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domenica 17 marzo 2013

AGLI STATALI NIENTE INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE. IN FINANZIARIA NON SONO STATE STANZIATE LE RISORSE



Riceviamo da Ficiesse e pubblichiamo

Il Sole 24 Ore, 15.3.2013

TUTELA PARZIALE Anche senza il Dpr che congela le intese rimane in pagamento la tutela economica relativa al 2010-2012
AGLI STATALI NIENTE INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE. IN FINANZIARIA NON SONO STATE STANZIATE LE RISORSE

di Gianni Trovati
Niente indennità di vacanza contrattuale aggiuntiva per il pubblico impiego, nemmeno se il provvedimento che la congela espressamente insieme ai rinnovi contrattuali non dovesse arrivare entro il mese di aprile. L'unico fattore di urgenza per il Governo, in questo quadro, sarebbe legato al riconoscimento contabile degli scatti di anzianità nella scuola, che in mancanza del blocco entrerebbero nei tendenziali di finanza pubblica. Il blocco di fatto delle retribuzioni pubbliche anche dopo la scadenza di quello "di diritto" a fine 2012 emerge dalla lettura combinata delle regole sulla «tutela retributiva» dei dipendenti pubblici. Il blocco di rinnovi contrattuali e stipendi individuali introdotto con la manovra estiva (articolo 9 del Dl 78/2010) è scaduto a fine 2012, e la sua estensione al biennio 2013-2014, prevista nella prima manovra estiva 2011 (articolo 16 del Dl 98/20n), ha bisogno di un Dpr per essere applicata. Il Dpr à ¨ già stato predisposto, ma si sta incagliando anche per ragioni legate all'opportunità o meno per un Governo uscente di assumere un atto di forte peso simbolico. I sindacati nei giorni scorsi sono passati all'attacco, e non è ancora stata presa una decisione sul suo approdo o meno al prossimo consiglio dei ministri.

Qui si innesta il problema dell'indennità di vacanza contrattuale per i dipendenti pubblici. Introdotta per il primo biennio dalla Finanziaria 2009 e prolungata fino al 2012 dalla manovra 2010, l'indennità è stata resa strutturale dalla riforma Brunetta, che l'ha introdotta nel Testo unico del pubblico impiego (articolo 47-bis del Dlgs 165/2001). L'indennità andrebbe pagata a partire da aprile dell'anno successivo alla scadenza del contratto nazionale di riferimento, ma la sua partenza non è automatica: l'attribuzione deve infatti avvenire «entro i limiti previsti dalla legge finanziaria in sede di definizione delle risorse contrattuali ». E qui sta il punto. Nella sua prima versione la legge di stabilità bloccava per il 2013-2014 sia i rinnovi contrattuali sia l'indennità di vacanza contrattuale, con una previsione che è poi stata espunta per essere trasferita nel Dpr sul tema. Ovvio, quindi, che nella stessa legge non sia stato predisposto alcuno stanziamento pe r l'indennità , e nemmeno per i rinnovi contrattuali che quindi non possono partire senza risorse. In questo quadro, rimane in vita solo l'indennità che copre la prima vacanza contrattuale, quella del 2010-2012, senza aggiunte per l'ulteriore stallo dei rinnovi. "

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