Translate

martedì 16 giugno 2015

Cassazione: Lecito inneggiare alla rivoluzione durante le manifestazioni di piazza



Lecito inneggiare alla rivoluzione durante le manifestazioni di piazza

Via libera agli stricioni che inneggiano alla rivoluzione durante le manifestazioni di piazza. La Corte di Cassazione ha infatti confermato l'assoluzione di un gruppo di ragazzi che nel corso di una manifestazione di interesse nazionale avevano innalzato una scritta in cui si divceva: "Sempre al fianco dei compagni che lottano per la rivoluzione". Secondo la Suprema Corte (sentenza n. 40552/2009), "l'elemento oggettivo dell'apologia di uno o piu' reati punibile ai sensi dell'art. 414, comma terzo c.p., non si identifica nella mera manifestazione del pensiero, diretta a criticare la legislazione o la giurisprudenza o a promuovere l'abolizione della norma incriminatrice o a dare un giudizio favorevole sul movente dell'autore della condotta illecita, ma consiste nella rievocazione pubblica di un episodio criminoso diretta e idonea a provocare la violazione delle norme penali, nel senso che l'azione deve avere la concreta capacita' di provocare l'immediata esecuzione di delitti o, quanto meno, la probabilita' che essi vengano commessi in un futuro piu' o meno prossimo''. Nella sentenza la Corte ricostruisce la vicenda evidenziando che i ragazzi nel corso di una manifestazione di interesse nazionale erano scesi in piazza con due diversi slogan per esprimere solidarieta' nei confronti di 15 persone arrestate con il sospetto di far parte del partito comunista politico militare. In uno di questi slogan innalzato in piazza c'era scritto appunto ''sempre al fianco dei compagni che lottano per la rivoluzione''. In un altro slogan si sosteneva che ''terrorista e' lo stato della reazione, non i compagni che lottano per la rivoluzione''. Il caso finiva nelle aule di giustizia con l'ipotesi di reato di istigazione a delinquere e apologia. I ragazzi venivano assolti dal gip del Tribunale di Rieti ''perche' il fatto non sussiste'' posto che con quegli slogan non si era fatto altro che esercitare liberamente un proprio pensiero con ''espressioni di solidarieta' e supporto ad un gruppo di arrestati che, a torto o a ragione, erano stati ritenuti vittime di un programma repressivo e persecutorio da parte dello Stato''. E' stata la procura di Rieti a ricorrere in Cassazione sostenendo che frasi con cui si inneggiava alla rivoluzione sarebbero di ''incontrovertibile contenuto apologetico e istigativo''. Piazza Cavour ha bocciato la richiesta della procura evidenziando che l'attivita' contestata "non ha travalicato i limiti della libera manifestazione del pensiero, tutelata dall'art. 21 della Costituzione", specialmente se si considera che "non risulta che alla distribuzione dei volantini abbia fatto seguito la Commissione di un qualche illecito e che nessuna rilevanza puo' assumere l'assidua frequentazione con le persone arrestate".

Cass. pen. Sez. I, (ud. 07-10-2009) 20-10-2009, n. 40552
Fatto Diritto P.Q.M.

Svolgimento del processo

1. Con la sentenza indicata in epigrafe il GIP del Tribunale di Rieti, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di G.A. e di M.S.D. - singolarmente imputati del reato di istigazione a delinquere ed apologià di delitto commesso in (OMISSIS) - perchè il fatto non sussiste.
Il tribunale, pur ritenendo incontestato il fatto storico addebitato alla G. ed alla M. - e segnatamente quello di aver entrambi distribuito, in occasione di una manifestazione pubblica tenutasi a (OMISSIS), due diversi tipi di volantini con i quali si esprimeva solidarietà nei confronti di quindici persone arrestate in quanto sospettate di far parte di un organizzazione eversiva (Partito Comunista Politico Militare) ed il solo G., altresì, di aver innalzato nella piazza uno striscione recante la scritta "sempre al fianco dei compagni che lottano per la rivoluzione" - ha ritenuto tuttavia di escludere la ricorrenza delle ipotesi criminose contestate.
Il giudicante ha infatti ritenuto, in base ad un esame del testo integrale dei volanti e dello striscione, che le "espressioni di solidarietà e supporto" contenute in quegli scritti non erano destinate ai soggetti arrestati in quanto ritenuti effettivamente responsabili dei fatti ad essi imputati, ma in quanto considerati, a torto o a ragione, vittime di un programma repressivo e persecutorio da parte dell'autorità statale, attuato attraverso false incolpazioni.
Secondo il giudicante, in altri termini, i reati attribuiti ai quindici soggetti arrestati (partecipazione a banda armata e ad associazione sovversiva) non erano affatto presentati, nei volantini e nello striscione, come azione esemplare e motivo di esaltazione dei responsabili, ma al contrario quale oggetto di un'accusa infondata mossa nei confronti dei predetti per infirmarne la dignità e la reputazione e ciò implicava il riconoscimento, implicito, del disvalore di qua fatti delittuosi.
2. Avverso la indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica di Rieti, deducendone l'illegittimità per vizio di motivazione in quanto il giudicante avrebbe affermato l'insussistenza del delitto contestato agli imputati, in base ad una lettura parziale delle espressioni contenute nei volantini e nello striscione, illogicamente ritenute una manifestazione non punibile della libertà di pensiero, senza procedere ad un esame del loro contenuto integrale e senza valutare il contesto socio - ambientale in cui si era dispiegata l'attività degli imputati, e cioè nell'ambito di una manifestazione ((OMISSIS)) alla quale partecipavano gruppi e movimenti che gravitavano nell'area della "sinistra antagonista" e l'accertata esistenza di rapporti di amicizia e coabitazione tra gli imputati ed uno degli arrestati per partecipazione a banda armata ed associazione sovversiva.

