Art. 9 del Codice della Strada. Competizioni motoristiche su strada.
(1) Emanata dal Ministero dell’interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, Direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della polizia di Stato.
Alle
Prefetture - uffici territoriali del Governo
Loro sedi
Ai
Commissariati del Governo per le province autonome di Trento e Bolzano
Alla
Presidenza della Giunta regionale della Valle D'Aosta
Aosta
Alle
Questure della Repubblica
Loro sedi
Ai
Compartimenti della polizia stradale
Loro sedi
Alle
Zone polizia di frontiera
Loro sedi
Ai
Compartimenti della polizia ferroviaria
Loro sedi
Ai
Compartimenti della polizia postale e delle comunicazioni
Loro sedi
e, p.c.:
Al
Dipartimento per gli affari interni e territoriali
Roma
Al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici
Roma
Al
Ministero della giustizia
Dipartimento per l’Amministrazione penitenziaria
Roma
Al
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali
Corpo forestale dello Stato
Roma
Al
Comando generale dell'arma dei carabinieri
Roma
Al
Comando generale della guardia di finanza
Roma
Al
Centro addestramento della polizia di Stato
Cesena
A seguito del mutato quadro normativo ed in relazione alla posizione assunta dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota n. 41377 dell’11 maggio 2010, appare opportuno modificare le direttive impartite in tema di autorizzazioni per le competizioni motoristiche su strada con circolare n. 300/A/1/334458/116/6 del 17 maggio 2001.
Come è noto, le competizioni sportive con veicoli a motore sulle strade ed aree pubbliche sono consentite previa autorizzazione ai sensi dell'articolo 9, commi 1 e 2, del Codice della Strada.
A mente dei commi 3 e 4 del medesimo articolo, il rilascio di tali autorizzazioni presuppone una serie di adempimenti, tra cui la richiesta del nulla osta per la loro effettuazione al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, corredata del preventivo parere del C.O.N.I.
In considerazione dell'esigenza di verificare il carattere sportivo di una competizione, infatti, appare utile anche l'acquisizione del parere del C.O.N.I., espresso dalle competenti Federazioni Sportive Nazionali (Commissione Sportiva Automobilistica Italiana e Federazione Motociclistica Italiana), quale che sia il tipo di manifestazione. Restano salve le manifestazioni di regolarità alle quali partecipano i veicoli di cui all'articolo 60 del C.d.S., purché la velocità imposta sia per tutto il percorso inferiore a 40 km/h e la manifestazione sia organizzata in conformità alle norme tecnico sportive della federazione di competenza.
La presente direttiva sostituisce tutte quelle precedenti emanate da questa Direzione, in particolare la Circ. n. 300/A/1/334458/116/6 del 17 maggio 2001.
Le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo sono pregate di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi o Servizi di Polizia Municipale e Provinciale.
Il Direttore centrale
Giuffrè
D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 9
D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 60
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martedì 24 maggio 2011
Ministero dell'interno Circ. 19-4-2011 n. 300/A/3727/11/116/6 Art. 9 del Codice della Strada. Competizioni motoristiche su strada. Emanata dal Ministero dell’interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, Direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della polizia di Stato. Circ. 19 aprile 2011, n. 300/A/3727/11/116/6 (1).
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