore contro insufficienza renale in obesi, é possibile ridurre il rischio
SALUTE. CNR: ACE-INIBITORE CONTRO INSUFFICIENZA RENALE IN OBESI
È POSSIBILE RIDURRE IL RISCHIO.
(DIRE) Roma, 24 mag. - "Ridurre il rischio di insufficienza
renale allo stadio terminale nei pazienti obesi e' possibile
grazie alla somministrazione di un Ace-inibitore". A dirlo uno
studio dell'Ibim-Cnr di Reggio Calabria e dell'Istituto Mario
Negri di Bergamo, pubblicato sul Journal of American Society of
Nephrology (Jasn).
"Un italiano su dieci circa soffre di obesita'- continua la
nota- uno su quattro e' in sovrappeso e la situazione non e'
certo migliore negli Stati Uniti, dove ben il 25% degli americani
risulta 'oversize' e, cosa ancor piu' preoccupante, e' obeso un
paziente su quattro che inizia la dialisi". Carmine Zoccali,
responsabile della Commessa di Reggio Calabria dell'Istituto di
biomedicina e immunologia molecolare del Consiglio nazionale
delle ricerche (Ibim-Cnr) e direttore dell'Unita' operativa di
nefrologia e trapianto renale Ospedali riuniti di Reggio Calabria
sottolinea che "oggi l'obesita' e' considerata la causa piu'
frequente di insufficienza renale cronica, tanto che il rischio
di contrarla risulta piu' che triplicato nei soggetti con
obesita' lieve (Indice di massa corporea, Imc, tra 30 e 35 Kg/m2)
e addirittura sette volte maggiore in quelli con obesita' severa
(Imc maggiore di 40 Kg/m2). Nonostante la frequenza della
malattia renale cronica legata all'obesita', la ricerca specifica
sui farmaci che possono ridurre e/o prevenire il danno renale
negli obesi e' ancora molto limitata".
In questo ambito di ricerca, il team dell'Ibim-Cnr di Reggio
Calabria e i ricercatori dell'Istituto Mario Negri di Bergamo
hanno effettuato una nuova analisi dello studio Ramipril Efficacy
in Nephrology (Rein) appena pubblicata sul Journal of American
Society of Nephrology (Jasn). Lo studio riguarda il ruolo del
Ramipril, un inibitore dell'enzima che regola la sintesi
dell'ormone angiotensina II, prodotto in larga preponderanza dal
rene ma anche dalle arterie e dal cuore, fondamentale per il
controllo del tono vascolare e del circolo renale. (SEGUE)
(Com/Gas/ Dire)
14:35 24-05-11
NNNN
SALUTE. CNR: ACE-INIBITORE CONTRO INSUFFICIENZA RENALE IN OBESI -2-
(DIRE) Roma, 24 mag. - "Alti livelli di angiotensina II possono
determinare un aumento della pressione arteriosa e, al contempo,
un'alta pressione di filtrazione nei glomeruli renali, una
delicatissima e fondamentale componente microscopica dei reni",
spiega Zoccali. L'indagine ha analizzato i dati di un precedente
studio randomizzato, placebo-controllo, che aveva esaminato gli
effetti del Ramipril in 337 pazienti adulti di ambo i sessi, con
malattie renali proteinuriche (presenza di proteine nelle urine)
non correlate al diabete. La velocita' di progressione di queste
malattie e gli effetti del Ramipril sono stati poi confrontati
nei pazienti obesi e in sovrappeso rispetto a quelli normopeso.
"Dalla ricerca e' emerso che il Ramipril ha abbassato
notevolmente il rischio di progressione verso la fase terminale
dell'insufficienza renale in tutte e tre le categorie ponderali
(normopeso, sovrappeso e obesita'), ma l'entita' della riduzione
del rischio e' risultata maggiore per i pazienti obesi, circa
l'86% rispetto al 45% di quelli normopeso", rileva il ricercatore
dell'Ibim-Cnr.
