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martedì 16 giugno 2015

Cassazione: PER IL TRASFERIMENTO DEI DIRIGENTI DI RAPPRESENTANZE SINDACALI AZIENDALI APPARTENENTI AD ORGANIZZAZIONI CHE NON ABBIANO SOTTOSCRITTO CONTRATTI COLLETTIVI NON E' PIU' NECESSARIO IL NULLA OSTA - A seguito del referendum parzialmente abrogativo dell'art. 19 St. Lav. (Cassazione Sezione Lavoro n. 8725 del 9 aprile 2009, Pres. Sciarelli, Rel. Curcio).



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ASSOCIAZIONI SINDACALI
Cass. civ. Sez. lavoro, 09-04-2009, n. 8725
Fatto - Diritto P.Q.M.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

1. Lo SNATER - Sindacato nazionale Autonomo Telecomunicazioni Radiotelevisione promosse un'azione, ai sensi della L. n. 300 del 1970, art. 28, nei confronti della Telecom s.p.a., assumendo che l'impresa aveva violato l'art. 22 della medesima legge, disponendo, in data 8 marzo 2001, il trasferimento di due dirigenti della RSA aziendale dalla sede di (OMISSIS) a quella di Palermo senza il preventivo "nulla osta" dell'associazione sindacale.
2. Il giudice del lavoro accolse il ricorso e con Decreto 29 gennaio 2001 dichiarò il comportamento antisindacale.
3. La Telecom propose opposizione, che il Tribunale respinse con sentenza del 24 marzo 2004. 4. La società appellò la decisione. La Corte d'Appello respinse l'impugnazione con sentenza del 12 gennaio 2006. 5. La Telecom ricorre per cassazione, per tre motivi.
6. Il primo è così rubricato: "violazione e falsa applicazione dell'art. 115 e 414 c.p.c., omessa motivazione in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5". Si contesta la sentenza per aver ritenuto costituita una RSA da parte dell'associazione sindacale ricorrente e per aver ritenuto provato che la Telecom riconobbe tale rappresentanza sindacale aziendale.
7. Con il secondo motivo si sostiene che la decisione della Corte avrebbe violato la L. n. 300 del 1970, art. 19, come riformulato a seguito del referendum abrogativo del 1995. 8. Con il terzo motivo, si afferma, infine, che l'art. 22 non trova applicazione in caso di trasferimento collettivo, quale si ritiene essere quello in questione, perchè ove il dirigente della RSA sia trasferito insieme al gruppo di lavoratori cui fa riferimento, la necessità di un nulla osta sindacale viene meno.
9. Il primo motivo è infondato.
10. La Corte d'Appello ha ritenuto costituita una RSA da parte dell'organizzazione sindacale ricorrente in base al fatto che la stessa organizzazione diede vita ad una RSA nel 1991 e che tale organismo venne riconosciuto da Telecom, come dimostrerebbero la comunicazione del 29 settembre 2000 relativa all'avviamento delle procedure di consultazione sindacale della L. n. 164 del 1975, ex art. 5 e il pagamento dei permessi sindacali della L. n. 300 del 1970, ex art. 23. 11. Ma, secondo la ricorrente, la seconda circostanza è errata poichè "dalla documentazione agli atti del processo emerge che i due lavoratori hanno usufruito dei permessi nella loro qualità di componenti del direttivo regionale dello SNATER (come si legge nei fogli di permesso) e non nella loro qualità di dirigenti RSA" (ricorso, pag. 4). Quanto alla prima, sempre secondo il ricorso, "controparte non ha minimamente dimostrato l'esistenza di una RSA" (pag. 4) e "dalla documentazione depositata in atti non emerge alcuna comunicazione da parte di Telecom alla RSA. E comunque non vengono indicati i componenti della RSA. Inoltre nelle comunicazioni inviate in occasione della procedura di CIG, il riferimento quale destinatario delle stesse ad un organismo denominato RSA nulla prova.
