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domenica 17 marzo 2013

Consiglio di Stato: La natura giuridica delle agenzie fiscali


GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
Cons. Stato Sez. IV, Sent., 07-03-2013, n. 1405
GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
Ricorso per l'esecuzione del giudicato


Fatto Diritto P.Q.M.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1939 del 2012, proposto da:
....
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate, in persona dei rispettivi legali rappresentanti in carica, tutti rappresentati e difesi dalla Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12, sono ope legis domiciliati;
per l'ottemperanza
della sentenza del CONSIGLIO DI STATO - SEZ. IV n. 00260/2006, resa tra le parti, concernente rideterminazione dell' inquadramento economico.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell' Agenzia delle Entrate;
Viste le memorie difensive;
Visto l 'art. 114 del codice del processo amministrativo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2013 il Consigliere Fabio Taormina e rilevata l'assenza delle parti;
Svolgimento del processo
Con ricorso ritualmente depositato i suindicati ricorrenti hanno chiesto la piena ottemperanza al giudicato formatosi attraverso la sentenza di questa Quarta Sezione del Consiglio di Stato n. 260/2006 (resa sui ricorsi n.1731/1999, proposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero delle Finanze, e n. 8069/1999 proposto, tra gli altri, dagli odierni ricorrenti in ottemperanza ).
La complessa vicenda sottesa alla odierna impugnazione può essere così ricostruita:
I signori (Lpd) (Lpd) ed altri - già in servizio presso l'Ente Ferrovie dello Stato ed inquadrati, con provvedimenti emessi nel corso degli anni 1990-1991-1992, nei profili professionali di addetto ai servizi ausiliari di anticamera o di addetto alle lavorazioni, III qualifica, in esito alla procedura di mobilità disciplinata dal D.P.C.M. 5 agosto 1988, n. 325 - avevano impugnato dinanzi al T.A.R. del Lazio, con ricorso rubricato al n. 11397/1993, i decreti di inserimento nei ruoli centrali e periferici dell'Amministrazione delle Finanze adottati nel corso del 1993.
Essi avevano sostenuto di avere maturato - nelle more del perfezionamento del procedimento di trasferimento ed in virtù del contratto nazionale del personale dell'Ente Ferrovie dello Stato - il titolo per l'inquadramento nella quarta qualifica funzionale e che di ciò non avevano tenuto conto i decreti impugnati.
Era stato altresì dedotto l'omesso raffronto comparativo fra i contenuti di professionalità della qualifica rivestita presso l'ente di provenienza e quelli ascritti alla qualifica riconosciuta nell'ordinamento dell'Amministrazione delle finanze ed avevano censurato, infine, l'omessa valutazione dell'anzianità di servizio maturata ai fini della determinazione della retribuzione individuale di anzianità ex art. 9 D.P.R. n. 44 del 1999, oltrechè ai fini giuridici.
Il Tar adito, con la sentenza n. 1178 del 16 luglio 1998 aveva accolto il ricorso nella sola parte concernente il mancato riconoscimento ai fini giudici dell'anzianità di servizio maturata nell'ente di provenienza ed aveva in parte respinto ed in parte dichiarato inammissibile l'impugnativa sotto i restanti profili.
Avverso la detta decisione di primo grado era insorta sia l'Amministrazione (chiedendone l'annullamento parziale laddove essa aveva riconosciuto agli originari ricorrenti la sola anzianità nella qualifica posseduta all'atto del trasferimento) che gli odierni ricorrenti in ottemperanza che, a propria volta, avevano gravato i capi della decisione di primo grado che avevano respinto le ulteriori pretese articolate.
Con la ottemperanda decisione di questa Quarta Sezione del Consiglio di Stato n. 260/2006, le dette impugnative sono state riunite ed è stata, innanzitutto, disattesa quella proposta dall'Amministrazione.
Ad avviso della Sezione, infatti, la disposizione dell'art. 5, secondo comma, D.P.C.M. 5 agosto 1988, n. 325 - secondo cui il dipendente trasferito è collocato nei ruoli dell'Amministrazione ricevente nell'ordine spettantegli in base all'anzianità di qualifica - deponeva nel senso della conservazione dell'anzianità maturata nell'ente di provenienza (siccome esattamente colto dal primo giudice).
