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martedì 16 giugno 2015

Consiglio di Stato: Equo indennizzo: no alla rivalutazione monetaria se manca la prova del colpevole ritardo È di ostacolo al riconoscimento della liquidazione la natura non retributiva dell'importo dovuto, che mira a reintegrare il lavoratore della ridotta capacità di lavoro. E la circostanza che l'ammontare sia agganciato allo stipendio non rileva (Sezione quarta, decisione n. 6563/08; depositata il 24 dicembre)



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Equo indennizzo: no alla rivalutazione monetaria se manca la prova del colpevole ritardo
È di ostacolo al riconoscimento della liquidazione la natura non retributiva dell'importo dovuto, che mira a reintegrare il lavoratore della ridotta capacità di lavoro. E la circostanza che l'ammontare sia agganciato allo stipendio non rileva
(Sezione quarta, decisione n. 6563/08; depositata il 24 dicembre)
 

 
R  E  P  U  B  B  L  I  C  A     I  T  A  L  I  A  N  A
N.
Reg.Dec. 6563/2008
N. 4806 Reg. Ric.
Anno 2007
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
    Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente
D E C I S I O N E
     sul ricorso in appello iscritto al NRG 4806 dell’anno 2007 proposto dal sig. @@@@@@@ @@@@@@@, rappresentato e difeso dall’Avv. -
contro
     il MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la stessa domiciliato ex lege in Roma, Via dei Portoghesi 12;
     il MINISTERO DELLA DIFESA e il CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA, in persona dei rispettivi legali rappresentanti in carica, non costituiti in giudizio;
per la riforma
     della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio Sezione I  n. 2805/2006;
     Visto il ricorso con i relativi allegati;
     Visti gli atti tutti della causa;
     Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie rispettive tesi difensive;
     Relatore il Consigliere  -e uditi, alla pubblica udienza del 21 ottobre 2008, l’avvocato Lamberti e l’avvocato dello Stato -
     Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
F A T T O e D I R I T T O
     Con decisione interlocutoria n. 2156/2008 di questa Sezione, emessa  ad esito dell’udienza del 29 gennaio 2008, la cui esposizione del “Fatto” deve intendersi qui richiamata, respinta l’eccezione di tardività dell’impugnativa originaria, è stato ordinato al Collegio Medico Legale del Ministero della Difesa di sottoporre  a verificazione  nel  contraddittorio delle parti, l’apprezzamento del C.P.P.O., di cui è controversia.
     Ciò al fine di definire la contestazione relativa all’erronea ascrizione alla 6ª ctg nella misura massima dell’affezione aggravata riconosciuta all’appellante, che si duole, invece, per la mancata concessione della 4ª o, almeno, della 5ª categoria.
     Detto organo collegiale medico, come emerge dagli atti fatti pervenire nella segreteria di questa Sezione in data 22 settembre 2008, nella seduta dell’8 settembre 2008, rispondendo ai quesiti sottopostigli, ha ritenuto che “l’infermità, da cui il Sig. @@@@@@@ @@@@@@@ era affetto (Cardiopatia ipertensiva con ipertrofia ventricolare sin. in fase di iniziale dilatazione con insufficienza mitralica e tricuspidale) debba essere classificata alla quinta categoria della Tabella a annessa al DPR 834/81”.
     A seguito di tale esito, solo la parte appellante ha depositato scritti difensivi, ribadendo tutte le richieste già avanzate, e segnatamente quelle riguardanti il riconoscimento del diritto alla  liquidazione degli interessi legali e della rivalutazione monetaria: e ciò in relazione al ritardo  con cui sarebbe stata esaminata la sua domanda e riconosciuto il suo diritto, ed al lasso di tempo trascorso  tra la liquidazione del quantum e la sua effettiva erogazione.
     All’udienza del 21 ottobre 2008, la causa è stata assegnata in decisione.
     Alla stregua di quanto in precedenza esposto, atteso  il riportato parere del Collegio Medico Legale, da cui non vi sono ragioni per discostarsi, deve essere accolto l’appello nella parte in cui  chiede che l’ equo indennizzo venga liquidato in relazione all’ infermità  “cardiopatia ipertensiva con ipertrofia ventricolare sin. in fase di iniziale dilatazione con insufficienza mitralica e tricuspidale”,  classificata alla quinta categoria della Tabella  annessa al DPR 834/81.
     L’importo spettante all’appellante per l’equo indennizzo deve dunque essere riliquidato dall’Amministrazione sulla base di questo ritenuto nel detto parere, detraendo quanto già corrisposto.
     Deve essere respinta, al contrario, la richiesta  dello stesso appellante per il ritenuto ritardo con il quale  sarebbe stata esaminata la sua domanda e riconosciuto il suo diritto alla liquidazione dell’equo indennizzo, posto che di alcun ritardo colpevole dell’Amministrazione è stata data dimostrazione in questa sede.
     Non può essere invero riconosciuta la liquidazione della rivalutazione monetaria, posto che, da un lato,  come  innanzi per altro verso detto, non è dato stabilire nella fattispecie  alcun colpevole inadempimento dell’Amministrazione con riferimento alla ritenuta tardiva erogazione dell’importo liquidato; dall’altro, osta al detto riconoscimento, la natura pacificamente  non retributiva  dell’importo dovuto per l’equo indennizzo, che non muta,  in coerenza   con la sua funzione reintegrativa della ridotta capacità di lavoro, per il fatto venire  parametrato, in sede di determinazione del quantum, allo stipendio.
     Deve, invece, essere accolta, seppure  solo in parte, la richiesta congiunta relativa alla liquidazione  degli interessi legali e della rivalutazione monetaria, maturati nel periodo successivo alla liquidazione dell’importo dovuto a titolo di equo indennizzo, a causa del ritardo con cui la relativa somma è stata effettivamente erogata.
     In particolare, gli interessi richiesti, essendo di natura corrispettiva, spettano dalla data del decreto di liquidazione dell’importo dovuto per l’equo indennizzo, e vanno corrisposti, nella specie, sulla base del minore importo già liquidato, dalla data del  D.M. 11.11.2002, e fino alla data della sua  effettiva già avvenuta erogazione ( 3 febbraio 2003) e, per l’importo da liquidare in base alla presente decisione, dalla data del decreto di riliquidazione e fino al saldo.
     In conclusione, l’appello va accolto per quanto di ragione, e per l’effetto, va in parte riformata la sentenza di primo grado
     Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
     Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione quarta, definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe lo accoglie per le ragioni e nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, riforma in parte la sentenza impugnata.
     Dichiara compensate le spese del doppio grado di giudizio.
     Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
     Così deciso in Roma, dal Consiglio di Stato, Sezione IV, riunito nella Camera di Consiglio del 21 ottobre 2008, con la partecipazione dei seguenti magistrati:
-

 
LESTENSORE                     IL PRESIDENTE
-
                      IL SEGRETARIO
-
 

Depositata in Segreteria

           Il 24/12/2008
(Art. 55, L. 27.4.1982, n. 186)
  Per il  / Il Dirigente
     -
- - 
N.R.G. 4806/2007

 

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