3056/2013
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio - Presidente
Dott. LA TERZA Maura - Consigliere
Dott. BANDINI Gianfranco - Consigliere
Dott. MANCINO Rossana - Consigliere
Dott. TRICOMI Irene - rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 31441-2007 propostò da:
((Lpd)), elettivamente domiciliato in ((Lpd)), presso lo studio dell'avvocato ((Lpd)), che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ((Lpd)), giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
I.N.A.I.L. - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio degli avvocati ((Lpd)) e ((Lpd)) che lo rappresentano e difendono, giusta procura notarile in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 108/2007 della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI, depositata il 26/04/2007 r.g.n. 163/06;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/11/2012 dal Consigliere Dott. IRENE TRICOMI;
udito l'Avvocato ((Lpd)) per delega ((Lpd));
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per il rigetto dei ricorso.
Fatto
1. La Corte d'Appello di Cagliari, con la sentenza n. 107 del 26 aprile 2007, rigettava l'appello proposto da ((Lpd)) nei confronti dell'INAIL avverso la sentenza de 7 marzo 2006 emessa dal Tribunale di Cagliari.
2. Il ((Lpd)) aveva adito il giudice di primo grado, premettendo di aver lavorato esposto al rischio di contrarre sordità da rumori chiedendo l'accertamento del proprio diritto ad un indennizzo in capitale o in rendita per danno biologico nella misura che fosse emersa nel corso della causa, con condanna dell'Ente al pagamento della prestazione con gli interessi legali e le spese.
Lo stesso aveva proposto domanda in via amministrativa il giorno 11 maggio 2001 e la stessa gli era stata respinta.
3. Il Tribunale aveva rigettato la domanda sul presupposto che il danno accertato (1,25% all'epoca della domanda e 2% all'epoca della consulenza) non raggiungeva la soglia minima di indennizzabilità.
4. La Corte d'Appello riteneva non fondata la censura secondo la quale il giudice di primo grado avrebbe dovuto sospendere il processo in attesa della definizione di altra controversia, pendente tra le stesse parti, avente ad oggetto l'accertamento del diritto all'indennizzo per asbestosi, silicosi o altra patologia respiratoria di origine professionale. Affermava il giudice di secondo grado che nella sostanza il ricorrente chiedeva il riconoscimento di un indennizzo complessivo in capitale per una pretesa malattia professionale respiratoria e l'ipoacusia, omettendo di considerare che la sentenza relativa all'indennizzo per malattia respiratoria non era definitiva, essendo stata impugnata per cassazione proprio dal ((Lpd)) e quindi non era possibile determinare un danno biologico complessivo. Nè la Corte d'Appello riteneva di procedere alla sospensione del processo in attesa della definizione dell'altro atteso che la quantificazione di un unico danno avrebbe dovuto avvenire in sede amministrativa.
5. Per la cassazione della suddetta sentenza ricorre il ((Lpd)), prospettando un motivo di diritto assistito dal prescritto quesito di diritto.
6. Resiste l'INAIL con controricorso.
7. Il ((Lpd)) ha depositato memoria ai sensi dell'articolo 378 c.p.c..
Diritto
1. Con l'unico motivo di ricorso è dedotta violazione del Decreto Legislativo n. 38 del 2000, articolo 13, comma 5, degli articoli 295 e 274 c.p.c., in relazione all'articolo 360 c.p.c., n. 3.
Assume parte ricorrente che in ragione di quanto previsto dal citato articolo 13, comma 5, che impone una valutazione complessiva dei postumi, in presenza di un nuovo evento lesivo, la Corte d'Appello avrebbe dovuto riunire i due procedimenti per valutare complessivamente il danno derivante dalle due malattie professionali. In tal senso richiama, altresì, Cass., n. 5005 del 2004.
Il quesito di diritto è specificato come segue:
se, qualora in grado di appello siano pendenti due diversi procedimenti contro l'INAIL, in ognuno dei quali siano state accertate due diverse malattie professionali con danno non singolarmente indennizzabile in quanto al di sotto dei minimi indennizzabili, ma che con valutazione globale di entrambi i danni supererebbero la soglia minima di indennizzabilità, deve il giudice procedere come chiesto alla riunione dei procedimenti per la valutazione complessiva del danno e deve sospendere il secondo procedimento in attesa della definizione del primo.
