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martedì 16 giugno 2015

Cassazione: L'azione dei gappisti a via Rasella fu un legittimo atto di guerra. Definire "massacratori di civili" i partigiani che vi parteciparono ne lede la dignità e l'onore: risarcibili i loro eredi



L'azione dei gappisti a via Rasella fu un legittimo atto di guerra. Definire "massacratori di civili" i partigiani che vi parteciparono ne lede la dignità e l'onore: risarcibili i loro eredi
 
 
RESPONSABILITA' CIVILE
Cass. civ. Sez. III, 21-07-2009, n. 16916
Fatto Diritto P.Q.M.

Svolgimento del processo

B.E., nel convenire in giudizio la s.p.a. "l'editrice Romana" dinanzi al tribunale di Roma, espose che il quotidiano " (OMISSIS)", nel commentare la decisione della 1^ sezione penale di questa Corte - che, nel confermare una precedente, risalente giurisprudenza, anche militare, ebbe a qualificare l'attacco portato da una formazione di partigiani italiani ad un reparto armato dell'esercito nazista in via (OMISSIS) come un "legittimo atto di guerra" posto in essere da altrettanto "legittimi belligeranti" - aveva riferito di tale decisione con un vistoso "richiamo" nella prima pagina del giornale dal titolo "La cassazione da la patente di eroi ai massacratori di via (OMISSIS)", richiamo poi ulteriormente appesantito ed aggravato dal titolo ad otto colonne contenuto nella p. 15 del quotidiano - ove si leggeva ancora "La cassazione da la patente di eroi ai massacratori di civili in via (OMISSIS)" -, nonchè da un riferimento, contenuto nel corpo dell'articolo, implicitamente elogiativo dell'esercito tedesco, secondo il quale "coloro che non perdettero la testa furono le S.S.".
Premesso che l'ingiurioso e reiterato appellativo adottato dal quotidiano si riferiva tra gli altri, alla madre, C.C., che aveva partecipato a quell'azione - meritandosi per essa la medaglia d'oro al valore militare conferitale da Capo dello Stato il 9 aprile del 1949 - l'attrice chiese che l'adito tribunale, predicata la grave e diffamatoria offensività dei titoli e dell'articolo, condannasse la società convenuta al risarcimento dei danni.
Il giudice di primo grado respinse la domanda.
La sentenza fu impugnata dalla B. dinanzi alla corte di appello di Roma, la quale, nel rigettarne il gravame, osservò, per quanto ancora rileva nel presente giudizio di legittimità:
1) che la qualificazione della vicenda di via (OMISSIS) in termini di legittimo atto di guerra si come operata dalla corte di cassazione con la sentenza del 1999 non escludeva la legittimità di opinioni e tesi di segno contrario che, pur non avendo trovato accoglienza in sede giudiziaria, "continuavano ovviamente ad avere cittadinanza nel mondo delle idee", onde poter essere "legittimamente manifestate" da quanti le condividessero;
2) che dalla stessa motivazione della sentenza delle sezioni unite civili della cassazione del 9 maggio 1957 era lecito inferire l'esistenza di spunti di analisi critica verso quella iniziativa, pur avendo la pronuncia de qua a sua volta qualificato la vicenda in termini di "legittimo atto di guerra";
3) che proprio in riferimento alle circostanze ricordate nella sentenza delle sezioni unite "alcuni, e tra questi l'autore dell'articolo in questione e il gruppo redazionale che aveva composto il titolo" si sarebbero chiesti "se quel l'azione fosse stata opportuna, se fosse stata efficace o fosse stata solo un inutile episodio di ribellismo fine a se stesso" ed ancora "se fosse stata adeguatamente esaminata in tutte le sue implicazioni posto che veniva attuata nel cuore della città, tal che era probabile il casuale coinvolgimento anche di civili inermi, come poi avvenne";
4) che il quesito se il pesante appellativo - "massacratori" - usato nel titolo dell'articolo in esame dovesse considerarsi un gratuito epiteto sprezzante ovvero la sintesi, sia pur espressa in modo provocatorio, di un legittimo giudizio storico negativo andava risolto nel secondo dei sensi indicati, si che, nella specie, l'ambito di liceità entro il quale esercitare il diritto di critica non poteva dirsi superato, non avendo l'articolo in questione "trasceso in attacchi personali diretti a colpire, su un piano individuale, la figura morale del soggetto criticato";
5) che, in particolare, l'articolo in questione, "sia pur con un pungente titolo ad effetto", costituiva "espressione di un giudizio critico in merito ad una drammatica vicenda di sicura rilevanza per l'opinione pubblica";
6) che, dal punto di vista della continenza, il titolo dell'articolo, "pur così urticante", trovava la sua giustificazione nell'intendimento di esprimere "con un solo crudo appellativo l'orientamento critico e polemico del giornale: quello di ritenere i partecipanti all'attentato autori di un gesto certamente violento, per sua natura finalizzato a cagionare orribile morte ad una molteplicità di persone", tale da rendere i predetti "autori, ad avviso del giornale, di un inutile massacro, per l'appunto".
La sentenza della corte territoriale è stata impugnata da B.E. con ricorso per cassazione sorretto da un unico, complesso motivo di gravame.
Resiste con controricorso la s.r.l. "L'editrice Romana".
Parte ricorrente ha depositato memoria.

