Violazioni del codice della strada: l'omessa audizione dell'interessato inficia il procedimento amministrativo
Cass. civ. Sez. II, 11-06-2009, n. 13622
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
F.O. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe con cui il Giudice di Pace aveva rigettato l'opposizione dal medesimo proposta avverso l'ordinanza- ingiunzione emessa per violazione dell'art. 142 C.d.S., comma 8, rilevando fra l'altro che la mancata audizione in sede amministrativa del trasgressore non costituiva circostanza che potesse inficiare il relativo procedimento.
Non ha svolto attività difensiva l'intimato.
Attivatasi procedura ex art. 375 cod. proc. civ. il Procuratore Generale ha inviato richiesta scritta di accoglimento del ricorso per manifesta fondatezza.
Il ricorso è manifestamente fondato.
Deve, infatti, accogliersi l'unico motivo con cui il ricorrente ha lamentato la violazione e la falsa applicazione dell'art. 204 C.d.S. nonchè omessa,insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., n. 5), per avere la sentenza impugnata ritenuto che la mancata audizione dell'interessato non inficia il procedimento amministrativo. Al riguardo occorre osservare che in tema di sanzioni amministrative, la mancata audizione dell'interessato, che ne abbia fatto richiesta, da parte dell'autorità competente costituisce violazione di una regola procedimentale la cui osservanza è prescritta, in via generale, dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 18 e, in particolare per le violazioni al C.d.S., dal D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 204, a tutela del diritto di difesa del presunto trasgressore nella fase amministrativa, con la conseguente illegittimità, in caso di inosservanza, dell'ordinanza di ingiunzione emessa a conclusione di detta fase (Cass. 15292/2007).
La sentenza va cassata; non essendo necessari ulteriori accertamenti, la causa va decisa nel merito ai sensi dell'art. 384 cod. proc. civ.:
l'originaria opposizione va accolta attesa la illegittimità dell'ordinanza-ingiunzione per mancata audizione dell'interessato.
Le spese della presente fase e del giudizio di merito vanno poste a carico dell'intimato, risultato soccombente.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l'opposizione proposta da avverso l'originaria ingiunzione. Condanna l'intimato al pagamento in favore del ricorrente delle spese relative: a) al giudizio di merito, che liquida in Euro 600,00 di cui Euro 100,00 per esborsi ed Euro 500,00 per diritti ed onorari di avvocato, oltre spese generali ed accessori di legge; b) alla fase di legittimità che liquida in Euro 500,00 di cui Euro 100,00 per esborsi ed Euro 400,00 per onorari di avvocato, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 aprile 2009.
Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2009
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