"Questa osservazione e' importante in quanto, nei pazienti
trattati con placebo, gli obesi erano proprio la categoria a
rischio piu' alto di sviluppare nefropatia all'ultimo stadio, con
un rischio piu' che doppio di finire in dialisi rispetto ai
normopeso". Rimane ancora da dimostrare, conclude Zoccali, "se
gli Ace-inibitori come il Ramipril hanno lo stesso effetto
protettivo anche nei pazienti con piu' bassi livelli di
proteinuria o in totale assenza, in attesa di conferma anche dei
risultati della ricerca su studi effettuati in pazienti di altre
etnie. È pero' confermato che l'uso del Ramipril e,
probabilmente, l'uso di altri Ace inibitori non solo e' in grado
di ridurre la pressione arteriosa ma anche di correggere
l'aumento della pressione di filtrazione a livello glomerulare,
cosi' risultando utile nel ritardare la progressione della
malattia renale nei pazienti obesi".
(Com/Gas/ Dire)
14:35 24-05-11
NNNN
È POSSIBILE RIDURRE IL RISCHIO.
(DIRE) Roma, 24 mag. - "Ridurre il rischio di insufficienza
renale allo stadio terminale nei pazienti obesi e' possibile
grazie alla somministrazione di un Ace-inibitore". A dirlo uno
studio dell'Ibim-Cnr di Reggio Calabria e dell'Istituto Mario
Negri di Bergamo, pubblicato sul Journal of American Society of
Nephrology (Jasn).
"Un italiano su dieci circa soffre di obesita'- continua la
nota- uno su quattro e' in sovrappeso e la situazione non e'
certo migliore negli Stati Uniti, dove ben il 25% degli americani
risulta 'oversize' e, cosa ancor piu' preoccupante, e' obeso un
paziente su quattro che inizia la dialisi". Carmine Zoccali,
responsabile della Commessa di Reggio Calabria dell'Istituto di
biomedicina e immunologia molecolare del Consiglio nazionale
delle ricerche (Ibim-Cnr) e direttore dell'Unita' operativa di
nefrologia e trapianto renale Ospedali riuniti di Reggio Calabria
sottolinea che "oggi l'obesita' e' considerata la causa piu'
frequente di insufficienza renale cronica, tanto che il rischio
di contrarla risulta piu' che triplicato nei soggetti con
obesita' lieve (Indice di massa corporea, Imc, tra 30 e 35 Kg/m2)
e addirittura sette volte maggiore in quelli con obesita' severa
(Imc maggiore di 40 Kg/m2). Nonostante la frequenza della
malattia renale cronica legata all'obesita', la ricerca specifica
sui farmaci che possono ridurre e/o prevenire il danno renale
negli obesi e' ancora molto limitata".
In questo ambito di ricerca, il team dell'Ibim-Cnr di Reggio
Calabria e i ricercatori dell'Istituto Mario Negri di Bergamo
hanno effettuato una nuova analisi dello studio Ramipril Efficacy
in Nephrology (Rein) appena pubblicata sul Journal of American
Society of Nephrology (Jasn). Lo studio riguarda il ruolo del
Ramipril, un inibitore dell'enzima che regola la sintesi
dell'ormone angiotensina II, prodotto in larga preponderanza dal
rene ma anche dalle arterie e dal cuore, fondamentale per il
controllo del tono vascolare e del circolo renale. (SEGUE)
(Com/Gas/ Dire)
14:35 24-05-11
NNNN
SALUTE. CNR: ACE-INIBITORE CONTRO INSUFFICIENZA RENALE IN OBESI -2-
(DIRE) Roma, 24 mag. - "Alti livelli di angiotensina II possono
determinare un aumento della pressione arteriosa e, al contempo,
un'alta pressione di filtrazione nei glomeruli renali, una
delicatissima e fondamentale componente microscopica dei reni",
spiega Zoccali. L'indagine ha analizzato i dati di un precedente
studio randomizzato, placebo-controllo, che aveva esaminato gli
effetti del Ramipril in 337 pazienti adulti di ambo i sessi, con
malattie renali proteinuriche (presenza di proteine nelle urine)
non correlate al diabete. La velocita' di progressione di queste
malattie e gli effetti del Ramipril sono stati poi confrontati
nei pazienti obesi e in sovrappeso rispetto a quelli normopeso.