Quanto alla impugnazione proposta dagli originarii ricorrenti di primo grado, la Sezione ha disatteso l'eccezione di inammissibilità per tardività prospettata dalla difesa erariale dell'Amministrazione e ne ha scrutinato il merito, respingendo le doglianze avversanti la ritenuta -dal primo giudice- inammissibilità dell'impugnativa nella parte relativa ai contestati decreti, emessi nell'anno 1993.
Tali decreti infatti, ad avviso della Sezione, presentavano portata attuativa e meramente conseguenziale, rispetto ai provvedimenti adottati dal Ministero delle Finanze nel corso degli anni 1990-1991-1992, con i quali era stato disposto l'inquadramento degli interessati nella III qualifica funzionale, profilo professionale di addetto ai servizi ausiliari di anticamera o alle lavorazioni, ed era stato stabilito il trattamento di attività, con contestuale assegnazione della sede di servizio, a conclusione della procedura di mobilità disciplinata dal D.P.C.M. n. 325 del 1988.
I decreti impugnati in prime cure erano infatti meramente intesi alla definizione della posizione dei dipendenti nel ruolo di assegnazione ed alla definitiva conferma della sede di servizio, ferma restando la già stabilita posizione di inquadramento sancita dai Provv. del 1990-1991-1992(questi non tempestivamente impugnati): per altro verso, trattandosi di provvedimenti autoritativi era preclusa una azione di natura meramente accertativa.
In ogni caso, la Sezione ha rilevato la infondatezza nel merito delle censure avversanti i detti decreti.
La Sezione ha invece accolto le censure con le quali ci si doleva della mancata applicazione delle disposizioni dettate dall'art. 9 del D.P.R. n. 44 del 1990 sulla determinazione della retribuzione individuale di anzianità (R.I.A.) affermando che militavano in favore dell'accoglimento della censura da un lato, la rilevata "continuità" di servizio, con conseguente maturazione del requisito di legge (quinquennio al 31.12.1993, ex art. 7, primo comma, L. 14 novembre 1992, n. 438) in ragione della conservazione dell'anzianità pregressa.
Sotto altro profilo, argomenti favorevoli all'accoglimento della doglianza si rinvenivano nel rilievo della inconfigurabilità di una preclusione discendente, ex se, dalla conservazione del maturato economico relativo al settore di provenienza (ex art. 5, secondo comma, D.P.C.M. n. 325 del 1988) a titolo di assegno ad personam, operando, tale beneficio, solo "ove più favorevole" e, quindi, presupponendo, ai fini del raffronto, la considerazione del complessivo "trattamento economico" spettante al dipendente trasferito, ivi inclusa la retribuzione individuale di anzianità.
Gli odierni ricorrenti in ottemperanza, con il ricorso che viene alla decisione del Collegio, hanno ripercorso le principali tappe del contenzioso intercorso con l'Amministrazione culminato nella decisione di questa Quarta Sezione del Consiglio di Stato n. 260/2006 ed hanno fatto presente che l'Amministrazione inizialmente aveva provveduto sulle istanze volte ad ottenere la conformazione al giudicato, procedendo al pagamento della maggiorazione riconosciuta nella detta sentenza.
Senonchè, successivamente, con Provv. del 2009, l' Agenzia aveva proceduto al recupero delle dette somme sostanzialmente procedendo al riassorbimento della maggiorazione sull'assegno ad personam da essi goduto a seguito del passaggio dalle FFSS al Ministero delle Finanze.
Detti provvedimenti di recupero, momentaneamente sospesi a seguito delle rimostranze degli odierni ricorrenti, erano stati riattivati nel 2011.
Ciò era stato disposto giovandosi di un inciso contenuto nella ottemperanza decisione, ove (pag. 9) era dato rinvenire l'affermazione per cui "Orientano per l'accoglimento della pretesa degli appellanti, da un lato, la rilevata "continuità" di servizio, con conseguente maturazione del requisito di legge (quinquennio al 31.12.1993, ex art. 7, primo comma, L. 14 novembre 1992, n. 438) in ragione della conservazione dell'anzianità pregressa; dall'altro, il rilievo della inconfigurabilità di una preclusione discendente, ex se, dalla conservazione del maturato economico relativo al settore di provenienza (ex art. 5, secondo comma, D.P.C.M. n. 325 del 1988) a titolo di assegno ad personam, operando, tale beneficio, solo "ove più favorevole" e, quindi, presupponendo, ai fini del raffronto, la considerazione del complessivo "trattamento economico" spettante al dipendente trasferito, ivi inclusa la retribuzione individuale di anzianità."
