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martedì 24 maggio 2011
Ministero dell'interno Circ. 19-5-2011 n. 300/A/4686/11/101/3/3/14 Decr. 30 marzo 2011 concernente "Rilevazioni degli incrementi delle sanzioni amministrative pecuniarie, di cui all'articolo 195, comma 2-bis, C.d.S., destinati ad alimentare il Fondo contro incidentalità notturna". Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, Direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della polizia di Stato.
Circ. 19 maggio 2011, n. 300/A/4686/11/101/3/3/14 (1).
Decr. 30 marzo 2011 concernente "Rilevazioni degli incrementi delle sanzioni amministrative pecuniarie, di cui all'articolo 195, comma 2-bis, C.d.S., destinati ad alimentare il Fondo contro incidentalità notturna".
(1) Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, Direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della polizia di Stato.
Alle
Prefetture - Uffici territoriali del Governo
Loro sedi
Ai
Commissariati del Governo per le province autonome Trento-Bolzano
Alla
Presidenza della giunta regionale della Valle d'Aosta
Aosta
Alle
Questure della Repubblica
Loro sedi
Ai
Compartimenti della polizia stradale
Loro sedi
Alle
Zone polizia di frontiera
Loro sedi
Ai
Compartimenti della polizia ferroviaria
Loro sedi
Ai
Compartimenti della polizia postale e delle comunicazioni
Loro sedi
e, p.c.:
Al
Dipartimento per gli affari interni e territoriali
Roma
Al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Dipartimento per i Trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici
Roma
Al
Ministero della giustizia
Dipartimento per l'amministrazione penitenziaria
Roma
Al
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali
Corpo forestale dello Stato
Roma
Al
Comando generale dell'arma dei carabinieri
Roma
Al
Comando generale della guardia di finanza
Roma
Al
Centro addestramento della polizia di Stato
Cesena
Come noto, l'art. 6-bis del D.L. n. 117/2007, convertito nella L. n. 160/2007, ha previsto che le violazioni degli articoli 141 - 142 (velocità), 145 (precedenza), 146 (violazione della segnaletica stradale), 149 (distanza di sicurezza), 154 (cambiamento di direzione o di corsia o altre manovre), 174 (tempi di guida e di riposo), 176, commi 19 e 20 (comportamenti durante la circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali) e 178 (documenti di viaggio per i trasporti professionali con veicoli non muniti di cronotachigrafo), nonché degli articoli 186 e 187 C.d.S., commesse tra le ore 22 e le ore 7, sono oggetto di incremento di 1/3 della sanzione edittale.
Quando la violazione è accertata da uno degli organi di polizia stradale di cui all'art. 208, comma 1, primo periodo [1], il maggior gettito derivante dall'incremento per la violazione commessa nelle ore notturne, è destinata ad alimentare il fondo di incidentalità notturna istituito proso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Per dare concreta attuazione alle disposizioni sopraindicate, il Decr. 30 marzo 2011, che si allega, ha previsto le modalità di versamento delle somme destinate ad alimentare il predetto fondo per l'incidentalità notturna.
Gli incrementi delle sanzioni commesse nelle ore notturne devono essere corrisposte dagli utenti che ne sono responsabili insieme alla somma da pagare a titolo di sanzione amministrativa prevista dalle norme sopraindicate.
Quando viene effettuato il pagamento in misura ridotta, la somma è corrisposta direttamente all'organo accertatore, con le modalità da questi indicate. Se, invece, è corrisposta a seguito di ordinanza ingiunzione ai sensi dell'art. 204-bis, la somma è corrisposta mediante un modulo F23, direttamente sull'apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato.
La norma attuativa ha, inoltre, previsto che, al fine di rilevare statisticamente l'entità delle somme versate a titolo di incremento delle citate sanzioni amministrative pecuniarie, il Ministero dell'Interno - Servizio Polizia Stradale - riceva dagli Organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12, comma 1, lett. a), b), c), d), f), f -bis), e comma 3, lettere a), d), e) ed f) C.d.S., utilizzando gli allegati 1 e 2 al Decr., la comunicazione delle somme effettivamente riscosse per le richiamate violazioni, e il loro relativo incremento, e postagirate sul capitolo di bilancio 2454/15.