"Dalla ricerca e' emerso che il Ramipril ha abbassato
notevolmente il rischio di progressione verso la fase terminale
dell'insufficienza renale in tutte e tre le categorie ponderali
(normopeso, sovrappeso e obesita'), ma l'entita' della riduzione
del rischio e' risultata maggiore per i pazienti obesi, circa
l'86% rispetto al 45% di quelli normopeso", rileva il ricercatore
dell'Ibim-Cnr.
"Questa osservazione e' importante in quanto, nei pazienti
trattati con placebo, gli obesi erano proprio la categoria a
rischio piu' alto di sviluppare nefropatia all'ultimo stadio, con
un rischio piu' che doppio di finire in dialisi rispetto ai
normopeso". Rimane ancora da dimostrare, conclude Zoccali, "se
gli Ace-inibitori come il Ramipril hanno lo stesso effetto
protettivo anche nei pazienti con piu' bassi livelli di
proteinuria o in totale assenza, in attesa di conferma anche dei
risultati della ricerca su studi effettuati in pazienti di altre
etnie. È pero' confermato che l'uso del Ramipril e,
probabilmente, l'uso di altri Ace inibitori non solo e' in grado
di ridurre la pressione arteriosa ma anche di correggere
l'aumento della pressione di filtrazione a livello glomerulare,
cosi' risultando utile nel ritardare la progressione della
malattia renale nei pazienti obesi".
(Com/Gas/ Dire)
14:35 24-05-11
NNNN
Studio, cervello persone obese più 'vecchio' di 16 anni
SALUTE: STUDIO, CERVELLO PERSONE OBESE PIU' 'VECCHIO' DI 16 ANNI =
CHILI DI TROPPO NON FANNO MALE SOLO A CUORE E ARTERIE MA ANCHE A
MENTE
Roma, 24 mag. (Adnkronos/Adnkronos Salute) - Arterie ostruite,
cuore affaticato, ossa e articolazioni in tensione. Ma anche cervello
a rischio di invecchiamento precoce. Le persone obese devono fare i
conti con una serie di danni provocati dai chili in eccesso, l'ultimo
dei quali e' stato messo in evidenza da una ricerca dell'Universita'
di Los Angeles (Usa): essere 'oversize' fa guadagnare alla propria
materia grigia, la parte 'pensante' del cervello, fino a 16 anni in
piu' rispetto alle persone con un peso nella norma.
Gli studiosi, scansionando il cervello di circa 100 persone con
piu' di 70 anni d'eta', hanno calcolato che quello dei pazienti in
sovrappeso od obesi e' piu' piccolo del 4-8% rispetto ai normopeso. Il
motivo e' che il sangue raggiunge con piu' difficolta' il capo e
quindi l'ossigeno e' piu' carente, cosa che fa morire un buon numero
di neuroni. E questo ha un effetto di invecchiamento precoce sulla
mente.
"Basiamo i nostri calcoli - spiega Paul Thompson, che ha guidato
l'indagine - sul fatto che, in media, una persona perde lo 0,5% di
materia grigia l'anno. Le persone in sovrappeso perdono il 4% in piu'
del loro cervello rispetto ai normopeso e si puo' dire che la loro
mente abbia circa 8 anni in piu'. Gli obesi, da parte loro, hanno
perso l'8% del loro cervello, cosa che si traduce in 16 anni in piu'.
Certo, e' qualcosa che certo non li uccidera', ma si arrivera' a un
punto in cui la differenza si vedra'". Uno studio della Kent State
University (Usa), esaminando un gruppo di 150 pazienti in procinto di
sottoporsi a bypass gastrico, ha pero' confermato che perdere peso fa
'riguadagnare' alla mente la lucidita' e la prontezza di quando si era
piu' in forma.
(Bdc/Col/Adnkronos)
24-MAG-11 13:26
NNNN
CHILI DI TROPPO NON FANNO MALE SOLO A CUORE E ARTERIE MA ANCHE A
MENTE
Roma, 24 mag. (Adnkronos/Adnkronos Salute) - Arterie ostruite,
cuore affaticato, ossa e articolazioni in tensione. Ma anche cervello
a rischio di invecchiamento precoce. Le persone obese devono fare i
conti con una serie di danni provocati dai chili in eccesso, l'ultimo
dei quali e' stato messo in evidenza da una ricerca dell'Universita'
di Los Angeles (Usa): essere 'oversize' fa guadagnare alla propria
materia grigia, la parte 'pensante' del cervello, fino a 16 anni in
piu' rispetto alle persone con un peso nella norma.