La comunicazione e l'intestazione dimostrano solo che la comunicazione è stata inviata ad organismo costituito all'interno dello SNATER cui Telecom ha affibbiato il nome di RSA. Ma non dimostra che tali organismi siano RSA in senso tecnico" (ricorso, pag. 5). Tutto ciò sarebbe stato ignorato dalla Corte, che avrebbe reso una motivazione "gravemente lacunosa e viziata da un travisamento degli elementi di prova". 12. Il motivo è inammissibile per più ragioni: 1. Non è conforme al criterio della autosufficienza del ricorso. 2. Non considera che la motivazione è più articolata di quella riportata nell'atto di impugnazione, basandosi sulla valutazione di tre elementi di fatto, analiticamente indicati a pag. 2 - 3 della sentenza, il che inficia il giudizio di insufficienza. 3. Si risolve in una rivalutazione del quadro probatorio, che non è consentita in sede di legittimità, in assenza di violazione dei criteri indicati dall'art. 360, n. 5 cit..
13. Il secondo motivo è, invece, fondato, anche se in forza di una ricostruzione del sistema normativo in parte diversa da quella prospettata in ricorso.
14. La tesi della società ricorrente è che gli effetti abrogativi del referendum hanno comportato che "onde poter fruire dei diritti di cui alla L. n. 300 del 1970, titolo 3 una RSA costituita sotto il vigore della precedente disciplina, deve soddisfare le condizioni previste dalla regolamentazione quale essa risulta all'esito del referendum. Deve, cioè, essere firmataria di un contratto collettivo applicato presso l'unità produttiva. E nel caso di specie è pacifico che l'organizzazione sindacale non sia firmataria di alcun contratto collettivo" (ricorso, pag. 8).
15. Sempre secondo la ricorrente "le RSA costituite sotto il vigore della formulazione originaria dell'art. 19 S.Lav. devono considerarsi decadute ove non soddisfino i requisiti richiesti dalla nuova formulazione, non esistendo più una norma di legge per fondare il diritto a permanere nell'unità produttiva" (pag. 9 - 10).
16. Quest'ultima affermazione non è corretta, ma anche la tesi sostenuta nella sentenza impugnata non è condivisibile, sebbene richiami un'isolata decisione di questa Corte (sentenza n. 5698 del 2003).
17. Si discute dell'obbligo o meno per il datore di lavoro di chiedere il nulla osta all'organizzazione sindacale dovendo procedere al trasferimento di dirigenti della RSA (rappresentanza sindacale in azienda).
18. L'art. 22 dello statuto dei lavoratori sancisce: "Il trasferimento dall'unità produttiva dei dirigenti delle RSA di cui al precedente art. 19 può essere disposto solo previo nulla osta delle associazioni sindacali di appartenenza". 19. La norma contiene quindi un rinvio all'art. 19 per stabilire quando sussista questo "diritto sindacale" che condiziona il trasferimento del dirigente sindacale al nulla osta del sindacato di appartenenza. La sussistenza del diritto in questione, come degli altri diritti sindacali previsti dal titolo terzo dello statuto dei lavoratori, dipende dalla interpretazione del combinato disposto della norma riguardante lo specifico diritto e dell'art. 19. 20. L'art. 19 ha subito una duplice modifica a seguito del referendum abrogativo. Le modifiche sono state apportate dal D.P.R. 28 luglio 1995, n. 312 (Abrogazione, a seguito di referendum popolare, della lett. a) e parzialmente della lett. b) della L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 19, comma 1, nonchè differimento dell'entrata in vigore dell'abrogazione medesima), con decorrenza dal sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, avvenuta il 29 luglio 1995. 21. Il testo originario era il seguente:
22. "Rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva, nell'ambito: a) delle associazioni aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale; b) delle associazioni sindacali non affiliate alle predette confederazioni, che siano firmatarie di contratti collettivi nazionali o provinciali di lavoro applicati nell'unità produttiva". 23. Il testo post - referendario è quello risultante dalla eliminazione delle parti in corsivo: attualmente, pertanto, requisito cruciale è la stipulazione di contratti collettivi applicati nell'unità produttiva.
24. Ma tutto ciò a che fine? Ai fini della costituzione di una RSA o solo della fruizione dei diritti sindacali previsti dal titolo terzo dello statuto? 25. Sul punto la Corte costituzionale ha segnato, sin dalle sue prime sentenze sulla L. n. 300 del 1970, il percorso interpretativo da seguire, indicando l'unico percorso che non porti alla incostituzionalità dell'art. 19 e, quindi, dell'asse su cui si fonda la "legislazione di sostegno". 26. Nella prima, e ancor oggi fondamentale sentenza (n. 54 del 1974), la Corte spiegò che l'art. 19 non è in contraddizione con il principio della libertà sindacale, garantito dall'art. 39 della Cost. e riaffermato dall'art. 14 dello stesso statuto, perchè non ha funzione permissiva della nascita di una rappresentanza sindacale in azienda, ma si limita a definire il campo di applicazione dei particolari diritti previsti dal titolo terzo.