Motivi della decisione

3.1 - L'impugnazione è basata su motivi non consentiti nel giudizio di legittimità e comunque manifestamente infondati.
Le argomentazioni svolte in ricorso, infatti, si limitano a denunciare, apoditticamente, l'incompletezza dell'esame compiuto dal primo giudice del contenuto dei volantini distribuiti e dello striscione, senza neppure indicare le frasi ivi contenute, ritenute di incontrovertibile contenuto apologetico ed istigativo, che il GIP avrebbe omesso di valutare.
Orbene, se si considera che la ipotesi di manifesta illogicità della motivazione, secondo l'orientamento giurisprudenziale assolutamente consolidato dal quale non vi è ragione di discostarsi, sussiste "quando il giudice di merito, nel compiere l'esame degli elementi probatori sottoposti alla sua analisi e nell'esplicitare, in sentenza, l'iter logico seguito, si esprima attraverso una motivazione incoerente, incompiuta, monca e parziale", nessun profilo di illegittimità può fondatamente ravvisarsi nel caso in esame, in quanto il proscioglimento degli imputati, si ricollega nel percorso argomentativo svolto dal giudice di merito, non già ad illazioni indimostrate ed illogiche, ma, al contrario, proprio su di una "lettura integrale dei volantini che in ricorso si assume apoditticamente, sia stata invece omessa e su di un esame semantico delle propalazioni oggetto di contestazione al fianco dei compagni e delle compagne arrestate", "terrorista è lo Stato della reazione, non i compagni che lottano per la rivoluzione", specificamente evidenziando come i delitti di banda armata ed associazione sovversiva che ai fini della ricorrenza della fattispecie di cui all'art. 414 c.p., avrebbero dovuto essere assunti come oggetto dell'istigazione e dell'apologià, venivano dichiaratamente contestati nella loro veridicità storica e come l'attribuzione degli stessi agli arrestati venisse invocata come una lesione della loro dignità.
Tale percorso argomentativo, del resto, è del tutto aderente al condivisibile orientamento di questa Corte secondo cui "l'elemento oggettivo dell'apologià di uno o più reati punibile ai sensi dell'art. 414 c.p., comma 3, non si identifica nella mera manifestazione del pensiero, diretta a criticare la legislazione o la giurisprudenza o a promuovere l'abolizione della norma incriminatrice o a dare un giudizio favorevole sul movente dell'autore della condotta illecita, ma consiste nella rievocazione pubblica di un episodio criminoso diretta e idonea a provocare la violazione delle norme penali, nel senso che l'azione deve avere la concreta capacità di provocare l'immediata esecuzione di delitti o, quanto meno, la probabilità che essi vengano commessi in un futuro più o meno prossimo (così Cass., Sez. 1^, Sentenza n. 11578 del 15/12/1997, Rv. 209140).
Quanto poi alle deduzioni svolte in ricorso, attraverso le quali si sostiene che il giudicante avrebbe omesso di valutare alcune circostanze in fatto ritenute di particolare rilevanza e sicuramente idonee a dimostrare la sussistenza dei reati contestati - quali (a) il contesto particolare in cui si era sviluppata la condotta degli imputati (nel corso di una manifestazione di spessore nazionale, alla quale avevano partecipato aderenti a "gruppi e movimenti che gravitano nell'area della sinistra antagonista ed anarchica"; (b) il rapporto di amicizia e coabitazione esistente tra gli imputati ed uno degli arrestati - è agevole rilevare che le stesse, avuto riguardo alla tipologia di reati contestati agli imputati ed all'esatto contenuto della condotta materiale ad essi ascritta (distribuzione di volantini - esposizione di uno striscione), risultano del tutto inconferenti, non avendo la specifica attività contestata travalicato i limiti dalla libera manifestazione del pensiero, tutelata dall'art. 21 Cost., specie ove si consideri che non risulta che alla distribuzione dei volantini abbia fatto seguito la commissione di un qualche illecito e che non risultando gli imputati anch'essi inquisiti per partecipazione ad associazione sovversiva ovvero a banda armata, banda, nessuna rilevanza può assumere una loro anche assidua frequentazione con le persone arrestate, se alla stessa non risulta abbia fatto seguito una più specifica condotta indicativa di un diretto coinvolgimento nell'attività delittuosa ed eversiva contestata ai primi, thema probandum per altro totalmente estraneo al presente giudizio.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2009.
Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2009

Nessun commento: