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giovedì 27 marzo 2014

I.N.P.S. (Istituto nazionale della previdenza sociale) Circ. 25-3-2014 n. 38 Attivazione convenzioni tra INPS e strutture sanitarie esterne pubbliche e private - ovvero medici specialisti esterni in materia di accertamenti sanitari. Determinazione presidenziale n. 204 del 20 dicembre 2013. Istruzioni contabili.


I.N.P.S. (Istituto nazionale della previdenza sociale)
Circ. 25-3-2014 n. 38
Attivazione convenzioni tra INPS e strutture sanitarie esterne pubbliche e private - ovvero medici specialisti esterni in materia di accertamenti sanitari. Determinazione presidenziale n. 204 del 20 dicembre 2013. Istruzioni contabili.
Emanata dall'Istituto nazionale previdenza sociale, Direzione centrale organizzazione, Direzione centrale bilanci e servizi fiscali, Direzione centrale risorse umane, Direzione centrale risorse strumentali, Coordinamento generale medico legale, Ufficio centrale di monitoraggio e coordinamento in materia di protezione dei dati personali e accesso alle banche dati.

Circ. 25 marzo 2014, n. 38 (1).

Attivazione convenzioni tra INPS e strutture sanitarie esterne pubbliche e private - ovvero medici specialisti esterni in materia di accertamenti sanitari. Determinazione presidenziale n. 204 del 20 dicembre 2013. Istruzioni contabili.

(1) Emanata dall'Istituto nazionale previdenza sociale, Direzione centrale organizzazione, Direzione centrale bilanci e servizi fiscali, Direzione centrale risorse umane, Direzione centrale risorse strumentali, Coordinamento generale medico legale, Ufficio centrale di monitoraggio e coordinamento in materia di protezione dei dati personali e accesso alle banche dati.



   

Ai
   

Dirigenti centrali e periferici
   

Ai
   

Responsabili delle agenzie
   

Ai
   

Coordinatori generali, centrali e periferici dei rami professionali
   

Al
   

Coordinatore generale medico legale e dirigenti medici

e, p.c.:
   

Al
   

Commissario straordinario
   

Al
   

Presidente e ai componenti del consiglio di indirizzo e vigilanza
   

Al
   

Presidente e ai componenti del collegio dei sindaci
   

Al
   

Magistrato della Corte dei conti delegato all'esercizio del controllo
   

Ai
   

Presidenti dei comitati amministratori di fondi, gestioni e casse
   

Al
   

Presidente della commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati
   

Ai
   

Presidenti dei comitati regionali
   

Ai
   

Presidenti dei comitati provinciali
       



1 Premessa

Con il Msg. hermes n. 021177 del 31 dicembre 2013 è stato reso noto lo schema di convenzione da utilizzare per l'attivazione a livello territoriale di collaborazioni con strutture sanitarie esterne - pubbliche e private - ovvero medici specialisti in materia di accertamenti sanitari, approvato con la determinazione presidenziale del 31 dicembre 2013, n. 204.

Alla sottoscrizione delle singole convenzioni sono stati delegati, previa adozione degli atti amministrativi presupposti, i Direttori Regionali dell'INPS individuati con riferimento al luogo di domicilio dei medici specialisti o della sede ove sono ubicate le strutture sanitarie da convenzionare.

Si rappresenta che l'attivazione delle convenzioni di cui all'oggetto costituisce una soluzione temporanea fino alla realizzazione della sezione "Medici specialisti e strutture sanitarie" all'interno dell'albo informatizzato dei fornitori, al quale, a regime, le Sedi Regionali potranno far ricorso.



2 Atti propedeutici all'attivazione della convenzione

L'attivazione di una convenzione con strutture sanitarie esterne o con medici specialisti in determinate discipline presuppone un apposito avviso che verrà reso pubblico mediante richiesta di pubblicazione sul sito dell'Istituto per un periodo di almeno 30 giorni ed invio all'Ordine dei Medici della Provincia di riferimento.