Il Servizio Polizia Stradale, con cadenza trimestrale, comunicherà al Ministero dell'Economia e delle Finanze (utilizzando l'allegato 1) l'ammontare complessivo dell'incremento delle sanzioni amministrative pecuniarie destinato ad alimentare il fondo incidentalità.
Sulla base delle disposizioni sopraindicate, le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo, quando il verbale di contestazione non sia stato definito con il pagamento in misura ridotta o sia stato proposto ricorso avverso, provvederanno ad indicare, nei provvedimenti prefettizi, la modalità di pagamento dell'incremento della sanzione attraverso l'utilizzo del modello F23, indicando il capitolo di bilancio 2454/15.
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è pregato di voler estendere il contenuto della presente agli Organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12, comma 3, lettere a), d), e) ed f) C.d.S.
per il Capo della polizia
Direttore generale della pubblica sicurezza
Giuffrè
[1] Cioè da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato, nonché da funzionari ed agenti delle Ferrovie dello Stato o delle ferrovie e tranvie in concessione.
Allegato
Decr. 30 marzo 2011
Rilevazione degli incrementi delle sanzioni amministrative pecuniarie, di cui all’articolo 195, comma 2-bis, del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992, destinati ad alimentare il Fondo contro l’incidentalità notturna (Gazz. Uff. 16 maggio 2011, n. 112)
Il Capo della polizia
Direttore generale della pubblica sicurezza
di concerto con
Il Ragioniere generale dello Stato
Il Capo dipartimento per gli affari di giustizia
e
Il Capo del dipartimento per i trasporti
Visto l’art. 3, comma 55, lettera d), della L. 15 luglio 2009, n. 94, recante disposizioni in materia di sicurezza pubblica, che apporta delle modifiche all’art. 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
Visto l’art. 6-bis del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, concernente il fondo contro l’incidentalità notturna;
Visti gli articoli 186, commi 2-sexies e 2-octies, 187, comma 1-quater, 195, comma 2-bis, e 208, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, relativi all’alimentazione ed alla disciplina del predetto fondo;
Considerato che l’art. 208, comma 2-bis, secondo e terzo periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, rinvia ad un decreto del Ministero dell’interno, di concerto con i Ministeri dell’economia e delle finanze, della giustizia e delle infrastrutture e dei trasporti, la definizione delle modalità per la rilevazione trimestrale degli incrementi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’art. 195, comma 2-bis, del richiamato decreto legislativo n. 285 del 1992, nonché per il trasferimento della percentuale di ammenda di cui agli articoli 186, comma 2-octies, e 187, comma 1-quater, dello stesso decreto legislativo n. 285, destinata al Fondo contro l’incidentalità notturna;
Decreta:
Art. 1
1. Ferme restando le procedure di versamento previste dalla vigente normativa, gli incrementi delle sanzioni amministrative pecuniarie, di cui all’art. 195, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono corrisposti dal trasgressore o dai soggetti indicati dall’art. 196 del medesimo decreto legislativo, unitamente alla restante parte della sanzione amministrativa prevista per le violazioni stesse, attraverso l’indicazione della specifica distinzione, sugli appositi conti correnti degli uffici da cui dipendono i soggetti che le hanno accertate, ovvero attraverso il pagamento presso gli sportelli degli stessi uffici, in conformità alle procedure amministrative e contabili previste dagli uffici stessi.
2. Nei casi indicati dall’art. 204, comma 2, e dall’art. 204-bis comma 5, del decreto legislativo n. 285 del 1992, gli incrementi di cui al comma 1 del presente articolo sono corrisposti dai soggetti ivi indicati, mediante modulo "F23", sul capitolo di entrata del bilancio dello Stato, istituito ai sensi dell’art. 208, comma 2-bis, del medesimo decreto legislativo.
3. Nei casi previsti dall’art. 203, comma 3, del decreto legislativo n. 285 del 1992, nonché in tutti i casi in cui si proceda a riscossione coattiva ai sensi dell’art. 206, del medesimo decreto legislativo, gli incrementi sono corrisposti, dai soggetti indicati nel comma 1 del presente articolo, all’agente della riscossione insieme alla restante parte della sanzione amministrativa prevista per le violazioni stesse, attraverso l’indicazione della specifica distinzione, in conformità alle procedure amministrative e contabili vigenti.
