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martedì 16 giugno 2015

Cassazione: Non sempre obbligatorio guinzaglio e museruola per gli amici a quattro zampe






Non sempre obbligatorio guinzaglio e museruola per gli amici a quattro zampe





SANZIONI AMMINISTRATIVE E DEPENALIZZAZIONI
Cass. civ. Sez. II, 10-11-2009, n. 23820
Fatto - Diritto P.Q.M.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Il giudice di pace di Carovilli con sentenza del 31.12.2005 rigettava l'opposizione proposta da C.L. avverso il comune di Pescolanciano, per l'annullamento del verbale di due ordinanze ingiunzione - n. 3 e 4 del 2005 - emesse dal Sindaco di quel comune, per sanzionare la circolazione in centro abitato di due cani privi di guinzaglio e museruola. Rilevava che non era necessaria la contestazione immediata delle violazioni; che la contestazione successiva era stata adeguata e che risultava incontrovertibilmente che i cani del C. circolavano liberamente e incustoditi in prossimità di abitazioni.
C.L. ha proposto ricorso per cassazione, notificato l'8 luglio 2006. Il Comune di Pescolanciano ha resistito con controricorso.
Avviata la trattazione con il rito previsto per il procedimento in Camera di consiglio, il procuratore generale ha chiesto l'accoglimento del ricorso perchè manifestamente fondato.
Preliminarmente va disatteso il rilievo, contenuto in controricorso, relativo al disposto dell'art. 366 bis c.p.c., e alla mancata formulazione dei quesiti ivi previsti. La norma è erroneamente invocata, poichè essa si applica ai ricorsi avverso sentenze rese dopo il 2 marzo 2006, mentre quella impugnata è stata pronunciata nel 2005.
Con il primo e secondo motivo di ricorso il C. lamenta che non sia stata dichiarata la nullità delle ordinanze opposte, in quanto non precedute da contestazione immediata dell'illecito o almeno dalla mancata indicazione dei motivi che avevano reso impossibile la contestazione stessa.
Le censure non hanno pregio. Per sostenerle il ricorrente invoca principi dettati da questa Corte con riferimento alle violazioni al codice della strada, rette dalla normativa speciale. Per contro va ricordato che in tema di sanzioni amministrative, ad eccezione delle infrazioni al codice della strada, per le quali vige una disciplina specifica, la L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 14, consente la contestazione differita della violazione quando non vi sia stata possibilità - condizione da intendere in senso ampio - di contestazione immediata. Ne consegue la possibilità di indicare le ragioni del differimento della contestazione anche in sede giudiziaria, come lo stesso ricorrente afferma essere avvenuto nella specie, qualora l'opponente sollevi contestazione sul punto. (Cass. 4287/05; 3128/05).
Risulta invece fondato il terzo motivo, con il quale il ricorrente lamenta che non sia stata indicata la norma di legge violata, ma soltanto un'ordinanza comunale, che vieta la circolazione degli animali in centro abitato. Deduce inoltre che egli aveva rispettato l'ordinanza, poichè il proprio cane si trovava lungo un tratturo nei pressi della propria abitazione e non nel centro abitato. La sentenza impugnata presta il fianco alla doglianza, (che non è inammissibile censura di merito, ma attiene alla motivazione resa sul punto relativo alla nozione di centro abitato), giacchè il giudice di pace ha desunto l'esistenza della violazione dal fatto che i cani del C. circolavano liberamente "in prossimità di altre abitazioni, e dunque nel pieno centro abitato del comune", circostanza riscontrata dalla cartografia in atti. Il giudicante ha quindi equiparato al centro abitato la presenza di alcune abitazioni, ma tale equiparazione è concettualmente errata, poichè la mera presenza di "altre abitazioni" (è da intendere oltre quella dell'opponente) non è di per sè prova della ubicazione in centro abitato. E' invece positivo riscontro del contrario, poichè altrimenti sia il verbale, contestato sul punto, che la sentenza avrebbero potuto (e dovuto) indicare il nome della via in cui avvenne il fatto e gli altri elementi oggettivi e inequivocabili che connotano la nozione di centro abitato, senza ricorrere a un'indicazione presuntiva talmente vaga da fornire implicitamente prova della inconsistenza dell'ipotesi sostenuta.
Discende da quanto esposto l'accoglimento del ricorso e la condanna alla refusione delle spese di lite, liquidate in dispositivo anche con riguardo al giudizio di primo grado.
Si fa luogo, con decisione ex art. 384 c.p.c., all'accoglimento dell'originaria opposizione, giacche non sono da esperire ulteriori accertamenti di fatto per dichiarare la nullità degli atti opposti, a causa dell'errata nozione di centro abitato applicata dal giudice di pace.

P.Q.M.

La Corte rigetta primo e secondo motivo di ricorso. Accoglie il terzo. Cassa senza rinvio la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l'opposizione originaria. Condanna parte controricorrente alla refusione delle spese di lite liquidate in Euro 600,00 per onorari e Euro 100,00 per esborsi, quanto al giudizio di primo grado e in 400,00 per onorari e Euro 200,00 per spese con riguardo al giudizio di legittimità, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 20 maggio 2009.
Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2009

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