Nell'avviso pubblico dovranno essere indicate:

- le discipline mediche specialistiche necessarie;

- il fabbisogno di professionisti per ciascuna disciplina;

- i requisiti per la partecipazione;

- lo schema di domanda di partecipazione;

- le tariffe previste per le prestazioni sanitarie;

- le prestazioni sanitarie richieste ai medici specialistici i tempi per la loro esecuzione e per la trasmissione dei relativi referti;

- le attrezzature mediche necessarie per lo svolgimento dell'attività;

- eventuali servizi aggiuntivi attinenti la prestazione, offerti senza incremento di costo per l'Istituto rispetto alla tariffa prevista;

- la sede o il luogo di espletamento degli accertamenti;

- la durata e scadenza della convenzione;

- il termine ultimo per le domande di partecipazione.

Le Strutture pubbliche sono costituite dagli Enti ospedalieri, così come definiti ai sensi dell'art. 19, 1° comma, della L. 12 febbraio 1968, n. 132, dagli ambulatori e dai presidi territoriali delle Aziende Unità Sanitarie Locali così come definiti ai sensi della L. 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modificazioni e integrazioni e gli altri enti pubblici che svolgono attività omogenee con le esigenze medico legali previste dall'avviso, quale ad esempio l'INAIL.

I presidi di diagnostica strumentale e di laboratorio devono rispondere ai requisiti minimi di strutturazione, dotazione strumentale e qualificazione funzionale del personale così come definiti all'art. 25, comma 12, della L. 23 dicembre 1978, n. 833.

Le Istituzioni sanitarie di carattere privato, comprensive di Istituti ed Enti ecclesiastici civilmente riconosciuti che esercitano assistenza ospedaliera, dovranno essere in regola con le leggi regionali che disciplinano l'autorizzazione e la vigilanza sulle suddette istituzioni secondo quanto previsto dall'art. 43 della citata L. n. 833 del 1978; dette strutture dovranno possedere i requisiti strutturali tecnologici e organizzativi minimi richiesti per l'esercizio delle attività sanitarie, secondo quanto previsto dall'art. 4 della L. 30 dicembre 1992, n. 502.

Le Strutture operanti nel campo della radiologia, dovranno dichiarare di essere in regola con l'applicazione delle norme previste dal D.Lgs. 26 maggio 2000, n. 187 e dovranno assicurare il rispetto di quanto previsto, in materia di accertamenti radiologici a finalità medico legali, dall'art. 4, comma 6 dello stesso Decreto.

L'ubicazione della Struttura dovrà essere compresa nell'ambito provinciale di riferimento e dovrà consentire l'accesso anche ai disabili. Tutte le Strutture o i soggetti, che aderiranno e che ne hanno l'obbligo, dovranno essere in regola con il versamento dei contributi assicurativi obbligatori dovuti all'Istituto.

I medici specialisti esterni dovranno dichiarare nel curriculum vitae:

- la data e il voto di laurea e di specializzazione;

- l'abilitazione professionale conseguita;

- l'iscrizione all'Ordine dei Medici;

- l'eventuale possesso del titolo di dottorato nella branca specialistica di riferimento o affine;

- l'eventuale partecipazione a master specifici o affini per la disciplina;

- pregresse o attuali collaborazioni con l'INPS;

- eventuali pubblicazioni.

I soggetti convenzionati dovranno, inoltre, garantire:

1. la possibilità di effettuare le prenotazioni anche on-line entro il termine massimo di cinque giorni;

2. la consegna dei referti entro e non oltre 5 giorni lavorativi dall'effettuazione dell'esame;

3. la disponibilità da parte dei medici specialisti esterni a svolgere l'attività specialistica presso gli ambulatori INPS nei casi in cui non sia previsto l'uso di particolari attrezzature o nei casi in cui le attrezzature siano presenti presso i Centri Medico Legali dell'Istituto;

4. la disponibilità da parte dei medici specialisti esterni, qualora fosse necessaria strumentazione specifica non presente negli ambulatori INPS, ad utilizzare la propria attrezzatura portatile, la cui manutenzione ed eventuale assicurazione contro furti e/o danneggiamenti, rimane a carico del proprietario;

5. il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza;

6. il rispetto degli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, ai sensi dell'art. 2, comma 3 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62.