Gli studiosi, scansionando il cervello di circa 100 persone con
piu' di 70 anni d'eta', hanno calcolato che quello dei pazienti in
sovrappeso od obesi e' piu' piccolo del 4-8% rispetto ai normopeso. Il
motivo e' che il sangue raggiunge con piu' difficolta' il capo e
quindi l'ossigeno e' piu' carente, cosa che fa morire un buon numero
di neuroni. E questo ha un effetto di invecchiamento precoce sulla
mente.
"Basiamo i nostri calcoli - spiega Paul Thompson, che ha guidato
l'indagine - sul fatto che, in media, una persona perde lo 0,5% di
materia grigia l'anno. Le persone in sovrappeso perdono il 4% in piu'
del loro cervello rispetto ai normopeso e si puo' dire che la loro
mente abbia circa 8 anni in piu'. Gli obesi, da parte loro, hanno
perso l'8% del loro cervello, cosa che si traduce in 16 anni in piu'.
Certo, e' qualcosa che certo non li uccidera', ma si arrivera' a un
punto in cui la differenza si vedra'". Uno studio della Kent State
University (Usa), esaminando un gruppo di 150 pazienti in procinto di
sottoporsi a bypass gastrico, ha pero' confermato che perdere peso fa
'riguadagnare' alla mente la lucidita' e la prontezza di quando si era
piu' in forma.
(Bdc/Col/Adnkronos)
24-MAG-11 13:26
NNNN
Occhio a vuvuzela, possono diffondere malattie infettive, liberano centinaia di goccioline respiratorie
SALUTE: OCCHIO A VUVUZELA, POSSONO DIFFONDERE MALATTIE INFETTIVE =
LIBERANO CENTINAIA DI GOCCIOLINE RESPIRATORIE
Roma, 24 mag. (Adnkronos/Adnkronos Salute) - Protagoniste della
Coppa del mondo di calcio 2010 in Sudafrica, le vuvuzela continuano a
far discutere, e non solo per l'inquinamento acustico. I maxi-corni
che hanno conquistato tanti tifosi possono, infatti, contribuire alla
diffusione di malattie infettive. Un breve soffio nello strumento crea
uno sputo 'a doccia' simile a quello di uno starnuto, con una
velocita' di quattro milioni di goccioline al secondo. Lo rivela uno
studio pubblicato su 'PLoS One'.
Insomma, in luoghi affollati - come appunto uno stadio - una
persona che suona la vuvuzela potrebbe contagiarne tante altre, se
soffre di una malattia infettiva come l'influenza o la tubercolosi. La
ricerca, condotta da Ruth McNerney della London School of Hygiene and
Tropical Medicine (Gb), fa riflettere. Tanto che, secondo la Bbc
online, gli organizzatori stanno decidendo se dare il via libera a
questi strumenti per le Olimpiadi di Londra 2012.
Intanto McNerney, piu' che a un divieto, pensa all'utilita' di
un 'galateo' per i suonatori di vuvuzela. "Cosi' come nel caso dei
colpi di tosse o degli starnuti, occorre agire in modo mirato per
prevenire la trasmissione della malattia - spiega l'esperta - Dunque,
alle persone con infezioni deve essere sconsigliato di soffiare le
vuvuzelas vicino agli altri". (segue)
(Mal/Col/Adnkronos)
24-MAG-11 10:03
NNNNSALUTE: OCCHIO A VUVUZELA, POSSONO DIFFONDERE MALATTIE INFETTIVE (2) =
(Adnkronos/Adnkronos Salute) - Il team ha studiato il 'rischio
vuvuzela' utilizzando un dispositivo laser per misurare quante
goccioline di saliva venivano prodotte e liberate da otto volontari
armati di 'trombette'.
