Incidenti, non si può negare il risarcimento al centauro se i lavori in corso non erano segnalati |
Di fronte al manto stradale dissestato è errato escludere la configurabilità dell'insidia sul rilievo che il sinistro è avvenuto di giorno, con scarso traffico e con la moto che andava piano: l'ostacolo resta imprevedibile. Responsabilità all'appaltatore |
(Sezione terza, sentenza n. 22604/09; depositata il 26 ottobre) |
RESPONSABILITA' CIVILE
Cass. civ. Sez. III, 26-10-2009, n. 22604
Cass. civ. Sez. III, 26-10-2009, n. 22604
Svolgimento del processo
Nel luglio del 1995 L.M.S. e E.T. agirono giudizialmente per il risarcimento dei danni subiti a causa della caduta del motociclo Vespa sul quale viaggiavano in via (OMISSIS), che dissero provocata dal manto stradale dissestato in relazione a lavori di metanizzazione in corso, in nessun modo segnalati.
La convenuta A.M.I.A. chiamo’ in causa l’A.M.G., che chiamo’ in causa la SAIPEM s.p.a., appaltatrice dei lavori di manutenzione, che a sua volta chiamo’ in causa la Bonatti s.p.a., appaltatrice dei lavori di scavo, che chiamo’ in causa la Marciano Conglomerati s.r.l. (poi Impianti ed Asfalti s.r.l.) che aveva effettivamente eseguito i lavori sulla strada.
Con sentenza del 19.3.2001 l’adito tribunale di Palermo condanno’ le convenute a risarcire agli attori il 70% dei danni subiti, liquidandoli rispettivamente in L. 11.054.200 ed in L. 175.000, e l’ultima chiamata in causa a tenere indenne l’AMG. La decisione e’ stata riformata dalla corte d’appello di Palermo con sentenza n. 1098 del 2004, che ha rigettato la domanda sul rilievo che il dislivello longitudinale (di 10 - 15 centimetri) sul manto stradale era visibile, e dunque evitabile, in quanto l’incidente s’era verificato in ora diurna, il traffico era contenuto, la velocita’ del motociclo moderata ed i lavori interessavano longitudinalmente una vasta porzione di strada; sicche’ doveva escludersi la sussistenza di una situazione di pericolo occulto (cosiddetta insidia o trabocchetto).
Avverso la sentenza ricorrono per Cassazione gli attori soccombenti affidandosi a tre motivi, illustrati anche da memoria, cui resiste con controricorso la sola A.M.G. Energia s.p.a..
Motivi della decisione
1.- Col primo motivo di ricorso la sentenza e’ censurata per violazione dell’art. 2043 c.c. e per falsa applicazione dell’art. 1227 c.c., comma 2, nonche’ per vizio della motivazione su punto decisivo; col secondo per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e per insufficienza della motivazione nella parte in cui la corte d’appello ha escluso la valenza probatoria della relazione di servizio redatta dai vigili urbani intervenuti sul posto dopo l’incidente, privilegiando la relazione tecnica redatta dopo circa tre anni dall’accaduto e contenente una ricostruzione ex post dei fatti; col terzo per violazione dell’art. 91 c.p.c. in relazione alla diversa statuizione sulle spese che avrebbe dovuto essere adottata se la domanda fosse stata accolta.
2. - I motivi possono congiuntamente esaminarsi per la stretta correlazione che li connota.
Benche’ i ricorrenti non si dolgano dell’applicazione da parte del giudice del merito di un criterio di imputazione della responsabilita’ (art. 2043 c.c.) che la giurisprudenza di questa corte di legittimita’ ha, ormai, definitivamente superato per quanto concerne i danni derivati da difetto di manutenzione delle strade, segnatamente per quelle che si sviluppano nei centri urbani, ritenendo che debba invece trovare piena applicazione l’art. 2051 c.c. soprattutto quando si verta in ipotesi di lavori di manutenzione non segnalati o non adeguatamente eseguiti, non di meno il ricorso e’ fondato nei limiti qui di seguito precisati.
La conclusione cui e’ pervenuta la corte d’appello circa la visibilita’ della situazione di pericolo (pur costituita da uno stato del manto stradale assolutamente anomalo in relazione alla estrema pericolosita’ del dislivello longitudinale, costituente un ostacolo evidentemente insormontabile per ruote di piccole dimensioni, quali notoriamente sono quelle di una "Vespa") e’, invero, supportata da argomentazioni del tutto inadeguate.
Per un verso, la scarsita’ del traffico e la velocita’ moderata di un veicolo non sono indice della visibilita’ di un ostacolo imprevedibile; per altro verso l’ora diurna non necessariamente rende percepibile un dissesto (longitudinale e dunque parallelo al senso di marcia, tanto piu’ pericoloso quanto piu’ sia esteso) del manto stradale che non sia connotato da una marcata diversita’ di colore;
per altro verso, ancora, non e’ stato in alcun modo considerato che l’utente della strada nutre un’ovvia aspettativa in ordine alla regolarita’ di un manto stradale non indicato come dissestato da un apposito segnale di pericolo, tanto piu’ se la sua attenzione non sia stata allertata dalla (proprio per questo) prescritta (e tuttavia non apposta) segnaletica di lavori in corso sulla sede stradale.
Del pari lacunosa appare la motivazione in ordine alle ragioni per le quali e’ stata disattesa la relazione di servizio della polizia municipale, il cui contenuto la corte d’appello non riferisce, limitandosi all’apodittico rilievo che essa conteneva un giudizio di valore ma non apprezzando la pregnanza dei presupposti che lo avevano indotto.
Entro i limiti suddetti i primi due motivi vanno dunque accolti. E’ invece manifestamente infondato il terzo, essendo ovvio che la statuizione sulle spese (comunque travolta dalla cassazione della sentenza) sia collegata al contenuto della decisione, con la quale la domanda era stata respinta.
Il giudice del rinvio, che si designa nella stessa corte territoriale in diversa composizione e che regolera’ anche le spese del giudizio di legittimita’, dovra’ dunque effettuare un rinnovato apprezzamento del merito.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE Accoglie i primi due motivi di ricorso e rigetta il terzo, cassa in relazione alle censure accolte e rinvia, anche per le spese, alla corte d’appello di Palermo in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 25 settembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2009
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