Tale ultima frase contenuta nel periodo della motivazione della decisione n. 260/2006, invece, non poteva autorizzare una simile interpretazione: la maggiorazione della Ria doveva essere corrisposta prescindendo dalla comparazione delle due retribuzioni.
Ove una tale eccezione/interpretazione fosse stata proposta nel giudizio cognitorio, avrebbe comportato, laddove accolta, la improcedibilità dell'appello proposto dagli originarii ricorrenti.
Il giudicato copriva dedotto e deducibile e la sentenza ottemperanda non aveva mai affermato che la maggiorazione della Ria fosse riassorbibile (infatti la sentenza parlava di RIA e non di "maggiorazione della RIA").
L'attività spiegata dall'amministrazione intimata si risolveva in una manipolazione del contenuto della sentenza e, in sostanza, concretava una palese violazione/elusione del giudicato formatosi.
L'intimato Ministero dell'Economia e delle Finanze si è costituito chiedendo la propria estromissione dal processo per difetto di legittimazione passiva.
L'Agenzia delle Entrate ha depositato una articolata memoria con la quale ha chiesto di respingere l'impugnazione perché infondata
Parte ricorrente in ottemperanza ha, con memoria di replica, aderito alla richiesta di estromissione dal presente giudizio dell' intimato Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'intimata Presidenza del Consiglio dei Ministri, con compensazione delle spese.
Alla odierna adunanza camerale del 22 dicembre 2013 la causa è stata posta in decisione dal Collegio
Motivi della decisione
1.Va preliminarmente disposta la estromissione dall'odierno giudizio - in quanto soggetti non legittimati- dell' intimato Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'intimata Presidenza del Consiglio dei Ministri: v'è sul punto l'accordo di tutte le parti processuali e peraltro, l'estromissione dalla causa risulta conseguente allo stato della Legislazione in materia.
Come noto, infatti, l'art. 57 del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, ha previsto l'istituzione delle agenzie fiscali per la gestione delle funzioni già esercitate dai vari dipartimenti e di quelle connesse svolte da altri uffici del Ministero delle finanze. Il citato articolo, al comma 1, dispone che per la gestione delle funzioni esercitate dai dipartimenti delle entrate, delle dogane, del territorio e di quelle connesse svolte da altri uffici del Ministero sono istituite l' agenzia delle entrate, l' agenzia delle dogane, l' agenzia del territorio e l' agenzia del demanio, di seguito denominate agenzie fiscali. Alle agenzie fiscali sono trasferiti i relativi rapporti giuridici, poteri e competenze che vengono esercitate secondo la disciplina dell'organizzazione interna di ciascuna agenzia. In forza della citata norma, le agenzie fiscali hanno personalità giuridica di diritto pubblico e autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria e, quindi, quali autonomi soggetti di diritto, possono stare in giudizio nelle controversie instaurate successivamente alla loro costituzione a mezzo del direttore che ne ha la rappresentanza, avvalendosi, eventualmente, del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 43. Quanto alle rispettive competenze, all' agenzia delle entrate sono attribuite tutte le funzioni concernenti le entrate tributarie erariali che non sono assegnate alla competenza di altre agenzie, enti od organi, con il compito di perseguire il massimo livello di adempimento degli obblighi fiscali sia attraverso l'assistenza ai contribuenti, sia attraverso i controlli diretti a contrastare gli inadempimenti e l'evasione fiscale. Tale regola si applica a tutte le agenzie fiscali.
2. Nel merito, il ricorso per l'ottemperanza è infondato e deve essere respinto.
2.1.Il punto essenziale della motivazione contenuta nella ottemperanda decisione - che appare utile e conducente riportare per intero sebbene già richiamato nella parte in fatto - così ha statuito: "A diverso avviso deve pervenirsi per quanto inerisce alla mancata applicazione delle disposizioni dettate dall'art. 9 del D.P.R. n. 44 del 1990 sulla determinazione della retribuzione individuale di anzianità (R.I.A.).