In media, 658.000 particelle per litro d'aria sono uscite dagli
strumenti. Le goccioline vengono sparate in aria al ritmo di quattro
milioni al secondo. In confronto, con un grido d'incitamento, i
volontari hanno prodotto appena 3.700 particelle per litro d'aria, con
una velocita' di 7.000 al secondo.
"Quando si partecipa a un evento sportivo circondati da
suonatori di vuvuzela, uno spettatore puo' aspettarsi di inalare
grandi quantita' di goccioline respiratorie nel corso della
manifestazione", avverte McNerney. E, insieme a queste, anche virus e
altri microrganismi patogeni.
(Mal/Col/Adnkronos)
24-MAG-11 10:17
NNNN
LIBERANO CENTINAIA DI GOCCIOLINE RESPIRATORIE
Roma, 24 mag. (Adnkronos/Adnkronos Salute) - Protagoniste della
Coppa del mondo di calcio 2010 in Sudafrica, le vuvuzela continuano a
far discutere, e non solo per l'inquinamento acustico. I maxi-corni
che hanno conquistato tanti tifosi possono, infatti, contribuire alla
diffusione di malattie infettive. Un breve soffio nello strumento crea
uno sputo 'a doccia' simile a quello di uno starnuto, con una
velocita' di quattro milioni di goccioline al secondo. Lo rivela uno
studio pubblicato su 'PLoS One'.
Insomma, in luoghi affollati - come appunto uno stadio - una
persona che suona la vuvuzela potrebbe contagiarne tante altre, se
soffre di una malattia infettiva come l'influenza o la tubercolosi. La
ricerca, condotta da Ruth McNerney della London School of Hygiene and
Tropical Medicine (Gb), fa riflettere. Tanto che, secondo la Bbc
online, gli organizzatori stanno decidendo se dare il via libera a
questi strumenti per le Olimpiadi di Londra 2012.
Intanto McNerney, piu' che a un divieto, pensa all'utilita' di
un 'galateo' per i suonatori di vuvuzela. "Cosi' come nel caso dei
colpi di tosse o degli starnuti, occorre agire in modo mirato per
prevenire la trasmissione della malattia - spiega l'esperta - Dunque,
alle persone con infezioni deve essere sconsigliato di soffiare le
vuvuzelas vicino agli altri". (segue)
(Mal/Col/Adnkronos)
24-MAG-11 10:03
NNNNSALUTE: OCCHIO A VUVUZELA, POSSONO DIFFONDERE MALATTIE INFETTIVE (2) =
(Adnkronos/Adnkronos Salute) - Il team ha studiato il 'rischio
vuvuzela' utilizzando un dispositivo laser per misurare quante
goccioline di saliva venivano prodotte e liberate da otto volontari
armati di 'trombette'.
In media, 658.000 particelle per litro d'aria sono uscite dagli
strumenti. Le goccioline vengono sparate in aria al ritmo di quattro
milioni al secondo. In confronto, con un grido d'incitamento, i
volontari hanno prodotto appena 3.700 particelle per litro d'aria, con
una velocita' di 7.000 al secondo.
"Quando si partecipa a un evento sportivo circondati da
suonatori di vuvuzela, uno spettatore puo' aspettarsi di inalare
grandi quantita' di goccioline respiratorie nel corso della
manifestazione", avverte McNerney. E, insieme a queste, anche virus e
altri microrganismi patogeni.
