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martedì 24 maggio 2011

Le circolari di Inail ed Inps sul Durc (Dott.ssa S.Toriello)

LE CIRCOLARI DI INAIL ED INPS SUL DURC
(Silvana Toriello)
L`Inail con la circolare 22/2011 e successivamente l’INPS con circolare 59/2011 hanno illustrato le novità in tema DURC connesse da una parte alla pubblicazione del regolamento attuativo del codice dei contratti pubblici (Dpr 207/2010), che entrerà in vigore l`8 giugno p.v.. e dall’altra al rilascio in produzione del nuovo applicativo (4.0) che ha sostituito il precedente 3.5.Il DURC documento unico di regolarità contributiva, va richiesto per ogni contratto pubblico, anche nel caso di acquisti di modesta entità. E’ cambiato,peraltro, a partire dal 28 marzo il software per il rilascio del certificato. È stato previsto un periodo transitorio nel quale gli operatori devono utilizzare sia la versione precedente dell`applicativo sia la nuova. Le richieste inoltrate fino alle ore 23 del 24 marzo sono trattate nella versione 3.5 dell`applicativo, collegandosi al sito http://www-35.sportellounicoprevidenziale.it, Per tali pratiche, quindi, non possono essere utilizzate le funzionalità aggiuntive previste nella nuova versione. Invece, le richieste inviate a partire dal 28 marzo sono trattate nella versione 4.0 che risponde al sito http://www. Sportellounicoprevidenziale.it. Tutte le richieste e le pratiche effettuate nella versione precedente sono consultabili anche nella nuova versione in quanto le informazioni migreranno nel nuovo archivio. La chiusura del periodo transitorio è prevista per il 28 maggio . Il nuovo software presenta un aspetto grafico sostanzialmente diverso e consente le seguenti nuove richieste : a) contratti di forniture e servizi in economia con affidamento diretto; b) altri usi consentiti dalla legge, per gestire le richieste inerenti rapporti contrattuali tra privati, ancorché il DURC non sia espressamente previsto da una specifica norma di legge ovvero per gestire richieste di DURC non previste dall`applicativo, ma necessarie a dimostrare il possesso del requisito di regolarità contributiva in base a una specifica norma di legge. Inoltre in fase di richiesta di Durc per appalti pubblici di forniture e servizi sarà necessario inserire delle informazioni relative alla stazione appaltante e all`appalto. Altre modifiche riguardano i dati che devono fornire le stazioni appaltanti. Se il documento unico per la regolarità contributiva serve per ottenere agevolazioni, finanziamenti, sovvenzioni, autorizzazioni, andrà indicata la specifica motivazione. Nei contratti pubblici, la verifica della regolarità contributiva interessa ciascun “operatore economico”, ossia è riferita a qualsivoglia soggetto, sia esso persona fisica o persona giuridica, che sia parte di un rapporto contrattuale con la pubblica amministrazione e che ai fini del rilascio del DURC sia tenuto all’obbligo di iscrizione nei confronti degli Enti previdenziali e delle Casse edili. Sono confermati gli indirizzi già espressi nell’interpello n. 10 del 20 febbraio 2009 della Direzione Generale dell’attività ispettiva del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, con il quale è stato precisato che il DURC deve essere richiesto, senza alcuna eccezione, per ogni contratto pubblico e, dunque, anche nel caso degli acquisti in economia o di modesta entità. Per facilitare l`individuazione della posizione Inps dell`azienda, in tutte le richieste di Durc si deve indicare il tipo di ditta (datore di lavoro, gestione separata, titolare di reddito di lavoro autonomo eccetera). Ogni certificato emesso con la nuova procedura telematica, infatti, riporta in calce un contrassegno generato elettronicamente che consente di verificare la provenienza e la conformità del documento cartaceo con il documento informatico presente nella banca dati Durc. Per quanto riguarda i termini del rilascio del certificato, il DURC viene emesso nel momento in cui tutti gli enti hanno inserito nella procedura l`esito della propria verifica e, comunque, al 31° giorno dalla data di richiesta. Viene invece emesso al 46° giorno nell`ipotesi in cui la pratica sia stata sospesa a fini istruttori o per regolarizzazione.






































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