2. Il motivo non è fondato e deve essere rigettato.
La censura, come articolata nel motivo, è rivolta alla sentenza della Corte d'Appello per non aver detto giudice riunito i procedimenti e avere, comunque, deciso la causa, prima della definizione della controversia avente ad oggetto l'infermità professionale polmonare.
Come richiamato dal ricorrente, questa Corte ha avuto modo di affermare che la sospensione del giudizio civile ex articolo 295 c.p.c. è necessaria ove un assicurato chieda il conglobamento di due inabilità derivanti da eventi diversi, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, articolo 80, u.c., dei quali uno da accertare in corso di giudizio, ed altro già accertato in altro giudizio non riunibile ai sensi dell'articolo 274 c.p.c., atteso che l'accertamento con valore di giudicato della inabilità già accertata in altro giudizio di merito, soggetto ad impugnazione, costituisce questione pregiudiziale in senso tecnico giuridico per la delibazione della domanda; il giudice adito ha pertanto il dovere di sospendere la causa pregiudicata in attesa del giudicato sulla causa pregiudiziale.
Tuttavia, nella fattispecie in esame, il contenuto del motivo di ricorso per cassazione, non fa alcun circostanziato riferimento alla proposizione della domanda di conglobamento sin dal ricorso introduttivo del giudizio, necessaria, proprio secondo la giurisprudenza sopra richiamata, ai fini della sospensione del giudizio, e sull'erronea o incongrua valutazione della Corte d'Appello dell'eventuale relativo motivo d'impugnazione, ma verte sul mancato esercizio da parte della Corte d'Appello di un proprio potere di riunione/sospensione.
Nè elementi circa la tempestività di una domanda di conglobamento possono trarsi dall'esposizione in fatto del ricorso per cassazione (cfr. pag.2), nel quale è riportato il motivo di appello, atteso che nello stesso si fa solo un generico riferimento alla deduzione, intervenuta all'udienza del 27 maggio 2003, della rilevanza della richiesta di valutazione globale con la pneumoconiosi, non ancora riconosciuta, fatta col ricorso introduttivo. Peraltro, sempre nella premessa del ricorso (cfr. pag. 1), la domanda introduttiva del ricorso di primo grado è indicata come avente ad oggetto diritto ad indennizzo in ragione dell'esposizione al rischio di contrarre sordità da rumori.
Ciò tenuto, altresì, conto che nel giudizio di legittimità, va tenuta distinta l'ipotesi in cui si lamenti l'omesso esame di una domanda da quella in cui si censuri l'interpretazione che ne ha dato il giudice del merito. Nel primo caso, si verte in tema di violazione dell'articolo 112 c.p.c. si pone un problema di natura processuale per la soluzione del quale la Corte di cassazione ha il potere-dovere di procedere all'esame diretto degli atti, onde acquisire gli elementi di giudizio necessari ai fini della pronuncia richiesta. Nel secondo caso, invece, poichè l'interpretazione della domanda e l'individuazione del suo contenuto integrano un tipico accertamento di fatto riservato, come tale, al giudice del merito, in sede di legittimità va solo effettuato il controllo della correttezza della motivazione che sorregge sul punto la decisione impugnata (cfr. Cass., n. 7932 del 2012).
Va infine osservato che il provvedimento di riunione, così come la mancata assunzione del medesimo, ha carattere ordinatorio e, come tale, è insuscettibile di gravame in sede di legittimità (Cass., n. 12989 del 2010), fermo restando che l'inosservanza delle regole processuali rientra fra i fatti processuali che la Corte di cassazione, in sede di regolamento di competenza, deve valutare per stabilire se detto provvedimento sia stato adottato legittimamente, così come previsto per il diniego o l'adozione di un provvedimento di sospensione (cfr. Cass., n. 21272 del 2006).
3. Il ricorso deve essere rigettato.
4. Nulla spese trovando applicazione, ratione temporis, l'articolo 152 c.p.c., nel testo anteriore alla novella introdotta dal Decreto Legge n. 269 del 2003, conv. dalla Legge n. 326 del 2003.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese.
Nessun commento:
Posta un commento