Tassazione, buonuscita, dipendenti, buoni postali, legittimità
IMPOSTA REDDITO PERSONE FISICHE E GIURIDICHE
Cass. civ. Sez. V, Ord., 06-04-2009, n. 8259
Cass. civ. Sez. V, Ord., 06-04-2009, n. 8259
Svolgimento del processo
L'Amministrazione ricorre per cassazione nei confronti della sentenza in epigrafe della Commissione tributaria regionale che, confermando la decisione di primo grado, ha accolto il ricorso del contribuente avverso il silenzio rifiuto opposto dall'ufficio in relazione ad una istanza di rimborso delle ritenute operate sull'indennità di buonuscita.
L'intimato non ha proposto difese.
La causa è stata assegnata alla camera di consiglio, essendosi ravvisati i presupposti di cui all'art. 375 c.p.c..
Motivi della decisione
L'unico motivo di ricorso con cui si denuncia violazione del D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 17 e 19, per avere la Commissione tributaria regionale ritenuto che non siano soggetti a tassazione gli interessi sui B.P.F. corrisposti dal C.N.R. a titolo di liquidazione dell'indennità di buonuscita è manifestamente fondato, avendo già la Corte enunciato in materia i principi secondo cui "In tema di imposte sui redditi e di indennità di fine rapporto corrisposta in buoni postali fruttiferi e relativi interessi, con riferimento agli interessi maturati su buoni postali emessi dopo il 20 settembre 1986 - soggetti alla ritenuta alla fonte a titolo di imposta, introdotta dal D.L. 19 settembre 1986, n. 556, convertito nella L. 17 novembre 1986, n. 759 - è da escludere che, qualora detta ritenuta sia stata applicata sugli interessi eventualmente riscossi dal datore di lavoro (nella specie, Cnr), nel periodo di tempo in cui i titoli sono rimasti nella sua disponibilità e prima della loro consegna al dipendente alla cessazione del rapporto di lavoro, si configuri un'ipotesi di illegittima duplicità di imposizione sugli interessi medesimi (ritenuta alla fonte a titolo di imposta e tassazione separata sull'indennità di fine rapporto, comprensiva di detti interessi, corrisposta al dipendente all'atto della cessazione del rapporto di lavoro)" (Cassazione civile, sez. trib., 30 marzo 2007, n. 7959) e "In tema di imposte sui redditi, il trattamento di fine rapporto e le indennità equipollenti, comunque denominate, ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 16 e 17, sono soggetti, con tassazione separata, all'imposta sul reddito delle persone fisiche e gli importi erogati a titolo di trattamento di fine rapporto non mutano natura solo perchè corrisposti sotto forma di buoni postali fruttiferi (con i relativi interessi) al dipendente dal datore di lavoro (nella specie, Cnr). Non osta alla tassazione la circostanza dell'originaria intestazione dei buoni postali anche al lavoratore (al quale i titoli saranno poi consegnati dallo stesso datore di lavoro all'atto della cessazione del rapporto), poichè tale intestazione implica un vincolo di destinazione dei titoli (e delle somme rappresentate), a garanzia del pagamento dell'indennità, affinchè il datore di lavoro non possa diversamente utilizzarli, ma non comporta che i titoli medesimi entrino, sin dal loro acquisto e in costanza del rapporto di lavoro, nella disponibilità del lavoratore, il quale, invece, ne acquista il possesso e la legittimazione a disporne solo nel momento in cui si realizza il presupposto della tassazione disciplinata dal D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 16 e 17" (Cassazione civile, sez. trib., 7 ottobre 2005, n. 19598).
Il ricorso deve dunque essere accolto e cassata la sentenza impugnata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto la causa può essere decisa nel merito e pertanto rigettata la domanda introduttiva del contribuente limitatamente alla parte in cui si chiede il rimborso delle ritenute operate sulla quota di interessi maturata sui B.P.F..
L'epoca in cui si è formata la richiamata giurisprudenza induce alla compensazione delle spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda introduttiva del contribuente limitatamente alla parte in cui si chiede il rimborso delle ritenute operate sulla quota di interessi maturata sui B.P.F.;
compensa le spese dell'intero giudizio.
Così deciso in Roma, il 11 marzo 2009.
Depositato in Cancelleria il 6 aprile 2009
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