Motivi della decisione

Deve essere in limine esaminata l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla controricorrente, che nel lamenta la tardività.
Essa è priva di giuridico fondamento.
Questa corte ha già avuto modo di affermare, anche di recente (e pluribus, Cass. 24816/2005, 12993/2006), il principio di diritto secondo il quale, in tema di impugnazioni, la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale è applicabile, con riferimento al termine annuale di cui all'art. 327 c.p.c., senza tener conto dei giorni ricompresi tra il primo agosto e il quindici settembre, a meno che la data di deposito della sentenza ovvero quella di scadenza del termine per la notifica dell'impugnazione non cadano a loro volta durante il periodo di sospensione feriale, nel qual caso (essendo tale periodo "neutro", e dovendo rispettarsi interamente il termine previsto dalla legge per l'esercizio del diritto di impugnazione) se ne rende necessario un doppio computo, qualora, come nella specie, il termine non sia interamente decorso al sopraggiungere del nuovo periodo di sospensione legale. Nel merito, il ricorso è fondato.
Con il primo ed unico motivo, si denunciano i vizi di omesso esame di un punto decisivo della controversia, e di contraddittorietà e carenza della motivazione. La doglianza è meritevole di accoglimento.
Condivisibilmente la ricorrente lamenta una aperta discrasia tra la fattispecie sulla quale espressamente si fondava la domanda dell'originaria ricorrente, C.C., asseritamene diffamata dai due titolo di giornale e dall'articolo per il quale è processo quale componente del gruppo di partigiani che operò in via (OMISSIS), e quella ricostruita dal giudice territoriale, che fonda la propria (già di per sè non incensurabile) motivazione sull'analisi del solo titolo di giornale comparso in prima pagina - "La cassazione da la patente di eroi ai massacratori di via (OMISSIS)" - omettendo del tutto di considerare il contenuto, la valenza e (soprattutto) la portata indiscutibilmente diffamatoria del ben più pregnante titolo dell'articolo contenuto alla p. 15 del quotidiano, titolo che, aggravando pesantemente il contenuto della proposizione precedente, estenderà lungo otto colonne l'ulteriore affermazione "La cassazione da la patente di eroi ai massacratori dei civili in via (OMISSIS)".
E' innegabile che, se già l'epiteto di massacratori ben difficilmente può essere ritenuto espressione di un più complesso (quanto legittimo, come condivisibilmente affermato in parte qua dalla corte territoriale) giudizio storico negativo - poichè il significato letterale del termine massacrare (di derivazione francese) evoca univocamente il concetto di trucidare facendo scempio, di far strage, e quello di massacro la corrispondente significazione di scempio, strage, macello, ecatombe, eccidio, l'ulteriore, ben più pregnante specificazione che, di quel massacro, furono destinatari i civili - e dunque, i concittadini italiani del gruppo partigiano, non potendo essere ritenuti tali i militari dell'esercito nazista - assume senz'altro aspetti contenutistici non equivoci nè metaforici in punto di immediata evocazione non già di negativi giudizi storici, ma di vere e proprie affermazioni lesive della dignità e dell'onore dei destinatari.
L'itinerario motivazionale del giudice d'appello, complessivamente volto alla ricostruzione della vicenda in termini di mero uso di un'espressione definita si "urticante", cruda, "pungente", ma ritenuta nel contempo funzionale all'esercizio di un legittimo diritto di critica storica, si infrange, difatti, sull'inequivoco significato (quello dianzi ricordato) del termine utilizzato, e pecca per omissione nella parte in cui pretermette del tutto la valutazione della reiterazione dell'uso del termine (di per sè oggettivamente offensivo) "massacratori" in innegabile sinergia con la parola "civili", con evidente, inequivoco effetto di accostare l'atto di guerra compiuto dai partigiani all'eccidio di connazionali inermi.

P.Q.M.

La Corte:
Accoglie il ricorso, cassa e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla corte di appello di Roma in altra composizione.
Così deciso in Roma, il 2 aprile 2009.
Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2009

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