Va licenziato l'impiegato comunale che commette falso ideologico nell'esercizio delle sue funzioni |
Ma la sanzione espulsiva non è automatica perché è preceduta da un giudizio disciplinare in cui il giudice deve attenersi ai criteri di gradualità, proporzionalità e adeguatezza, secondo una valutazione autonoma rispetto a quella fatta in sede penale |
(Sezione lavoro, sentenza n. 22116/09; depositata il 19 ottobre) |
LAVORO (RAPPORTO)
Cass. civ. Sez. lavoro, 19-10-2009, n. 22116
Cass. civ. Sez. lavoro, 19-10-2009, n. 22116
Svolgimento del processo
Con sentenza del 4 maggio 2007 la Corte d'appello di Napoli confermava la decisione, emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, di rigetto della domanda proposta da S.E. contro il Comune di Casapulla onde ottenere la dichiarazione di nullità del licenziamento, intimatogli a seguito di una sentenza penale di condanna ad un anno di reclusione per il delitto di falso ideologico commesso nell'esercizio della funzione di tecnico del medesimo Comune.
La Corte d'appello interpretava l'art. 41, comma 2, c.c.n.l. del 6 luglio 1995, statuente, per le infrazioni disciplinari commesse prima della sua entrata in vigore, l'applicazione della sanzione contrattuale, se più favorevole di quella comminata dal D.P.R. n. 3 del 1957, art. 78, o della L. n. 19 del 1990, nel senso che esso potesse applicarsi solo nei casi in cui le due sanzioni, contrattuale e legale, fossero di gravità diversa, dovendo così valere favor rei. Nella specie, tuttavia, trattandosi di illecito, disciplinare e penale, commesso in servizio e contrario al dovere di fedeltà al datore di lavoro, le sanzioni - della destituzione, prevista dalla norma legale, e del licenziamento, prevista dalla norma contrattuale - erano equivalenti onde esattamente il Tribunale aveva ritenuto legittimo il licenziamento.
Contro questa sentenza ricorre per cassazione il S. mentre il Comune di Casapulla resiste con controricorso; ulteriormente illustrato da memoria.
Motivi della decisione
Col primo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 41 c.c.n.l. 6 luglio 1995 per il comparto regioni ed autonomie locali, artt. 1362, 1322 cod. civ. e vizi di motivazione, per avere la Corte d'appello ritenuto legittima la sanzione del licenziamento, prevista per l'illecito in questione dal medesimo contratto, pur non essendo essa più favorevole di quella comminata dal precedente regime legislativo, costituito dal D.P.R. n. 3 del 1957 e dalla L. n. 19 del 1990.
Il motivo è inammissibile per difetto di interesse.
La Corte d'appello ha ritenuto che l'art. 41 cit. imponesse, per gli illeciti commessi prima dell'entrata in vigore del c.c.n.l., un giudizio di comparazione fra la sanzione disciplinare prevista nello stesso contratto collettivo e la sanzione prevista nel precedente regime legislativo, e permettesse la sola inflizione della sanzione più favorevole. Ciò premesso ed effettuata la comparazione, la Corte ha constatato l'"assoluta e totale" equivalenza tra le due sanzioni (destituzione e licenziamento) ed ha ritenuto perciò legittima l'inflizione del licenziamento.
Non dice ora il ricorrente quale interesse egli avesse ad essere espulso dal lavoro per destituzione invece che per licenziamento.
Col secondo motivo egli deduce la violazione del D.P.R. 10 gennaio 1957. n. 3, artt. 78 e 85, art. 25 c.c.n.l. cit., art. 1362 cod. civ., artt. 3, 4, 35 e 97 Cost. e vizi di motivazione, sostenendo che la sanzione della destituzione, prevista nel D.P.R. cit., presupponeva un concreto giudizio, in sede di procedimento disciplinare, di gradualità, proporzionalità ed adeguatezza rispetto al fatto contestato ed ancorchè punito in sede penale, mentre la sanzione del licenziamento, prevista nel c.c.n.l. cit., era conseguente automaticamente alla sentenza penale di condanna, con Ila conseguente diminuzione delle garanzie difensive dell'incolpato.
Il motivo è inammissibile per difetto del suo stesso presupposto, ossia perchè la sanzione del licenziamento, prevista nel contratto per il caso di condanna penale, non è automatica ma dev'essere preceduta da giudizio disciplinare, nel quale il giudice deve attenersi ai suddetti criteri di gradualità, ossia proporzionalità, ed adeguatezza, secondo una valutazione autonoma rispetto a quella del giudice penale.
Nè il ricorrente dice ora quali difese gli siano state impedite in sede disciplinare e nel successivo processo civile di merito, durato sei anni e mezzo.
Col terzo motivo egli prospetta la violazione degli artt. 24 e 111 Cost. vizi di motivazione, parlando di incidenza negativa sul diritto di difesa e di principio di separazione tra giurisdizione e amministrazione, senza fornire le necessarie precisazioni e incorrendo perciò nell'inammissibilità della censura per genericità ossia per inosservanza dell'art. 366 c.p.c., n. 4.
Rigettato il ricorso, le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali in Euro 17,00 oltre ad Euro duemila per onorario, più spese generali, IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2009.
Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2009
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