Orientano per l'accoglimento della pretesa degli appellanti, da un lato, la rilevata "continuità" di servizio, con conseguente maturazione del requisito di legge (quinquennio al 31.12.1993, ex art. 7, primo comma, L. 14 novembre 1992, n. 438) in ragione della conservazione dell'anzianità pregressa; dall'altro, il rilievo della inconfigurabilità di una preclusione discendente, ex se, dalla conservazione del maturato economico relativo al settore di provenienza (ex art. 5, secondo comma, D.P.C.M. n. 325 del 1988) a titolo di assegno ad personam, operando, tale beneficio, solo "ove più favorevole" e, quindi, presupponendo, ai fini del raffronto, la considerazione del complessivo "trattamento economico" spettante al dipendente trasferito, ivi inclusa la retribuzione individuale di anzianità.". 2.2. Alla luce di quanto ivi affermato e posto che vi è un espresso richiamo al "maggior favore" dell'assegno ad personam, non può certo porsi - come sostenuto da parte ricorrente in ottemperanza- un vizio dell'operato dell'Amministrazione ex art. 2909 del codice civile, e quindi, una preclusione in capo all'Amministrazione ad operare nei termini censurati nel ricorso in ottemperanza posto che mai la predetta ottemperanda decisione ha affermato che il beneficio dovesse essere conservato "in ogni caso" ma, al contrario, facendo riferimento ad un doveroso raffronto tra le retribuzioni autorizza considerazioni opposte a quelle formulate nel ricorso: non può pertanto sostenersi che la questione avrebbe dovuto essere sollevata in sede di giudizio cognitorio e che l'attività dell'amministrazione intimata collida con il giudicato formatosi.
Il Collegio ben conosce la regola -che costituisce jus receptum- secondo la quale "ai sensi dell'art. 2909 c.c., il giudicato fa stato tra le parti, i loro eredi ed aventi causa, nei limiti oggettivi costituiti dai suoi elementi costitutivi, ovvero "il titolo" dell'azione ed il "bene della vita" che ne forma oggetto: entro tali limiti, il giudicato copre il " dedotto ed il deducibile", cioè non soltanto le questioni di fatto e di diritto fatte valere in via di azione o di eccezione, ma anche le questioni, che pur non dedotte in giudizio, costituiscano un presupposto logico ed indefettibile della decisione stessa" (Cons. Stato Sez. V, 06-09-2012, n. 4736): essa però, nel caso di specie, non appare invocata pertinentemente.
3. Nel merito, il Collegio non intende discostarsi dal principio affermato nella decisione della Sezione n. 1266/2008 (peraltro invocata da tutte le parti processuali) laddove si è rimarcato che (pare utile riportare un breve passaggio motivazionale della richiamata decisione) "L'art. 5, comma 2, del D.P.C.M. 5 agosto 1988 n.325, secondo il quale il dipendente dell'ente Ferrovie dello Stato, transitato per mobilità ad altra amministrazione, è collocato nei ruoli di quest'ultima nell'ordine spettante gli in base alla anzianità di qualifica, deve intendersi nel senso della conservazione della anzianità dal dipendente maturata nell'ente di provenienza.
L'anzianità di servizio quinquennale richiesta dall'art. 9, comma 4, del D.P.R. 17 gennaio 1990, n. 44 per il riconoscimento della maggiorazione retributiva individuale di anzianità (c.d. R.I.A.), a favore dei dipendenti del comparto ministeri, è quella effettivamente conseguita, anche in modo non continuativo presso qualsiasi amministrazione pubblica, anche locale, e, non necessariamente, nel comparto ministeri.
Questo Consiglio di Stato ha osservato che l'unico limite è dato dal divieto di duplicazioni di calcoli di r.i.a. derivanti da diversi regimi contrattuali (Consiglio Stato , sez. IV, 16 marzo 1998, n. 441).
Specificando le conseguenze derivanti dal divieto di duplicazioni, questa sezione ha affermato (nella decisione n.1463 del 20 marzo 2006) che, da un lato, ciò che rileva è la continuità di servizio con conseguente maturazione del requisito di legge in ragione della anzianità pregressa; dall'altro lato, non si può configurare una preclusione discendente ex se dalla conservazione del maturato economico relativo al settore di provenienza (ex art. 5, secondo comma, del D.P.C.M. n. 325/1988) a titolo di assegno ad personam, operando tale beneficio solo "ove più favorevole" e quindi presupponendo, ai fini del raffronto, la considerazione del complessivo "trattamento economico" spettante al dipendente trasferito, ivi inclusa la retribuzione individuale di anzianità.".
