DECRETO LEGISLATIVO
29 aprile 2015, n. 75
Norma di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige recante modifiche all'articolo 20-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, in materia di proporzione negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego. (15G00089)(GU n.137 del 16-6-2015)
Vigente al: 1-7-2015
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.
670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali
concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n.
752, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale della
regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzione negli uffici
statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due
lingue nel pubblico impiego» ed, in particolare l'articolo 20-ter;
Sentita la Commissione paritetica per le norme di attuazione,
prevista dall'articolo 107, comma secondo, del suddetto decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
Acquisito il parere dell'Autorita' garante per la protezione dei
dati personali, reso nella riunione del 10 luglio 2014;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella
riunione del 27 marzo 2015;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di
concerto con i Ministri della giustizia, dell'interno, dell'economia
e delle finanze e della semplificazione e della pubblica
amministrazione;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
1. Il comma 2 dell'articolo 20-ter del decreto del Presidente della
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e' sostituito dal seguente:
«2. Le dichiarazioni di cui al comma 1 sono rese sul foglio
contrassegnato A/1, conforme al fac-simile allegato al presente
decreto, disponibile presso ogni cancelleria del Tribunale di Bolzano
e delle relative sedi del giudice di pace.».
2. Il comma 3 dell'articolo 20-ter del decreto del Presidente della
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e' sostituito dal seguente:
«3. Il foglio A/1, sottoscritto dal dichiarante, e' collocato dal
medesimo in apposita busta gialla, chiusa, nominativa e consegnata
personalmente e direttamente al tribunale, ovvero al giudice di pace
del luogo di residenza. La busta e' sigillata all'atto della consegna
presso il tribunale o il giudice di pace. Il giudice di pace inoltra
al tribunale le buste ad esso consegnate. Il cancelliere del
tribunale conserva le buste sigillate e certifica con immediatezza,
in carta libera e senza spese, l'appartenenza o l'aggregazione al
gruppo linguistico soltanto a richiesta del dichiarante, ovvero
dell'autorita' giudiziaria per esigenze di giustizia, sigillando
nuovamente la busta. La richiesta di certificazione di appartenenza o
di aggregazione puo' essere inoltrata anche per il tramite del
giudice di pace. In tale caso, il tribunale provvede agli adempimenti
successivi e alla consegna in plico chiuso della certificazione per
il tramite del giudice di pace. Il personale del tribunale e del
giudice di pace e' tenuto al segreto d'ufficio. Presso i medesimi
uffici non e' consentita alcuna annotazione o registrazione anche
informatica relativa al contenuto delle dichiarazioni o delle
certificazioni. E' vietato richiedere al dichiarante di produrre
detta certificazione fuori dei casi e per finalita' diverse da quelli
tassativamente previsti dalla legge. Ai fini dell'appartenenza o
dell'aggregazione al gruppo linguistico il dichiarante produce
esclusivamente la predetta certificazione, in plico chiuso, nel
momento in cui dichiara il possesso dei requisiti per i benefici
previsti. Tale plico chiuso puo' essere aperto solo nel momento in
cui l'autorita' competente verifica il possesso dei requisiti
predetti. Ai dichiaranti non beneficiari la certificazione e'
restituita in plico chiuso.».
3. Il comma 5 dell'articolo 20-ter del decreto del Presidente della
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e' sostituito dal seguente:
«5. I comuni informano i cittadini e i soggetti di cui al comma
7-bis che hanno compiuto la maggiore eta', o che hanno trasferito la
propria residenza in un comune della provincia di Bolzano da comuni
situati fuori provincia, e i cittadini o i soggetti di cui al comma
7-bis interdetti che abbiano riacquistato la capacita', della
facolta' di rendere la dichiarazione, dei suoi effetti e circa le
eventuali modifiche. Le dichiarazioni rese entro un anno dalla data
di comunicazione spiegano effetto immediato».
4. Dopo il comma 7 dell'articolo 20-ter del decreto del Presidente
della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e' inserito il seguente:
«7-bis. Le dichiarazioni di cui al presente articolo possono
essere altresi' rese, con le medesime modalita' ed effetti, presso la
sede principale del tribunale di Bolzano:
a) dai cittadini anche di altro Stato dell'Unione europea e dai
loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che
siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno
permanente, anche se non residenti nella provincia di Bolzano;
b) dai cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso
di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o che siano
titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione
sussidiaria anche se non residenti nella provincia di Bolzano.
La prima dichiarazione resa dai soggetti di cui al presente comma
spiega effetto immediato, salvo quanto disposto dal comma 5.».
5. Alle attivita' previste dal presente articolo si provvede
nell'ambito delle risorse finanziarie e strumentali previste a
legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 29 aprile 2015
MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri
Orlando, Ministro della giustizia
Alfano, Ministro dell'interno
Padoan, Ministro dell'economia e
delle finanze
Madia, Ministro per la
semplificazione e la pubblica
amministrazione
Visto, il Guardasigilli: Orlando
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