Art. 2
1. Gli uffici da cui dipendono i soggetti indicati all’art. 208, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, comunicano, con cadenza trimestrale, al Ministero dell’interno, attraverso il modulo di cui all’allegato 1, il numero delle violazioni di cui all’art. 195, comma 2-bis, del medesimo decreto legislativo, accertate dai propri dipendenti, con l’indicazione dell’incremento ivi previsto, nonché con l’ammontare complessivo delle relative somme effettivamente versate dai trasgressori nel trimestre precedente.
2. Con cadenza trimestrale, il Ministero dell’interno comunica al Ministero dell’economia e delle finanze, in un unico documento, l’ammontare complessivo dell’incremento di cui al comma 1, corrispondente a quanto affluito nell’apposito capitolo di entrata dello Stato, di cui all’art. 208, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 285 del 1992.
Art. 3
1. Gli uffici di cui all’art. 2, comma 1, in conformità alle procedure amministrative e contabili previste dagli uffici stessi, entro i 60 giorni dalla fine di ciascun trimestre, provvedono al postagiro delle somme che hanno riscosso, ai sensi dell’art. 195, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sul capitolo di entrata del bilancio dello Stato istituto ai sensi dell’art. 208, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 285 del 1992, a favore del competente ufficio della Tesoreria dello Stato, utilizzando il modello di distinta di cui all’allegato 2.
Art. 4
1. La quota del venti per cento dell’ammenda di cui agli articoli 186, comma 2-octies, e 187, comma 1-quater, del decreto legislativo n. 285 del 1992, è corrisposta dalla persona tenuta al pagamento della pena pecuniaria versata, attraverso modulo «F23», sul capitolo di entrata del bilancio dello Stato istituto ai sensi dell’art. 208, comma 2-bis, del medesimo decreto legislativo.
Allegato 1
INTESTAZIONE UFFICIO O COMANDO
Indirizzo Ufficio o Comando
Al Ministero dell’Interno
Ufficio ………….
Via…………….
ROMA
Comunicazione ai sensi dell’articolo 2 del Decr. 30 marzo 2011 , di attuazione dell’articolo 208, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
Ai sensi dell’articolo 2 del Decr. 30 marzo 2010 si comunica che il personale dipendente da questo Ufficio ha accertato le seguenti violazioni di cui all’articolo 195, comma 2-bis, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, commesse nelle ore notturne.
Periodo di accertamento ………. trimestre dell’anno…………..
Violazioni ai seguenti articoli del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285
Numero delle violazioni accertate nelle ore notturne (dalle 22 alle 07)
Somme effettivamente riscosse nel trimestre di riferimento per le violazioni indicate
Quota destinata ad alimentare il Fondo Nazionale di cui all’art. 6-bis del D.L. 3 agosto 2007, n. 117, convertito dalla L. 2 ottobre 2007, n. 160, e successive modificazioni.
Art. 141
€
€
Art. 142
€
€
Art. 145
€
€
Art. 146
€
€
Art. 149
€
€
Art. 154
€
€
Art. 174
€
€
Art.176, commi 19 e 20
€
€
Art. 178
€
€
TOTALE
€
€
La quota delle somme sopraindicate riscosse per le violazioni di cui all’art. 195, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono state oggetto di operazioni di postagiro sul Capitolo 2454/15 - Capo XV denominato “Versamento degli incrementi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 195, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, destinati al fondo contro l’incidentalità notturna di cui all’articolo 6-bis del decreto legge n. 117/2007”.
Data ____________
__________________________
Firma dirigente Ufficio o Comando
Referente
Recapiti responsabile procedimento
Qualifica
Cognome e Nome
Utenza Rintracciabile
Allegato 2
Distinta di versamento
Scarica il file
Decr. 30 marzo 2011
Decr. 30 marzo 2011, art. 2
D.L. 3 agosto 2007, n. 117, art. 6-bis
D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 195
D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285
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