Detto arresto, (questa la massima pubblicata: "in materia di riconoscimento della maggiorazione retributiva individuale di anzianità , come previsto dall'art. 9, comma 4, D.P.R. n. 44 del 1990, vigendo il divieto di duplicazioni di calcoli di r.i.a. derivanti da diversi regimi contrattuali, si deve affermare che da un lato, ciò che rileva è la continuità di servizio con conseguente maturazione del requisito di legge in ragione della anzianità pregressa; dall'altro lato, che non si può configurare una preclusione discendente ex se dalla conservazione del maturato economico relativo al settore di provenienza a titolo di assegno ad personam, operando tale beneficio solo ove più favorevole e quindi presupponendo, ai fini del raffronto, la considerazione del complessivo trattamento economico spettante al dipendente trasferito, ivi inclusa la retribuzione individuale di anzianità."-Cons. Stato Sez. IV Sent., 27-03-2008, n. 1266-)contrariamente a quanto sostenutosi da parte ricorrente in ottemperanza è stato interpretato dalla giurisprudenza di merito ordinaria e da quella del Consiglio di Stato in senso opposto a quello patrocinato dalla stessa parte ricorrente (e conforme al modus operandi dell'amministrazione intimata).
In particolare il Collegio - anche nella constatazione che parte ricorrente non ha contestato, in concreto, i calcoli svolti dall'Amministrazione e sottesi ai provvedimenti rideterminativi gravati -non ravvisa motivo di discostarsi da quanto di recente affermato dalla Terza Sezione del Consiglio di Stato, (parere n. 3100/2010 su ricorso straordinario), laddove si è evidenziato che "il computo delle anzianità pregresse presso altre Amministrazioni trova il suo limite nella necessità di evitare la duplicazione di benefici derivanti da diversi regimi contrattuali.
Invero, la ratio della maggiorazione R.I.A., con decorrenza 1 gennaio 1990, è stata quella di compensare, almeno parzialmente, per il personale in servizio nel comparto Ministeri, il "blocco" delle maggiorazioni intervenuto a far data dal 13 dicembre 1986 (art. 13 del D.P.R. n. 494 del 1987).
Tale blocco è stato inoperante nei confronti del personale dell'Ente Ferrovie dello Stato, che hanno pertanto continuato a beneficiare degli scatti di anzianità, oltre che dei benefici economici previsti per il personale delle Ferrovie del C.C.N.L. relativo al triennio 1990-1992.
Benefici questi conservati nella nuova posizione ministeriale posto che l'art. 5, comma 2, del D.P.C.M. 5 agosto 1988, n. 325 (disciplinante la procedura di mobilità) ha disposto il mantenimento, a favore del personale trasferito, del "trattamento economico in godimento all'atto del trasferimento mediante l'attribuzione ad personam della differenza con il trattamento economico previsto per la qualifica di inquadramento".
In altri termini, l'anzianità di servizio compiuta presso le Ferrovie dello Stato è già stata considerata, avendo influito sulla determinazione del trattamento base.
In proposito, riferisce il Ministero come, proprio per evitare differenziazioni tra il personale delle Ferrovie trasferito a seconda del momento di perfezionamento del transito (prima o dopo la decorrenza delle varie tranches di aumenti contrattuali) sono stati computati a favore di tale personale tutti i benefici economici riconosciuti nel triennio 1990-1992 anche per il periodo successivo al trasferimento presso l'Amministrazione di destinazione.
Risulta, pertanto, infondata la pretesa avanzata dal ricorrente, che si pone in contrasto con il divieto, implicito nella regolamentazione dei rapporti individuali di lavoro mediante la stipulazione di contratti e accordi collettivi e precisato dalla giurisprudenza (cfr. Sez. IV, n. 41 del 16 marzo 1998, Sez. IV, n. 954 del 18 giugno 1998), di duplicazione dei benefici derivanti dai diversi regimi contrattuali.".
Ben poco ha il Collegio da aggiungere a quanto ivi precisato, apparendo evidente che la questione decisa dalla Terza Sezione è identica a quella oggetto dell'odierna cognizione.