Il servizio dovrà essere svolto con le seguenti modalità:

- Acquisizione preliminare in forma scritta del consenso informato per gli accertamenti da espletare (secondo un modello predisposto dal Coordinamento Generale Medico Legale).

- Gli accertamenti effettuati dovranno essere riportati sugli appositi modelli predisposti dall'INPS.

- Prima di procedere all'esecuzione dell'esame richiesto, dovrà essere accertata l'identità dell'assicurato mediante valido documento di riconoscimento, i cui estremi saranno riportati sulla relazione dell'esame effettuato.

- Limitatamente agli accertamenti radiologici i radiogrammi dovranno:

a) riportare, con metodo che le renda inalterabili, le generalità, la data di nascita della persona esaminata e la data di esecuzione dell'esame;

b) essere consegnati unitamente ai referti.

- Le visite e gli accertamenti strumentali, finalizzati all'accertamento della menomazione dell'integrità psico-fisica del soggetto, dovranno essere effettuati tenendo presenti le linee guida diagnostico-strumentali dettate dalla Comunità scientifica internazionale, onde contenere tutti gli elementi necessari ed indispensabili per giungere ad una corretta valutazione medico legale, secondo una definizione della menomazione anatomo-funzionale di tipo quali-quantitativo.

Nell'avviso dovrà essere evidenziato che i medici specialistici forniranno all'INPS esclusivamente una prestazione d'opera in regime di partita IVA in materia di accertamenti sanitari specialistici. Qualora la prestazione sia fornita da una struttura sanitaria, pubblica o privata, sarà quest'ultima ad emettere fattura in quanto soggetto controparte.

Con riferimento ai compensi per le prestazioni che verranno fornite sarà precisato che saranno conformi a quelli determinati sulla base delle tariffe previste dal D.M. 18 ottobre 2012 del Ministero della Salute avente ad oggetto "Remunerazione prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti, assistenza ospedaliera di riabilitazione e di lungodegenza post acuzie e di assistenza specialistica ambulatoriale".

Nell'avviso dovrà altresì essere indicata la PEC presso cui indirizzare la domanda di partecipazione, eventuali quesiti per la partecipazione o eventuali altre richieste, nonché l'Ufficio che si occuperà dell'istruttoria. Il responsabile del procedimento è il Direttore regionale o un dirigente da lui delegato.



3 Partecipazione alla selezione

La partecipazione alla selezione avverrà mediante apposita domanda redatta secondo il facsimile di cui all'allegato 1 e trasmessa all'indirizzo di posta elettronica certificata della Direzione Regionale entro il termine fissato nell'avviso pubblico.

Possono presentare domanda anche i medici esterni già convenzionati con INPS.

È da considerare come allegato obbligatorio alla domanda un curriculum vitae del professionista e copia di tutta la documentazione non autocertificabile utile ai fini della selezione.



4 Criteri di selezione, graduatoria e nomina dei soggetti selezionati

Scaduto il termine previsto per la presentazione delle domande, la valutazione delle istanze pervenute è affidata ad una commissione composta dal Direttore Regionale o da un Dirigente da lui delegato, dal Direttore Provinciale di riferimento e dal Responsabile medico del CML.

I criteri per la selezione sono determinati dalla conformità dei requisiti dichiarati a quelli indicati nel bando di selezione e dall'analisi del curriculum vitae.

Saranno oggetto di valutazioni anche eventuali elementi/servizi aggiuntivi proposti dai soggetti partecipanti alla selezione, purché strettamente attinenti con le attività e gli adempimenti indicati nell'avviso.

I punteggi per la definizione della graduatoria di merito saranno attribuiti sulla base di una griglia valutativa predisposta dal Coordinamento Generale Medico Legale al fine di garantire omogeneità valutativa su tutto il territorio nazionale.