27. Afferma la Corte: lo statuto garantisce, "all'art. 14, in conformità del precetto di cui all'art. 39 Cost. a tutti i lavoratori il diritto di costituire associazioni sindacali, di aderirvi e di svolgere attività sindacali all'interno dei luoghi di lavoro", mentre con l'art. 19 "si limita a stabilire che determinate funzioni, inerenti alla rappresentanza sindacale aziendale, particolarmente incisive nella vita e nell'attività dell'unità produttiva, siano affidate dagli stessi prestatori d'opera a quei sindacati che conseguano i requisiti che la legge reputa necessari per lo svolgimento di tali funzioni, scelta che non limita la libertà sindacale garantita dall'art. 39 Cost. ed attuata dalla L. n. 300 del 1970, art. 14" (Corte cost. 54/74, cit.).
28. La libertà di svolgere attività sindacale in azienda e di costituire rappresentanze sindacali in azienda è pertanto garantita a tutti i lavoratori dallo statuto. L'art. 19 non incide sulla possibilità di costituire RSA, ma si limita a definire i requisiti che le RSA devono possedere per poter fruire dei diritti sindacali previsti dal titolo terzo (requisiti che, data la loro forte invasività, non potevano essere riconosciuti indistintamente a qualsiasi aggregazione sindacale).
29. Da questa impostazione sistematica derivano una serie di conseguenze.
30. Primo. Anche la modifica di quei requisiti introdotta a dal D.P.R. n. 312 del 1995 è ininfluente ai fini della possibilità di costituire RSA (principio affermato da Cass., n. 3813 del 2001 e ribadito dalle sentenze n. 7342 e n. 20695 del 2004).
31. Secondo. Se tale modifica è ininfluente ai fini della costituzione, simmetricamente, non può comportare la estinzione delle RSA che presentavano i requisiti del testo originario della norma, ma non quello del testo modificato. Non vi è pertanto alcuna decadenza delle RSA costituite prima della modifica referendaria.
32. Terzo. Se tali requisiti rilevano non ai fini della costituzione delle RSA ma solo ai fini della titolarità dei particolari diritti previsti dal titolo terzo, è allora al momento della nascita dello specifico diritto sindacale che bisogna aver riguardo per verificarne la presenza o meno.
33. Nel caso in esame il diritto sindacale controverso è quello che condiziona il trasferimento del dirigente sindacale aziendale al previo nulla osta del sindacato di appartenenza.
34. L'art. 22 cit., comma 2 sancisce che la regola della necessità del nulla osta opera "sino alla fine dell'anno successivo a quello in cui è cessato l'incarico" di dirigente. Ciò indica che la prerogativa è dalla legge collegata alla funzione. Nasce con il conferimento dell'incarico di dirigente e sopravvive per un certo periodo dopo la scadenza.
35. Quindi i requisiti di riferimento devono sussistere al momento del conferimento della funzione e da quel momento incardinano il diritto sino alla fine dell'anno successivo a quello di cessazione dall'incarico.
36. Poichè in questo caso è accertato che non solo il trasferimento, ma anche l'acquisizione dell'incarico sono successivi alla modifica dell'art. 19 (il dato è riconosciuto dal sindacato, cfr., controricorso, pag. 7), i requisiti che vengono in rilievo sono quelli post - referendari.
37. E' altresì pacifico (cfr. controricorso, pag. 4) che tali requisiti non erano presenti perchè il sindacato ricorrente non mai ha sottoscritto i contratti collettivi applicati nell'unità produttiva.
38. Il diritto sindacale in questione pertanto non sussisteva.
39. Il ricorso deve essere di conseguenza accolto (diventa superflua la valutazione del terzo motivo) e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, deve essere revocato il decreto emesso ai sensi dell'art. 28 cit..
40. L'andamento del processo e le incertezze giurisprudenziali in materia impongono di compensare integralmente spese e competenze tra le parti.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, revoca il decreto del 29 gennaio 2001 emesso ai sensi della L. n. 300 del 1970, art. 28. Compensa tra le parti le spese e competenze dell'intero processo.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 marzo 2009.
Depositato in Cancelleria il 9 aprile 2009

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