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martedì 16 giugno 2015

DECRETO LEGISLATIVO 29 aprile 2015, n. 75 Norma di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige recante modifiche all'articolo 20-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, in materia di proporzione negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego. (15G00089) (GU n.137 del 16-6-2015) Vigente al: 1-7-2015



     DECRETO LEGISLATIVO 29 aprile 2015, n. 75 
Norma  di   attuazione   dello   Statuto   speciale   della   regione
Trentino-Alto Adige recante modifiche all'articolo 20-ter del decreto
del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, in materia di
proporzione negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di
conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego. (15G00089) 
(GU n.137 del 16-6-2015)

 
 Vigente al: 1-7-2015  
 
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.
670,  che  approva  il  testo  unico   delle   leggi   costituzionali
concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n.
752, recante  «Norme  di  attuazione  dello  statuto  speciale  della
regione Trentino-Alto Adige in materia di  proporzione  negli  uffici
statali siti nella provincia di Bolzano e  di  conoscenza  delle  due
lingue nel pubblico impiego» ed, in particolare l'articolo 20-ter; 
  Sentita la Commissione  paritetica  per  le  norme  di  attuazione,
prevista dall'articolo 107, comma secondo, del suddetto  decreto  del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670; 
  Acquisito il parere dell'Autorita' garante per  la  protezione  dei
dati personali, reso nella riunione del 10 luglio 2014; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei  ministri  adottata  nella
riunione del 27 marzo 2015; 
  Sulla proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  di
concerto con i Ministri della giustizia, dell'interno,  dell'economia
e  delle  finanze  e   della   semplificazione   e   della   pubblica
amministrazione; 
 
                              E m a n a 
 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il comma 2 dell'articolo 20-ter del decreto del Presidente della
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e' sostituito dal seguente: 
    «2. Le dichiarazioni di cui al  comma  1  sono  rese  sul  foglio
contrassegnato A/1,  conforme  al  fac-simile  allegato  al  presente
decreto, disponibile presso ogni cancelleria del Tribunale di Bolzano
e delle relative sedi del giudice di pace.». 
  2. Il comma 3 dell'articolo 20-ter del decreto del Presidente della
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e' sostituito dal seguente: 
    «3. Il foglio A/1, sottoscritto dal dichiarante, e' collocato dal
medesimo in apposita busta gialla, chiusa,  nominativa  e  consegnata
personalmente e direttamente al tribunale, ovvero al giudice di  pace
del luogo di residenza. La busta e' sigillata all'atto della consegna
presso il tribunale o il giudice di pace. Il giudice di pace  inoltra
al  tribunale  le  buste  ad  esso  consegnate.  Il  cancelliere  del
tribunale conserva le buste sigillate e certifica  con  immediatezza,
in carta libera e senza spese,  l'appartenenza  o  l'aggregazione  al
gruppo linguistico  soltanto  a  richiesta  del  dichiarante,  ovvero
dell'autorita' giudiziaria  per  esigenze  di  giustizia,  sigillando
nuovamente la busta. La richiesta di certificazione di appartenenza o
di aggregazione puo'  essere  inoltrata  anche  per  il  tramite  del
giudice di pace. In tale caso, il tribunale provvede agli adempimenti
successivi e alla consegna in plico chiuso della  certificazione  per
il tramite del giudice di pace. Il  personale  del  tribunale  e  del
giudice di pace e' tenuto al segreto  d'ufficio.  Presso  i  medesimi
uffici non e' consentita alcuna  annotazione  o  registrazione  anche
informatica  relativa  al  contenuto  delle  dichiarazioni  o   delle
certificazioni. E' vietato  richiedere  al  dichiarante  di  produrre
detta certificazione fuori dei casi e per finalita' diverse da quelli
tassativamente previsti dalla  legge.  Ai  fini  dell'appartenenza  o
dell'aggregazione  al  gruppo  linguistico  il  dichiarante   produce
esclusivamente la  predetta  certificazione,  in  plico  chiuso,  nel
momento in cui dichiara il possesso  dei  requisiti  per  i  benefici
previsti. Tale plico chiuso puo' essere aperto solo  nel  momento  in
cui  l'autorita'  competente  verifica  il  possesso  dei   requisiti
predetti.  Ai  dichiaranti  non  beneficiari  la  certificazione   e'
restituita in plico chiuso.». 
  3. Il comma 5 dell'articolo 20-ter del decreto del Presidente della
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e' sostituito dal seguente: 
    «5. I comuni informano i cittadini e i soggetti di cui  al  comma
7-bis che hanno compiuto la maggiore eta', o che hanno trasferito  la
propria residenza in un comune della provincia di Bolzano  da  comuni
situati fuori provincia, e i cittadini o i soggetti di cui  al  comma
7-bis  interdetti  che  abbiano  riacquistato  la  capacita',   della
facolta' di rendere la dichiarazione, dei suoi  effetti  e  circa  le
eventuali modifiche. Le dichiarazioni rese entro un anno  dalla  data
di comunicazione spiegano effetto immediato». 
  4. Dopo il comma 7 dell'articolo 20-ter del decreto del  Presidente
della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e' inserito il seguente: 
    «7-bis. Le dichiarazioni di  cui  al  presente  articolo  possono
essere altresi' rese, con le medesime modalita' ed effetti, presso la
sede principale del tribunale di Bolzano: 
      a) dai cittadini anche di altro Stato dell'Unione europea e dai
loro familiari non aventi la cittadinanza di  uno  Stato  membro  che
siano titolari del diritto di soggiorno o del  diritto  di  soggiorno
permanente, anche se non residenti nella provincia di Bolzano; 
      b) dai cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso
di soggiorno UE  per  soggiornanti  di  lungo  periodo  o  che  siano
titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di  protezione
sussidiaria anche se non residenti nella provincia di Bolzano. 
  La prima dichiarazione resa dai soggetti di cui al  presente  comma
spiega effetto immediato, salvo quanto disposto dal comma 5.». 
  5. Alle  attivita'  previste  dal  presente  articolo  si  provvede
nell'ambito  delle  risorse  finanziarie  e  strumentali  previste  a
legislazione vigente, senza nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della
finanza pubblica. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 29 aprile 2015 
 
                             MATTARELLA 
 
 
                                Renzi, Presidente del  Consiglio  dei
                                ministri 
 
                                Orlando, Ministro della giustizia 
 
                                Alfano, Ministro dell'interno 
 
                                Padoan,  Ministro   dell'economia   e
                                delle finanze 
 
                                Madia,      Ministro      per      la
                                semplificazione   e    la    pubblica
                                amministrazione 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 

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