Seguirà la predisposizione di una determinazione del Direttore regionale, da citare anche nelle premesse dello schema di convenzione, nella quale si darà atto:

- dell'espletamento delle attività amministrative di pubblicità dell'avviso e dell'esito della selezione delle domande pervenute;

- della verifica della disponibilità delle risorse necessarie per l'affidamento esterno della prevista attività.



5 Adempimenti delle parti successivi alla nomina

I soggetti selezionati e indicati nella determinazione del Direttore regionale, dovranno sottoscrivere la convenzione (allegato 2) e inoltre, per accettazione, l'atto con il quale l'INPS li nomina Responsabili Esterni del Trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (allegato 3).

Se le Strutture sanitarie selezionate sono pubbliche, si ricorda che le convenzioni dovranno essere sottoscritte con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della L. 7 agosto 1990, n. 241.

I medici, inoltre, dovranno sottoscrivere l'impegno ad astenersi dall'attività qualora si verificassero situazioni riconducibili ad un conflitto di interessi, anche se potenziale.

Ciascun rapporto convenzionale tra Istituto e medici specialisti o strutture sanitarie avrà quale termine finale di durata il 31 dicembre 2014.

Ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, l'accordo stipulato dovrà essere trasmesso alla Direzione Centrale Comunicazione per la successiva pubblicazione sul sito web.

Come indicato anche in convenzione, le tariffe andranno aggiornate - in caso di variazioni a livello nazionale o regionale stabilite per decreto - a cura dell'Istituto nella persona del Direttore regionale o del dirigente da lui delegato che, pertanto avrà l'onere di effettuare le necessarie comunicazioni ai controinteressati.

I Direttori regionali, inoltre, dovranno tempestivamente trasmettere le convenzioni stipulate alla Direzione centrale organizzazione e al Coordinamento Generale Medico Legale.



6 Adempimenti contabili

Le Direzioni regionali, d'intesa con i Dirigenti medico legali di II livello con funzione di coordinamento regionale, effettuano una stima delle esigenze finanziarie collegate alla stipula delle convenzioni e richiedono alla Direzione centrale risorse strumentali, una corrispondente assegnazione di budget sul capitolo di spesa 5U1104019 - spese per accertamenti sanitari per la concessione di prestazioni istituzionali:

Voce 01 "Compensi a Enti ospedalieri e cliniche, ai medici specialisti esterni e ai laboratori di analisi"

Le suddette Direzioni regionali procedono alla verifica delle disponibilità finanziarie, prima dell'emanazione della determina del Direttore regionale di individuazione dei soggetti con cui procedere alla stipula delle convenzioni.

La struttura convenzionata/il medico specialista è tenuta/o ad emettere mensilmente, nei confronti dell'Istituto, apposita fattura comprensiva di IVA o con l'evidenza del regime fiscale a cui è assoggettato il professionista, per il pagamento di quanto dovuto.

La Direzione regionale provvede alla verifica periodica delle disponibilità finanziarie residue, sulla base delle liquidazioni definite, ed alla eventuale richiesta di fondi integrativi alla Direzione centrale risorse strumentali, che procede all'assegnazione nei limiti del budget stanziato sulla specifica voce di spesa.



7 Monitoraggio

Si richiama l'attenzione dei Direttori regionali INPS circa l'importanza di effettuare, d'intesa con la funzione di Coordinamento Medico Legale Regionale, il monitoraggio dell'attività specialistica convenzionata in relazione alla qualità del servizio erogato e al rispetto dei termini previsti in convenzione al fine di una valutazione circa l'opportunità di un eventuale recesso previsto nell'art. 7 della convenzione. Degli esiti del monitoraggio dovrà essere fornita tempestiva informativa al Coordinamento Generale Medico Legale.

