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venerdì 28 marzo 2025

SICUREZZA, LUNEDI' IN AULA CAMERA DDL FORZE POLIZIA, FORZE ARMATE E VIGILI DEL FUOCO (1)

9CO1643653 4 POL ITA R01 SICUREZZA, LUNEDI' IN AULA CAMERA DDL FORZE POLIZIA, FORZE ARMATE E VIGILI DEL FUOCO (1) (9Colonne) Roma, 28 mar - In calendario in aula alla Camera, lunedì alle 15, la discussione generale del ddl che prevede misure in materia di ordinamento, organizzazione e funzionamento delle forze di polizia, delle forze armate nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. L'articolo 1 eleva a quattro anni, ovvero due se si tratti di sede disagiata, il periodo minimo di servizio nella sede di prima assegnazione, per agenti in prova, vice ispettori in prova e commissari capo. Questo, per i concorsi successivi alla data di entrata in vigore del presente provvedimento . Autorizza, ai fini del conferimento dei posti di livello dirigenziale, l'individuazione di posti di funzioni 'in deroga', nel limite del venti per cento delle dotazioni organiche correlative di ciascuna qualifica, e per non oltre un quinquennio. Siffatta previsione vale per i funzionari che conseguono la promozione alla qualifica di vice questore aggiunto o qualifiche equiparate nelle carriere dei funzionari tecnici, dei medici e dei medici veterinari. Prevede venga meno, nel periodo del Giubileo del 2025, il requisito di periodo minimo di permanenza in sede ai fini dei trasferimenti del personale che eserciti funzioni di polizia. L'articolo 2 specifica che i requisiti di idoneità fisica e psichica per i candidati che espletano concorsi per l'accesso ai gruppi sportivi «Polizia di Stato-Fiamme Oro» sono i medesimi per coloro che sono candidati alla nomina a maestro direttore, a maestro vice direttore e ad orchestrale della Banda musicale della Polizia di Stato. Si specifica che l'accertamento dei requisiti di idoneità fisica per la nomina ad allievi agenti tecnici deve escludere le cause di non idoneità al servizio previste per il personale che espleta funzioni di polizia. Tali ruoli possono essere ricoperti anche da coniugi, figli superstiti e fratelli di appartenenti a forze di polizia deceduti o invalidi per servizio (almeno all'80 per cento) a causa di azioni criminose o lesioni riportate nell'espletamento di missioni internazionali di pace. L'articolo 3, inserito dal Senato, esenta gli psicologi della carriera dei funzionari tecnici di Polizia dall'applicazione delle norme relative alle incompatibilità inerenti all'esercizio delle attività libero-professionali, estendendo loro il divieto di svolgere la libera professione in determinati ambiti, già valevole per i medici della Polizia di Stato. L'articolo 4 determina, per la Polizia di Stato, una riduzione della durata dei corsi di formazione per l'accesso alle qualifiche di commissario, di vice commissario e di commissario tecnico (con una correlativa estensione, in alcuni casi, della durata del tirocinio), e demanda a un decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza la riduzione della durata dei corsi per la nomina a vice ispettore e vice ispettore tecnico (ferma restando una loro prestabilita durata minima). L'articolo 5 reca disposizioni concernenti l'ordinamento e l'organizzazione dell'Arma dei Carabinieri. 

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