(Mal/Col/Adnkronos)
24-MAG-11 10:17
NNNN
Le circolari di Inail ed Inps sul Durc (Dott.ssa S.Toriello)
LE CIRCOLARI DI INAIL ED INPS SUL DURC
(Silvana Toriello)
L`Inail con la circolare 22/2011 e successivamente l’INPS con circolare 59/2011 hanno illustrato le novità in tema DURC connesse da una parte alla pubblicazione del regolamento attuativo del codice dei contratti pubblici (Dpr 207/2010), che entrerà in vigore l`8 giugno p.v.. e dall’altra al rilascio in produzione del nuovo applicativo (4.0) che ha sostituito il precedente 3.5.Il DURC documento unico di regolarità contributiva, va richiesto per ogni contratto pubblico, anche nel caso di acquisti di modesta entità. E’ cambiato,peraltro, a partire dal 28 marzo il software per il rilascio del certificato. È stato previsto un periodo transitorio nel quale gli operatori devono utilizzare sia la versione precedente dell`applicativo sia la nuova. Le richieste inoltrate fino alle ore 23 del 24 marzo sono trattate nella versione 3.5 dell`applicativo, collegandosi al sito http://www-35.sportellounicoprevidenziale.it, Per tali pratiche, quindi, non possono essere utilizzate le funzionalità aggiuntive previste nella nuova versione. Invece, le richieste inviate a partire dal 28 marzo sono trattate nella versione 4.0 che risponde al sito http://www. Sportellounicoprevidenziale.it. Tutte le richieste e le pratiche effettuate nella versione precedente sono consultabili anche nella nuova versione in quanto le informazioni migreranno nel nuovo archivio. La chiusura del periodo transitorio è prevista per il 28 maggio . Il nuovo software presenta un aspetto grafico sostanzialmente diverso e consente le seguenti nuove richieste : a) contratti di forniture e servizi in economia con affidamento diretto; b) altri usi consentiti dalla legge, per gestire le richieste inerenti rapporti contrattuali tra privati, ancorché il DURC non sia espressamente previsto da una specifica norma di legge ovvero per gestire richieste di DURC non previste dall`applicativo, ma necessarie a dimostrare il possesso del requisito di regolarità contributiva in base a una specifica norma di legge. Inoltre in fase di richiesta di Durc per appalti pubblici di forniture e servizi sarà necessario inserire delle informazioni relative alla stazione appaltante e all`appalto. Altre modifiche riguardano i dati che devono fornire le stazioni appaltanti. Se il documento unico per la regolarità contributiva serve per ottenere agevolazioni, finanziamenti, sovvenzioni, autorizzazioni, andrà indicata la specifica motivazione. Nei contratti pubblici, la verifica della regolarità contributiva interessa ciascun “operatore economico”, ossia è riferita a qualsivoglia soggetto, sia esso persona fisica o persona giuridica, che sia parte di un rapporto contrattuale con la pubblica amministrazione e che ai fini del rilascio del DURC sia tenuto all’obbligo di iscrizione nei confronti degli Enti previdenziali e delle Casse edili. Sono confermati gli indirizzi già espressi nell’interpello n. 10 del 20 febbraio 2009 della Direzione Generale dell’attività ispettiva del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, con il quale è stato precisato che il DURC deve essere richiesto, senza alcuna eccezione, per ogni contratto pubblico e, dunque, anche nel caso degli acquisti in economia o di modesta entità. Per facilitare l`individuazione della posizione Inps dell`azienda, in tutte le richieste di Durc si deve indicare il tipo di ditta (datore di lavoro, gestione separata, titolare di reddito di lavoro autonomo eccetera). Ogni certificato emesso con la nuova procedura telematica, infatti, riporta in calce un contrassegno generato elettronicamente che consente di verificare la provenienza e la conformità del documento cartaceo con il documento informatico presente nella banca dati Durc. Per quanto riguarda i termini del rilascio del certificato, il DURC viene emesso nel momento in cui tutti gli enti hanno inserito nella procedura l`esito della propria verifica e, comunque, al 31° giorno dalla data di richiesta. Viene invece emesso al 46° giorno nell`ipotesi in cui la pratica sia stata sospesa a fini istruttori o per regolarizzazione.
MAFIA: SFREGIATA LA TARGA A GIOVANNI FALCONE A COMO = LA SORELLA MARIA, CITTA' REAGISCA MANIFESTANDO SOLIDARIETA' A MAGISTRATI
MAFIA: SFREGIATA LA TARGA A GIOVANNI FALCONE A COMO =
LA SORELLA MARIA, CITTA' REAGISCA MANIFESTANDO SOLIDARIETA' A
MAGISTRATI
Como, 24 mag. - (Adnkronos) - Mentre a Palermo centinaia di
persone ricordavano la figura di Giovanni Falcone sotto l'albero a lui
dedicato, a Como ignoti hanno deturpato la targa collocata sul
lungolago il 5 marzo scorso, alla presenza della sorella Maria, in
ricordo del magistrato ucciso a Capaci con la moglie e gli uomini
della scorta il 23 maggio del 1992. "Possono provare a cancellare e
offendere il nome di Giovanni Falcone ma non ci riusciranno mai. Il
nome di mio fratello e' inciso nel cuore degli italiani e non si
potra' cancellare. La citta', Como, con forza reagisca, manifestando
tutta la solidarieta' ai magistrati, che come mio fratello, oggi
lavorano per il bene comune e per la sicurezza del Paese. Insieme
faremo 1, 10, 1000, manifestazioni, iniziative e porremo ancora altre
targhe" ha reagito la sorella del magistrato appresa la notizia.