Si ricorda, infine, la necessità di vigilare, anche tramite verifiche periodiche, sulla puntuale osservanza da parte dei medici convenzionati delle istruzioni ricevute in materia di trattamento dei dati personali anche sensibili, secondo quanto disposto dall'art. 29, comma 5 del D.Lgs. n. 196 del 2003 (richiamato nell'atto di designazione a responsabile del trattamento allegato alla presente circolare).


Il Direttore generale

Nori



Allegato 1


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Allegato 2


Convenzione


tra

INPS e strutture sanitarie esterne - pubbliche o private - ovvero medici specialisti esterni in materia di accertamenti sanitari


Con la presente scrittura privata,


Tra

- dott./dott.ssa ..., nato/a a ... il ..., domiciliato/a in ..., Via ....... n...., nella sua qualità di Direttore Regionale INPS ..., che dichiara di intervenire al presente atto non in proprio, ma in rappresentanza dello "Istituto Nazionale della Previdenza Sociale", Ente di diritto pubblico non economico, con sede centrale in Roma, Via Ciro il Grande n. 21, codice fiscale 80078750587, giusta delega conferitagli/le dal Presidente, legale rappresentante dell’Istituto, con determinazione presidenziale n. ... in data ...;


e


(in caso di persona fisica)

- dott./dott.ssa ..., nato/a a ... il ..., codice fiscale ..., domiciliato/a in ..., Via ... n. ..., medico iscritto presso il Consiglio dell’Ordine di ...... al n. ..., partita IVA .........;

(in caso di persona giuridica)

- dott./dott.ssa ..., nato/a a ... il ..., domiciliato/a per la carica in .........,Via ... n. ..., codice fiscale ......, il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio, ma in rappresentanza di "(denominazione della società)", con sede in ........., Via ... n. ..., codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di ...(città) ...(numero), R.E.A. ..., nella sua qualità di ........., giusti i poteri al medesimo spettanti in virtù del vigente statuto sociale;


Visti

- la determinazione presidenziale n. ... del ...;

- la Determinazione del Direttore regionale... n. ... del ...;

- l’art. 15 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;


Considerato

che l’oggetto della convenzione è una prestazione d’opera in materia di accertamenti sanitari specialistici.

Tutto quanto visto e considerato, le parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:


Articolo 1

(Obblighi del soggetto convenzionato)

Il dott./dott.ssa ... / "(denominazione della società)", in persona come sopra, si impegna ed obbliga ad effettuare l’accertamento o esame, come appresso indicato, in nome e per conto dell’INPS, e precisamente:

...

Il luogo ove verrà svolta la prestazione sarà il seguente:

... (ambulatorio, reparto, centro medico legale INPS).

Le prestazioni sanitarie verranno rese nei confronti dei soggetti indirizzati dall’INPS e muniti di apposita lettera impegnativa, secondo le modalità previste nella presente convenzione.

Il dott./dott.ssa... / "(denominazione della società)", in persona come sopra, si obbliga espressamente:

1) ad effettuare l’esame richiesto entro e non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi dalla richiesta;

2) prima di procedere all’esecuzione dell’esame richiesto, ad accertare, personalmente, l’identità del soggetto, mediante valido documento di riconoscimento, i cui estremi dovranno essere riportati sulla relazione dell’esame effettuato;

3) a compilare le relazioni degli accertamenti effettuati sugli appositi modelli predisposti dall’INPS;

4) a trasmettere all’Istituto i relativi referti entro e non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi decorrenti dalla data di esecuzione dell’esame.


Articolo 2

(Verifiche)

Il Direttore Regionale INPS, avvalendosi della Funzione di Coordinamento Medico Legale Regionale, si riserva di verificare il regolare svolgimento dell’attività specialistica convenzionata in relazione alla qualità del servizio erogato, nonché al rispetto dei termini di cui al precedente ARTICOLO 1.


Articolo 3

(Corrispettivo)

I compensi per le prestazioni fornite saranno conformi alle tariffe previste dal D.M. 18 ottobre 2012 del Ministero della Salute avente ad oggetto: "Remunerazione prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti, assistenza ospedaliera di riabilitazione e di lungodegenza post acuzie e di assistenza specialistica ambulatoriale".