Il condivisibile principio ivi espresso peraltro, in un'ottica più ampia, risulta conforme a quanto a più riprese affermatosi (sia dalla giurisprudenza ordinaria che da quella amministrativa) in punto di " riassorbibilità dell'assegno ad personam" e divieto di duplicazione, laddove si è condivisibilmente posto in luce che: "il principio del divieto di reformatio in pejus, postula soltanto che al momento del passaggio da una ad un'altra amministrazione pubblica, il soggetto trasferito non può percepire inizialmente una retribuzione complessiva inferiore a quella in godimento, ma non garantisce poi per sempre tale beneficio, tanto è vero che è previsto il riassorbimento graduale dell'eventuale assegno ad personam"-T.A.R. Puglia Lecce Sez. II, 30-04-2012, n. 741-;
"in tema di passaggi di personale e procedure volontarie di mobilità nel pubblico impiego privatizzato, il mantenimento del trattamento economico collegato al complessivo "status" posseduto dal dipendente prima del trasferimento opera nell'ambito, e nei limiti, della regola del riassorbimento in occasione dei miglioramenti di inquadramento e di trattamento economico riconosciuti dalle normative applicabili per effetto del trasferimento, secondo quanto risulta dal principio generale posto dall'art. 34 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 19 del D.Lgs. n. 80 del 1998 (ora art. 31 del D.Lgs. n. 165 del 2001), ed osservando le regole dettate dalla disposizione "de qua" nella parte in cui richiama le regole dettate dall'art. 2112 cod. civ., rese applicabili a fattispecie diversa dal trasferimento di azienda. Pertanto, con riferimento all' assegno "ad personam ", previsto dall'art. 202 del D.P.R. n. 3 del 1957, innovato dall'art. 3, comma 57, della L. n. 537 del 1993, non risultando attribuito un trattamento retributivo privilegiato per il personale statale (nella specie ex docenti statali) transitato all'INPS, vale la regola generale e non sono applicabili le clausole previste nei contratti collettivi (nella specie, quelle disciplinanti il personale INPS), non venendo in questione l'art. 2, comma terzo, del D.Lgs. n. 80 del 1998 (ora art. 2, comma terzo, del D.Lgs. n. 165 del 2001) che - nel prevedere la cessazione di efficacia di trattamenti retributivi previsti da legge, regolamenti o atti amministrativi a far data dall'entrata in vigore del relativo rinnovo contrattuale, e il riassorbimento degli stessi con le modalità e nelle misure previste dei contratti collettivi - presuppone proprio un trattamento retributivo privilegiato e aggiuntivo, nella specie non esistente."-Cass. civ. Sez. lavoro, 29-03-2010, n. 7520-;
"il riassorbimento dell' assegno ad personam con gli aumenti economici successivi (a qualunque titolo intervenuti) non comporta alcuna diminuzione dello stipendio in godimento e garantisce identità di trattamento dei dipendenti. Infatti, nel caso contrario, tale trattamento risulterebbe sperequato a favore dei dipendenti di nuovo inquadramento, per i quali l' assegno riassorbibile ad personam verrebbe ad assumere una connotazione diversa da quella sua propria, cioè di anticipazione di miglioramenti economici che, per gli altri dipendenti, si conseguono nel tempo -Consiglio di Stato, sez. VI, 11 settembre 2007, n. 4763,T.A.R. Lazio Roma Sez. III ter Sent., 24-06-2008, n. 6139-;
4.Conclusivamente, non costituisce violazione del giudicato, né dei principi generali in tema di non duplicabilità dei benefici economici discendenti dalla mobilità, l'attività svolta dall'intimata amministrazione che si è determinata a verificare se l'incremento economico derivante dall'attribuzione della retribuzione individuale di anzianità rappresentasse - o meno - un miglioramento della retribuzione spettante ai ricorrenti in ottemperanza a seguito del riconoscimento di tutti i benefici economici conseguenti alla mobilità, e, approdata ad una risposta negativa, in assenza di miglioramento, l'ha ritenuta assorbita dal miglior trattamento conseguito dagli stessi.
5. Alla stregua di quanto sin qui esposto il ricorso in ottemperanza in epigrafe deve essere respinto.
6.La natura della causa legittima la integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), decidendo sul ricorso in ottemperanza in epigrafe proposto, dispone la estromissione dal giudizio dell' intimato Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'intimata Presidenza del Consiglio dei Ministri e lo respinge nei termini di cui alla motivazione che precede.
Spese processuali compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

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