"Conosco bene, sulla mia pelle, questi modi apparentemente
casuali, estemporanei di minacciare, offendere e delegittimare la
lotta alla mafia molto diffusi a Palermo, ma il lavoro che il
sindacato sta portando avanti anche in Lombardia, qui nella provincia
di Como, con fierezza e autonomia di certo non si lascera' rallentare"
commenta invece Alessandro De Lisi, responsabile del Progetto San
Francesco dei sindacati delle costruzioni, dei bancari della Cisl e
della Polizia di Stato.
"Non ci lasceremo spaventare ne' offendere dalla vigliacca
azione intimidatoria: qui ci sono le energie e i soggetti sociali sani
per vincere i clan. Adesso le associazioni di categoria, i
protagonisti del mondo produttivo e sociale reagiscano, senza
ingigantire ne' sottovalutare tali vigliacchi gesti" aggiungono
Battista Villa, segretario generale della Filca Cisl lombarda, Andrea
Zoanni, della Fiba Cisl in Lombardia, Benedetto Madonia segretario
generale del Siulp lombardo e Claudio Ramaccini, segretario della Cisl
comasca .
(Red-Mem/Pn/Adnkronos)
24-MAG-11 14:09
NNNN
LA SORELLA MARIA, CITTA' REAGISCA MANIFESTANDO SOLIDARIETA' A
MAGISTRATI
Como, 24 mag. - (Adnkronos) - Mentre a Palermo centinaia di
persone ricordavano la figura di Giovanni Falcone sotto l'albero a lui
dedicato, a Como ignoti hanno deturpato la targa collocata sul
lungolago il 5 marzo scorso, alla presenza della sorella Maria, in
ricordo del magistrato ucciso a Capaci con la moglie e gli uomini
della scorta il 23 maggio del 1992. "Possono provare a cancellare e
offendere il nome di Giovanni Falcone ma non ci riusciranno mai. Il
nome di mio fratello e' inciso nel cuore degli italiani e non si
potra' cancellare. La citta', Como, con forza reagisca, manifestando
tutta la solidarieta' ai magistrati, che come mio fratello, oggi
lavorano per il bene comune e per la sicurezza del Paese. Insieme
faremo 1, 10, 1000, manifestazioni, iniziative e porremo ancora altre
targhe" ha reagito la sorella del magistrato appresa la notizia.
"Conosco bene, sulla mia pelle, questi modi apparentemente
casuali, estemporanei di minacciare, offendere e delegittimare la
lotta alla mafia molto diffusi a Palermo, ma il lavoro che il
sindacato sta portando avanti anche in Lombardia, qui nella provincia
di Como, con fierezza e autonomia di certo non si lascera' rallentare"
commenta invece Alessandro De Lisi, responsabile del Progetto San
Francesco dei sindacati delle costruzioni, dei bancari della Cisl e
della Polizia di Stato.
"Non ci lasceremo spaventare ne' offendere dalla vigliacca
azione intimidatoria: qui ci sono le energie e i soggetti sociali sani
per vincere i clan. Adesso le associazioni di categoria, i
protagonisti del mondo produttivo e sociale reagiscano, senza
ingigantire ne' sottovalutare tali vigliacchi gesti" aggiungono
Battista Villa, segretario generale della Filca Cisl lombarda, Andrea
Zoanni, della Fiba Cisl in Lombardia, Benedetto Madonia segretario
generale del Siulp lombardo e Claudio Ramaccini, segretario della Cisl
comasca .
(Red-Mem/Pn/Adnkronos)
24-MAG-11 14:09
NNNN
Iscriviti a:
Post (Atom)