Le tariffe suindicate dovranno essere aggiornate - in caso di variazioni a livello nazionale o regionale stabilite per decreto - a cura ed onere dell’Istituto, nella persona del sottoscrittore del presente atto negoziale.

Il dott. ... /dott.ssa... / "(denominazione della società)", in persona come sopra, si obbliga ad emettere mensilmente apposita fattura comprensiva di IVA, nei confronti dell’INPS, per le prestazioni erogate conformemente alle tariffe concordate.

L’Istituto, in persona come sopra, provvederà al pagamento di quanto dovuto, fermi gli obblighi di legge.


Articolo 4

(Registrazione)

La presente Convenzione sarà registrata, solo in caso d’uso, con l’applicazione dell’imposta in misura fissa, ai sensi degli articoli 5 e 40 del T.U. delle disposizioni concernenti l’imposta del registro, approvato con D.P.R. in data 26 aprile 1986, n. 131.


Articolo 5

(Adempimenti ex D.Lgs. n. 196 del 2003)

Ciascuna delle Parti, in persona come sopra, dichiara espressamente di assumere a proprio carico, tutte le iniziative necessarie a garantire che il trattamento dei dati avvenga nel rigoroso rispetto della disciplina di cui al D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e successive modificazioni od integrazioni, con particolare riferimento alla sicurezza dei dati, agli adempimenti ed alla responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e del garante per la protezione dei dati personali.


Articolo 6

(Foro competente)

Per le controversie che dovessero insorgere dall’interpretazione o dall’esecuzione della presente convenzione è competente in via esclusiva il foro del capoluogo della Regione.


Articolo 7

(Durata)

La Convenzione entra in vigore dalla data di sottoscrizione e ha durata fino al 31 dicembre 2014.

Ciascuna Parte potrà recedere, con comunicazione inviata a mezzo PEC, con effetto dal 1° giorno del mese successivo a quello della comunicazione.

A tal riguardo, le parti dichiarano che gli indirizzi di posta elettronica certificata sono i seguenti:

...


(Luogo), (data)


Istituto Nazionale della Previdenza Sociale


dott. ... / dott.ssa.../ "(denominazione della società)"



Allegato 3


Atto di designazione quale responsabile esterno del trattamento dei dati


Atto di nomina quale responsabile esterno del trattamento dei dati personali


L’Istituto Nazionale Previdenza Sociale - INPS, con sede legale in Roma, via Ciro il Grande, n. 21, C.A.P 00144, codice fiscale n. 80078750587, partita IVA n. 02121151001, rappresentato da .........., nato a .... il ....., in qualità di Direttore della Direzione Regionale ......... , in forza della procura di cui alla determina presidenziale n. 204 del 20 dicembre 2013, dell’INPS, domiciliato presso la Direzione Regionale ..................... , via ........... (di seguito INPS),

Premesso che

in data [...] veniva sottoscritta la convenzione avente tra l’INPS e strutture sanitarie esterne - pubbliche o private - ovvero i medici specialisti esterni in materia di accertamenti sanitari (d’ora in avanti per brevità denominata anche la "Convenzione"), tra le seguenti parti:

"Istituto nazionale previdenza sociale - INPS", con sede in Roma, Via Ciro il Grande n. 21, codice fiscale 80078750587, (d’ora in avanti per brevità denominato anche "Istituto");

"[...]" (indicare tutti gli elementi identificativi riportati nella Convenzione)

- l’INPS, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modificazioni e integrazioni (nel seguito "Codice"), è Titolare del trattamento dei dati personali che saranno trattati da [...] in esecuzione della citata Convenzione;

- l’Istituto, ai sensi del comma 2 dell’art. 29 del Codice, riconosce che [...] dispone delle autonomie operative, dell’esperienza, delle capacità e affidabilità necessarie a fornire idonee garanzie del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza;

- l’Istituto intende designare [...] quale "Responsabile esterno del trattamento" dei dati effettuato nell’ambito dell’esecuzione della Convenzione sopra specificata;

- [...]manifesta la propria disponibilità ad assolvere l’incarico ai sensi degli artt. 4 comma 1, lettera g) e 29 del Codice;

- l’INPS intende specificare analiticamente i compiti affidati a [...] quale responsabile esterno del trattamento e impartire le relative istruzioni, , ai sensi dell’art. 29 del Codice;

- la sottoscrizione del presente atto da parte di [...]comporterà l’integrale accettazione del contenuto dello stesso.


Tutto cio’ premesso

che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, l’ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona come sopra, nella sua qualità di Titolare ex art. 28 D.Lgs. n. 196 del 2003,


Designa e nomina

ai sensi e per gli effetti dell’art. 29 D.Lgs. n. 196 del 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), [...] (indicare tutti gli elementi identificativi riportati nella Convenzione) quale Responsabile esterno del trattamento dei dati effettuato in esecuzione della Convenzione, mediante sistemi manuali, informatici e telematici.

[...], (in caso di persona giuridica aggiungere: in persona del Dott. [...] nella sua qualità di legale rappresentante) con la sottoscrizione del presente atto, dichiara espressamente di accettare la designazione e dichiara di conoscere gli obblighi che, per effetto di tale accettazione, si impegna ad assumere in relazione a quanto prescritto dal Codice, dalla Convenzione e dalle prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali (nel seguito "Garante").


Articolo 1

[...], (in caso di persona giuridica aggiungere: in persona come sopra), dichiara di aver ricevuto, esaminato e compreso le istruzioni di trattamento impartite dal Titolare, e di seguito riportate, che si impegna per sé o suoi aventi causa, a rispettare nell’esecuzione dell’incarico:

- assicurare che i trattamenti di dati personali, anche sensibili, in esecuzione della Convenzione siano svolti nel pieno rispetto delle istruzioni fornite dall’Istituto, delle norme e di ogni prescrizione contenuta nel Codice e nei relativi allegati, compresi i codici deontologici, delle future modificazioni ed integrazioni, nonché informarsi e tenere conto dei provvedimenti, dei comunicati ufficiali, delle autorizzazioni generali emessi dal Garante;

- assicurare che i dati personali, anche sensibili, siano utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle attività previste dalla Convenzione, attenendosi alle prescrizioni di legge e alle previsioni della Convenzione medesima, non effettuare di propria iniziativa alcuna operazione di trattamento diversa da quelle indicate e non diffondere o comunicare, in alcun caso, i dati in questione a soggetti estranei all’esecuzione del trattamento;

- designare per iscritto quali "incaricati", ai sensi dell’art. 30 del Codice, eventuali collaboratori all’esecuzione del servizio concernente il trattamento dei dati di cui alla Convenzione, fornendo le istruzioni per lo svolgimento delle relative mansioni, definendo regole e modelli di comportamento che assicurino la riservatezza e il rispetto del divieto di comunicazione e diffusione dei dati ai quali gli incaricati stessi hanno accesso;

- vigilare sull’operato degli incaricati, archiviare, custodire e conservare i dati personali oggetto del trattamento - ivi inclusi i documenti elettronici - per tutta la durata della Convenzione, fatto salvo il rispetto di eventuali termini di legge stabiliti per alcune categorie di dati e/o documenti;

- adottare le misure di sicurezza per la protezione dei dati, sia quelle idonee e preventive di cui all’art. 31 che quelle minime di cui agli artt. da 33 a 35 del Codice e del relativo Disciplinare Tecnico, nei modi indicati dal Codice e secondo le eventuali modificazioni o integrazioni che dovessero intervenire ai sensi dell’art. 36, nonché verificare la costante adeguatezza delle misure in essere, così da ridurre al minimo i rischi di perdita e distruzione, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;

- segnalare tempestivamente, e rimuovere, qualsiasi eventuale carenza sulle misure di sicurezza adottate in conformità al Codice o su qualunque altro aspetto relativo ai trattamenti conferiti che dovesse comportare responsabilità civili e/o penali per il Titolare;

- comunicare tempestivamente al Titolare qualsiasi richiesta ricevuta ai sensi dell'art. 7 del Codice, per consentirne l'evasione nei termini previsti dalla legge;

- avvisare immediatamente il Titolare in caso di ispezioni, di richiesta di informazioni e di documentazione da parte dell’Autorità Garante, fornendo al Titolare, per quanto di competenza, il supporto eventualmente richiesto;

- collaborare con il Titolare ponendo in essere tutte le attività previste in capo al Responsabile esterno dall’art. 149 del Codice e disponendo l'organizzazione interna per l'eventuale modifica, rettifica, integrazione e cancellazione dei dati, nonché il blocco del trattamento ove venisse disposto dal Garante o dall'Autorità Giudiziaria;

- collaborare con il Titolare per rispettare l’eventuale decisione adottata ai sensi dell’art. 150, comma 2, del Codice e adottare le misure necessarie per la tutela dei diritti dell’interessato nel termine assegnato dal Garante;

- realizzare tutto quanto ritenuto utile e/o necessario per il rispetto e l’adempimento di tutti gli obblighi previsti dal Codice, nei limiti dei compiti affidati con il presente Atto;

- restituire - una volta che siano state esaurite le attività per le quali i dati stessi sono stati trasferiti o resi accessibili e, in ogni caso, alla cessazione, per qualsivoglia motivo, della Convenzione - i dati ricevuti in esecuzione del suddetto rapporto e provvedere, con le modalità a tal fine predisposte dal Garante, alla loro effettiva cancellazione dai propri supporti, salvo diversa indicazione scritta del Titolare, pervenuta prima del citato termine di 30 giorni, e fatti salvi specifici obblighi di legge (ad es.obblighi di carattere fiscale);

- osservare le prescrizioni del D.Lgs. n. 196 del 2003 e sue modifiche o integrazioni.


Articolo 2

Ciascuna delle parti, in persona come sopra, dichiara di obbligarsi ad informare l’altra di ogni provvedimento del Garante in relazione ai trattamenti oggetto del presente Atto di designazione e della Convenzione a cui afferisce.


Articolo 3

La presente designazione ha efficacia a far tempo dal giorno di sottoscrizione del presente atto da parte di [...], per presa visione ed integrale accettazione, e sino al termine della Convenzione.

Ciò ad eccezione del caso di anticipata revoca della designazione medesima da parte del Titolare, il quale, in persona come sopra, dichiara di riservarsi espressamente tale facoltà.

L’Istituto, in persona come sopra, dichiara di riservarsi, ai sensi dell'art. 29 comma 5 del Codice, la facoltà di effettuare verifiche periodiche per vigilare sulla puntuale osservanza delle vigenti disposizioni in materia, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza, nonché delle istruzioni suddette.

Inoltre, l’Istituto, in persona come sopra, dichiara di riservarsi, in caso di inosservanza da parte di [...]:

- delle disposizioni di legge in materia di protezione dei dati personali;

- del divieto di comunicazione e di diffusione dei dati personali, nonché dell’obbligo di trattare i dati conosciuti per effetto della Convenzione esclusivamente per le finalità previste dalla Convenzione medesima;

- delle sopra riportate istruzioni;

- di perdita, da parte di [...], quale Responsabile esterno del trattamento, dei requisiti di cui all’art. 29 del Codice;

la facoltà di revocare la Convenzione e la presente nomina.


Articolo 4

Qualora (...) dovesse essere ritenuto responsabile di una violazione di legge o delle istruzioni operative contenute nel presente Atto di designazione, lo stesso dovrà, nei limiti delle responsabilità accertate, indennizzare l’Istituto per ogni costo, onere e/o danno subiti.

Data,


Istituto nazionale previdenza sociale


Firma per presa visione ed integrale accettazione


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Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c. si approva espressamente, dopo averne presa attenta visione, quanto contenuto negli ARTICOLI 3, e 4.

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